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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 15/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 379/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 379/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DE LUCIA PASQUALINO Pt_1 P.IVA_1
opponente contro
c.f. ), con l'avv. SINACORI MASSIMILIANO Controparte_1 P.IVA_2
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
All'udienza del 10.7.2024 “Chiede quindi che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Con nota scritta di data 15.1.2025 “Si conclude riportandosi integralmente a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In subordine, in caso di rigetto dell'opposizione, voglia il giudice valutare l'opportunità della compensazione delle spese”
Conclusioni dell'opposta:
“In via principale:
- accertare l'esatto adempimento e il credito di nei confronti della società opponente;
Controparte_1
- respingersi le domande ed eccezioni di controparte per i motivi di cui in narrativa, rigettare l'opposizione proposta e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 5 In ogni caso:
- spese di lite integralmente rifuse, con condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 110/2023, emesso dal Tribunale di Parte_1
Gorizia, in data 5.4.2023 con il quale le era stato ingiunto di pagare a la Controparte_1
somma di euro 45.110,00, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo e spese della procedura, asseritamente dovuta a titolo di pagamento dei lavori di straordinaria manutenzione svolti in subappalto presso il fabbricato civile di via Ascoli 20, Gorizia. Parte_ ha contestato alla il mancato completamento delle opere nonché l'esecuzione del Controparte_1
subappalto non a regola d'arte.
Si è costituita la contestando le doglianze di controparte, chiedendo la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo e comunque l'accertamento della debenza della somma richiesta, oltre alla condanna dell'opponente ex art. 96 co. 1 c.p.c..
Concessa la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., la Giudice ha formulato una proposta ex art. 185 bis
c.p.c.. Non accettata la proposta da parte dell'opposta, la causa veniva rinviata per essere trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies con concessione dei termini massimi previsti dall'art. 189 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Nel corso del giudizio, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di concessione di provvisoria esecutorietà ex Parte_ art. 648 c.p.c. e conseguente notifica di precetto, la ha provveduto a pagare quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo emesso.
Il pagamento integrale di quanto richiesto con precetto non è stato contestato dall'opposta che all'udienza del 10.7.2024 ha dichiarato che “quanto versato è in realtà quanto fatto oggetto di precetto in virtù della provvisoria esecutorietà concessa ex art 648 cpc in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e ribadisce la volontà di ottenere anche la rifusione delle spese legali di questo procedimento ad oggi maturate”.
Si ritiene pertanto che la causa possa essere definita con una pronuncia di cessata materia del contendere come anche di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, richiamando Cass. civile sez. III, 13/09/2022, n. 26922, “se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere
pagina 2 di 5 e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria (Cass. 27/08/2020, n. 17854; Cass.
21/07/2017, n. 18125)”.
In punto spese, da regolare tenendo conto della soccombenza virtuale con riferimento alla causa vista globalmente, si ritiene che la pretesa creditoria della fosse in effetti fondata. Controparte_1
La ha, infatti, allegato e prodotto prova del titolo nonché del corretto adempimento delle Controparte_1
Parte_ prestazioni alla stessa subappaltate, come risulta dal computo consuntivo sottoscritto proprio dalla Parte_ (doc. n. 3 parte opposta) nonché dal certificato di pagamento sempre sottoscritto dalla (doc. n. 4 ibidem).
D'altro canto, se è vero che al debitore convenuto per il pagamento di una prestazione è sufficiente eccepire l'inadempimento della controparte, cui consegue l'onere in capo all'asserito creditore di provare di aver invece esattamente adempiuto, è altresì vero che, a monte, l'allegazione deve essere precisa e circostanziata, non essendo certamente sufficiente che il debitore contesti l'inadempimento altrui, sic et simpliciter, senza nemmeno indicare in cosa tale inadempimento consisterebbe. Senza tale specificazione, anche il minimo onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto. Nel caso di specie, la debitrice ha laconicamente contestato il mancato completamento delle opere e l'esecuzione non a regola d'arte. Circa il mancato completamento, la ha ribattuto che il mancato completamento delle facciate era Controparte_1
fatto pacifico e conseguito alla richiesta di sospensione pervenuta per iscritto dalla direzione lavori (doc. n.
7 ibidem), tant'è che tale prestazione non è stata in effetti ricompresa tra le opere fatturate. Sul punto, la debitrice non ha successivamente contestato alcunché. Con riguardo alla seconda contestazione, si rileva che la stessa è di fatto inconsistente, essendosi la debitrice limitata a richiamare delle e-mail nelle quali emerge la lamentela di un condominio circa la presenza di alcuni calcinacci e tubi che gocciolano. Si ritiene che tali circostanze siano velleitarie e non consentano un giudizio di esecuzione non a regola d'arte.
Peraltro, a comprovare la debenza di quanto ingiunto si deve dare rilievo al pagamento eseguito dalla debitrice a seguito dell'emissione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., senza che tale pagamento sia stato accompagnato da alcuna contestazione.
pagina 3 di 5 La condotta processuale della debitrice opponente giustifica altresì l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c..
Si ritiene infatti che la stessa abbia agito in giudizio quantomeno con colpa grave. Ciò emerge dalla inconsistenza delle contestazioni svolte nei confronti della richiesta di pagamento della Controparte_1
nonché dal pagamento integrale di quanto ingiunto e richiesto con atto di precetto. Non solo, non può non sottolinearsi l'intento evidentemente dilatorio dell'opposizione: con atto di citazione notificato in data
10.5.2023, iscritto a ruolo il medesimo giorno, il debitore ha indicato come prima udienza la data del
20.3.2024, ossia quasi un anno dopo. A ciò si aggiunga l'ulteriore attività difensiva palesemente defatigatoria della richiesta formulata ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutorietà, al solo fine di superare l'ordinanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. poco prima concessa.
Peraltro, si ritiene che la condotta processuale della debitrice abbia in effetti prodotto un danno in capo alla creditrice che, tenuto conto dell'opposizione, della fissazione udienza a circa un anno, del tentativo di porre nel nulla la provvisoria esecutorietà concessa ex art. 648 c.p.c., è stata costretta a resistere in giudizio con conseguente ritardo nell'ottenere il pagamento di quanto legittimamente dovuto e a sostenere delle spese processuali non necessarie.
Quanto esposto comporta l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 co. 1 c.p.c. con conseguente condanna della debitrice opponente al pagamento di una somma che può essere liquidata, in via equitativa, con una percentuale del 10% calcolata sulle spese processuali di questo grado di giudizio, comprensive degli accessori.
Si dà atto che sussistono altresì i presupposti per condannare la debitrice opponente ex art. 96 co. 4 c.p.c. al pagamento, a favore della cassa delle ammende, della somma di 750 €. Somma così determinata tenuto conto dell'intervallo indicato dal legislatore (da 500 € a 5.000 €) rapportato al valore della causa.
In punto spese, queste seguono la soccombenza virtuale della debitrice opponente, e sono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, scaglione da 26.001 € a 52.000 €, valori medi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 110/2023, emesso dal Tribunale di Gorizia, in data 5.4.2023, R.G. n. 287/2023;
pagina 4 di 5 - visto l'art. 96 co. 1 c.p.c., condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1
somma di 910,87 € a titolo di risarcimento del danno;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in 7.616,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- visto l'art. 96 ultimo comma c.p.c., condanna a pagare, in favore della cassa delle Parte_1
ammende, la somma di 750 €.
Gorizia, 15 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
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