Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10317/2024 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 10317/2024, promosso congiuntamente da:
, con l'Avv. PAGANIN GIANNA, come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'Avv. CASOTTO ALESSIA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
oggetto: separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio contratto dai Ricorrenti nel Comune di
Padova, in data 14.04.2007, matrimonio civile, regolarmente trascritto nel Registro
dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune al n. 75, parte 1 anno 2007 –
ordinandosi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Padova di effettuare le relative annotazioni – alle seguenti condizioni:
A. La figlia minore rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocazione prevalente e residenza abituale presso la Madre. I genitori si prenderanno cura della minore, garantendole il diritto alla bigenitorialità per una crescita serena ed equilibrata, ed impegnandosi altresì:
- a proteggerla ed a fornirle gli strumenti per costruire il suo sviluppo sia sul piano affettivo che su quello cognitivo;
- a promuovere il suo processo di socializzazione;
- a non coinvolgerla mai e per nessun motivo nelle residue, eventuali, problematiche relative alle vicissitudini della loro relazione interpersonale;
- a non denigrare e a non sminuire, agli occhi della figlia, l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, ad arricchirne importanza, validità e IGnificato, incentivando la rispettiva cerchia parentale a mantenere lo stesso comportamento;
- a non ostacolare ed anzi ad agevolare i contatti telefonici, con cadenza anche quotidiana, con la figlia durante la sua permanenza presso l'altro genitore;
- a far mantenere alla minore buoni rapporti con i nonni materni e paterni. A tal fine i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione per garantire un rapporto equilibrato e continuativo di con Per_1
ciascuno dei due e per consentirle di ricevere cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione,
salute e scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente ed in forma disgiunta.
B. La casa familiare, sita in Padova, via Cremonino n. 15, meglio identificata in premesse, concessa in comodato gratuito dalla madre del IG. alla famiglia Parte_1
del figlio per la sua quota di proprietà, verrà assegnata alla IG.ra , ivi convivente CP_1
insieme alla figlia Il marito si farà carico di eventuali richieste economiche da Per_1
parte della propria madre-comodante fintantoché permarranno i presupposti per 3
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ad eccezione delle utenze e spese di ordinaria manutenzione, che saranno a carico della moglie.
C. Quanto al diritto di visita paterno, e sempre salvo diverso accordo tra le parti, il IG.
potrà incontrare e tenere con sé ogniqualvolta quest'ultima Parte_1 Per_1
lo vorrà, accordandosi direttamente con la figlia sedicenne, e comunque:
- a fine settimana alterni dal venerdì alla fine delle lezioni scolastiche al lunedì mattina;
- infrasettimanalmente, ogni qual volta il padre e la figlia lo vorranno, compatibilmente con gli impegni della minore;
- in occasione delle vacanze natalizie, starà con la madre negli anni pari dal 23 al Per_1
30 dicembre, negli anni dispari dal 30 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo;
- in occasione delle vacanze pasquali in alternanza il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
- durante le vacanze estive starà con ciascun genitore per almeno due settimane Per_1
anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno. É
sempre fatta salva la possibilità delle Parti di concordare ulteriori o diversi momenti per le visite tra Padre e figlia, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e con i desideri e gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza. I genitori si impegnano in particolare a collaborare tra di loro al fine di adattare in maniera elastica e condivisa le modalità di visita poc'anzi esposte in base agli impegni lavorativi di entrambi;
manifestano inoltre la piena disponibilità a supplirsi l'un l'altro, in caso di necessità o di impedimento, nell'obiettivo di garantire la migliore assistenza alla figlia.
D.Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra – a Parte_1 CP_1
mezzo bonifico bancario da effettuarsi alle coordinate note entro il giorno 10 di ogni mese – a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di euro Per_1
550,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con base mese di settembre di ciascun anno.
E. Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie riguardanti la minore, così
come individuate dal protocollo in essere presso il Tribunale di Padova, con la precisazione che sono da ricomprendersi tra le spese straordinarie che richiedono il 4
preventivo accordo quelle per l'acquisto di dispositivi telefonici e personal computer di
Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria ne darà comunicazione all'altro, in Per_1
forma scritta, entro 15 giorni dal sostenimento della spesa, con allegazione della relativa documentazione contabile e l'altro genitore si impegnerà a rifondere la quota parte pari al 50% della spesa entro 15 giorni dalla richiesta.
Con riferimento alle spese straordinarie soggette all'obbligo di accordo, il genitore che intende sostenerle dovrà darne comunicazione all'altro per iscritto con allegazione dell'eventuale documentazione contabile e il genitore che riceve la richiesta dovrà
motivare il proprio eventuale dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla comunicazione;
la mancata risposta scritta nel termine di 10 giorni sarà equiparata ad approvazione. Si
precisa che il Padre contribuirà per la quota del 50%, fino ad un tetto massimo di euro
500,00, alle spese per le vacanze estive che trascorrerà con la Madre. Per_1
F. I coniugi concordano che ciascun genitore percepisca il 50% dell'assegno unico e universale erogato dall'Inps per la figlia, che oggi ammonta ad euro 170,00 mensili.
G.I Ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile, nonché di aver definito ogni questione economico-patrimoniale discendente dal matrimonio.
H.I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e prestano fin d'ora il reciproco assenso alla richiesta e/o al rinnovo di analogo documento, valido per l'espatrio, per la figlia minore.
I. Le spese e competenze di causa sono interamente compensate tra le parti.”
FATTO E DIRITTO
I IGg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile in PADOVA in data 14.04.2007 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, dell'anno 2007, al N.ro 75, Parte I, anno
2007. 5
Dalla loro unione è nata la figlia in data 29.08.2008. Persona_1
Le parti, in data 9.09.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi,
avvenuta in data 5.11.2024, la separazione è stata pronunciata con Sentenza n.
847/2024 pubblicata il 19.11.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data, per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note depositate rispettivamente il 27.05.2025 e il 29.05.2024, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate, producendo documentazione economica aggiornata.
***
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2
e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni,
essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi dall'udienza in trattazione scritta di comparizione dei coniugi in data 5.11.2024
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, delle stesse va preso atto.
Spese compensate.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 14.04.2007 e trascritto nel
[...] CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di PADOVA, dell'anno
2007, al N.ro 75, Parte I, anno 2007
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Spese compensate.
Padova, 3.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato