TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44647/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44647/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PIERANGELO FERRANTI, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Via Isole Samoa n. 15 Roma, presso il difensore
ATTRICE / OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA CARDINI, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Piazza Luigi Vittorio Bertarelli n.1 Milano, presso il difensore
CONVENUTA / OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE / OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del decreto opposto per i motivi di cui al presente atto
e, comunque l'infondatezza del credito fatto valere dalla società con il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e, per l'effetto, annullare e/o revocare lo stesso decreto (n. 16833/2023 - RG.
37026/2023 pubblicato il 7.11.2023 notificato l'8.11.2023) nei confronti della società Parte_2
;
[...]
- in ogni caso, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto attesa la fondatezza della spiegata opposizione supportata dalla documentazione depositata in atti;
pagina 1 di 6
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali del presente giudizio, oltre IVA e CPA.”
In via Istruttoria si chiede: di voler autorizzare il deposito dei seguenti documenti:
1) Bolletta n. 522002180486;
2) Comunicazione Customer Service;
3) Bolletta n. 522002790503;
4) Bolletta n. 522003385454;
5) Impegno pagamento;
6) Comunicazione ricalcolo consumi;
7) Comunicazione Avv. Cardini;
8) Verbale di conciliazione negativo;
9) Bolletta n. 522003909936;
10) Bolletta n. 521003136504
11) Decreto ingiuntivo notificato;
12) Provvedimento di chiusura.
In via istruttoria si chiede, sin da ora, disporsi CTU tecnica sulla quantificazione delle somme ricalcolate e sugli effettivi consumi dall'inizio del contratto sino alla scadenza contrattuale.
Con riserva di precisare e modificare le conclusioni nonché di depositare ulteriori documenti e richiedere mezzi istruttori.
PER PARTE CONVENUTA / OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
In via principale nel merito respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 16833/2023 del 07.11.2023 RG
n. 37026/2023 e, nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare cf/p.iva , con sede legale in Roma (RM), Via Parte_3 P.IVA_1
Delle Gondole n. 88, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Signor
cf: domiciliato in Roma (RM), Via Callimaco n. 36, di Controparte_2 C.F._1 pagare a favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, la somma di Euro 34.992,88, oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.
200/99.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta CTU in quanto generica ed esplorativa” pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società opponente si è opposta al decreto ingiuntivo nr. 16833/23 emesso dal Tribunale di Milano eccependo l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, sia in considerazione del comportamento illegittimo dell'opposta, che non avrebbe provveduto ad offrire idonea rateizzazione del credito portato dalle fatture oggetto di ingiunzione, in applicazione della Del. n. 258/2015/R, sia in considerazione dell'errata valorizzazione del coefficiente K, come ricalcolato nelle fatture di conguaglio;
ha evidenziato che il contegno dell'opposta, non consentendole di godere delle rateizzazioni previste per legge, le avrebbe imposto uno sforzo economico insopportabile, tanto da condurla poi alla cessazione dell'attività; ha eccepito il difetto della prova del credito ingiunto e comunque l'inesattezza dei calcoli sottesi al conguaglio, chiedendo la revoca del decreto opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione e chiesto la conferma del decreto opposto spese vinte, in sede di conclusionale, dando atto dell'intervenuto accredito dell'indennità CMOR a seguito della risoluzione per morosità del contratto con l'opponente, pari alla somma complessiva di 14.074,66 euro, ha chiesto che le fosse riconosciuto il minore importo di 20.918,22 ero. Ha evidenziato che tutte le fatture emesse a seguito dell'attivazione della fornitura di energia elettrica verso l'opponente fossero state regolarmente pagate sino alla fattura nr. 522002180486 del 10.5.2022, infatti la fornitura nr. 6034977501 era stata oggetto di un ricalcolo dei consumi resosi necessario a fronte di un'errata applicazione della costante k;
tale conguaglio, a fronte dell'avvenuta regolare somministrazione di energia dal 1.7.2021 al 28.2.2022 in favore dell'opponente, pari a 30 invece che ad 1, l'aveva portato ad un ricalcolo dei consumi con applicazione del valore corretto;
quanto alla questione della mancata rateizzazione ha rilevato che la disciplina di cui all'art. 8 D.L. n.
21/22 non preveda alcun diritto in capo ai clienti finali bensì la mera possibilità per gli stessi di chiedere un piano di rateizzazione degli importi dovuti in un massino di 24 rate, mentre la controparte aveva richiesto una rateizzazione in 36-48 mesi (doc. 6); ha sostenuto la corretta debenza dell'importo oggetto di fatturazione, anche a fronte della produzione delle fatture emesse dalla società terza di distribuzione (doc. 9), peraltro neanche specificamente contestate dall'opponente.
La causa è andata a sentenza sulla sola documentazione versata in atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2025.
Il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione proposta
è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multiis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361;
Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
pagina 3 di 6 Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati. In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 c.p.c. resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
Nel merito, posto che il contratto dedotto in giudizio è (pacificamente e documentalmente) un contratto di somministrazione di energia con pagamento del corrispettivo a consumo, discende, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che - in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi - incombe al preteso creditore anche dare evidenza del quantum dei kwh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo (commisurato alla quantità di energia erogata). In questo senso, difatti, la Corte di Cassazione ha - con massime costanti e ripetute nel tempo - affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte del somministrato, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004 n. 10313; Cass. civ. sez. 3,
16.06.2011 n. 13193; Cass. civ. sez. 3, 22.11.2016 n. 23699).
Così ricostruito l'onere probatorio nel caso di specie deve dirsi che l'opponente non ha specificamente contestato i criteri di calcolo a monte della fattura di conguaglio emessa dall'opposta in applicazione della costante K con riferimento agli effettivi Kw/h consumati, né ha contestato di avere regolarmente fruito dell'energia somministrata dall'opposta a termini di contratto, secondo i quantitativi calcolati nelle fatture emesse dalla società di distribuzione Areti s.p.a. (doc. 9). Tanto sarebbe sufficiente a ritenere le contestazioni dell'opponente generiche e, come tali, tamquam non
pagina 4 di 6
esset.
In ogni caso l'opposta ha chiarito la ratio dell'applicazione della costante K, valore che consente di calcolare i consumi effettivi nel caso in cui è richiesta una potenza molto elevata e di gran lunga superiore a quella domestica di 3kW: mentre per le forniture domestiche la costante K è pari a 1, questa aumenta per forniture con potenza elevata, come nel caso di specie, in cui la potenza richiesta è di 30kW, (come risulta a pag. 2 delle fatture prodotte in atti). Come meglio allegato dall'opposta, in questi casi, i flussi di energia sono talmente elevati che per calcolare i consumi effettivamente prelevati, viene utilizzata la costante K, il cui valore dipende dalle caratteristiche tecniche del contatore che è di proprietà della società di distribuzione. Ha pertanto chiarito che i consumi, nel caso di specie, sono stati calcolati moltiplicando il dato risultante dalla differenza tra lettura finale e lettura iniziale, trasmesse dalla società di distribuzione, per il valore della costante K. In concreto il valore della costante K da applicare sarebbe stato pari a 30 anziché a 1, valore applicato nel periodo 01.07.2021 –
28.02.2022, pertanto anche la società di distribuzione avrebbe provveduto a rideterminare i relativi consumi applicando il valore corretto, come risulta dalla fattura n. 522002180486 del 10 maggio 2022
e ad applicare tale costante, nella misura corretta, per i periodi di consumo successivi (doc. 1). E' bene nuovamente precisare che l'opponente non ha specificamente contestato tali calcoli né il criterio cui essi sono ispirati, né tanto meno la conformità dei consumi calcolati dal trader ai dati calcolati e trasmessi dalla società distributrice, con le conseguenze di cui al richiamato art. 115 c.p.c.
Quanto alla presunta mancata rateizzazione del debito dell'opponente l'art. 8 D.L. n. 21/22 non prevede alcun diritto in capo ai clienti finali bensì la mera possibilità per gli stessi di chiedere un piano di rateizzazione degli importi dovuti per consumi di energia e gas naturale per i mesi di maggio e giugno 2022 per un numero massimo di ventiquattro rate mensili in un massino di 24 rate. Nel caso di specie emerge dagli atti che l'opponente, con riferimento alla fattura n. 522002180486 del 10 Maggio
2022 aveva richiesto un rateizzo in 36 – 48 (doc. 6), nonostante nella comunicazione che aveva preceduto la fattura 522002180486 era stato riferito alla stessa della possibilità di rateizzare il dovuto in otto rate, così come ribadito nei successivi contatti tra le parti e nel piano di pagamento redatto in conformità alle otto rate proposte e inviato a (doc. 7), quest'ultima, il successivo 30 Parte_1 giugno 2022, ebbe a richiedere un'ulteriore rateazione sulla fattura n. 522002790503 del 23 giugno Cont 2022, cui rispose il successivo 6 luglio subordinando la concessione della predetta al rispetto del piano rateale già in essere sulla fattura n. 522002180486, in merito al quale era scaduto il pagamento della prima rata non pagata (doc. 8). In tale contesto, vista anche la lettera della norma di cui sopra, deve ritenersi che l'opposta non fosse in alcun modo tenuta ad accordare una ulteriore rateizzazione, né ad accordarla nelle modalità richieste dall'opponente.
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che l'opponente sia allo stato debitrice verso l'opposta della somma complessiva di 20.918,22 euro, al netto di quanto già recuperato dall'opposta a titolo di indennizzo CMOR.
Pertanto deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e accertarsi la debenza verso pagina 5 di 6 l'opposta da parte dell'opponente della somma sopra indicata, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo, come da dispositivo.
Le spese di lite, oltre a quelle di cui al decreto ingiuntivo opposto - la cui revoca è stata disposta solo a seguito del recupero parziale della somma richiesta in pagamento dall'opposta per effetto di un indennizzo automatico indipendente dalla condotta dell'opponente - devono essere liquidare in favore dell'opposta, secondo il principio di soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta che, a seguito del recupero dell'indennizzo a titolo di CMOR da parte dell'opposta, quest'ultima è creditrice verso l'opponente, per il titolo dedotto in giudizio, della somma complessiva di 20.918,22 euro oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;
condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare in favore dell'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di 20.918,22 euro oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;
condanna altresì l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in €
1.400,00 per compenso e in € 286,00 per spese, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre agli accessori di legge per la fase monitoria e in 3.397 euro per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali per il presente giudizio.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44647/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. PIERANGELO FERRANTI, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Via Isole Samoa n. 15 Roma, presso il difensore
ATTRICE / OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA CARDINI, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Piazza Luigi Vittorio Bertarelli n.1 Milano, presso il difensore
CONVENUTA / OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE / OPPONENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- accertare e dichiarare la nullità/annullabilità del decreto opposto per i motivi di cui al presente atto
e, comunque l'infondatezza del credito fatto valere dalla società con il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto e, per l'effetto, annullare e/o revocare lo stesso decreto (n. 16833/2023 - RG.
37026/2023 pubblicato il 7.11.2023 notificato l'8.11.2023) nei confronti della società Parte_2
;
[...]
- in ogni caso, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto attesa la fondatezza della spiegata opposizione supportata dalla documentazione depositata in atti;
pagina 1 di 6
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali del presente giudizio, oltre IVA e CPA.”
In via Istruttoria si chiede: di voler autorizzare il deposito dei seguenti documenti:
1) Bolletta n. 522002180486;
2) Comunicazione Customer Service;
3) Bolletta n. 522002790503;
4) Bolletta n. 522003385454;
5) Impegno pagamento;
6) Comunicazione ricalcolo consumi;
7) Comunicazione Avv. Cardini;
8) Verbale di conciliazione negativo;
9) Bolletta n. 522003909936;
10) Bolletta n. 521003136504
11) Decreto ingiuntivo notificato;
12) Provvedimento di chiusura.
In via istruttoria si chiede, sin da ora, disporsi CTU tecnica sulla quantificazione delle somme ricalcolate e sugli effettivi consumi dall'inizio del contratto sino alla scadenza contrattuale.
Con riserva di precisare e modificare le conclusioni nonché di depositare ulteriori documenti e richiedere mezzi istruttori.
PER PARTE CONVENUTA / OPPOSTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
In via principale nel merito respingere l'opposizione e tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare integralmente l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 16833/2023 del 07.11.2023 RG
n. 37026/2023 e, nella denegata ipotesi di revoca dello stesso, comunque condannare cf/p.iva , con sede legale in Roma (RM), Via Parte_3 P.IVA_1
Delle Gondole n. 88, in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Signor
cf: domiciliato in Roma (RM), Via Callimaco n. 36, di Controparte_2 C.F._1 pagare a favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Milano, Corso di Porta Vittoria, 4, la somma di Euro 34.992,88, oltre agli interessi, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, nella misura di cui al Tasso Ufficiale di Riferimento (ex T.U.S.) maggiorato del 3,5% come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.
200/99.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta CTU in quanto generica ed esplorativa” pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società opponente si è opposta al decreto ingiuntivo nr. 16833/23 emesso dal Tribunale di Milano eccependo l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, sia in considerazione del comportamento illegittimo dell'opposta, che non avrebbe provveduto ad offrire idonea rateizzazione del credito portato dalle fatture oggetto di ingiunzione, in applicazione della Del. n. 258/2015/R, sia in considerazione dell'errata valorizzazione del coefficiente K, come ricalcolato nelle fatture di conguaglio;
ha evidenziato che il contegno dell'opposta, non consentendole di godere delle rateizzazioni previste per legge, le avrebbe imposto uno sforzo economico insopportabile, tanto da condurla poi alla cessazione dell'attività; ha eccepito il difetto della prova del credito ingiunto e comunque l'inesattezza dei calcoli sottesi al conguaglio, chiedendo la revoca del decreto opposto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha sostenuto l'infondatezza dell'opposizione e chiesto la conferma del decreto opposto spese vinte, in sede di conclusionale, dando atto dell'intervenuto accredito dell'indennità CMOR a seguito della risoluzione per morosità del contratto con l'opponente, pari alla somma complessiva di 14.074,66 euro, ha chiesto che le fosse riconosciuto il minore importo di 20.918,22 ero. Ha evidenziato che tutte le fatture emesse a seguito dell'attivazione della fornitura di energia elettrica verso l'opponente fossero state regolarmente pagate sino alla fattura nr. 522002180486 del 10.5.2022, infatti la fornitura nr. 6034977501 era stata oggetto di un ricalcolo dei consumi resosi necessario a fronte di un'errata applicazione della costante k;
tale conguaglio, a fronte dell'avvenuta regolare somministrazione di energia dal 1.7.2021 al 28.2.2022 in favore dell'opponente, pari a 30 invece che ad 1, l'aveva portato ad un ricalcolo dei consumi con applicazione del valore corretto;
quanto alla questione della mancata rateizzazione ha rilevato che la disciplina di cui all'art. 8 D.L. n.
21/22 non preveda alcun diritto in capo ai clienti finali bensì la mera possibilità per gli stessi di chiedere un piano di rateizzazione degli importi dovuti in un massino di 24 rate, mentre la controparte aveva richiesto una rateizzazione in 36-48 mesi (doc. 6); ha sostenuto la corretta debenza dell'importo oggetto di fatturazione, anche a fronte della produzione delle fatture emesse dalla società terza di distribuzione (doc. 9), peraltro neanche specificamente contestate dall'opponente.
La causa è andata a sentenza sulla sola documentazione versata in atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2025.
Il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione proposta
è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multiis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361;
Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
pagina 3 di 6 Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati. In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 c.p.c. resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
Nel merito, posto che il contratto dedotto in giudizio è (pacificamente e documentalmente) un contratto di somministrazione di energia con pagamento del corrispettivo a consumo, discende, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che - in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi - incombe al preteso creditore anche dare evidenza del quantum dei kwh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo (commisurato alla quantità di energia erogata). In questo senso, difatti, la Corte di Cassazione ha - con massime costanti e ripetute nel tempo - affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte del somministrato, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 2.12.2002 n. 17041; Cass. civ. sez. 3, 28.05.2004 n. 10313; Cass. civ. sez. 3,
16.06.2011 n. 13193; Cass. civ. sez. 3, 22.11.2016 n. 23699).
Così ricostruito l'onere probatorio nel caso di specie deve dirsi che l'opponente non ha specificamente contestato i criteri di calcolo a monte della fattura di conguaglio emessa dall'opposta in applicazione della costante K con riferimento agli effettivi Kw/h consumati, né ha contestato di avere regolarmente fruito dell'energia somministrata dall'opposta a termini di contratto, secondo i quantitativi calcolati nelle fatture emesse dalla società di distribuzione Areti s.p.a. (doc. 9). Tanto sarebbe sufficiente a ritenere le contestazioni dell'opponente generiche e, come tali, tamquam non
pagina 4 di 6
esset.
In ogni caso l'opposta ha chiarito la ratio dell'applicazione della costante K, valore che consente di calcolare i consumi effettivi nel caso in cui è richiesta una potenza molto elevata e di gran lunga superiore a quella domestica di 3kW: mentre per le forniture domestiche la costante K è pari a 1, questa aumenta per forniture con potenza elevata, come nel caso di specie, in cui la potenza richiesta è di 30kW, (come risulta a pag. 2 delle fatture prodotte in atti). Come meglio allegato dall'opposta, in questi casi, i flussi di energia sono talmente elevati che per calcolare i consumi effettivamente prelevati, viene utilizzata la costante K, il cui valore dipende dalle caratteristiche tecniche del contatore che è di proprietà della società di distribuzione. Ha pertanto chiarito che i consumi, nel caso di specie, sono stati calcolati moltiplicando il dato risultante dalla differenza tra lettura finale e lettura iniziale, trasmesse dalla società di distribuzione, per il valore della costante K. In concreto il valore della costante K da applicare sarebbe stato pari a 30 anziché a 1, valore applicato nel periodo 01.07.2021 –
28.02.2022, pertanto anche la società di distribuzione avrebbe provveduto a rideterminare i relativi consumi applicando il valore corretto, come risulta dalla fattura n. 522002180486 del 10 maggio 2022
e ad applicare tale costante, nella misura corretta, per i periodi di consumo successivi (doc. 1). E' bene nuovamente precisare che l'opponente non ha specificamente contestato tali calcoli né il criterio cui essi sono ispirati, né tanto meno la conformità dei consumi calcolati dal trader ai dati calcolati e trasmessi dalla società distributrice, con le conseguenze di cui al richiamato art. 115 c.p.c.
Quanto alla presunta mancata rateizzazione del debito dell'opponente l'art. 8 D.L. n. 21/22 non prevede alcun diritto in capo ai clienti finali bensì la mera possibilità per gli stessi di chiedere un piano di rateizzazione degli importi dovuti per consumi di energia e gas naturale per i mesi di maggio e giugno 2022 per un numero massimo di ventiquattro rate mensili in un massino di 24 rate. Nel caso di specie emerge dagli atti che l'opponente, con riferimento alla fattura n. 522002180486 del 10 Maggio
2022 aveva richiesto un rateizzo in 36 – 48 (doc. 6), nonostante nella comunicazione che aveva preceduto la fattura 522002180486 era stato riferito alla stessa della possibilità di rateizzare il dovuto in otto rate, così come ribadito nei successivi contatti tra le parti e nel piano di pagamento redatto in conformità alle otto rate proposte e inviato a (doc. 7), quest'ultima, il successivo 30 Parte_1 giugno 2022, ebbe a richiedere un'ulteriore rateazione sulla fattura n. 522002790503 del 23 giugno Cont 2022, cui rispose il successivo 6 luglio subordinando la concessione della predetta al rispetto del piano rateale già in essere sulla fattura n. 522002180486, in merito al quale era scaduto il pagamento della prima rata non pagata (doc. 8). In tale contesto, vista anche la lettera della norma di cui sopra, deve ritenersi che l'opposta non fosse in alcun modo tenuta ad accordare una ulteriore rateizzazione, né ad accordarla nelle modalità richieste dall'opponente.
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi che l'opponente sia allo stato debitrice verso l'opposta della somma complessiva di 20.918,22 euro, al netto di quanto già recuperato dall'opposta a titolo di indennizzo CMOR.
Pertanto deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e accertarsi la debenza verso pagina 5 di 6 l'opposta da parte dell'opponente della somma sopra indicata, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo, come da dispositivo.
Le spese di lite, oltre a quelle di cui al decreto ingiuntivo opposto - la cui revoca è stata disposta solo a seguito del recupero parziale della somma richiesta in pagamento dall'opposta per effetto di un indennizzo automatico indipendente dalla condotta dell'opponente - devono essere liquidare in favore dell'opposta, secondo il principio di soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta che, a seguito del recupero dell'indennizzo a titolo di CMOR da parte dell'opposta, quest'ultima è creditrice verso l'opponente, per il titolo dedotto in giudizio, della somma complessiva di 20.918,22 euro oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;
condanna l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare in favore dell'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di 20.918,22 euro oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;
condanna altresì l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, che liquida in €
1.400,00 per compenso e in € 286,00 per spese, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre agli accessori di legge per la fase monitoria e in 3.397 euro per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali per il presente giudizio.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 6 di 6