Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
8270/22
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Erika Ivalù Pampalone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8270 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente tra: Codice Fiscale 1 ) e Parte 2 Parte 1
), elettivamente domiciliati in Palermo via Simone Codice Fiscale_2
[...]
Cuccia n. studio dell'avv. Mario Prestigiacomo 45, presso lo che li rappresenta e difende, giusta procura speciale ( Email 1
Notaio Pubblico inPersona 1 'alle liti del 19/01/2022, ai rogiti del notaio
Montgomery County, munita dell'Apostille in data 21/01/2022, sottoscritta dal Segretario del Commonwealt della Pennsylvania, entrambi allegati in fogli separati alla citazione
Attori
e residente in [...]corso Italia n. 199, CP 1 C.F. 3
elettivamente domiciliata in Carini corso Umberto I n. 55, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Randazzo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, Parte 2 e [...]
Parte 1 (nata in data [...]), premesso: in ragione di 1/3di essere comproprietari, unitamente a Parte 3
ciascuno, della porzione di un vecchio fabbricato rurale sito in Carini (PA), nella
Contrada Piano Tavola, censito al fg. 23, p.lla 671 sub 1 e p.lla 2589 sub 3, accessorio ad un più ampio appezzamento di terreno, censito al medesimo foglio (23), p.lla 1012; che a detto fondo -pervenuto ad essi attori per successione al padre, […]
Per 2 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto ab intestato in data 4.2.1997- si accede in forza di servitù di passaggio gravante sul fondo oggi nella titolarità di
CP 1 unica erede del di lei coniuge, Persona 3 , per il tramite della "stradella interpoderale, evidenziata" nell'allegato n. 8 "con linea tratteggiata in giallo";
che, in specie, detta servitù, esercitata per oltre venti anni, è stata costituita in forza dell'atto di donazione e divisione del 30.9.1967, trascritto in data 2.10.1967,
nata il giorno 30.6.1894, ebbe a donare ai figli,con il quale Parte 1 '
(dante causa degli odierni attori), Parte_3 […] Persona 2
Controparte 2 il fondo di contrada Piano
/Parte 1 (nata il [...]) e
Tavola e con il quale, nell'addivenire all'apporzionamento e divisione di detto fondo, fu per l'appunto prevista la soggezione dei lotti adottati da CP 2
[...] e Parte 1 alla servitù di passaggio in favore dei lotti adottati da
Persona 2 e Pt 3
Persona 3 (coniuge dell'attuale che, nondimeno, nell'estate del 2018,
- CP 1 ha chiuso la parte iniziale della stradella di accesso, proprietaria, collocando in prossimità del fabbricato rurale (complessivamente distinto alla p.lla 671, sub 1, 2 e 3) un cancello a due ante con adiacente cancelletto pedonale, il quale impedisce agli attori di esercitare la servitù di passaggio "posto che la stradella carrabile sita all'interno di detto cancello è stata ulteriormente chiusa dallo stesso sig. Persona 3 dante causa della convenuta, con la collocazione di un secondo cancello (v. riproduzione fotografica all.to n°11); che, peraltro, la realizzazione dei cancelli sopra indicati impedisce altresì agli attori di accedere al contatore ENEL di pertinenza della loro unità immobiliare, posto "subito dopo il primo cancello a ridosso del fabbricato rurale"; che vani sono stati i tentativi di risolvere la questione in via stragiudiziale;
CP 1hanno convenuto in giudizio affinché -previo accertamento della servitù di passaggio da essi vantata - sia ordinato alla convenuta di “eliminare a propria cura e spese i due cancelli in ferro posti uno a valle della stradella interpoderale e l'altro a monte o, in subordine" di “consegnare copia delle chiavi dei due predetti cancelli e del cancelletto pedonale, onde consentire agli attori il passaggio sia a piedi che con mezzi meccanici al fine di accedere al proprio terreno nonché per accedere alla nicchia del contatore
Enel, posta a ridosso del fabbricato rurale ed a servizio dell'abitazione di essi attori”. CP 1 si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 5.11.22, con la quale ha dedotto che la servitù reclamata da controparte si è estinta per prescrizione, non avendo gli attori mai esercitato il passaggio sulla stradella adiacente il fabbricato rurale, come peraltro risulta dal fatto che i cancelli oggetto di doglianza "sono stati collocati in sostituzione di precedenti cancelli di diversa fattura ivi realizzati da tempo immemorabile", evidenziando, infine, che il fondo in proprietà degli attori gode di altro accesso “più a monte del fondo
CP 1
La convenuta, inoltre, lamentando che il contatore Enel è stato apposto dagli attori in assenza di qualsivoglia autorizzazione, ne ha richiesto in via riconvenzionale la rimozione a loro cura e spese.
Con la prima memoria istruttoria gli attori hanno contestato la fondatezza deducendo, in specie,della domanda riconvenzionale formulata da CP 1
che il contatore Enel è posto sul muro perimetrale di pertinenza dell'unità immobiliare di essi attori.
La causa, istruita a mezzo interrogatorio formale di Controparte_3 e nonché assunzione delle ulteriori prove orali ammesse con Parte 2
l'ordinanza depositata in data 27.3.24, è stata assunta in decisione all'udienza del 18.12.24, cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni a mezzo il deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
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In tal modo sintetizzato l'oggetto del contendere, il Tribunale osserva, preliminarmente, che l'azione esercitata dagli attori è qualificabile in termini di confessoria servitutis (art. 1079 c.c.), tale essendo la domanda intesa a fare riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù contro chi ne contesti l'esercizio e diretta contestualmente a far cessare gli eventuali impedimenti e turbative.
Si rammenta, allora, che -secondo l'ordinaria regola sancita all'art. 2697 c.c.- incombe su parte attrice la dimostrazione dell'esistenza della servitù e, in caso di assolvimento di detto onere, sulla parte convenuta la prova dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato (cfr. Cass., sent. n. 18890/14 "L'attore che agisce in
"confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 cod. civ., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni" e Cassazione Sentenza n. 11054 del 05/04/2022 "In tema di prescrizione delle servitu' (articolo 1073 Cod. Civ.), la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui, essendo quella di prescrizione una eccezione in senso proprio (articolo 2939 c.c.), la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda (articolo 2697
c.c., comma 2), deve darsi da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio (Sez. 2, Sent. n. 6647 del 1991).
Ciò posto, il Tribunale osserva che, secondo la prospettazione di parte attrice, la servitù reclamata nel presente giudizio è sorta in forza dell'atto di (donazione e) divisione stipulato innanzi al notaio Per 4 in data 30.9.1967, essendosi previsto in detto atto che "i lotti siti nella contrada Piano Tavola adottati da Controparte_2 e Parte 1 saranno soggetti alla servitù di passaggio in favore dei lotti di terreno adottati da Persona 2 e Pt 3
Ebbene, va ora rilevato che, sebbene gli attori abbiano omesso di fornire precise indicazioni in ordine alla coincidenza del terreno oggi in proprietà di
CP 1 con quelli adottati da Controparte_2 e Parte_1 in forza dell'atto di divisione del giorno 30.9.1967, l'odierna convenuta non ha in alcun modo contestato tale aspetto, dando, anzi, per pacifico -data l'eccezione di prescrizione sollevata- che la servitù reclamata dagli attori sia effettivamente sorta. A giudizio del Tribunale ciò è sufficiente a ritenere provata l'insorgenza della servitù di passaggio in favore del fondo in proprietà di Parte 1 e Parte 2 ed a carico del fondo in proprietà della convenuta CP 1
Difatti, il principio per il quale l'art. 115, co. I c.p.c. concerne esclusivamente i fatti storici (e non i diritti), non osta alla sua applicazione -con conseguente relevatio ad onere probandi- allorquando la parte onerata della prova alleghi puntualmente i fatti storici in forza dei quali il diritto è sorto, poiché ciò impone all'altra parte di prendere specifica posizione sul punto, valendo, in sintesi, a delimitare il thema probandum (principio desumibile da Cass., ord. n. 32820/23 e ord. n. 10446/24).
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Tanto statuito, per maggiore chiarezza espositiva va ora rilevato che la servitù reclamata nell'atto introduttivo del presente giudizio concerne la stradella che risulta contrassegnata con il colore giallo nell'estratto di mappa prodotto dagli attori in allegato n. 8.
In particolare, la stradella in questione ha inizio in corrispondenza del cancello (formato da cancello carrabile e adiacente cancelletto pedonale) addossato al fabbricato rurale contraddistinto alla p.lla 671, che compare nelle foto n.
9-10 di parte attrice e che, d'ora innanzi verrà indicato come "primo cancello". Tale stradella, dopo un primo tratto rettilineo, (v. anche disegno eseguito dalla teste Tes 1
[...] all'udienza del 16.10.24) svolta poi verso destra, per pervenire, infine, al terreno degli attori (e ciò, secondo quanto dichiarato dalla teste Testimone 1 attraverso un varco contrassegnato da paletti rossi (dichiarazione questa che collima con le fotografie prodotte dagli attori in allegato n. 12, pagina 1).
Secondo quanto riferito dalla teste Tes 1 il cancello indicato in citazione
come posto "a monte" (che di seguito verrà denominato "secondo cancello") si trova poco dopo la svolta della strada a destra e, quindi (idealmente) a sinistra guardando la foto prodotta al doc. 12, p. 1.
Complessivamente si ricava, quindi, che come esposto in citazione- i cancelli presenti in loco (primo e secondo cancello) hanno determinato la chiusura a monte e a valle della stradella, rendendola in tal modo "pertinenziale" alla sola unità abitativa della parte convenuta.
È doveroso infine specificare che la ricostruzione del passaggio contenuta nella presente sentenza è stata (meglio) eseguita confrontando la mappa prodotta da parte attrice in allegato n. 8, la descrizione fornita dalla teste NE 1 e,
infine, gli estratti di mappa reperibili gratuitamente sul geoportale dell'Agenzia delle Entrate (cercando, in specie, il Comune di Carini, fg. 23, p.lla 671), trattandosi di fonte consultabile dal pubblico e proveniente da una pubblica amministrazione
(al pari delle banche dati OMI, il cui utilizzo d'ufficio è stato avallato da Cass., ord.
n. 25707/15 sulla base di una nozione evolutiva dell'art. 115, co. II c.p.c.).
In sintesi, dal superiore raffronto, si evince (v. immagine sottostante) che la stradella oggetto di causa ha inizio in corrispondenza del fabbricato censito alla p.lla 671, indi prosegue dritto e successivamente svolta a destra ove costeggia il fabbricato insistente sulla p.lla 2034 (v. geoportale).
1267 2034
1011
°
°
58.2 D
° D о
0 2589 0 с 0
° о 58.2 571
° 1012 733 D
°
° D
° 0
O
°
0 0
O
°
Estratto mappa geoportale doc. 8 parte attrice
Come detto, in corrispondenza di tale tratto (ossia dopo la svolta a destra), si trova il secondo cancello (v. foto n. 11 prodotta da parte attrice) e poi a seguire, sul margine destro, il varco di accesso al terreno degli attori (p.lla 1012), segnalato dai paletti rossi (v. foto a p. 2 del doc. 12-15 di parte attrice e v. altresì disegno della teste Tes 1
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In tal modo individuata la servitù di passaggio per cui è causa, occorre procedere al vaglio dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, che - come detto- costituisce il reale thema disputandum dell'odierno giudizio.
Va allora rammentato, in punto di diritto, che "la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni" e che -in caso di servitù affermative, quale è la servitù di passaggio- il termine decorre "dal giorno in cui si è cessato di esercitarla" (art. 1073 c.c.). Detto in altri termini, la servitù di passaggio si estingue quando il transito non sia effettuato per venti anni consecutivi, non valendo, invece, a determinare la prescrizione il carattere solo sporadico del suo esercizio (v. in termini, Cass., ord. n.
26636/11 “La servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto;
ne consegue che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell'apparenza necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia - né il carattere sporadico dell'esercizio", conforme
Ord. n. 22579/20).
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Ebbene, applicando i superiori principi al caso di specie, il Tribunale, alla luce delle risultanze istruttorie, reputa l'eccezione di prescrizione infondata.
A sostegno di quanto sopra, il Tribunale rileva che con dichiarazioni puntuali e spontanee- la teste Testimone 1 ha innanzitutto rappresentato che, in passato, al posto dell'attuale cancello posto a ridosso del fabbricato rurale (primo cancello) era presente una semplice sbarra metallica lasciata sempre aperta ("la sbarra di cui ho detto era un semplice tubolare molto precario che veniva al più lasciato appoggiato. Non aveva catenaccio né nulla di simile. Era un manufatto molto precario”), poi sostituita, all'incirca nell'anno 2005-2005, con il cancello basso raffigurato nella produzione fotografica di parte convenuta (foto n. 1 e 2 prodotte con la seconda memoria istruttoria) e che, secondo la medesima testimone, era chiuso con un semplice fermo apribile "a mano".
Tali dichiarazioni collimano, per quanto attiene alla "sequenza temporale" dei diversi cancelli/sbarre, con quelle rese da NE 2 , altro teste sentito su istanza degli attori, mentre divergono con quelle provenienti dai testi di parte convenuta, Testimone 4 specie in ordine al tipo di chiusura delTes 3 e '
cancello basso raffigurato nelle foto di parte convenuta, che viene indicata in un
"fermo apribile a mano" dai testi di parte attrice e in una catena con lucchetti dai testi di parte convenuta.
A giudizio del Tribunale, detto contrasto non si presta, però, ad essere risolto alla luce delle immagini prodotte da parte convenuta, trattandosi di foto evidentemente intese a precostituire una prova in ordine all'insussistenza della servitù, come si evince dal fatto che lo scatto si focalizza proprio -in modo assolutamente insolito- sui lucchetti menzionati da nella comparsa di CP 1
risposta.
Per quanto sopra, il Tribunale ritiene che tale produzione fotografica non valga ad inficiare il giudizio di attendibilità dei testi escussi su istanza di parte attrice, che risultano avere reso dichiarazioni complessivamente lineari ed espresse con sufficiente distacco.
Ciò posto, deve osservarsi che entrambi i testimoni indicati dagli attori
( Testimone 1 Testimone 2 ) hanno confermato, con dovizia di particolari e descrittivi che, prima dell'installazione dell'attuale cancello (pacificamente risalente all'anno 2018), la stradella oggetto di causa costituiva accesso (sebbene non l'unico, come dichiarato dagli attori in sede di interrogatorio formale) al fondo in proprietà degli attori e, soprattutto, di averli visti personalmente esercitare la servitù nell'anno 2013-2014 (quanto a NE 2 e, per l'appunto, sino alla collocazione dell'attuale cancello (quanto a NE_1
A giudizio del Tribunale non può, invece, ritenersi pienamente attendibile il teste indicato da parte convenuta, NE 4 Questi, infatti, secondo le dichiarazioni rese in ordine alla frequentazione dell'abitazione della convenuta, dovrebbe conoscere perfettamente i luoghi di causa. E però -in contrasto con quanto rappresentato da tutti gli altri testi escussi (soprattutto Tes 3 il quale ha personalmente realizzato i cancelli oggetto di doglianza e che, rispetto al secondo cancello ha dichiarato "posso dire che dove ho installato questo secondo cancello non c'era nulla. La stradella in quel punto era libera") ha dichiarato, pur non essendone certo, che, in passato, anche in corrispondenza del secondo cancello c'era una barra. In ultimo, anche volendo prescindere dal giudizio di attendibilità dei testi
-i quali escussi, è evidente che il narrato dei testi Tes 3 e NE 4 CP 1hanno dichiarato di non avere mai visto nessuno (fatta eccezione per passare per la stradella che inizia in corrispondenza del fabbricato rurale- non sono decisive e, quindi, idonee a comprovare l'intervenuta prescrizione della servitù.
Ciò specie se si tiene conto del fatto che, secondo gli stessi attori (v. interrogatorio formale), quello oggetto di causa costituisce un accesso secondario al loro fondo e che, inoltre, la servitù, per le specifiche peculiarità del caso, risulta esercitata in modo sporadico, dal momento che Parte 1 e [...] Parte 2 risiedono entrambi negli Stati Uniti.
In sintesi, non può escludersi che gli attori abbiano esercitato il passaggio e che, però, i testi di parte convenuta -che comunque non vivono sui luoghi di causa- non li abbiano mai visti.
Conclusivamente, facendo leva sulla distribuzione dell'onere della prova, il
Tribunale ritiene che la convenuta non abbia fornito adeguata prova del mancato esercizio del passaggio per il tempo idoneo alla prescrizione del diritto, dovendosi, quindi, rigettare la relativa eccezione.
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Dovendo, infine, delibare in ordine al tipo di provvedimento da adottare, occorre considerare che a norma dell'art. 841 c.c. è facoltà del proprietario cingere il proprio fondo. Ne consegue che detta facoltà non può essere conculcata, il proprietario del fondo servente essendo soltanto tenuto a lasciare "libero e comodo l'ingresso a chi ha li diritto di servitù" (art. 1064, co. II c.c.).
Nel caso di specie, quindi, non può trovare accoglimento la pretesa avanzata
Parte 2 ad ottenere la rimozione dei cancelli da Parte 1 e dovendosi più semplicemente ordinare a quest'ultima di installati da CP 1
fare consegna agli attori delle relative chiavi. Soluzione, questa, che risulta confacente al concreto atteggiarsi della servitù oggetto di causa, nella misura in cui la stradella che inizia a ridosso della p.lla 671 costituisce pur sempre accesso secondario al fondo in proprietà degli attori.
Conducendo, quindi, a sintesi il sopra delineato iter argomentativo, deve e [...] ordinarsi ad di fare consegna aCP_1 Parte_1
Parte 2 delle chiavi di accesso al primo e al secondo cancello (quindi del cancello installato a ridosso del fabbricato censito al fg. 23, p.lla 671 e di quello posto a monte, in corrispondenza del fabbricato eretto sulla p.lla 2034).
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Non merita, infine, accoglimento la domanda riconvenzionale formulata da non avendo quest'ultima contestato che il contatore Enel posto a CP 1
servizio dell'unità immobiliare di proprietà degli attori (p.lla 671 sub 1), sia collocato sul muro di pertinenza della stessa unità.
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Quanto alle spese di lite, da porsi a carico della parte soccombente, si ritiene congruo liquidarne l'ammontare in base ai compensi previsti dalle tabelle allegate al DM n. 55/14.
P.Q.M.
- ACCERTA e dichiara che la stradella, in proprietà di CP 1 che costeggia il fabbricato censito alla p.lla 671, è gravata da servitù di passaggio in favore del fondo in (com)proprietà degli attori, consistente nella porzione del fabbricato censito al fg. 23 del Comune di Carini (PA), p.lla 671 sub 1 e p.lla 2589 sub 3, accessorio ad un più ampio appezzamento di terreno, censito al medesimo foglio (23), p.lla 1012;
- CONDANNA CP 1 a consegnare a Parte 1 e [...] Parte_2 le chiavi del cancello (carrabile e pedonale) di accesso alla sopra citata stradella (ritratto nelle foto prodotte in allegato 9-10), nonché del cosiddetto
"secondo cancello", posto più a monte (v. foto in allegato n. 11), a ridosso dell'edificio ubicato sulla p.lla 2034, con divieto, per il futuro, di recare qualsivoglia impedimento all'esercizio della servitù vantata dagli attori;
CONDANNA CP_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, che si liquidano in complessive € 2.552,00 oltre IVA, cpa e rimborso spese generali in misura di legge, oltre spese vive liquidate in € 125,00.
Palermo, 9.4.25
IL GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone