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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2573 /2022 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Maria Giovanna De Marco giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2573 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura da intendersi apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'avv.
Monica Allevato, presso il cui studio, in Cosenza, Viale Della Repubblica n. 110, è elettivamente domiciliata
- ATTRICE -
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Montalto Uffugo (CS) in Via Rita Levi Montalcini 6, presso lo studio legale dell'avv. Laura Bezzon, che lo rappresenta e difende per procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, depositata in data 2.7.2023
- CONVENUTO –
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO – 2
OGGETTO: separazione giudiziale fra coniugi.
CONCLUSIONI
Per i coniugi, come da verbali di udienza dell'8.1.2025 e del 26.5.2025
(quest'ultima tenutasi a seguito di rimessione sul ruolo).
Il Pm, avuta comunicazione degli atti (ricevuti dall'ufficio il 13.12.2022), non ha rassegnato conclusioni in forma scritta.
FATTO E DIRITTO
1. Nel presente procedimento è stata pronunciata, con sentenza parziale n.
735/2023, la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
La presente pronuncia è volta, pertanto, a regolare le statuizioni accessorie alla già dichiarata separazione, con riferimento, in particolare, all'affido, al collocamento e al mantenimento del figlio minore delle parti ( , nato il [...]), non Per_1 avendo i coniugi avanzato pretese di natura economica nell'ambito del loro rapporto reciproco e non essendo state formulate domande di addebito della separazione.
1.1 Dirimendo il conflitto tra le parti che ha reso necessaria la rimessione della causa sul ruolo con ordinanza del 16.4.2025, va riconosciuta l'inutilizzabilità ai fini del decidere della documentazione allegata da parte convenuta agli scritti conclusivi e alle memorie di replica, ad eccezione della sentenza di assoluzione emessa da questo Tribunale, sez. penale, rispetto alla querela per maltrattamenti sporta dall'attrice (sopravvenuta alla precisazione delle conclusioni) e dell'attestato di partecipazione a corso per tecnico ABA, esibito anche al CTU nel corso delle operazioni peritali. I restanti documenti (per gran parte messaggi ed e-mail tra le parti) devono considerarsi intempestivamente prodotti, in quanto, pur a volersene ammettere la sopravvenienza rispetto alle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 cpc, essi, ove giudicati rilevanti dalla parte, dovevano essere sottoposti alla valutazione del Tribunale e della controparte antecedentemente alla precisazione delle conclusioni, essendo gli scritti conclusivi semplicemente finalizzati al riassunto esplicativo del thema decidendum già cristallizzatosi.
Peraltro, pur volendosi ammettere l'assenza di preclusioni istruttorie rispetto alle domande ed eccezioni riguardanti il minore, la produzione documentale intempestivamente fatta dalla parte convenuta non risulta essere funzionale alla decisione sull'affido, sul mantenimento o sul collocamento di , bensì a Per_1 replicare ad affermazioni in fatto dell'attrice contenute in comparsa conclusionale 3
e dal convenuto giudicate non veritiere (per come affermato dal difensore all'udienza del 26.5.2025).
2. Ciò posto, deve osservarsi che nell'atto introduttivo del giudizio, Parte_1 chiedeva l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre senza pernottamento (se non durante il periodo estivo) alla luce dei gravi problemi di salute da cui il bambino è affetto
(essendogli stato diagnosticato disturbo dello spettro autistico, oltre ad una malattia rara, la “colite eosinofila”, richiedente particolare attenzione e assistenza nella gestione del quotidiano). Chiedeva, altresì, fissarsi in euro 500,00 mensili l'ammontare del mantenimento a carico del genitore non collocatario, in ragione dello stipendio mensile del LI (dipendente del Consorzio Autolinee) pari a circa
1.400,00 euro mensili e dell'ammontare delle spese legate alle patologie di
. Il , nel costituirsi in giudizio, convergeva sulla domanda di affido Per_1 CP_1
condiviso e collocamento prevalente del minore presso la madre, richiedendo, tuttavia, un più ampio diritto di visita rispetto a quanto prospettato dall'attrice e chiedendo fissarsi in euro 250,00 mensili l'assegno di mantenimento a suo carico, oltre riparto paritario delle spese straordinarie.
A fronte, tuttavia, di eventi verificatisi nel corso del giudizio (in particolare,
l'emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare personale in danno del nell'ambito del procedimento per maltrattamenti sorto dalla querela della CP_1
e il contrasto insorto tra i coniugi per la scelta della scuola da far frequentare Pt_1
il minore) la modificava le proprie conclusioni nel senso di richiedere Pt_1
l'affido esclusivo c.d. superesclusivo o rafforzato a sé di , quale Per_1
provvedimento a cui il si opponeva, anche evidenziando negli scritti CP_1 conclusivi l'intervenuta assoluzione in primo grado nell'ambito del procedimento penale di cui si è detto.
Nel corso del giudizio aveva luogo CTU al fine di verificare l'idoneità genitoriale dei coniugi, nonché al fine di individuare le più opportune modalità di frequentazione tra minore ed il genitore non collocatario e verificare i riflessi pregiudizievoli per il minore della conflittualità esistente tra i genitori (ordinanza del 6.2.2024).
All'esito del deposito dell'elaborato peritale le parti mantenevano ferme le rispettive conclusioni (insistendo, quindi, la per l'affido superesclusivo a sé Pt_1
di e il per una pronuncia di affido condiviso). Per_1 CP_1 4
Ritiene il Tribunale che le istanze della non possano trovare accoglimento. Pt_1
Deve, infatti, osservarsi che come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.6535/2019 tra le tante) alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Deve altresì osservarsi che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla sola conflittualità tra i genitori, che si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole e non si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse
(Cass. 6535/2019).
Nel caso di specie, la CTU svolta in corso di causa, pur senza coinvolgere il minore nell'espletamento delle operazioni peritali per la sua particolare fragilità, ha evidenziato, oltre che la piena idoneità genitoriale della fattasi carico sin Pt_1
dalla scoperta dei problemi di salute di di una formazione specifica Per_1
finalizzata ad imparare ad interagire con il figlio ed a gestirne i comportamenti più problematici e pienamente in grado, secondo la valutazione dell'ausiliario, di provvedere ai bisogni, anche emotivi, del minore, anche delle buone capacità genitoriali in capo al , pur avendo avuto quest'ultimo, rispetto all'altro CP_1
genitore, maggiore difficoltà di accettazione della patologia di e di Per_1
adattamento ad essa. Pur essendovi, quindi, delle perduranti criticità nel rapporto genitori/figli, data la sostanziale mancanza di comunicazione e l'esasperata conflittualità tra i coniugi e la necessità per il “di ampliare e migliorare le CP_1 sue specifiche competenze di comunicazione con il figlio” (quale carenza percepita dal medesimo convenuto, che in corso di causa partecipava ad un corso per tecnico
“ABA”, conseguendo il relativo attestato), non sussistono i presupposti – come in premessa individuati - per una deroga al regime dell'affido condiviso, non potendosi, altresì, trarre elementi a carico del dalla querela sporta in sede CP_1 penale dall'attrice (per maltrattamenti in suo danno), data l'assoluzione riportata in primo grado dal convenuto rispetto a tale accusa e la mancanza di specifica istruttoria nel presente processo sul punto. Non depone, inoltre, contro il buon esito dell'affido condiviso il contrasto creatosi tra i genitori in corso di causa con 5
riferimento alla scuola da far frequentare a (risoltosi in senso favorevole Per_1 all'attrice), apparendo all'evidenza il LI ispirato, nella contrapposizione all'altro genitore, da motivi di tutela del minore, sia pure ritenuti dal Tribunale recessivi rispetto agli argomenti offerti dall'altro genitore, all'esito di specifica istruttoria.
Va disposto, pertanto, l'affido condiviso del minore , con collocamento Per_1
prevalente presso la madre.
Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, la regolamentazione adottata dal Presidente del Tribunale all'udienza del 1° dicembre 2022, può integrarsi nel senso di consentire l'esercizio del diritto di visita al genitore non collocatario anche un altro pomeriggio a settimana e ammettere il pernottamento di presso il padre a fine settimana alterni, non ravvisandosi ostacoli a tale Per_1
soluzione (posto che i problemi di salute del minore non presentano diversa consistenza tra il giorno e la notte, sicché irragionevole sarebbe privare il padre della possibilità di tenere con sé il minore anche in orario notturno, quantomeno a fine settimana alterni). Il , pertanto, terrà con sé il martedì e il CP_1 Per_1
giovedì dalle 16:30 alle 20:30 – ferma la possibilità di diverso accordo tra le parti nell'individuazione dei giorni infrasettimanali - e, a fine settimana alterni, dalle
16:30 di sabato alle 20:30 di domenica. Non vi sono ragioni, alla luce della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento e dell'assoluzione del in sede penale rispetto alla querela della almeno CP_1 Pt_1
in primo grado, per onerare un familiare delle operazioni di prelievo e riaccompagnamento del minore, che potranno essere curate direttamente dal genitore non collocatario. Il minore trascorrerà in forma alternata con i genitori le principali festività (vigilia di Natale con un genitore, giorno di Natale con l'altro; vigilia di capodanno con un genitore, giorno di capodanno con l'altro; giorno di
Pasqua con un genitore, lunedì dell'Angelo con l'altro) e con il papà sette giorni consecutivi durante il periodo estivo, da comunicarsi all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno.
Quanto, infine, al mantenimento di , a carico del LI, quale genitore Per_1
non collocatario, va imposto un assegno mensile che può quantificarsi, tenendosi conto dell'età del minore, delle sue patologie (la cui cura incide, tuttavia, in maniera prevalente sul profilo delle spese straordinarie) e dei redditi dei genitori (lavorando il LI presso il Consorzio Autolinee con reddito pari a circa 1.400,00 euro mensili e la come dipendente di società privata con una retribuzione pari a circa Pt_1 6
800,00 euro mensili), nella misura di euro 300,00 (potendosi recepire le valutazioni fatte dal Presidente del Tribunale all'udienza del 1.12.2022), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie (per la cui individuazione entrambe le parti hanno chiesto farsi riferimento al protocollo del
CNF del 14.7.2017) nella misura del 50%.
Non può decidersi sulle domande dell'attrice relative alla percezione in esclusiva dei benefici della l. 104/1992 in relazione alla disabilità di e dell'assegno Per_1
unico familiare, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità del Tribunale, in quanto direttamente regolata dalla legge e dalla normativa secondaria, salvo diverso accordo tra le parti.
3. L'esito complessivo del giudizio e gli interessi ad esso sottesi, legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite. Per le stesse ragioni, le spese di CTU, come liquidate dall'istruttore, vengono poste a carico delle parti in misura di metà ciascuna, con la precisazione che, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quota di sua spettanza dovrà intendersi posta a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, all'esito di sentenza parziale sullo status, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. Dispone l'affido condiviso del minore , con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
2. Regola il diritto di visita del genitore non collocatario in conformità a quanto stabilito in motivazione;
3. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento del CP_1 figlio mediante versamento all'altro genitore della somma Per_1
mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie nella misura del 50%;
4. Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
5. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in misura di metà ciascuna, con la precisazione che essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quota di sua spettanza dovrà intendersi posta a carico dell'erario; 7
6. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma