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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1123/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1123/2022 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde:
Email_1
-
Appellante - contro con sede in San Benedetto del Controparte_1
Tronto (AP), Viale A. De ASperi n. 124 (c.f. e partita Iva ), rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Fabrizia Cangemi ed elettivamente domiciliato con la stessa presso la Civica Residenza in Viale A. De ASperi n. 124, , la quale Controparte_1
dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente numero FAX 0736.257253
o al seguente indirizzo PEC Email_2
- appellato -
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 280/22 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
e pubblicata il 29 aprile 2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 280/22 pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 29 aprile 2022 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Ascoli Piceno RG 1410/18 tra
[...]
il e non notificata Parte_1 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di : Parte_1 Controparte_1
− € 118.234,40 per sorte capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1
− gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura,
pag. 2/19 − gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, condannare il Controparte_1
al relativo pagamento in favore di nonché al pagamento
[...] Parte_1
Part delle spese di primo grado e alla restituzione delle somme versate/da versare da in forza della sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1 [...]
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di Parte_1
mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive”
Per l'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa,
- in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello del 29.11.2022 della per la giuridica Parte_1 inesistenza e/o nullità della notificazione dell'appello, essendo stata eseguita presso il difensore rinunciatario in primo grado (Avv. Corrado Luigi Maravalle) ed all'indirizzo
Pec dallo stesso indicato, e 29 non presso il nuovo difensore Avv. Fabrizia Cangemi che indicava il suo diverso indirizzo Pec;
- in via principale e nel merito, rigettare integralmente l'appello promosso da
[...]
(nuova denominazione di e – per l'effetto – Parte_1 Parte_1
confermare la Sentenza n. 280/2022 emessa in data 29.04.2022 dal Tribunale Ascoli
Piceno nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 1410/2018
R.G.;
pag. 3/19 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, Iva e Cpa”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 216/2018 del 05.04.2018 emesso, su ricorso della dal Tribunale di Ascoli Piceno con il quale Parte_1
veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 118.721,20 oltre interessi come da domanda e spese di procedura. Eccepiva il opponente il difetto di CP_1
legittimazione attiva della per i crediti ceduti da EN Spa, Parte_1 CP_2
EN AS e UC PA e all'istituto di credito, stante
[...] Controparte_3
l'inopponibilità della cessione ai sensi dall'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. e dagli art. 69 e 70 Regio Decreto n. 2440/1923, in assenza di specifica accettazione della P.A.. Eccepiva altresì l'illegittimità del provvedimento monitorio in assenza dei necessari presupposti per la sua emissione, non avendo la parte ricorrente allegato idonea “prova scritta” del credito. Contestava infine, nel merito, l'esistenza dei crediti ceduti eccependo l'estinzione per compensazione volontaria del credito originariamente vantato da e l'inesistenza di qualunque Controparte_3
debito in capo al nei confronti delle altre cedenti NI PA, ed NI CP_1 CP_2
GA e UC PA.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto affermato e dedotto dall'opponente concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta dal . Controparte_1
Con sentenza n. 280/22 il Tribunale di Ascoli Piceno così decideva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1410 del 2018, e vertente tra le parti di cui in
epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si
liquidano nella somma complessiva di € 11.000,00 per compensi professionali, oltre ad
pag. 4/19 euro € 406,50 per spese esenti ed oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge. “
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo
Il si è costituito chiedendo in rito Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente va affrontata la questione di rito posta dalla difesa del
[...]
riguardante l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per Controparte_1
inesistenza della notificazione. Assume l'ente territoriale appellato che la notificazione dell'appello sarebbe stata erroneamente eseguita presso il difensore rinunciatario inizialmente nominato dal in primo grado (Avv. Corrado Luigi Maravalle CP_1
rinunciante in corso di grado) ed all'indirizzo Pec dallo stesso indicato, piuttosto che al difensore, l'Avv. Fabrizia Cangemi, che lo ha sostituito nel corso del giudizio, al suo diverso indirizzo Pec.
Il motivo risulta infondato.
In primis , contrariamente a quanto assume l'ente territoriale appellato, per giurisprudenza ormai consolidata “La notifica dell'atto di appello effettuata presso
l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non
è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali
(rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima;
pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione
pag. 5/19 dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice” Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, n.20840
L'orientamento consolidato prende le mosse dalle pronunce della Cassazione, sez. un., sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917, secondo le quali l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione (ma da applicarsi in via analogica anche al grado di appello) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Al contempo, va osservato che la nullità della notifica è stata sanata, ex tunc, per raggiungimento dello scopo, essendosi il Controparte_1
tempestivamente costituito avverso l'appello della prendendo posizione Parte_1
sul merito della controversia.
Infatti la citazione in giudizio fissava la data dell'udienza al giorno 30 aprile 2023; con successivo provvedimento del 24 gennaio 2023 la prima udienza veniva rinviata al 06 giugno 2023. Il si costituiva, nei termini, con Controparte_1
comparsa di risposta in data 5 maggio 2023 argomentando anche sul merito della controversia.
Di talchè, quindi, non può accogliersi l'eccezione di rito posta dalla parte appellata, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto di cui all'art. 156, comma
3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali. (Cass. civ. n.
5556/2019).
Con plurimi motivi di appello la impugna la sentenza di primo grado in Pt_1
quanto il Giudice avrebbe ritenuto le cessioni di credito oggetto del presente giudizio inopponibili al con l'errata motivazione che da un Controparte_1
lato, per i contratti di durata (quali appalto e somministrazione) stipulati con la
Pubblica Amministrazione, il combinato disposto del l'art. 9, Allegato E della L. n.
2248/1865 e dell'art. 70 del R.D. 2240/1923 dispongono che la cessione del credito pag. 6/19 necessiti l'adesione della Pubblica Amministrazione stessa;
dall'altro, in quanto non conformi ai requisiti formali previsti dall'art. 69 R.D. 2240/1923. Di conseguenza non si sarebbe pronunciato sulla domanda di pagamento dei suddetti crediti proposta dall'appellante in primo grado.
Per converso assume l'istituto di credito l'inapplicabilità della normativa sopra richiamata al caso di specie. Ciò in quanto la normativa richiamata dal Giudice di prime cure attiene alle sole pubbliche amministrazioni statali e non locali e riguarda solamente i contratti di durata tuttora in esecuzione mentre nella fattispecie trattasi di crediti derivanti da contratti già esauriti al momento dell'avvenuta cessione del credito. Ne deriva così l'applicabilità al caso di specie, secondo l'istituto di credito appellante, della
Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”) che prevede solo la notifica della cessione del credito per renderla opponibile all'ente territoriale debitore.
L'appello è fondato pur nei limiti meglio evidenziati nel prosieguo.
Innanzitutto si deve premettere come la motivazione del Giudice di prime cure tragga fondamento dalla disciplina derogatoria alle norme del codice civile di cui agli artt.
1260 e ss. costituita dal combinato disposto dell'art. 9, Allegato E della L. n. 2248/1865
e degli artt. 69 e 70 del R.D. 2240/1923, ove si dispone che la cessione del credito, redatta in atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata alla Pubblica
Amministrazione, necessiti della formale adesione della Pubblica Amministrazione stessa.
Va osservato, in primo luogo e diversamente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, come tutte le cessioni di credito oggetto del presente giudizio, risultino del tutto conformi ai requisiti formali previsti dall'art. 69 R.D. 2240/1923 ( “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative
a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento….. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti
pag. 7/19 di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”). Dal doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio contenente copia delle predette cessioni si evince, infatti, come le stesse siano state stipulate con atto pubblico notarile e siano state notificate via pec al Comune di
[...]
, che peraltro non ne ha contestato la ricezione. Controparte_1
Tanto premesso e affrontando in termini generali la tematica relativa alla cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, si osserva come la Legge n.
2248/1865 sul contenzioso amministrativo, all'articolo 9, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Tale disposizione veniva espressamente richiamata nel successivo Regio Decreto n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ove all'art. 70 si prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Va tuttavia ricordato che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n.
2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale pag. 8/19 cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Nel presente giudizio, i crediti ceduti sono tutti relativi a rapporti ormai definitivamente cessati.
Nel valutare a questo punto la normativa applicabile al caso di specie occorre operare un distinguo per quanto riguarda i crediti della società ceduti Controparte_3
alla aventi ad oggetto il servizio di gestione, accertamento, liquidazione e Pt_1
riscossione anche coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni eseguito e quelli ceduti all'Istituto di credito appellante dalle società NI PA, ed NI GA e UC PA aventi ad oggetto, invece, la CP_2
fornitura/somministrazione di energia elettrica .
Per quanto concerne i primi deve farsi applicazione ratione temporis (risultando la concessione vigente al momento della sua entrata in vigore) del contenuto precettivo di cui all'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016 in forza del quale “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. ...”, norma in parte qua sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 117 comma 3 del d.lgs n. 163/2006 ovvero il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Non prevedendo tali ultime disposizioni alcuna forma e non risultando applicabile al caso di specie come sopra detto l'art. 69 RD
2440/1923, la notifica effettuata in data 25/07/2016 via pec dalla società cessionaria al pag. 9/19 la cui consegna risulta riconosciuta dallo stesso appellante oltre che provata CP_1
documentalmente risulta validamente effettuata con conseguente decorrenza dalla stessa del termine di 45 giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso. Non avendo pacificamente il comunicato né alla cedente né alla cessionaria il CP_1
proprio rifiuto alla cessione, questa è a tutti gli effetti ad esso opponibile.
Per quanto riguarda invece i crediti ceduti aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, preme rilevare come l' art. 106 comma 13 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, non trova applicazione, in quanto:
- il d.lgs n. 163/2006 dispone all'art. 25 che “1. Il presente codice non si applica: ….. b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).;
- l'art. 11 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: ….b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di: 1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia. “
Ne consegue pertanto l'esclusione dell'applicazione della normativa speciale derogatoria rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti, sicchè va predicata l'applicazione, per i crediti derivanti dalla fornitura delle energia elettrica, oggetto dell'avvenuta cessione, degli articoli 1260 e ss. c.c..
A mente dell'art. 1264 c.c. “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.” .
Nel caso di specie è provata documentalmente (doc. cit.) la notifica tramite PEC, con allegazione agli atti delle ricevute di consegna, delle cessioni avente ad oggetto i crediti
EN, UC & AS PA (in data 18.10.2017), i crediti EN PA (in data 13.01.2017) e per i pag. 10/19 crediti (in data 4.11.2015), notifica peraltro mai contestata, nemmeno in CP_2
termini inferenziali, da parte del appellato e, pertanto, ad esso opponibili. CP_1
Risolta, in termini favorevoli alla (allora ), la questione Pt_1 Parte_1 relativa all'opponibilità o meno al delle cessioni di credito Controparte_1 stipulate dall'Istituto di credito appellante e la legittimazione dell'Istituto di credito appellante a pretendere il pagamento dei crediti oggetto degli atti di cessione, va ora affrontata la tematica relativa al quantum debeatur, anche in forza della contestazioni portate dall'ente territoriale appellato sulla sussistenza dei crediti relativi alla fornitura di energia elettrica e, limitatamente ai crediti ceduti dalla , Controparte_3 dell'eccezione di compensazione volontaria con il maggior credito vantato dal CP_1
appellato nei confronti della società fornitrice.
Per quanto riguarda i crediti ceduti da alla è stata prodotta dal CP_2 Pt_1
una comunicazione inviata tramite mail dalla allora Controparte_1 [...]
in data 05 giugno 2018 attestante come nulla fosse dovuto per tale Parte_1
rapporto negoziale (doc. 12 fasc. primo grado ). La mancanza Controparte_1
di ogni debenza è stata ulteriormente confermata dallo stesso Istituto di credito appellante laddove nella situazione contabile depositata in atti (vd. doc. B memoria 183
VI comma cpc n. 2 per quanto riguarda tale voce, il residuo risulta pari a Pt_1
zero.
Per quanto riguarda il credito ceduto dalla società EN UC & AS PA pari ad euro
457,00, il ha contestato la sussistenza di qualsiasi rapporto Controparte_1
negoziale con la prefata società. Attesa la contestazione tempestivamente portata dall'ente territoriale sarebbe stato onere della provare l'avvenuta conclusione Pt_1
negoziale depositando quantomeno il contratto, non essendo sufficiente la produzione di una fattura e l'inserimento del presunto credito nel report della situazione contabile, tutti documenti ex partis di inadeguata valenza probatoria. Non avendo, la parte appellante adempiuto al proprio onere probatorio tale voce del credito deve considerarsi non provata.
pag. 11/19 Per quanto riguarda infine il credito ceduto da NI Spa, consistente nella fattura n.
E166017025 del 08/06/2016 di euro 15.415,05, il eccepisce Controparte_1 come il periodo di fatturazione riguardasse un'altra società, denominata Associazione
A.S.D. Agraria Club, titolare del contratto di fornitura all'epoca dell'emissione della fattura (vd. doc. n. 13 Fasc. primo Grado ). Controparte_1
In realtà dalla documentazione prodotta dalle parti si evince quanto segue.
- il periodo di riferimento dei consumi intercorre, come si evince dalla fattura, dal 16
Febbraio 2011 al 17 Maggio 2016 (vd. doc. 21 ; Pt_1
- la voltura della fornitura dalla Associazione A.S.D. Agraria Club al CP_1
, disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/05/2013 (v.
[...]
doc. n. 13 Fasc. Primo Grado ) è avvenuta con la formula Controparte_1 dell'accollo che consiste nel subentro del nuovo intestatario alle stesse condizioni contrattuali del precedente, più la presa in carico eventuali debiti.
Ne deriva quindi che il , in forza della voltura con la formula Controparte_1
dell'accollo, si è assunto anche i debiti con la NI PA dell'Associazione A.S.D. Agraria
Club, intestatario precedente, tra i quali va certamente ricompreso quello derivante dalla fattura azionata in questa sede dalla cessionaria credito, quindi, che il Pt_1
sarà tenuto a soddisfare. Controparte_1
Va a questo punto sottoposta a disamina la questione relativa ai crediti ceduti alla Pt_1
dalla società e azionati in questa sede.
[...] Controparte_3
Il oppone a tali crediti l'intervenuta compensazione Controparte_1
volontaria con il maggior credito pari ad euro 382.628,22 vantato nei confronti di Aipa
s.p.a., società che svolgeva l'attività di accertamento e riscossione, per somme pervenute dai contribuenti e mai girate all' ente territoriale.
In primo luogo assume il Comune appellato il trasferimento del proprio credito nei confronti della società Aipa PA alla alla luce delle Controparte_3
seguenti allegazioni di fatto.
La attività di accertamento e riscossione per il veniva ceduta Controparte_1
dalla Aipa s.p.a. dapprima alla società “Gruppo KGS s.p.a.” (con contratto di affitto di pag. 12/19 ramo di azienda del 22.01.2015 – doc. 4 fasc. e Controparte_1 successivamente alla (con atto di cessione di contratto di Controparte_3
affitto di ramo di azienda del 25.05.2015 – doc. 5 fasc. ); in Controparte_1 tema di cessione di azienda l'art. 2560 comma 2 c.c. prevede che “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, con l'estensione dell'accollo legale in capo al cessionario dei debiti della cedente anche al caso dell'affitto di azienda.
Inoltre risulterebbe dimostrata l'appartenenza delle società Controparte_3
e Aipa s.p.a ad un unico gruppo societario con la condivisione quindi dei rapporti creditori e debitori, poichè derivanti da un unico rapporto contrattuale.
Ciò lo si evince in primo luogo dall'apertura di “gruppo” per le due società, con un unico Decreto del 24.6.2014, della procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi del d.l. 40/2010.
Inoltre dalla relazione del Commissario Straordinario incaricato si evince “la qualificazione di AIPA e quale “gruppo” insolvente ai sensi dell'art. 80, primo CP_3 comma, lett. b) n. 3 del d.lgs. 270/1999 (…)”; ciò in quanto “ Controparte_3
è sicuramente una società sotto l'influenza dominante di un'altra società (AIPA) in
[...]
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa” (cfr doc. 9 fasc. CP_1
);
[...]
Ancora, sempre il Commissario Straordinario, nel progetto dello stato passivo per la procedura di Amministrazione Straordinaria, proponeva per il credito del
[...]
nei confronti di Aipa PA “l'ammissione, al netto della Controparte_1 compensazione con crediti di relativi ad aggi, della somma di € 382.628,22” CP_3
(cfr DOC. 6 del fascicolo di primo grado), il che rende ancora di maggior evidenza, stante la commistione ed il connubio dei rapporti obbligatori di credito e debito fra le due società, la continuità operativa tra le due società. Credito poi ammesso come da richiesta (Cronologico n. 00177) allo Stato Passivo, dichiarato poi esecutivo dal Giudice
Delegato della procedura, Dott.ssa Alida Paluchowski, con decreto del 07.06.2017
Il Comune appellato deduce infine che, in ottemperanza al contenuto del predetto Stato
Passivo, avrebbe sempre provveduto ad inviare atti di compensazione delle fatture pag. 13/19 emesse dalla (cfr lettere pec del 17.08.2016, 11.01.2017 e Controparte_3
31.03.2017 - DOC. 7 del fascicolo di primo grado) che non venivano mai contestati dalla (allora ). Pt_1 Parte_1
Su tali argomentazioni deduce la quanto segue. Pt_1
Le fatture rappresentative dei crediti oggetto di cessione azionate giudizialmente da
Part sono state emesse direttamente da in A.S. e si riferiscono a prestazioni rese CP_3
da già in Amministrazione Straordinaria (vd docc.
1-12 fasc. primo grado CP_3 Pt_1
, mentre i crediti opposti in compensazione dal Comune sono maturati
[...]
anteriormente alla sottoposizione di Aipa PA e alla Procedura Controparte_3
di Amministrazione Straordinaria (sottoposizione avvenuta il 20 maggio 2016)
Ciò peraltro confligge con l'art. 56 L.F. a mente del quale il creditore può compensare coi propri debiti verso il fallito i crediti vantati nei confronti di quest'ultimo, ma ai fini dell'operatività di tale compensazione è, però, indispensabile che entrambi i crediti da compensare siano sorti anteriormente all'avvio della procedura concorsuale.
Non sussiste, dunque, nella fattispecie de qua quella situazione di "contemporaneità" necessaria ai fini dell'eventuale compensazione prevista dall'art. 56 L.F.,
Inoltre, dalla lettura dello stato passivo reso esecutivo della procedura di amministrazione straordinaria per la società Aipa s.p.a. si evince che la proposta del Commissario
Giudiziale, poi confermata dal Giudice delegato, sarebbe stata corretta “a penna” con il soggetto passivo del credito del rettificato da a Controparte_1 CP_3
“AIPA” , il che escluderebbe il trasferimento dei rapporti debitori e creditori da Aipa a e , di conseguenza, quella continuità invocata dal Controparte_3 CP_1
Infine l'art. 1248 c.c. è assolutamente chiaro nell'affermare che il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione notificatagli, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente: il appellato ricevuta la CP_1 notifica della cessione non l'ha rifiutata né contestata.
Ritiene pertanto questa Corte l'infondatezza della eccezione di compensazione posta dal
. Controparte_1
La sottoposizione delle società Aipa Spa e alla medesima Controparte_3
procedura di amministrazione straordinaria radicata con unico decreto 24.6.2014 ai sensi pag. 14/19 dell'art. 80 del d.lsg 270/1999, in quanto appartenenti allo stesso gruppo, non è sufficiente a determinare o, quantomeno, attestare l'unificazione delle due società in unico e autonomo centro di imputazione, a sè stante, tale da annullare le singole manifestazioni di autonomia patrimoniale e, per inevitabile corollario, a portare ad una confusione delle masse attive e passive fra le due società.
In termini generali, il principio cardine rimane sempre quello secondo il quale ciascun ente conserva la propria soggettività giuridica, ovvero la personalità giuridica se si tratta di società di capitali, e, di conseguenza, la propria autonomia patrimoniale cui è collegata la garanzia patrimoniale generica.
Ad esempio, è sancito dalla giurisprudenza costante, che nel caso di società controllata ex art. 2359 n. 1) c.c., questa conserva rispetto alla controllante la propria autonomia giuridica e patrimoniale, posto che il collegamento economico funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 267 del 09/01/2019); ed ancora, “ciascuna società appartenente a un gruppo conserva la propria personalità giuridica, l'autonoma qualità di imprenditore e la sua autonomia patrimoniale nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo” (Cass.
6285/1995),
Lo è tanto più previsto nel sistema fallimentare per il quale il fenomeno del gruppo di imprese non aveva - nè ha ora - rilievo a sé stante.
Nello specifico, per quanto attiene al caso di specie, ribadisce la recentissima giurisprudenza della Suprema Corte che “ il principio di uniformità delle procedure previsto dall'art. 80 D.Lgs. 270/1999 prevede soltanto che, una volta dichiarata insolvente e sottoposta ad amministrazione straordinaria un'impresa facente parte del gruppo (cd. procedura madre), alla stessa procedura sono sottoposte tutte le imprese facenti parte dello stesso gruppo che si trovano in stato di insolvenza. Il principio di uniformità delle procedure, tuttavia, non incide sulla reciproca autonomia patrimoniale delle società del gruppo, quand'anche sussista lo stato di insolvenza, né comporta alcuna confusione ed unificazione dei patrimoni, cosicché ciascuna società insolvente risponde solo delle proprie obbligazioni e non vi è alcuna responsabilità della
pag. 15/19 capogruppo nei confronti dei creditori delle società controllate. (Cassazione civile sez.
I, 26/07/2024, (ud. 13/06/2024, dep. 26/07/2024), n.20886)
Va quindi ritenuto che la modifica dello stato passivo disposta dal Giudice delegato rispetto alla proposta del Commissario giudiziale per l'ammissione del credito del
- allorchè è stata rettificata l'ammissione da “al netto della Controparte_1 compensazione con crediti di relativi ad aggi” (come da proposta del CP_3
Commissario) a “al netto della compensazione con crediti di AIPA relativi ad aggi”
(come da stato passivo esecutivo) - risponde ai principi nomofilattici sopra enunciati sull'autonomia patrimoniale di ogni singola società del gruppo,
Irrilevante la circostanza che la rettifica sia stata apposta “a penna” dal Giudice, atteso che ciò non può inficiare la validità formale dello stato passivo anche perché da ritenersi prodromica all'emissione del decreto di esecutorietà da parte del Giudice delegato, peraltro reso definitivo stante la non impugnazione del provvedimento medesimo.
Tale modifica giudiziale è destinata a dissipare ogni dubbio circa la completa distinzione e diversificazione fra le due società sottoposte alla procedura congiunta di amministrazione straordinaria, il che preclude sotto questo aspetto, per mancanza dei presupposti soggettivi (id est: il coinvolgimento di due soggetti, persone fisiche o giuridiche, in posizione di reciprocità), ogni ipotesi di compensazione invocata dal tra crediti, da questo ente, vantati con la Aipa PA ed i debiti Controparte_1
assunti dal medesimo ente nei confronti della ed azionati Controparte_3
giudizialmente in questa sede.
Al contempo non coglie nel segno nemmeno l'argomentazione portata dal CP_1
appellato a sostegno della eccezione di compensazione, poggiante sul trasferimento della pendenza debitoria da Aipa PA al Gruppo Kgs con la avvenuta stipula del
“Contratto di affitto di ramo d'azienda” in data 22 gennaio 2015, avente ad oggetto l'affitto “(con successiva cessione) il ramo della propria azienda (di seguito il “Ramo
d''Azienda”) relativo a tutte quelle attività di gestione dei parcheggi oltre che gestione, liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva dei tributi e di altre entrate di province (vd doc. n. 4 Fasc ), contratto poi ceduto a Controparte_1 [...]
il che legittimerebbe, secondo il Comune appellato, l'opponibilità Controparte_3
pag. 16/19 alla cedente prima ed alla cessionaria odierna Controparte_3 Pt_1
appellante, del credito vantato dal nei confronti di Aipa PA. CP_1 Controparte_1
Dal tenore letterale del suddetto contratto, infatti, si evince espressamente all'art.
2.8 quanto segue: “Sono tassativamente esclusi dal Ramo d'Azienda oggetto del presente
Contratto, in quanto inerenti ad attività estranee al Ramo stesso: ………tutti i debiti e le passività di qualsiasi genere inerenti ad Aipa e non specificamente trasferiti a KGS.”
(vd. doc. cit.)
Pertanto il debito di Aipa PA sorto nei confronti del Comune di non è CP_1
stato oggetto di trasferimento alla società affittuaria, Gruppo Kgs, né di conseguenza alla alla quale, in estrema conclusione, non può essere in alcun Controparte_3
modo opponibile.
Va predicata pertanto, attesa la mancanza dei presupposti oggettivi, l'infondatezza della eccezione di compensazione, anche sotto questo profilo, proposta dall'ente territoriale appellato.
In definitiva, risultano dovuti alla cessionaria i pagamenti dei crediti vantati da EN PA per €. 15.415,05 e da per €. 102.831,18, per un totale di €. Controparte_3
Part 118.246,23; secondo quanto emerge dal doc. 1 depositato dalla appellante, in sede di domanda monitoria è stata stornata la somma di €. 11,83 relativa alla posizione CP_2
sicchè il credito ceduto è pari ad €. 118.234,40.
[...]
Sugli interessi moratori e anatocistici.
Per quanto riguarda gli interessi moratori si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente,
pag. 17/19 la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019,
n.5734).
Deve riconoscersi che gli interessi anatocistici sulla sorte capitale seguono la regola di cui all'art. 1283 c.c.. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche
Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord.,
05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438;
Cass. civ. Sez. I Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680;
Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5
D.Lgs. n. 231/2002 - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n.
24267).
Le spese di lite sia del primo che del secondo grado, stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto il sostanziale accoglimento della domanda della nei Pt_1
confronti del , vanno poste a carico del appellato. Controparte_1 CP_1
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
(già e ) Pt_1 Parte_1 Parte_1
(P.IVA ), contro P.IVA_1 Controparte_1
pag. 18/19 (P.IVA ), avverso la Sentenza n. 280/22 emessa dal Tribunale di Ascoli P.IVA_2
Piceno e pubblicata il 29 aprile 2022 così decide
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata,
- condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 118.234,40, oltre interessi commerciali dalle date di scadenza
[...]
di pagamento delle singole fatture al saldo ed anatocistici con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi €. 14.103,00 per
[...]
compensi per il primo grado ed in complessivi €. 1.165,50 per spese €. 9.991,00 per compensi per il secondo grado oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Ancona, lì 19 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1123/2022
La Corte di Appello di Ancona composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 1123/2022 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume con studio (LMS) in Milano, corso Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde:
Email_1
-
Appellante - contro con sede in San Benedetto del Controparte_1
Tronto (AP), Viale A. De ASperi n. 124 (c.f. e partita Iva ), rappresentato P.IVA_2
e difeso dall'Avv. Fabrizia Cangemi ed elettivamente domiciliato con la stessa presso la Civica Residenza in Viale A. De ASperi n. 124, , la quale Controparte_1
dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente numero FAX 0736.257253
o al seguente indirizzo PEC Email_2
- appellato -
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 280/22 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno
e pubblicata il 29 aprile 2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
“Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 280/22 pubblicata dal Tribunale di Ascoli Piceno il 29 aprile 2022 nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Ascoli Piceno RG 1410/18 tra
[...]
il e non notificata Parte_1 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di : Parte_1 Controparte_1
− € 118.234,40 per sorte capitale, di cui alle fatture indicate nell'elenco che si riproduce sub doc. 1
− gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura,
pag. 2/19 − gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora relativi alla predetta sorte capitale che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, condannare il Controparte_1
al relativo pagamento in favore di nonché al pagamento
[...] Parte_1
Part delle spese di primo grado e alla restituzione delle somme versate/da versare da in forza della sentenza di primo grado;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1
confronti del della diversa somma ritenuta dovuta Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_1 [...]
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di Parte_1
mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento,
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive”
Per l'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa,
- in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello del 29.11.2022 della per la giuridica Parte_1 inesistenza e/o nullità della notificazione dell'appello, essendo stata eseguita presso il difensore rinunciatario in primo grado (Avv. Corrado Luigi Maravalle) ed all'indirizzo
Pec dallo stesso indicato, e 29 non presso il nuovo difensore Avv. Fabrizia Cangemi che indicava il suo diverso indirizzo Pec;
- in via principale e nel merito, rigettare integralmente l'appello promosso da
[...]
(nuova denominazione di e – per l'effetto – Parte_1 Parte_1
confermare la Sentenza n. 280/2022 emessa in data 29.04.2022 dal Tribunale Ascoli
Piceno nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 1410/2018
R.G.;
pag. 3/19 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, Iva e Cpa”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 216/2018 del 05.04.2018 emesso, su ricorso della dal Tribunale di Ascoli Piceno con il quale Parte_1
veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 118.721,20 oltre interessi come da domanda e spese di procedura. Eccepiva il opponente il difetto di CP_1
legittimazione attiva della per i crediti ceduti da EN Spa, Parte_1 CP_2
EN AS e UC PA e all'istituto di credito, stante
[...] Controparte_3
l'inopponibilità della cessione ai sensi dall'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. e dagli art. 69 e 70 Regio Decreto n. 2440/1923, in assenza di specifica accettazione della P.A.. Eccepiva altresì l'illegittimità del provvedimento monitorio in assenza dei necessari presupposti per la sua emissione, non avendo la parte ricorrente allegato idonea “prova scritta” del credito. Contestava infine, nel merito, l'esistenza dei crediti ceduti eccependo l'estinzione per compensazione volontaria del credito originariamente vantato da e l'inesistenza di qualunque Controparte_3
debito in capo al nei confronti delle altre cedenti NI PA, ed NI CP_1 CP_2
GA e UC PA.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto affermato e dedotto dall'opponente concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta dal . Controparte_1
Con sentenza n. 280/22 il Tribunale di Ascoli Piceno così decideva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1410 del 2018, e vertente tra le parti di cui in
epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si
liquidano nella somma complessiva di € 11.000,00 per compensi professionali, oltre ad
pag. 4/19 euro € 406,50 per spese esenti ed oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge. “
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo
Il si è costituito chiedendo in rito Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente va affrontata la questione di rito posta dalla difesa del
[...]
riguardante l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per Controparte_1
inesistenza della notificazione. Assume l'ente territoriale appellato che la notificazione dell'appello sarebbe stata erroneamente eseguita presso il difensore rinunciatario inizialmente nominato dal in primo grado (Avv. Corrado Luigi Maravalle CP_1
rinunciante in corso di grado) ed all'indirizzo Pec dallo stesso indicato, piuttosto che al difensore, l'Avv. Fabrizia Cangemi, che lo ha sostituito nel corso del giudizio, al suo diverso indirizzo Pec.
Il motivo risulta infondato.
In primis , contrariamente a quanto assume l'ente territoriale appellato, per giurisprudenza ormai consolidata “La notifica dell'atto di appello effettuata presso
l'originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non
è inesistente, atteso che il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali
(rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima;
pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione
pag. 5/19 dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice” Cassazione civile sez. III, 21/07/2021, n.20840
L'orientamento consolidato prende le mosse dalle pronunce della Cassazione, sez. un., sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917, secondo le quali l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione (ma da applicarsi in via analogica anche al grado di appello) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Al contempo, va osservato che la nullità della notifica è stata sanata, ex tunc, per raggiungimento dello scopo, essendosi il Controparte_1
tempestivamente costituito avverso l'appello della prendendo posizione Parte_1
sul merito della controversia.
Infatti la citazione in giudizio fissava la data dell'udienza al giorno 30 aprile 2023; con successivo provvedimento del 24 gennaio 2023 la prima udienza veniva rinviata al 06 giugno 2023. Il si costituiva, nei termini, con Controparte_1
comparsa di risposta in data 5 maggio 2023 argomentando anche sul merito della controversia.
Di talchè, quindi, non può accogliersi l'eccezione di rito posta dalla parte appellata, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto di cui all'art. 156, comma
3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali. (Cass. civ. n.
5556/2019).
Con plurimi motivi di appello la impugna la sentenza di primo grado in Pt_1
quanto il Giudice avrebbe ritenuto le cessioni di credito oggetto del presente giudizio inopponibili al con l'errata motivazione che da un Controparte_1
lato, per i contratti di durata (quali appalto e somministrazione) stipulati con la
Pubblica Amministrazione, il combinato disposto del l'art. 9, Allegato E della L. n.
2248/1865 e dell'art. 70 del R.D. 2240/1923 dispongono che la cessione del credito pag. 6/19 necessiti l'adesione della Pubblica Amministrazione stessa;
dall'altro, in quanto non conformi ai requisiti formali previsti dall'art. 69 R.D. 2240/1923. Di conseguenza non si sarebbe pronunciato sulla domanda di pagamento dei suddetti crediti proposta dall'appellante in primo grado.
Per converso assume l'istituto di credito l'inapplicabilità della normativa sopra richiamata al caso di specie. Ciò in quanto la normativa richiamata dal Giudice di prime cure attiene alle sole pubbliche amministrazioni statali e non locali e riguarda solamente i contratti di durata tuttora in esecuzione mentre nella fattispecie trattasi di crediti derivanti da contratti già esauriti al momento dell'avvenuta cessione del credito. Ne deriva così l'applicabilità al caso di specie, secondo l'istituto di credito appellante, della
Legge 21 febbraio 1991 n. 52 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”) che prevede solo la notifica della cessione del credito per renderla opponibile all'ente territoriale debitore.
L'appello è fondato pur nei limiti meglio evidenziati nel prosieguo.
Innanzitutto si deve premettere come la motivazione del Giudice di prime cure tragga fondamento dalla disciplina derogatoria alle norme del codice civile di cui agli artt.
1260 e ss. costituita dal combinato disposto dell'art. 9, Allegato E della L. n. 2248/1865
e degli artt. 69 e 70 del R.D. 2240/1923, ove si dispone che la cessione del credito, redatta in atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata alla Pubblica
Amministrazione, necessiti della formale adesione della Pubblica Amministrazione stessa.
Va osservato, in primo luogo e diversamente da quanto opinato dal Giudice di prime cure, come tutte le cessioni di credito oggetto del presente giudizio, risultino del tutto conformi ai requisiti formali previsti dall'art. 69 R.D. 2240/1923 ( “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative
a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento….. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti
pag. 7/19 di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”). Dal doc. n. 3 allegato al fascicolo monitorio contenente copia delle predette cessioni si evince, infatti, come le stesse siano state stipulate con atto pubblico notarile e siano state notificate via pec al Comune di
[...]
, che peraltro non ne ha contestato la ricezione. Controparte_1
Tanto premesso e affrontando in termini generali la tematica relativa alla cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, si osserva come la Legge n.
2248/1865 sul contenzioso amministrativo, all'articolo 9, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Tale disposizione veniva espressamente richiamata nel successivo Regio Decreto n.
2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ove all'art. 70 si prevede che in caso di somme dovute dallo Stato relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
Va tuttavia ricordato che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n.
2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale pag. 8/19 cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. (cfr. Civ. 268/2006; Cass. Civ. 2209/2007).
Nel presente giudizio, i crediti ceduti sono tutti relativi a rapporti ormai definitivamente cessati.
Nel valutare a questo punto la normativa applicabile al caso di specie occorre operare un distinguo per quanto riguarda i crediti della società ceduti Controparte_3
alla aventi ad oggetto il servizio di gestione, accertamento, liquidazione e Pt_1
riscossione anche coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni eseguito e quelli ceduti all'Istituto di credito appellante dalle società NI PA, ed NI GA e UC PA aventi ad oggetto, invece, la CP_2
fornitura/somministrazione di energia elettrica .
Per quanto concerne i primi deve farsi applicazione ratione temporis (risultando la concessione vigente al momento della sua entrata in vigore) del contenuto precettivo di cui all'art. 106 comma 13 d.lgs 50/2016 in forza del quale “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. ...”, norma in parte qua sostanzialmente sovrapponibile al previgente art. 117 comma 3 del d.lgs n. 163/2006 ovvero il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Non prevedendo tali ultime disposizioni alcuna forma e non risultando applicabile al caso di specie come sopra detto l'art. 69 RD
2440/1923, la notifica effettuata in data 25/07/2016 via pec dalla società cessionaria al pag. 9/19 la cui consegna risulta riconosciuta dallo stesso appellante oltre che provata CP_1
documentalmente risulta validamente effettuata con conseguente decorrenza dalla stessa del termine di 45 giorni previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso. Non avendo pacificamente il comunicato né alla cedente né alla cessionaria il CP_1
proprio rifiuto alla cessione, questa è a tutti gli effetti ad esso opponibile.
Per quanto riguarda invece i crediti ceduti aventi ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, preme rilevare come l' art. 106 comma 13 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, non trova applicazione, in quanto:
- il d.lgs n. 163/2006 dispone all'art. 25 che “1. Il presente codice non si applica: ….. b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).;
- l'art. 11 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: ….b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell'energia in quanto esercitano un'attività di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la fornitura di: 1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia. “
Ne consegue pertanto l'esclusione dell'applicazione della normativa speciale derogatoria rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti, sicchè va predicata l'applicazione, per i crediti derivanti dalla fornitura delle energia elettrica, oggetto dell'avvenuta cessione, degli articoli 1260 e ss. c.c..
A mente dell'art. 1264 c.c. “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.” .
Nel caso di specie è provata documentalmente (doc. cit.) la notifica tramite PEC, con allegazione agli atti delle ricevute di consegna, delle cessioni avente ad oggetto i crediti
EN, UC & AS PA (in data 18.10.2017), i crediti EN PA (in data 13.01.2017) e per i pag. 10/19 crediti (in data 4.11.2015), notifica peraltro mai contestata, nemmeno in CP_2
termini inferenziali, da parte del appellato e, pertanto, ad esso opponibili. CP_1
Risolta, in termini favorevoli alla (allora ), la questione Pt_1 Parte_1 relativa all'opponibilità o meno al delle cessioni di credito Controparte_1 stipulate dall'Istituto di credito appellante e la legittimazione dell'Istituto di credito appellante a pretendere il pagamento dei crediti oggetto degli atti di cessione, va ora affrontata la tematica relativa al quantum debeatur, anche in forza della contestazioni portate dall'ente territoriale appellato sulla sussistenza dei crediti relativi alla fornitura di energia elettrica e, limitatamente ai crediti ceduti dalla , Controparte_3 dell'eccezione di compensazione volontaria con il maggior credito vantato dal CP_1
appellato nei confronti della società fornitrice.
Per quanto riguarda i crediti ceduti da alla è stata prodotta dal CP_2 Pt_1
una comunicazione inviata tramite mail dalla allora Controparte_1 [...]
in data 05 giugno 2018 attestante come nulla fosse dovuto per tale Parte_1
rapporto negoziale (doc. 12 fasc. primo grado ). La mancanza Controparte_1
di ogni debenza è stata ulteriormente confermata dallo stesso Istituto di credito appellante laddove nella situazione contabile depositata in atti (vd. doc. B memoria 183
VI comma cpc n. 2 per quanto riguarda tale voce, il residuo risulta pari a Pt_1
zero.
Per quanto riguarda il credito ceduto dalla società EN UC & AS PA pari ad euro
457,00, il ha contestato la sussistenza di qualsiasi rapporto Controparte_1
negoziale con la prefata società. Attesa la contestazione tempestivamente portata dall'ente territoriale sarebbe stato onere della provare l'avvenuta conclusione Pt_1
negoziale depositando quantomeno il contratto, non essendo sufficiente la produzione di una fattura e l'inserimento del presunto credito nel report della situazione contabile, tutti documenti ex partis di inadeguata valenza probatoria. Non avendo, la parte appellante adempiuto al proprio onere probatorio tale voce del credito deve considerarsi non provata.
pag. 11/19 Per quanto riguarda infine il credito ceduto da NI Spa, consistente nella fattura n.
E166017025 del 08/06/2016 di euro 15.415,05, il eccepisce Controparte_1 come il periodo di fatturazione riguardasse un'altra società, denominata Associazione
A.S.D. Agraria Club, titolare del contratto di fornitura all'epoca dell'emissione della fattura (vd. doc. n. 13 Fasc. primo Grado ). Controparte_1
In realtà dalla documentazione prodotta dalle parti si evince quanto segue.
- il periodo di riferimento dei consumi intercorre, come si evince dalla fattura, dal 16
Febbraio 2011 al 17 Maggio 2016 (vd. doc. 21 ; Pt_1
- la voltura della fornitura dalla Associazione A.S.D. Agraria Club al CP_1
, disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27/05/2013 (v.
[...]
doc. n. 13 Fasc. Primo Grado ) è avvenuta con la formula Controparte_1 dell'accollo che consiste nel subentro del nuovo intestatario alle stesse condizioni contrattuali del precedente, più la presa in carico eventuali debiti.
Ne deriva quindi che il , in forza della voltura con la formula Controparte_1
dell'accollo, si è assunto anche i debiti con la NI PA dell'Associazione A.S.D. Agraria
Club, intestatario precedente, tra i quali va certamente ricompreso quello derivante dalla fattura azionata in questa sede dalla cessionaria credito, quindi, che il Pt_1
sarà tenuto a soddisfare. Controparte_1
Va a questo punto sottoposta a disamina la questione relativa ai crediti ceduti alla Pt_1
dalla società e azionati in questa sede.
[...] Controparte_3
Il oppone a tali crediti l'intervenuta compensazione Controparte_1
volontaria con il maggior credito pari ad euro 382.628,22 vantato nei confronti di Aipa
s.p.a., società che svolgeva l'attività di accertamento e riscossione, per somme pervenute dai contribuenti e mai girate all' ente territoriale.
In primo luogo assume il Comune appellato il trasferimento del proprio credito nei confronti della società Aipa PA alla alla luce delle Controparte_3
seguenti allegazioni di fatto.
La attività di accertamento e riscossione per il veniva ceduta Controparte_1
dalla Aipa s.p.a. dapprima alla società “Gruppo KGS s.p.a.” (con contratto di affitto di pag. 12/19 ramo di azienda del 22.01.2015 – doc. 4 fasc. e Controparte_1 successivamente alla (con atto di cessione di contratto di Controparte_3
affitto di ramo di azienda del 25.05.2015 – doc. 5 fasc. ); in Controparte_1 tema di cessione di azienda l'art. 2560 comma 2 c.c. prevede che “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, con l'estensione dell'accollo legale in capo al cessionario dei debiti della cedente anche al caso dell'affitto di azienda.
Inoltre risulterebbe dimostrata l'appartenenza delle società Controparte_3
e Aipa s.p.a ad un unico gruppo societario con la condivisione quindi dei rapporti creditori e debitori, poichè derivanti da un unico rapporto contrattuale.
Ciò lo si evince in primo luogo dall'apertura di “gruppo” per le due società, con un unico Decreto del 24.6.2014, della procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi del d.l. 40/2010.
Inoltre dalla relazione del Commissario Straordinario incaricato si evince “la qualificazione di AIPA e quale “gruppo” insolvente ai sensi dell'art. 80, primo CP_3 comma, lett. b) n. 3 del d.lgs. 270/1999 (…)”; ciò in quanto “ Controparte_3
è sicuramente una società sotto l'influenza dominante di un'altra società (AIPA) in
[...]
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa” (cfr doc. 9 fasc. CP_1
);
[...]
Ancora, sempre il Commissario Straordinario, nel progetto dello stato passivo per la procedura di Amministrazione Straordinaria, proponeva per il credito del
[...]
nei confronti di Aipa PA “l'ammissione, al netto della Controparte_1 compensazione con crediti di relativi ad aggi, della somma di € 382.628,22” CP_3
(cfr DOC. 6 del fascicolo di primo grado), il che rende ancora di maggior evidenza, stante la commistione ed il connubio dei rapporti obbligatori di credito e debito fra le due società, la continuità operativa tra le due società. Credito poi ammesso come da richiesta (Cronologico n. 00177) allo Stato Passivo, dichiarato poi esecutivo dal Giudice
Delegato della procedura, Dott.ssa Alida Paluchowski, con decreto del 07.06.2017
Il Comune appellato deduce infine che, in ottemperanza al contenuto del predetto Stato
Passivo, avrebbe sempre provveduto ad inviare atti di compensazione delle fatture pag. 13/19 emesse dalla (cfr lettere pec del 17.08.2016, 11.01.2017 e Controparte_3
31.03.2017 - DOC. 7 del fascicolo di primo grado) che non venivano mai contestati dalla (allora ). Pt_1 Parte_1
Su tali argomentazioni deduce la quanto segue. Pt_1
Le fatture rappresentative dei crediti oggetto di cessione azionate giudizialmente da
Part sono state emesse direttamente da in A.S. e si riferiscono a prestazioni rese CP_3
da già in Amministrazione Straordinaria (vd docc.
1-12 fasc. primo grado CP_3 Pt_1
, mentre i crediti opposti in compensazione dal Comune sono maturati
[...]
anteriormente alla sottoposizione di Aipa PA e alla Procedura Controparte_3
di Amministrazione Straordinaria (sottoposizione avvenuta il 20 maggio 2016)
Ciò peraltro confligge con l'art. 56 L.F. a mente del quale il creditore può compensare coi propri debiti verso il fallito i crediti vantati nei confronti di quest'ultimo, ma ai fini dell'operatività di tale compensazione è, però, indispensabile che entrambi i crediti da compensare siano sorti anteriormente all'avvio della procedura concorsuale.
Non sussiste, dunque, nella fattispecie de qua quella situazione di "contemporaneità" necessaria ai fini dell'eventuale compensazione prevista dall'art. 56 L.F.,
Inoltre, dalla lettura dello stato passivo reso esecutivo della procedura di amministrazione straordinaria per la società Aipa s.p.a. si evince che la proposta del Commissario
Giudiziale, poi confermata dal Giudice delegato, sarebbe stata corretta “a penna” con il soggetto passivo del credito del rettificato da a Controparte_1 CP_3
“AIPA” , il che escluderebbe il trasferimento dei rapporti debitori e creditori da Aipa a e , di conseguenza, quella continuità invocata dal Controparte_3 CP_1
Infine l'art. 1248 c.c. è assolutamente chiaro nell'affermare che il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione notificatagli, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente: il appellato ricevuta la CP_1 notifica della cessione non l'ha rifiutata né contestata.
Ritiene pertanto questa Corte l'infondatezza della eccezione di compensazione posta dal
. Controparte_1
La sottoposizione delle società Aipa Spa e alla medesima Controparte_3
procedura di amministrazione straordinaria radicata con unico decreto 24.6.2014 ai sensi pag. 14/19 dell'art. 80 del d.lsg 270/1999, in quanto appartenenti allo stesso gruppo, non è sufficiente a determinare o, quantomeno, attestare l'unificazione delle due società in unico e autonomo centro di imputazione, a sè stante, tale da annullare le singole manifestazioni di autonomia patrimoniale e, per inevitabile corollario, a portare ad una confusione delle masse attive e passive fra le due società.
In termini generali, il principio cardine rimane sempre quello secondo il quale ciascun ente conserva la propria soggettività giuridica, ovvero la personalità giuridica se si tratta di società di capitali, e, di conseguenza, la propria autonomia patrimoniale cui è collegata la garanzia patrimoniale generica.
Ad esempio, è sancito dalla giurisprudenza costante, che nel caso di società controllata ex art. 2359 n. 1) c.c., questa conserva rispetto alla controllante la propria autonomia giuridica e patrimoniale, posto che il collegamento economico funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 267 del 09/01/2019); ed ancora, “ciascuna società appartenente a un gruppo conserva la propria personalità giuridica, l'autonoma qualità di imprenditore e la sua autonomia patrimoniale nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo” (Cass.
6285/1995),
Lo è tanto più previsto nel sistema fallimentare per il quale il fenomeno del gruppo di imprese non aveva - nè ha ora - rilievo a sé stante.
Nello specifico, per quanto attiene al caso di specie, ribadisce la recentissima giurisprudenza della Suprema Corte che “ il principio di uniformità delle procedure previsto dall'art. 80 D.Lgs. 270/1999 prevede soltanto che, una volta dichiarata insolvente e sottoposta ad amministrazione straordinaria un'impresa facente parte del gruppo (cd. procedura madre), alla stessa procedura sono sottoposte tutte le imprese facenti parte dello stesso gruppo che si trovano in stato di insolvenza. Il principio di uniformità delle procedure, tuttavia, non incide sulla reciproca autonomia patrimoniale delle società del gruppo, quand'anche sussista lo stato di insolvenza, né comporta alcuna confusione ed unificazione dei patrimoni, cosicché ciascuna società insolvente risponde solo delle proprie obbligazioni e non vi è alcuna responsabilità della
pag. 15/19 capogruppo nei confronti dei creditori delle società controllate. (Cassazione civile sez.
I, 26/07/2024, (ud. 13/06/2024, dep. 26/07/2024), n.20886)
Va quindi ritenuto che la modifica dello stato passivo disposta dal Giudice delegato rispetto alla proposta del Commissario giudiziale per l'ammissione del credito del
- allorchè è stata rettificata l'ammissione da “al netto della Controparte_1 compensazione con crediti di relativi ad aggi” (come da proposta del CP_3
Commissario) a “al netto della compensazione con crediti di AIPA relativi ad aggi”
(come da stato passivo esecutivo) - risponde ai principi nomofilattici sopra enunciati sull'autonomia patrimoniale di ogni singola società del gruppo,
Irrilevante la circostanza che la rettifica sia stata apposta “a penna” dal Giudice, atteso che ciò non può inficiare la validità formale dello stato passivo anche perché da ritenersi prodromica all'emissione del decreto di esecutorietà da parte del Giudice delegato, peraltro reso definitivo stante la non impugnazione del provvedimento medesimo.
Tale modifica giudiziale è destinata a dissipare ogni dubbio circa la completa distinzione e diversificazione fra le due società sottoposte alla procedura congiunta di amministrazione straordinaria, il che preclude sotto questo aspetto, per mancanza dei presupposti soggettivi (id est: il coinvolgimento di due soggetti, persone fisiche o giuridiche, in posizione di reciprocità), ogni ipotesi di compensazione invocata dal tra crediti, da questo ente, vantati con la Aipa PA ed i debiti Controparte_1
assunti dal medesimo ente nei confronti della ed azionati Controparte_3
giudizialmente in questa sede.
Al contempo non coglie nel segno nemmeno l'argomentazione portata dal CP_1
appellato a sostegno della eccezione di compensazione, poggiante sul trasferimento della pendenza debitoria da Aipa PA al Gruppo Kgs con la avvenuta stipula del
“Contratto di affitto di ramo d'azienda” in data 22 gennaio 2015, avente ad oggetto l'affitto “(con successiva cessione) il ramo della propria azienda (di seguito il “Ramo
d''Azienda”) relativo a tutte quelle attività di gestione dei parcheggi oltre che gestione, liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva dei tributi e di altre entrate di province (vd doc. n. 4 Fasc ), contratto poi ceduto a Controparte_1 [...]
il che legittimerebbe, secondo il Comune appellato, l'opponibilità Controparte_3
pag. 16/19 alla cedente prima ed alla cessionaria odierna Controparte_3 Pt_1
appellante, del credito vantato dal nei confronti di Aipa PA. CP_1 Controparte_1
Dal tenore letterale del suddetto contratto, infatti, si evince espressamente all'art.
2.8 quanto segue: “Sono tassativamente esclusi dal Ramo d'Azienda oggetto del presente
Contratto, in quanto inerenti ad attività estranee al Ramo stesso: ………tutti i debiti e le passività di qualsiasi genere inerenti ad Aipa e non specificamente trasferiti a KGS.”
(vd. doc. cit.)
Pertanto il debito di Aipa PA sorto nei confronti del Comune di non è CP_1
stato oggetto di trasferimento alla società affittuaria, Gruppo Kgs, né di conseguenza alla alla quale, in estrema conclusione, non può essere in alcun Controparte_3
modo opponibile.
Va predicata pertanto, attesa la mancanza dei presupposti oggettivi, l'infondatezza della eccezione di compensazione, anche sotto questo profilo, proposta dall'ente territoriale appellato.
In definitiva, risultano dovuti alla cessionaria i pagamenti dei crediti vantati da EN PA per €. 15.415,05 e da per €. 102.831,18, per un totale di €. Controparte_3
Part 118.246,23; secondo quanto emerge dal doc. 1 depositato dalla appellante, in sede di domanda monitoria è stata stornata la somma di €. 11,83 relativa alla posizione CP_2
sicchè il credito ceduto è pari ad €. 118.234,40.
[...]
Sugli interessi moratori e anatocistici.
Per quanto riguarda gli interessi moratori si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente,
pag. 17/19 la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019,
n.5734).
Deve riconoscersi che gli interessi anatocistici sulla sorte capitale seguono la regola di cui all'art. 1283 c.c.. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche
Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord.,
05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438;
Cass. civ. Sez. I Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680;
Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5
D.Lgs. n. 231/2002 - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n.
24267).
Le spese di lite sia del primo che del secondo grado, stante l'esito finale complessivo del giudizio che ha visto il sostanziale accoglimento della domanda della nei Pt_1
confronti del , vanno poste a carico del appellato. Controparte_1 CP_1
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
(già e ) Pt_1 Parte_1 Parte_1
(P.IVA ), contro P.IVA_1 Controparte_1
pag. 18/19 (P.IVA ), avverso la Sentenza n. 280/22 emessa dal Tribunale di Ascoli P.IVA_2
Piceno e pubblicata il 29 aprile 2022 così decide
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata,
- condanna il a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 118.234,40, oltre interessi commerciali dalle date di scadenza
[...]
di pagamento delle singole fatture al saldo ed anatocistici con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi €. 14.103,00 per
[...]
compensi per il primo grado ed in complessivi €. 1.165,50 per spese €. 9.991,00 per compensi per il secondo grado oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Ancona, lì 19 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 19/19