Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/04/2025, n. 6989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6989 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09193/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9193 del 2020, proposto da Società Futuro Immobil Italia S.r.l. e CA 2007 S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Izzo, Linda Cilia e Laura Terribili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Lanzillotta e Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione del Consiglio Comunale (D.C.C.) di Marino n. 21 del 30.06.2020, pubblicata sull'Albo pretorio on-line del Comune dal 13.07.2020 al 18.07.2020, avente ad oggetto “Adozione della variante al Piano Regolatore Generale finalizzata alla piena attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 7 del 2017” e di tutti i relativi allegati e, in particolare, della “Relazione tecnico-illustrativa allegata alla proposta di variante puntuale dei nuclei spontaneamente sorti”, delle “Norme Tecniche di Attuazione” e delle Tavole grafiche relative alle aree della ricorrente (Tav. A, Tav. B, Tav. 0.01, Tav. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 27.10.2020 e depositato nelle forme e nei termini di rito in data 10.11.2020, le ricorrenti società hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: la Società Futuro Immobil Italia S.r.l. è proprietaria nel Comune di Marino, in località “Divino Amore”, di un lotto di terreno distinto in catasto al foglio 27, particelle nn. 100, 115, 116, 117, 118 e foglio 28, particelle nn. 232, 261, 262, 263 e 264; la Società CA 2007 S.r.l. è proprietaria, nel medesimo Comune e nella medesima località, del lotto di terreno distinto in catasto al foglio 27, particelle nn. 99, 111, 112, 113 e 114; queste aree, unitamente a quelle di altre società, risultano essere interessate dal Programma Integrato di Intervento, denominato “Eco Village”, adottato dal Comune di Marino, in variante al vigente Piano Regolatore Generale (anche P.R.G.), con deliberazione consiliare n. 37 del 3.08.2011 ed approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 16 del 15.02.2013; in base alle iniziali prescrizioni del P.R.G – la cui variante generale è stata approvata con delibera della Giunta Regionale della Regione Lazio n. 994 del 29.10.2004 – le suddette aree erano classificate come zona D - sottozona D6-A; erano dunque ammesse destinazioni industriali, artigianali e commerciali (queste ultime non potevano superare 1/3 della volumetria totale), con indice di edificabilità fondiaria 1,75 mc/mq, destinazione che, alla luce della ricordata approvazione da parte della Regione Lazio della variante generale al PRG, risultavano conformi al PTP all’epoca vigente; al fine di perseguire una più efficace salvaguardia del territorio comunale e con la precipua finalità di individuare soluzioni urbanistiche con le quali ristabilire un adeguato livello di standard pubblici, in data 26.03.2010, la Regione Lazio ed il Comune di Marino hanno siglato un (primo) Protocollo d’Intesa con il quale hanno stabilito di adottare strumenti urbanistici attuativi ed accordi di programma in variante al PRG, volti, nel complesso, a ridurre di almeno il 60% le previsioni volumetriche del PRG nelle aree denominate “Divino Amore” e di introdurre destinazioni d’uso più consone al contesto territoriale di riferimento; a detto Protocollo d’Intesa, in data 14.06.2011, ne ha seguìto un secondo, con il quale le suddette finalità sono state meglio precisate; coerentemente con le finalità evidenziate nel suddetto Protocollo d’Intesa, la Società IL S.r.l. (all’epoca proprietaria delle aree oggi appartenenti a MI ed CA 2007), ricorrendo alla procedura dell’accordo di programma, ha presentato all’amministrazione comunale una proposta di progetto urbanistico in variante al P.R.G.; il programma integrato proposto ha previsto: a) la riduzione delle volumetrie previste dal P.R.G., ridotte da 889.360 mc a 460.000 mc, a fronte di una modifica delle destinazioni d’uso da Artigianale - Industriale - Commerciale a Residenziale per 360.000 mc e Commerciale per 100.000 mc; b) la cessione gratuita al Comune, oltre alle aree per la viabilità principale, per standard, parcheggi, verde e servizi: b1) di aree per 49.928 mq destinate a servizi pubblici extra standard, che avrebbero consentito di soddisfare il fabbisogno pregresso di standard per circa 2.773 abitanti dei nuclei sorti abusivamente e prossimi all'area ceduta; b2) di un'area di 6.650 mq su cui realizzare 20.000 mc di edilizia sociale pubblica; b3) del complesso di casali "Negroni-Tudini" per una cubatura complessiva di circa 6.500 mc; c) la contribuzione a carico del proponente, senza scomputo degli oneri di urbanizzazione, alla realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione straordinaria per un valore complessivo di € 18.000.000,00 oltre IVA; detto PRINT è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 3 agosto 2001 ed adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16 del 15 febbraio 2013; intervenuta l’approvazione da parte della Regione Lazio, per l’attuazione del suddetto PRINT, in data 30 luglio 2013, è stata stipulata un’apposita convenzione urbanistica tra il Comune di Marino e le società all’epoca proprietarie delle aree interessate dall’intervento; detta convenzione, allo stato, è in fase di attuazione; sono state, infatti, cedute all’amministrazione: un’area di 49.928 con destinazione F4a di P.R.G., i casali “Negroni-Tudini”; l’intera area interna al perimetro del Programma, distinta come Comparto Z6, dell’estensione di 6.650 mq., destinata ad edilizia residenziale pubblica; in data 22.02.2016, le società coinvolte si sono poi costituite in Consorzio per lo svolgimento coordinato di quelle attività funzionali alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e straordinaria relative all’intervento e di tutte quelle ad esse prodromiche; attività (di finanziamento, di studio, di progettazione, di scavo, di bonifica, di cessione delle aree, di rilascio di autorizzazioni e di permessi, ecc.) che non mancavano di svolgere e nelle quali le Amministrazioni interessate sono state sempre coinvolte; il Consorzio, in particolare, ha trasmesso al Comune i progetti relativi alle opere di urbanizzazione del comprensorio (in data 22.11.2016) ed i progetti relativi alle opere straordinarie previste dai succitati atti (in data 31.11.2016 e 23.12.2016); ha, inoltre, dato incarico a professionisti di fiducia di elaborare il progetto relativo al parco pubblico previsto all’interno del programma; più di recente e sulla scorta delle previsioni convenzionali, il Consorzio ha provveduto a presentare alla Regione Lazio una istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal PRINT; allo stesso tempo, le consorziate MI e CA hanno provveduto a richiedere al Comune di Marino il rilascio del permesso di costruire per le opere residenziali di propria competenza; a fronte di tali iniziative, mentre il Consorzio e le Società consorziate hanno adempiuto ai propri obblighi convenzionali, la nuova Amministrazione comunale ha iniziato a frapporre ostacoli alla prosecuzione ed alla compiuta realizzazione del PRINT IL e ha diffidato gli uffici regionali dal proseguire l’istruttoria sull’istanza di VIA; in particolare, il Consiglio Comunale, con delibera n. 2 del 28.02.2018, ha sospeso il Protocollo di Intesa sottoscritto con la Regione Lazio e, successivamente, con deliberazione n. 23 del 10.08.2018, il PRINT IL; trattasi di atti che il Consorzio e le consorziate sono stati costretti ad impugnare innanzi a questo T.A.R., con ricorso iscritto innanzi alla Sez. II quater, n. R.G. 6533/2018; mentre ancora pendeva presso i competenti Uffici regionali il procedimento per il rilascio della V.I.A., è stata adottata e quindi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 23.10.2018 la legge regionale n. 7/2018, la quale, all’art. 7, ha disposto l’ampliamento del perimetro del Parco Regionale dell’Appia Antica, includendovi le aree oggetto del PRINT “IL” e prevedendo (al comma 2) l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 8 della L.R. 29/97 (da cui deriva l’inedificabilità delle suddette aree); ne sono conseguiti l’immediata archiviazione sia dell’istanza di V.I.A., presentata dal Consorzio relativamente alle opere di urbanizzazione contenute nel PRINT (nota prot. G14241 dell’8.11.2018), sia il rigetto della richiesta di permesso di costruire presentata dalle consorziate per le opere residenziali (nota prot. 67075 del 19.12.2018): atti, anch’essi, impugnati con motivi aggiunti nel richiamato giudizio n. R.G. 6533/2018; la suddetta disposizione normativa, però, appare costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 41, 42 comma 3 e 117 della Costituzione sicché, considerando che i succitati provvedimenti sono stati adottati e motivati sulla scorta dell’approvazione ed entrata in vigore della norma di legge regionale, le società consorziate, all’interno del medesimo giudizio, hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale; il TAR, ritenendo la questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere, con ordinanza n. 13261 del 19.11.2019, ha disposto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale; il giudizio di legittimità risulta attualmente pendente; la suddetta ordinanza, infatti, è stata iscritta al n. 43/2020 del registro delle ordinanze e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 20.05.2020; in questo contesto, si inserisce la deliberazione n. 21 del 30.06.2020, pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Marino dal 13.07.2020 al 28.07.2020; il Consiglio Comunale ha disposto la “Adozione della Variante al Piano Regolatore Generale finalizzata alla piena attuazione delle disposizioni della legge Regionale n. 7 del 2017” che detta “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”; al (dichiarato) fine di consentire – “nelle more della redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale” – “la piena attuazione” della citata normativa, con la variante in questione il Comune ha proceduto alla individuazione degli “ambiti territoriali urbani nei quali…sono consentiti…interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 30 per cento” (art. 3 L.R. 7/2017); precipuo, asserito obiettivo della variante in questione è il “recupero delle periferie che presentano particolari caratteri di degrado urbanistico ed edilizio” nonché “assicurare la realizzazione degli standard urbanistici, di servizi e di infrastrutture necessarie sia alla qualità urbana sia alla sicurezza della mobilità, oltre ad agevolare l’applicazione della legge regionale n.7/2017, nel pieno spirito delle finalità disposte all’art. 1 della norma stessa”; per il perseguimento di detti ed altri fini, il Comune, con la ridetta variante, ha, inoltre, proceduto alla riperimetrazione dei nuclei abusivi, in precedenza individuati con la succiata Variante Speciale adottata ai sensi degli artt. 4 e 9 della L.R. Lazio n. 28/1980 e 29 della L. 47/85 approvata con D.G.R. n. 210 del 13.05.2011; ha, altresì, disposto una modifica della destinazione urbanistica di PRG per alcune zone; dall’esame delle tavole allegate alla deliberazione n. 21/2020, è emerso che il Comune di Marino: 1) ha correttamente inserito i territori di proprietà delle ricorrenti (nel riquadro nero) nell’ambito delle “porzioni di territorio urbanizzate” ai sensi della L.R. 7/2017, inserendoli nel “territorio trasformabile individuato dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti” (stralcio tavola A); 2) ha escluso le suddette aree (nel riquadro nero) dalle “porzioni di territorio per l’applicazione della L.R. 7/2017” individuate con la Tav. B; 3) ha, invece, inserito all’interno delle porzioni di territorio in cui è possibile applicare la L.R. 7/2017, l’area con destinazione F4a ceduta al Comune in attuazione della su ricordata convenzione (indicata con lettera B nello stralcio della Tavola B innanzi riportato), consentendo su di essa la realizzazione di interventi ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della ridetta legge di rigenerazione; avvedutesi di tali circostanze, hanno presentato osservazioni avverso la suddetta variante, domandando l’inserimento dei lotti di loro proprietà, al pari della limitrofa area ceduta al Comune, nell’ambito di applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5 e 5 della L.R. 7/2017; come risulta chiaramente dalla Convenzione urbanistica, la suddetta area – insieme ad altre – è stata ceduta all’amministrazione nella convinzione che il PRINT convenzionato sarebbe stato integralmente realizzato; è evidente che laddove le opere ivi previste non dovessero poi essere ultimate i lotti ceduti non potrebbero che tornare nella disponibilità degli originari proprietari (tra cui, pro quota, risultano anche le società ricorrenti).
2. Tanto premesso in fatto, le società ricorrenti hanno impugnato gli atti gravati, ritenendoli illegittimi sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
I. Violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 28/1980 e s.m.i. e della L. 47/1985. Nullità per difetto assoluto di attribuzione. Violazione e falsa applicazione della L.R. 7/2017, della L. 1150/1942 e della L.R. Lazio 38/1999. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa in relazione alle Delibere di Giunta Comunale n. 182/2018 e 3/2020 ed alle Linee Guida per la redazione del Documento Preliminare di Indirizzo ad esse allegato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Sviamento del provvedimento dalla sua causa tipica.
Secondo la prospettazione ricorsuale, lo strumento pianificatorio impugnato, lungi dal perseguire i dichiarati scopi, finirebbe per incrementare irragionevolmente la parcellizzazione dei provvedimenti adottati dal Comune in materia di pianificazione urbanistica, ponendosi in contrasto con l’esigenza, più volte manifestata dalla medesima Amministrazione (v. D.G.C. 182/2018 e 3/2020), di ricondurre a sistema la pianificazione territoriale comunale mediante l’adozione del nuovo P.U.C.G., in corso di redazione.
Peraltro, a dire di parte ricorrente, con la delibera 21/2020, il Comune avrebbe confuso due piani (quello della rigenerazione urbana di cui alla L.R. 7/2017 e quello della perimetrazione, con finalità anche di recupero degli standard urbanistici, dei nuclei abusivi spontaneamente sorti di cui alla L.R. 28/1980 e s.m.i.), tra loro paralleli e non sovrapponibili.
Dunque, l’illegittimità della D.C.C. n. 21/2020 discenderebbe, in primo luogo, dall’esercizio sviato del potere che ne è alla base, poiché con essa l’Amministrazione comunale, anticipando delle previsioni che avrebbero dovuto trovare posto nel nuovo PUCG, avrebbe perseguito dei risultati settoriali e specifici (senza valutare l’effettiva condizione del patrimonio edilizio esistente), attraverso degli strumenti non idonei a tale scopo.
II. Violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 28/1980 e s.m.i. e della L. 47/1985. Violazione e falsa applicazione della L.R. 7/2017. Eccesso di potere per irragionevolezza, incoerenza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; difetto di istruttoria; irragionevole disparità di trattamento.
A dire di parte ricorrente, la delibera impugnata sarebbe comunque viziata nella parte in cui, dopo aver rilevato che le aree delle ricorrenti rientrano tra i territori urbanizzati e trasformabili secondo il PRG vigente, non le ha inserite nell’ambito di applicazione della L.R. 7/2017, così non solo contraddicendosi, ma, altresì, violando proprio le disposizioni di quella norma la cui “piena attuazione” vorrebbe perseguire mediante la delibera qui impugnata.
In particolare, non si comprenderebbe perché, nonostante il Comune di Marino abbia espressamente riportato le aree delle società ricorrenti tra le porzioni di territorio urbanizzate, trasformabili secondo il PRG (v. stralcio Tav. A, pag. 11), non abbia poi provveduto ad inserirle nella perimetrazione dell’ambito di applicazione della L.R. 7/2017 (v. stralcio Tav. B, pag. 11) (v. amplius pp. 22-23 del ricorso).
3. In forza delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Marino, eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse e chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. All’udienza di smaltimento del 21.02.2025, tenuta da remoto, l’avvocato Noemi Mariani, nell’interesse di parte ricorrente, ha eccepito la tardività della memoria e della memoria di replica depositate dal Comune di Marino rispettivamente in data 21.01.2025, alle ore 17.25 e in data 31.01.2025, alle ore 18.00.
6. All’esito della predetta udienza, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. In via preliminare, va detto che priva di pregio si rivela la doglianza con la quale la parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria e della memoria di replica depositate dal Comune di Marino rispettivamente in data 21.01.2025, alle ore 17.25 e in data 31.01.2025, alle ore 18.00.
Invero, l’art. 73 co. 1 c.p.a. prevede che “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”.
L’art. 4 co. 4 dell’allegato 2 al Codice del processo amministrativo, nel testo vigente, dispone che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
Il Collegio richiama l’orientamento del giudice d’appello secondo il quale, ai sensi della norma da ultimo citata, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito: tale soluzione non contrasta con l’ultimo periodo della norma, ove si prevede che il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo: la garanzia del diritto di difesa delle controparti può infatti essere salvaguardata facendo decorrere dal giorno successivo i termini per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 (cfr. Consiglio di Stato, sez. III , 17 novembre 2020, n. 7142, il quale ha ammesso che si tratta di soluzione non pacifica, e tuttavia in questo contesto “a favore della ammissibilità della memoria depone, in via residuale, la possibilità di concessione dell'errore scusabile, valutabile positivamente proprio in ragione dell'incertezza interpretativa sulla portata applicativa della disposizione processuale de qua”).
Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell’evocata disposizione delle norme di attuazione al Codice, la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno): il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riferimento al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora (Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2020, n. 6987; Id. sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451).
8. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso in ragione dell’approvazione di una variante al P.G.T. impugnato che ha interessato anche le aree di proprietà dei ricorrenti.
8.1. L’eccezione è fondata in ragione dell’adozione da parte dell’Amministrazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.) adottato, ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale n. 38/99, nella seduta del Consiglio Comunale del 18.08.2021, con atto n. 47, con cui l’Ente ha effettuato una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi posti a base della nuova scelta pianificatoria sostitutiva della precedente.
Invero, com’è noto, in seguito all’approvazione di un nuovo strumento urbanistico, anche parziale, nessun vantaggio potrebbe derivare all’odierna parte ricorrente dall’annullamento di un Piano non più attuale, superato da uno successivo (anche nel caso in cui ne abbia semplicemente confermato il contenuto).
Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, “allorché nelle more del giudizio di impugnazione di una prescrizione urbanistica intervenga altro strumento, completamente sostitutivo del precedente, più nessun interesse a discutere sul precedente strumento urbanistico può residuare, e ciò anche quando il nuovo abbia riprodotto la prescrizione impugnata, palesandosi altrimenti un’eventuale pronuncia sul primo atto “inutiliter data”” (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 13 maggio 2022, n. 1109; II, 9 maggio 2022, n. 1058; 11 agosto 2021, n. 1918; 19 marzo 2021, n. 720; 5 ottobre 2020, n. 1791; 20 luglio 2020, n. 1391; 14 aprile 2020, n. 625; 5 novembre 2019, n. 2307; 18 settembre 2018, n. 2097; 30 luglio 2018, n. 1877; 15 marzo 2018, n. 731; cfr., altresì, Consiglio di Stato, IV, 26 settembre 2019, n. 6438, punto 13.2).
8.2. Siffatta conclusione risulta coerente con l’orientamento secondo il quale l’annullamento giurisdizionale dello strumento urbanistico non determina per il comparto interessato l’automatica riacquisizione della propria antecedente destinazione urbanistica, scaturendone soltanto la sua configurazione quale area non urbanisticamente disciplinata e cioè quale “zona bianca”. L’Amministrazione comunale è perciò tenuta a esercitare la propria discrezionale potestà di conformazione del territorio, attribuendo una congrua destinazione a tali aree, anche prescindendo dall’istanza del privato.
“L’annullamento del P.r.g., quindi, non comporta automaticamente né la reviviscenza della precedente disciplina urbanistica, né l’applicabilità della destinazione urbanistica delle aree limitrofe ma configura un obbligo di ripianificazione in capo all’amministrazione” (Consiglio di Stato, IV, 2 gennaio 2023, n. 3; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 maggio 2024, n. 1399).
Ne consegue, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a..
9. Quanto poi all’eventuale interesse risarcitorio che la parte ricorrente ritiene di avere al fine di ottenere una pronunzia in materia, va precisato che il ricorso si rivela infondato.
9.1. Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento impugnato si appalesa al Collegio legittimo, stante la rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Sono prive di pregio, infatti, tutte le censure di illegittimità, profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
10. Sul punto, è d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com’è noto, il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale costituisce un’estrinsecazione del potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità, che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343).
Il principio fondamentale di gerarchia della pianificazione urbanistica comporta che le scelte urbanistiche generali sono compiute dal Comune mediante gli strumenti urbanistici primari, mentre agli strumenti urbanistici secondari compete la funzione di attuare le suddette scelte programmatorie; di conseguenza non è consentito al Comune di effettuare, in sede di approvazione dello strumento attuativo, valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore generale (T.A.R. Perugia, sez. I, 15/11/2013, n.529).
Peraltro, le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità da parte degli enti (Regione e Comuni) coinvolti nel processo di approvazione e aggiornamento degli atti di pianificazione urbanistica comunale.
Il controllo giurisdizionale su tali atti è limitato al riscontro di evidenti elementi di illogicità e irrazionalità. Non è richiesta una specifica e congrua motivazione per le scelte pianificatorie, in quanto gli atti di pianificazione urbanistica sono considerati atti amministrativi di carattere generale (ex multis, Cons. St., sez. VII, 2 gennaio 2024, n.7).
Va pure detto che le scelte urbanistiche costituiscono, in linea di principio, valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate.
Lo stesso onere di motivazione, gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale (Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5478; Cons. Stato, 8 giugno 2011 n. 3497).
Le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno rigorosa, a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale (T.A.R. Campania Salerno, sentenza del 17/04/2024, n. 852).
Né, d'altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute".
Le uniche, tassative ipotesi, in cui è richiesta una motivazione rafforzata, sono le seguenti: I) superamento degli standard minimi; II) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; III) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; IV) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola (Cons. Stato, Sez. II, 6 novembre 2019, n. 7560; sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734; sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2204; sez. IV, 25 agosto 2017, n. 4063; Cons. Stato, Sez. II, 10 luglio 2020, n. 4467; Sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632; sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343; Cons. Stato Sez. II, 8 maggio 2020, n. 2893; Sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5547).
Occorre, infine, osservare che la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all'atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall'amministrazione comunale (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2014 n. 1459; Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343; Cons. Stato, sez. VII, n. 490 del 15.1.2024).
Queste considerazioni ricostruttive conducono il Collegio ad un’inevitabile declaratoria di infondatezza delle censure profilate nei primi motivi di ricorso.
11. Invero, la parte ricorrente non ha fornito alcun elemento che dimostri che la scelta urbanistica del comune sia inficiata da errori di fatto o abnormi illogicità.
Peraltro, come condivisibilmente rimarcato dal Comune resistente, nel caso di specie, è ben evidente che per procedere alla individuazione e razionalizzare del patrimonio edilizio esistente nonché per favorire il recupero delle periferie mediante l’agevolazione di interventi finalizzati alla riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, era necessario nonché legittimo utilizzare l’adozione di una variante puntuale al P.R.G..
Vi è più che le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che l’Amministrazione comunale ha adottato la predetta variante nel pieno rispetto sia dei vincoli derivanti dalle fonti normative superiori, sia dei criteri di logicità, che di buona amministrazione e di imparzialità.
Parimenti, la scelta di voler precorrere ed anticipare le previsioni del successivo P.R.G.C., mediante l’adozione della gravata variante, così da assicurare la piena attuazione dei fini indicati dalla L.R. 7/2017 c.d “legge per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, non può che considerarsi legittima.
La variante oggetto del presente giudizio ha pertanto posto l’attenzione sulle porzioni del territorio spontaneamente sorte, già individuate dalla pianificazione vigente (Variante Speciale - DGR 210 del 2011), che a tutt’oggi risultano ancora carenti in termini di servizi e di standard urbanistici.
Vi è più che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, l’esistenza di una precedente diversa previsione urbanistica non comporta per l’Amministrazione la necessità di fornire particolari spiegazioni sulle ragioni delle diverse scelte operate, anche quando queste siano nettamente peggiorative per i proprietari e per le loro aspettative, dovendosi in tali altri casi dare prevalente rilievo all’interesse pubblico che le nuove scelte pianificatorie intendono perseguire (Così Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3142, del 23 giugno 2015).
12. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso si rivela infondato nel merito.
13. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia, al suo complessivo andamento e alla natura (in rito) della presente decisione, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO