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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 186/2025 v.g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 186/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
LE GI, (cf ) rappr.to e difeso dall'avv. Giovanni Sodano, C.F._1
dom.to come in atti;
ricorrente
E
OR LL, (cf ) rappr.ta e difesa dall'avv. Giovanni C.F._2
Sodano, dom.ta come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.03.2025; in data 03.02.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 23.09.2002 in
Avellino con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Monteforte Irpino (AV), Anno
2002, Numero 29, Parte II, Serie B, Ufficio 1, deducendo che con decreto di omologa del 09.12.2011, recante Rg n. 4300/2011, il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio sono nati due figli, EL NZ NI, nato il [...] e IU IL
RO, nata il [...], entrambi minorenni.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa Rg n. 4300/2011 del 09.12.2011 del
Tribunale di Avellino ); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (24.11.2011) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti e risultano conformi alla legge ed all'interesse dei minori.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra IE
Giovanni e SC TO il giorno 23.09.2002 in Avellino, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Monteforte Irpino (AV) Anno 2002, Numero 29, Parte II, Serie B, Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti in data 20.01.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Monteforte Irpino (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n.
396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 3.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 186/2025 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
LE GI, (cf ) rappr.to e difeso dall'avv. Giovanni Sodano, C.F._1
dom.to come in atti;
ricorrente
E
OR LL, (cf ) rappr.ta e difesa dall'avv. Giovanni C.F._2
Sodano, dom.ta come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.03.2025; in data 03.02.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.2025 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 23.09.2002 in
Avellino con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Monteforte Irpino (AV), Anno
2002, Numero 29, Parte II, Serie B, Ufficio 1, deducendo che con decreto di omologa del 09.12.2011, recante Rg n. 4300/2011, il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale consensuale.
Dal matrimonio sono nati due figli, EL NZ NI, nato il [...] e IU IL
RO, nata il [...], entrambi minorenni.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa Rg n. 4300/2011 del 09.12.2011 del
Tribunale di Avellino ); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (24.11.2011) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti e risultano conformi alla legge ed all'interesse dei minori.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra IE
Giovanni e SC TO il giorno 23.09.2002 in Avellino, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Monteforte Irpino (AV) Anno 2002, Numero 29, Parte II, Serie B, Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti in data 20.01.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Monteforte Irpino (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n.
396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 3.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano