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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 9211/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di cessazione effetti civili del matrimonio da e , Parte_1 Parte_2 if me da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 17.07.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 27.06.2009, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, con atto n. 13 Parte 2 seria A ufficio 3 anno 2009, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 10.12.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 4591/2024 d.d. 12.12.2024 pubbl. il 13.12.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 17.07.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio, alle condizioni congiuntamente indicate nelle predette note scritte. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 27.06.2009, trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 13 Parte 2 seria A ufficio
[...]
3 anno 2009 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra il sig. (c.f. Parte_2
) e la sig.ra (c.f. ) in data 27.06.2009, in C.F._1 Parte_1 C.F._2
Venezia atto n. 13 Parte 2 seria A anno 2009-Comune di Venezia – Ufficio 3, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Affidamento condiviso della figlia minore con il collocamento e residenza anagrafica della minore presso Per_1 la madre;
ogni decisione relativa alla figlia abbia essa ad oggetto l'educazione, la salute, il tempo libero o Per_1 altro, dovrà essere assunta di comune accordo fra i genitori, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di Per_1
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé, la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa e gli impegni lavorativi dei genitori, la settimana in cui il padre ha il turno alla mattina, almeno due pomeriggi infrasettimanali attualmente individuati nei giorni di lunedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00, mercoledì dalle ore 16.45 alle ore 21.00 con riaccompagno presso la casa materna e domenica dalle 10.00 fino alle 21.00 con riaccompagno presso la casa materna;
nonché nella settimana in cui il padre ha il turno pomeridiano, il sabato dalle ore 10.00 con prelievo a casa della madre fino alle ore 21.00 con riaccompagno a casa della madre. Nel periodo estivo quando è a casa da scuola o non dovesse frequentare i centri estivi, il padre potrà vedere e Per_1 tenere con sé la figlia almeno due giorni infrasettimanali dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Con la ripresa della scuola a settembre 2025 verrà introdotto il pernotto della figlia presso la casa paterna. Per_1
Una volta introdotto il pernotto, i giorni singoli di permanenza dal padre nei fine settimana, saranno sostituiti da weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato con prelievo dalla casa materna fino alla domenica sera alle 21.00, quando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna, facendo cadere i week end presso il padre Per_1 quando questi ha il turno pomeridiano. Restano sempre salvi eventuali difformi accordi tra i coniugi per la regolamentazione del diritto di visita, tenendo in considerazione anche le richieste e la volontà della figlia.
4. I genitori trascorreranno con la figlia minore almeno due settimane, anche non consecutive, con pernotto Per_1 massimo di sei notti salvo diverso accordo tra le parti, di vacanza durante il periodo estivo, le cui date si comunicheranno per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno. Il giorno di Natale e Pasqua con la mamma, il giorno della Vigilia di Natale senza pernotto con il papà, una settimana con un genitore da S. Stefano al 31/12 e una con l'altro genitore dal 1° gennaio al 6/01 ad anni alterni;
Pasqua: tre giorni con un genitore e tre con l'altro ad anni alterni;
in generale suddividendosi tendenzialmente a metà le altre Festività e/o Ponti. Restano sempre salvi eventuali difformi accordi tra i coniugi, tenendo in considerazione anche le richieste e la volontà della figlia.
5. Il padre provvederà al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di Per_1 ogni mese, la somma di € 300,00 rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da elenco del Protocollo in uso al Tribunale di Venezia che le parti dichiarano di ben conoscere.
6. L'assegno unico mensile per la figlia verrà percepito integralmente dalla IG.ra . Per_1 Parte_1
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore o di altro documento equipollente per l'espatrio.
9. Si dà atto che la casa coniugale in comproprietà tra le parti è già stata venduta, il ricavato è stato diviso giusta metà tra le parti, dopo aver estinto il mutuo ipotecario.
10. Spese e compensi di lite interamente compensati.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 9211/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di cessazione effetti civili del matrimonio da e , Parte_1 Parte_2 if me da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 17.07.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 27.06.2009, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia, con atto n. 13 Parte 2 seria A ufficio 3 anno 2009, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 10.12.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 4591/2024 d.d. 12.12.2024 pubbl. il 13.12.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 17.07.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio, alle condizioni congiuntamente indicate nelle predette note scritte. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 27.06.2009, trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 13 Parte 2 seria A ufficio
[...]
3 anno 2009 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra il sig. (c.f. Parte_2
) e la sig.ra (c.f. ) in data 27.06.2009, in C.F._1 Parte_1 C.F._2
Venezia atto n. 13 Parte 2 seria A anno 2009-Comune di Venezia – Ufficio 3, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2. Affidamento condiviso della figlia minore con il collocamento e residenza anagrafica della minore presso Per_1 la madre;
ogni decisione relativa alla figlia abbia essa ad oggetto l'educazione, la salute, il tempo libero o Per_1 altro, dovrà essere assunta di comune accordo fra i genitori, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di Per_1
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé, la figlia compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della stessa e gli impegni lavorativi dei genitori, la settimana in cui il padre ha il turno alla mattina, almeno due pomeriggi infrasettimanali attualmente individuati nei giorni di lunedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00, mercoledì dalle ore 16.45 alle ore 21.00 con riaccompagno presso la casa materna e domenica dalle 10.00 fino alle 21.00 con riaccompagno presso la casa materna;
nonché nella settimana in cui il padre ha il turno pomeridiano, il sabato dalle ore 10.00 con prelievo a casa della madre fino alle ore 21.00 con riaccompagno a casa della madre. Nel periodo estivo quando è a casa da scuola o non dovesse frequentare i centri estivi, il padre potrà vedere e Per_1 tenere con sé la figlia almeno due giorni infrasettimanali dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Con la ripresa della scuola a settembre 2025 verrà introdotto il pernotto della figlia presso la casa paterna. Per_1
Una volta introdotto il pernotto, i giorni singoli di permanenza dal padre nei fine settimana, saranno sostituiti da weekend alternati dalle ore 10.00 del sabato con prelievo dalla casa materna fino alla domenica sera alle 21.00, quando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna, facendo cadere i week end presso il padre Per_1 quando questi ha il turno pomeridiano. Restano sempre salvi eventuali difformi accordi tra i coniugi per la regolamentazione del diritto di visita, tenendo in considerazione anche le richieste e la volontà della figlia.
4. I genitori trascorreranno con la figlia minore almeno due settimane, anche non consecutive, con pernotto Per_1 massimo di sei notti salvo diverso accordo tra le parti, di vacanza durante il periodo estivo, le cui date si comunicheranno per iscritto entro il 30 maggio di ogni anno. Il giorno di Natale e Pasqua con la mamma, il giorno della Vigilia di Natale senza pernotto con il papà, una settimana con un genitore da S. Stefano al 31/12 e una con l'altro genitore dal 1° gennaio al 6/01 ad anni alterni;
Pasqua: tre giorni con un genitore e tre con l'altro ad anni alterni;
in generale suddividendosi tendenzialmente a metà le altre Festività e/o Ponti. Restano sempre salvi eventuali difformi accordi tra i coniugi, tenendo in considerazione anche le richieste e la volontà della figlia.
5. Il padre provvederà al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di Per_1 ogni mese, la somma di € 300,00 rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da elenco del Protocollo in uso al Tribunale di Venezia che le parti dichiarano di ben conoscere.
6. L'assegno unico mensile per la figlia verrà percepito integralmente dalla IG.ra . Per_1 Parte_1
7. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
8. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore o di altro documento equipollente per l'espatrio.
9. Si dà atto che la casa coniugale in comproprietà tra le parti è già stata venduta, il ricavato è stato diviso giusta metà tra le parti, dopo aver estinto il mutuo ipotecario.
10. Spese e compensi di lite interamente compensati.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -