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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/10/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 73/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa MA RA Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. R.G. 73/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SOLIMENE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA P. S. MANCINI, 70 - 83100 AVELLINO, presso il difensore avv. SOLIMENE GIOVANNI
Appellante contro con il patrocinio dell'avv. ED NP, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA UMBERTO FRACCACRETA N. 78 71016 SAN SEVERO, presso il difensore avv.
ED NP
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace avverso la sentenza n. 3143/2023, resa dal Tribunale di Foggia in data 12/12/2023, notificata il 13/12/2023.
pagina 1 di 8 All'esito dell'udienza collegiale del 21.10.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , suo padre, Parte_1 Controparte_2 premettendo:
- di esercitare il possesso pubblico pacifico ed ininterrotto da oltre 20 anni sul terreno sito Foggia alla
Via Castelluccio dei Sauri n. 649- località Posta Tuoro, iscritto al N.C.T. di detto Comune, Fg. 215, part. 195 mq 3060 nonchè sul fabbricato ivi insistente costituito da piano interrato sub 1 cat C/6, piano rialzato sub 2 cat A/3, primo piano sub 3 e piano sottotetto sub 4 da classare, entrambi formalmente intestati al convenuto;
- che con dichiarazione del 25 novembre 1989 il convenuto gli ha riconosciuto lo ius aedificandi sul predetto terreno;
- di aver sostenuto i costi per la costruzione del predetto fabbricato e di aver chiesto al Comune di
Foggia il rilascio della concessione in sanatoria;
- di essere intestatario, per mero errore, solo dell'appartamento collocato al primo piano accatastato al subalterno 3 della p.lla 195;
- di aver destinato parte dell'immobile de quo a propria abitazione e il piano interrato ad uso deposito di macchinari;
- che ad oggi è l'unico a utilizzare in via esclusiva i predetti immobili facendosi carico di tutte le spese correnti nonchè di quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che il padre convenuto non ha mai rivendicato la proprietà sui beni de quo.
Ha quindi chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione della piena ed esclusiva proprietà degli immobili come sopra descritti.
Il convenuto pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
E' invece intervenuto , con comparsa di intervento volontario, depositata in giudizio il 17 CP_1 luglio 2018, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea visto il decreto di trasferimento in proprio favore dell'immobile de quo nella procedura esecutiva n. 11/1998 R.G.Es.; nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 8 Fallito il tentativo di conciliazione (consistente nella rinunzia alla domanda con compensazione delle spese, cui l'intervenuto ha aderito), il Tribunale ha respinto la domanda e condannato l'attore alla refusione delle spese in favore del terzo intervenuto.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello affidandolo a cinque motivi con Parte_1 cui ha chiesto di “… A) Accertare e dichiarare che l'attore ha maturato per possesso Parte_1 continuato, indisturbato e pacifico per oltre vent'anni, il diritto di acquisire per usucapione a titolo originario, ai sensi dell'art. 1158 c.c., i seguenti beni: a) Fabbricato ubicato in agro di Foggia alla
VIa Castelluccio dei Sauri n° 649 – località Posta Tuoro, costituito da piano interrato, da piano rialzato, primo piano e sottotetto, il primo piano censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Foggia alla partita 39042, Fol. 215 particella 195, costituito da un piano interrato (sub 1 cat. C/6), da un piano rialzato (sub 2 cat. A/3), da un piano primo (sub 3) e da un piano sottotetto (sub 4) entrambi da classare;
b) Terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al Fol. 215 particella 195; B)
In via gradata dichiarare che, per effetto di accessione invertita ai sensi dell'art. 938 c.c., esso
è divenuto proprietario, per incorporazione, dei beni immobili descritti alla lettera Parte_1 precedente;
C) Per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei RR. II. di Foggia la relativa trascrizione e la voltura catastale, in favore di esso , con esonero da ogni responsabilità. Il tutto con Parte_1 vittoria delle spese e competenze di causa e accessori di legge del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Non si è costituito . Controparte_2
La Corte rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha rinviato per la decisione all'udienza del 21.10.2025, svoltasi in modalità cartolare. All'esito si è riservata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di . Controparte_2
3. L'odierno appellante ha affidato l'appello a cinque motivi.
Col primo motivo di appello (rubricato: “1)-erronea interpretazione dei fatti, atti e documenti di causa – erronea applicazione di norme e principi di diritto – errata motivazione”) l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che “per effetto della notificazione del pignoramento si verifica un'interversione del possesso, per cui, da quel momento, il debitore perde il possesso privatistico del bene e diviene titolare di un possesso iuris publici che deve esercitare pagina 3 di 8 secondo le finalità e nei limiti suoi propri, perdendo il diritto di goderne liberamente e, dunque, di compiere sul bene, interamente pignorato, ogni atto di disposizione, potendo soltanto amministrare e conservare il bene quale ausiliario del Giudice, con la diligenza del buon padre di famiglia, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 560 c.p.c.)”. L'appellante denunzia inoltre la
“…grossolanità dell'attenzione…” con cui il Tribunale avrebbe esaminato la sua domanda confondendo esso appellante/attore, con la parte esecutata della procedura espropriativa n° 11/98 RGE svoltasi dinanzi al Tribunale di Foggia, ovvero il sig. , suo padre. Controparte_2
Di poi, censura la sentenza nella parte in cui, volendo il Tribunale “…giungere in ogni modo al rigetto della domanda…” ha ritenuto che “…ai fini dell'usucapione … non era stata fornita la prova dell'esercizio in nome proprio del possesso…” da parte dell'appellante e ciò sebbene questi abbia realizzato nel terreno paterno un bene immobile di quattro piani, ne abbia sostenuto i relativi costi, abbia formulato in proprio una domanda di condono, effettuando il relativo versamento tributario, abbia occupato, andandoci ad abitare e trasferendovi propria residenza. L'appellante non ritiene pertinente il richiamo ad atti di tolleranza -escludenti quindi l'usucapione- da parte del CP_2
, in quanto valorizzati nell'impugnata sentenza.
[...]
Col secondo motivo di appello censura la condanna alle spese di causa, liquidate, per ciò che concerne la fase decisionale, nella misura massima del D.M. 55/2014 stante la mancata adesione alla proposta conciliativa. Ritiene l'appellante che tale liquidazione sia ispirata ad uno “spirito afflittivo-punitivo” incompatibile con l'intenzione del legislatore. Al , secondo quanto dedotto nel gravame, Parte_1
“…è stata “fatta pagare” la non adesione ad una proposta conciliativa, consistente, come già detto, nella rinuncia alla domanda e nella compensazione delle spese di causa…” (cfr. in virgolette i richiami all'atto di appello in testuale).
Col terzo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui non pronunzia sulla domanda subordinata di accessione invertita ex art. 938 c.c.
Col quarto motivo di appello censura la decisione per la mancata motivazione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante.
Col quinto motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui non ritiene raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione da parte dell'appellante.
4. Prima di procedere allo scrutinio delle censure mosse va esaminata preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato. Essa è infondata dal momento che l'appellante pagina 4 di 8 ha individuato i punti e i capi della sentenza oggetto di impugnazione enunciando -con sufficiente precisione- le ragioni in fatto e in diritto sottese alle formulate censure e persino indicando alla Corte un progetto alternativo di decisione sebbene a ciò non fossero più tenuti a cagione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte.
Come sul punto chiarito dalla stessa Corte di Cassazione “…l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 - 01). Nel caso di specie, come detto, tali principi sono stati rispettati e quindi l'eccezione va respinta.
5. Quanto al merito, l'appello è infondato.
I motivi primo, quarto e quinto vengono trattati congiuntamente perché connessi tra loro.
Il fulcro del gravame è rappresentato dalla censura fondata sull'erronea convinzione che il pignoramento avesse spossessato l'attore/appellante mentre l'esecutato era suo padre e non lui. In più
l'errore del Tribunale, ad avviso del gravame, sarebbe quello di aver ritenuto non provata la domanda senza aver dato sfogo all'istruttoria invocata dall'appellante.
Trattasi di obiezioni inidonee a sovvertire la decisione impugnata che, sia pur per ragioni non del tutto coincidenti con la motivazione del Tribunale, merita di essere confermata.
Risulta dagli atti, per averlo affermato lo stesso appellante, che egli ebbe dal padre l'autorizzazione ad edificare un immobile su terreno di proprietà del padre stesso. Ciò deriverebbe da una dichiarazione sottoscritta il 25.11.1989 con cui suo padre gli concesse lo ius aedificandi sul terreno di sua proprietà al fine di consentirgli di erigere un fabbricato da destinare a sua abitazione.
Da tale affermazione si ricava innanzitutto che l'appellante ha sempre avuto consapevolezza del fatto che il terreno su cui edificava era di proprietà di suo padre.
A ciò aggiungasi che il permesso di costruire in sanatoria per l'immobile eretto sul terreno di proprietà di , padre dell'appellante, è stato rilasciato in favore di costui e su sua espressa Controparte_2
pagina 5 di 8 richiesta inoltrata nel 1995, vale a dire circa sei anni dopo che, secondo l'appellante, era iniziato il suo possesso ad usucapionem.
Da tali elementi si ricava che i beni oggetto di domanda sono rimasti sempre nel possesso del genitore dell'appellante.
Il fatto è ulteriormente confermato dalla circostanza che l'asserito atto concessivo dello ius aedificandi
(in altre parole un diritto di superficie) oltre a non avere data certa non risulta trascritto ed è pertanto inopponibile alla procedura esecutiva e all'aggiudicatario dei beni immobili disputati. E che i beni oggetto della procedura esecutiva culminata con l'aggiudicazione in favore dell'appellato siano CP_1 tutti rimasti nella disponibilità dei genitori dell'appellante è confermato pure da un'altra circostanza, dedotta dallo stesso appellante, secondo cui i beni pignorati, poi aggiudicati furono concessi in affitto
(per l'originaria durata di anni 15, successivamente prorogatosi per ulteriori 15 anni) alla
[...] con contratto del 31/01/2001 (trascritto solo in data 22.09.2015, cfr. allegati alla Parte_2 comparsa in appello del ) dal padre e dalla madre dell'odierno appellante che nello stesso atto si CP_1 dichiaravano proprietari. Di talché per stessa ammissione del i proprietari, suoi genitori, Parte_1 continuarono a disporre dei beni in questione concedendoli in affitto già quando in suo favore doveva essere compiuta l'usucapione.
Ed allora, da tale coacervo di elementi, si ricava la prova che il non esercitò il possesso uti Pt_1 dominus sui beni che pretende di usucapire. Vi è di più: la circostanza che l'appellante ha cercato di dimostrare in prime cure (articolata sub capo p) dell'atto di appello1) contrasta persino col tenore testuale del contratto di affitto sopra indicato e da lui stesso richiamato, contratto in cui le costruzioni sono espressamente richiamate con tanto di dati catastali (lui afferma in questa sede che l'affitto riguardava solo i terreni) e contrasta pure con l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito (del 12.03.2018, cfr. atti cit.) a firma del suo difensore ove si sostiene che i terreni e il fabbricato oggetto di esecuzione furono concessi in affitto dai proprietari (i genitori dell'appellante). Appare quindi evidente che se i proprietari disponevano, affittandoli, fra gli altri, dei beni che l'appellante chiede di usucapire, circostanza perfettamente nota all'appellante che l'ha richiamata negli scritti difensivi articolati nei separati giudizi di oppposizione esecutiva da lui promossi, non può essere 1 Cfr. “p) “Vero che il contratto di affitto agrario stipulato nel 2001 tra e la cooperativa Salute & Controparte_2 Benessere, ora ha sempre avuto ad oggetto i soli terreni e, nell'ambito della p.lla 195, la Parte_3 quota di nuda terra su cui insiste il pozzo ad uso irriguo ed il capannone realizzato ante 1967 dove la società tuttora ha stabilito la sede sociale, con esclusione del fabbricato oggetto del presente giudizio”. pagina 6 di 8 invocato da lui il possesso ad usucapionem. Ciò ancora una volta dimostra che l'appellante non esercitò il possesso uti dominus e che non aveva l'animus rem sibi habendi rispetto ai beni che pretende di usucapire, per sua stessa ammissione.
Ne deriva il rigetto dei motivi di appello primo, quarto e quinto.
Circa il terzo motivo di appello esso è inammissibile dal momento che esso si risolve in un mero richiamo “a tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto nel giudizio di primo grado”.
Quanto, infine, al secondo motivo di appello relativo alle spese processuali, va osservato che, per quanto possa apparire punitiva, la scelta del Tribunale (di liquidare la fase decisionale in prime cure secondo i parametri massimi) appare conforme alla valutazione della condotta processuale dell'appellante che ha rifiutato una ragionevole proposta conciliativa che, conducendo al medesimo risultato odierno, avrebbe evitato ogni onere a suo carico e in favore della controparte (che, viceversa, pur dovendosi sobbarcare le proprie spese in ragione della compensazione, accettò la proposta).
Anche il secondo motivo è quindi respinto.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza sul gravame e, parametrate ai valori minimi e liquidate come in dispositivo, sono calcolate secondo il valore della causa indeterminabile a complessità bassa, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022; esse sono poste a carico dell'appellante in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Nulla va disposto per l'appellato contumace che non ha spiegato alcuna attività difensiva.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3143/2023, resa dal Tribunale di Foggia in data 12/12/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 2. condanna l'appellante, al pagamento delle spese del presente grado in favore del difensore antistatario di spese che liquida per compensi in euro 4.997,00, oltre R.S.G. al CP_1
15%, IVA e CAP come per legge;
3. nulla per le spese nei confronti del contumace;
4. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente
Il consigliere estensore MA MITOLA
MA RA CA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa MA RA Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. R.G. 73/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SOLIMENE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA P. S. MANCINI, 70 - 83100 AVELLINO, presso il difensore avv. SOLIMENE GIOVANNI
Appellante contro con il patrocinio dell'avv. ED NP, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA UMBERTO FRACCACRETA N. 78 71016 SAN SEVERO, presso il difensore avv.
ED NP
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace avverso la sentenza n. 3143/2023, resa dal Tribunale di Foggia in data 12/12/2023, notificata il 13/12/2023.
pagina 1 di 8 All'esito dell'udienza collegiale del 21.10.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ha convenuto in giudizio , suo padre, Parte_1 Controparte_2 premettendo:
- di esercitare il possesso pubblico pacifico ed ininterrotto da oltre 20 anni sul terreno sito Foggia alla
Via Castelluccio dei Sauri n. 649- località Posta Tuoro, iscritto al N.C.T. di detto Comune, Fg. 215, part. 195 mq 3060 nonchè sul fabbricato ivi insistente costituito da piano interrato sub 1 cat C/6, piano rialzato sub 2 cat A/3, primo piano sub 3 e piano sottotetto sub 4 da classare, entrambi formalmente intestati al convenuto;
- che con dichiarazione del 25 novembre 1989 il convenuto gli ha riconosciuto lo ius aedificandi sul predetto terreno;
- di aver sostenuto i costi per la costruzione del predetto fabbricato e di aver chiesto al Comune di
Foggia il rilascio della concessione in sanatoria;
- di essere intestatario, per mero errore, solo dell'appartamento collocato al primo piano accatastato al subalterno 3 della p.lla 195;
- di aver destinato parte dell'immobile de quo a propria abitazione e il piano interrato ad uso deposito di macchinari;
- che ad oggi è l'unico a utilizzare in via esclusiva i predetti immobili facendosi carico di tutte le spese correnti nonchè di quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che il padre convenuto non ha mai rivendicato la proprietà sui beni de quo.
Ha quindi chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione della piena ed esclusiva proprietà degli immobili come sopra descritti.
Il convenuto pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
E' invece intervenuto , con comparsa di intervento volontario, depositata in giudizio il 17 CP_1 luglio 2018, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda attorea visto il decreto di trasferimento in proprio favore dell'immobile de quo nella procedura esecutiva n. 11/1998 R.G.Es.; nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
pagina 2 di 8 Fallito il tentativo di conciliazione (consistente nella rinunzia alla domanda con compensazione delle spese, cui l'intervenuto ha aderito), il Tribunale ha respinto la domanda e condannato l'attore alla refusione delle spese in favore del terzo intervenuto.
2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto appello affidandolo a cinque motivi con Parte_1 cui ha chiesto di “… A) Accertare e dichiarare che l'attore ha maturato per possesso Parte_1 continuato, indisturbato e pacifico per oltre vent'anni, il diritto di acquisire per usucapione a titolo originario, ai sensi dell'art. 1158 c.c., i seguenti beni: a) Fabbricato ubicato in agro di Foggia alla
VIa Castelluccio dei Sauri n° 649 – località Posta Tuoro, costituito da piano interrato, da piano rialzato, primo piano e sottotetto, il primo piano censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Foggia alla partita 39042, Fol. 215 particella 195, costituito da un piano interrato (sub 1 cat. C/6), da un piano rialzato (sub 2 cat. A/3), da un piano primo (sub 3) e da un piano sottotetto (sub 4) entrambi da classare;
b) Terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al Fol. 215 particella 195; B)
In via gradata dichiarare che, per effetto di accessione invertita ai sensi dell'art. 938 c.c., esso
è divenuto proprietario, per incorporazione, dei beni immobili descritti alla lettera Parte_1 precedente;
C) Per l'effetto, ordinare alla Conservatoria dei RR. II. di Foggia la relativa trascrizione e la voltura catastale, in favore di esso , con esonero da ogni responsabilità. Il tutto con Parte_1 vittoria delle spese e competenze di causa e accessori di legge del doppio grado di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito che ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Non si è costituito . Controparte_2
La Corte rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha rinviato per la decisione all'udienza del 21.10.2025, svoltasi in modalità cartolare. All'esito si è riservata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di . Controparte_2
3. L'odierno appellante ha affidato l'appello a cinque motivi.
Col primo motivo di appello (rubricato: “1)-erronea interpretazione dei fatti, atti e documenti di causa – erronea applicazione di norme e principi di diritto – errata motivazione”) l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato che “per effetto della notificazione del pignoramento si verifica un'interversione del possesso, per cui, da quel momento, il debitore perde il possesso privatistico del bene e diviene titolare di un possesso iuris publici che deve esercitare pagina 3 di 8 secondo le finalità e nei limiti suoi propri, perdendo il diritto di goderne liberamente e, dunque, di compiere sul bene, interamente pignorato, ogni atto di disposizione, potendo soltanto amministrare e conservare il bene quale ausiliario del Giudice, con la diligenza del buon padre di famiglia, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 560 c.p.c.)”. L'appellante denunzia inoltre la
“…grossolanità dell'attenzione…” con cui il Tribunale avrebbe esaminato la sua domanda confondendo esso appellante/attore, con la parte esecutata della procedura espropriativa n° 11/98 RGE svoltasi dinanzi al Tribunale di Foggia, ovvero il sig. , suo padre. Controparte_2
Di poi, censura la sentenza nella parte in cui, volendo il Tribunale “…giungere in ogni modo al rigetto della domanda…” ha ritenuto che “…ai fini dell'usucapione … non era stata fornita la prova dell'esercizio in nome proprio del possesso…” da parte dell'appellante e ciò sebbene questi abbia realizzato nel terreno paterno un bene immobile di quattro piani, ne abbia sostenuto i relativi costi, abbia formulato in proprio una domanda di condono, effettuando il relativo versamento tributario, abbia occupato, andandoci ad abitare e trasferendovi propria residenza. L'appellante non ritiene pertinente il richiamo ad atti di tolleranza -escludenti quindi l'usucapione- da parte del CP_2
, in quanto valorizzati nell'impugnata sentenza.
[...]
Col secondo motivo di appello censura la condanna alle spese di causa, liquidate, per ciò che concerne la fase decisionale, nella misura massima del D.M. 55/2014 stante la mancata adesione alla proposta conciliativa. Ritiene l'appellante che tale liquidazione sia ispirata ad uno “spirito afflittivo-punitivo” incompatibile con l'intenzione del legislatore. Al , secondo quanto dedotto nel gravame, Parte_1
“…è stata “fatta pagare” la non adesione ad una proposta conciliativa, consistente, come già detto, nella rinuncia alla domanda e nella compensazione delle spese di causa…” (cfr. in virgolette i richiami all'atto di appello in testuale).
Col terzo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui non pronunzia sulla domanda subordinata di accessione invertita ex art. 938 c.c.
Col quarto motivo di appello censura la decisione per la mancata motivazione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante.
Col quinto motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui non ritiene raggiunta la prova dell'acquisto per usucapione da parte dell'appellante.
4. Prima di procedere allo scrutinio delle censure mosse va esaminata preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato. Essa è infondata dal momento che l'appellante pagina 4 di 8 ha individuato i punti e i capi della sentenza oggetto di impugnazione enunciando -con sufficiente precisione- le ragioni in fatto e in diritto sottese alle formulate censure e persino indicando alla Corte un progetto alternativo di decisione sebbene a ciò non fossero più tenuti a cagione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte.
Come sul punto chiarito dalla stessa Corte di Cassazione “…l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 - 01). Nel caso di specie, come detto, tali principi sono stati rispettati e quindi l'eccezione va respinta.
5. Quanto al merito, l'appello è infondato.
I motivi primo, quarto e quinto vengono trattati congiuntamente perché connessi tra loro.
Il fulcro del gravame è rappresentato dalla censura fondata sull'erronea convinzione che il pignoramento avesse spossessato l'attore/appellante mentre l'esecutato era suo padre e non lui. In più
l'errore del Tribunale, ad avviso del gravame, sarebbe quello di aver ritenuto non provata la domanda senza aver dato sfogo all'istruttoria invocata dall'appellante.
Trattasi di obiezioni inidonee a sovvertire la decisione impugnata che, sia pur per ragioni non del tutto coincidenti con la motivazione del Tribunale, merita di essere confermata.
Risulta dagli atti, per averlo affermato lo stesso appellante, che egli ebbe dal padre l'autorizzazione ad edificare un immobile su terreno di proprietà del padre stesso. Ciò deriverebbe da una dichiarazione sottoscritta il 25.11.1989 con cui suo padre gli concesse lo ius aedificandi sul terreno di sua proprietà al fine di consentirgli di erigere un fabbricato da destinare a sua abitazione.
Da tale affermazione si ricava innanzitutto che l'appellante ha sempre avuto consapevolezza del fatto che il terreno su cui edificava era di proprietà di suo padre.
A ciò aggiungasi che il permesso di costruire in sanatoria per l'immobile eretto sul terreno di proprietà di , padre dell'appellante, è stato rilasciato in favore di costui e su sua espressa Controparte_2
pagina 5 di 8 richiesta inoltrata nel 1995, vale a dire circa sei anni dopo che, secondo l'appellante, era iniziato il suo possesso ad usucapionem.
Da tali elementi si ricava che i beni oggetto di domanda sono rimasti sempre nel possesso del genitore dell'appellante.
Il fatto è ulteriormente confermato dalla circostanza che l'asserito atto concessivo dello ius aedificandi
(in altre parole un diritto di superficie) oltre a non avere data certa non risulta trascritto ed è pertanto inopponibile alla procedura esecutiva e all'aggiudicatario dei beni immobili disputati. E che i beni oggetto della procedura esecutiva culminata con l'aggiudicazione in favore dell'appellato siano CP_1 tutti rimasti nella disponibilità dei genitori dell'appellante è confermato pure da un'altra circostanza, dedotta dallo stesso appellante, secondo cui i beni pignorati, poi aggiudicati furono concessi in affitto
(per l'originaria durata di anni 15, successivamente prorogatosi per ulteriori 15 anni) alla
[...] con contratto del 31/01/2001 (trascritto solo in data 22.09.2015, cfr. allegati alla Parte_2 comparsa in appello del ) dal padre e dalla madre dell'odierno appellante che nello stesso atto si CP_1 dichiaravano proprietari. Di talché per stessa ammissione del i proprietari, suoi genitori, Parte_1 continuarono a disporre dei beni in questione concedendoli in affitto già quando in suo favore doveva essere compiuta l'usucapione.
Ed allora, da tale coacervo di elementi, si ricava la prova che il non esercitò il possesso uti Pt_1 dominus sui beni che pretende di usucapire. Vi è di più: la circostanza che l'appellante ha cercato di dimostrare in prime cure (articolata sub capo p) dell'atto di appello1) contrasta persino col tenore testuale del contratto di affitto sopra indicato e da lui stesso richiamato, contratto in cui le costruzioni sono espressamente richiamate con tanto di dati catastali (lui afferma in questa sede che l'affitto riguardava solo i terreni) e contrasta pure con l'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito (del 12.03.2018, cfr. atti cit.) a firma del suo difensore ove si sostiene che i terreni e il fabbricato oggetto di esecuzione furono concessi in affitto dai proprietari (i genitori dell'appellante). Appare quindi evidente che se i proprietari disponevano, affittandoli, fra gli altri, dei beni che l'appellante chiede di usucapire, circostanza perfettamente nota all'appellante che l'ha richiamata negli scritti difensivi articolati nei separati giudizi di oppposizione esecutiva da lui promossi, non può essere 1 Cfr. “p) “Vero che il contratto di affitto agrario stipulato nel 2001 tra e la cooperativa Salute & Controparte_2 Benessere, ora ha sempre avuto ad oggetto i soli terreni e, nell'ambito della p.lla 195, la Parte_3 quota di nuda terra su cui insiste il pozzo ad uso irriguo ed il capannone realizzato ante 1967 dove la società tuttora ha stabilito la sede sociale, con esclusione del fabbricato oggetto del presente giudizio”. pagina 6 di 8 invocato da lui il possesso ad usucapionem. Ciò ancora una volta dimostra che l'appellante non esercitò il possesso uti dominus e che non aveva l'animus rem sibi habendi rispetto ai beni che pretende di usucapire, per sua stessa ammissione.
Ne deriva il rigetto dei motivi di appello primo, quarto e quinto.
Circa il terzo motivo di appello esso è inammissibile dal momento che esso si risolve in un mero richiamo “a tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto nel giudizio di primo grado”.
Quanto, infine, al secondo motivo di appello relativo alle spese processuali, va osservato che, per quanto possa apparire punitiva, la scelta del Tribunale (di liquidare la fase decisionale in prime cure secondo i parametri massimi) appare conforme alla valutazione della condotta processuale dell'appellante che ha rifiutato una ragionevole proposta conciliativa che, conducendo al medesimo risultato odierno, avrebbe evitato ogni onere a suo carico e in favore della controparte (che, viceversa, pur dovendosi sobbarcare le proprie spese in ragione della compensazione, accettò la proposta).
Anche il secondo motivo è quindi respinto.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza sul gravame e, parametrate ai valori minimi e liquidate come in dispositivo, sono calcolate secondo il valore della causa indeterminabile a complessità bassa, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022; esse sono poste a carico dell'appellante in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario.
Nulla va disposto per l'appellato contumace che non ha spiegato alcuna attività difensiva.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3143/2023, resa dal Tribunale di Foggia in data 12/12/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 2. condanna l'appellante, al pagamento delle spese del presente grado in favore del difensore antistatario di spese che liquida per compensi in euro 4.997,00, oltre R.S.G. al CP_1
15%, IVA e CAP come per legge;
3. nulla per le spese nei confronti del contumace;
4. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente
Il consigliere estensore MA MITOLA
MA RA CA
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