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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSANELLI STAMI Parte_1 C.F._1 RA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST, 911 MODENA presso il difensore avv. CASSANELLI STAMI RA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASADONTE Controparte_1 C.F._2
SAVERIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GABRIELE FALLOPPIA 53 41121 MODENA presso il difensore avv. CASADONTE SAVERIO
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte per l'udienza del 10.12.2024; la parete resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e Parte_1
mantenimento delle figlie minori , nata a [...] in data [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] in data [...], dalla relazione con , cessata il
[...] Controparte_1
16/08/2023, allorquando quest'ultimo ha abbandonato definitivamente la casa familiare.
Ha chiesto disporsi l'affido esclusivo delle minori in capo alla medesima, a causa delle gravi condotte tenute dallo nei suoi confronti e del sostanziale abbandono, da parte del predetto, delle due CP_1
figlie, che dal suo allontanamento dalla casa familiare ha incontrato un'unica volta in data 24/09/2023; ha inoltre domandato disporsi incontri protetti tra padre e figlie e prevedersi un contributo economico a carico del primo per il mantenimento delle seconde.
Si è costituito , non opponendosi all'affido esclusivo delle minori in capo alla madre Controparte_1
ma chiedendo di poterle incontrare senza la presenza di soggetti terzi. Ha inoltre domandato determinarsi il contributo a suo carico per il mantenimento ordinario in €.300,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. dell'11.4.2024 è stato disposto l'affido cd. super-esclusivo alla madre delle figlie minori, l'assegnazione alla stessa della casa familiare e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie corrispondendo l'importo mensile di €. 700, oltre al 50% delle spese straordinarie. E' stata inoltre disposta un'indagine sul nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, con incarico di organizzare gli incontri padre-figlie in forma protetta.
I Servizi sociali hanno depositato la richiesta relazione in data 4.11.2024; da essa emerge, da un lato,
l'adeguatezza della madre affidataria, che ha dimostrato di possedere elementi di protezione e buone competenze genitoriali;
dall'altro, l'assoluto disinteresse del padre per le figlie minori, avendo egli omesso del tutto di presentarsi ai colloqui fissati dagli operatori malgrado le numerose convocazioni scritte e orali, ed essendosi rivolto loro, nell'unico colloquio telefonico svolto, con toni alti e sgradevoli.
Il padre inoltre, secondo quanto riferito dalla madre, dal 24.9.2023 non ha più cercato le figlie, né si è interessato della loro situazione psicofisica.
Il disinteresse dello per le minori, d'altro canto, emerge ulteriormente dalla sua mancata CP_1
partecipazione personale al presente procedimento, non essendo mai comparso davanti al giudice, e dal suo omesso spontaneo pagamento degli oneri contributivi qui stabiliti, per il cui pagamento la ricorrente ha dovuto azionare i rimedi esecutivi.
pagina 2 di 4 Ancora, egli si è dimostrato per nulla collaborante nella gestione delle minori, per le quali nemmeno ha prestato il consenso per il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
Dette circostanze inducono a confermare il regime di affido di e statuito in sede di Per_1 Per_2
ordinanza del 11.4.2024, essendosi il padre del tutto disinteressato alle figlie sin dal momento della sua uscita dalla casa familiare, senza curarsi affatto dei vissuti di abbandono che tale condotta ha provocato e tuttora provoca in capo alle minori, che hanno manifestato nei suoi confronti sentimenti di rabbia e delusione.
La decadenza dello dalla responsabilità genitoriale non può essere disposta in questa sede, in CP_1
assenza di domanda (art. 336 c.c.).
Il padre, qualora interessato a riprendere il rapporto con le figlie, dovrà farlo per il tramite dei Servizi sociali competenti, che provvederanno ad organizzare incontri in forma protetta, con facoltà di sospenderli se ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per le minori.
Quanto alle disposizioni di natura economica, deve essere integralmente confermato quanto statuito sul punto in sede di ordinanza ex art.473bis.22 c.p.c., come domandato dalla ricorrente, non essendo intervenuti mutamenti da allora in relazione alle condizioni reddituali delle parti.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione respinta e disattesa, definitivamente decidendo:
- affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di Per_1 Per_2
maggiore interesse per la prole relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- colloca le minori presso la madre nella casa familiare di Castelnuovo Rangone alla via Vittorio Alfieri
n. 10, che viene alla stessa assegnata;
- dispone che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con le minori, lo faccia tramite il
Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre-figlie, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per le minori;
- dispone che versi a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dal deposito della domanda, l'assegno mensile di € 700 (350 per figlia) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così disciplinate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e pagina 3 di 4 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
- dispone che le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento, siano percepite unicamente da nella misura del 100%. Parte_1
Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
Euro 4.000, oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge.
Modena, camera di consiglio del 23/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASSANELLI STAMI Parte_1 C.F._1 RA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST, 911 MODENA presso il difensore avv. CASSANELLI STAMI RA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASADONTE Controparte_1 C.F._2
SAVERIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GABRIELE FALLOPPIA 53 41121 MODENA presso il difensore avv. CASADONTE SAVERIO
CONVENUTO
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note scritte per l'udienza del 10.12.2024; la parete resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e Parte_1
mantenimento delle figlie minori , nata a [...] in data [...], e Persona_1 Per_2
nata a [...] in data [...], dalla relazione con , cessata il
[...] Controparte_1
16/08/2023, allorquando quest'ultimo ha abbandonato definitivamente la casa familiare.
Ha chiesto disporsi l'affido esclusivo delle minori in capo alla medesima, a causa delle gravi condotte tenute dallo nei suoi confronti e del sostanziale abbandono, da parte del predetto, delle due CP_1
figlie, che dal suo allontanamento dalla casa familiare ha incontrato un'unica volta in data 24/09/2023; ha inoltre domandato disporsi incontri protetti tra padre e figlie e prevedersi un contributo economico a carico del primo per il mantenimento delle seconde.
Si è costituito , non opponendosi all'affido esclusivo delle minori in capo alla madre Controparte_1
ma chiedendo di poterle incontrare senza la presenza di soggetti terzi. Ha inoltre domandato determinarsi il contributo a suo carico per il mantenimento ordinario in €.300,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. dell'11.4.2024 è stato disposto l'affido cd. super-esclusivo alla madre delle figlie minori, l'assegnazione alla stessa della casa familiare e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie corrispondendo l'importo mensile di €. 700, oltre al 50% delle spese straordinarie. E' stata inoltre disposta un'indagine sul nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, con incarico di organizzare gli incontri padre-figlie in forma protetta.
I Servizi sociali hanno depositato la richiesta relazione in data 4.11.2024; da essa emerge, da un lato,
l'adeguatezza della madre affidataria, che ha dimostrato di possedere elementi di protezione e buone competenze genitoriali;
dall'altro, l'assoluto disinteresse del padre per le figlie minori, avendo egli omesso del tutto di presentarsi ai colloqui fissati dagli operatori malgrado le numerose convocazioni scritte e orali, ed essendosi rivolto loro, nell'unico colloquio telefonico svolto, con toni alti e sgradevoli.
Il padre inoltre, secondo quanto riferito dalla madre, dal 24.9.2023 non ha più cercato le figlie, né si è interessato della loro situazione psicofisica.
Il disinteresse dello per le minori, d'altro canto, emerge ulteriormente dalla sua mancata CP_1
partecipazione personale al presente procedimento, non essendo mai comparso davanti al giudice, e dal suo omesso spontaneo pagamento degli oneri contributivi qui stabiliti, per il cui pagamento la ricorrente ha dovuto azionare i rimedi esecutivi.
pagina 2 di 4 Ancora, egli si è dimostrato per nulla collaborante nella gestione delle minori, per le quali nemmeno ha prestato il consenso per il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio.
Dette circostanze inducono a confermare il regime di affido di e statuito in sede di Per_1 Per_2
ordinanza del 11.4.2024, essendosi il padre del tutto disinteressato alle figlie sin dal momento della sua uscita dalla casa familiare, senza curarsi affatto dei vissuti di abbandono che tale condotta ha provocato e tuttora provoca in capo alle minori, che hanno manifestato nei suoi confronti sentimenti di rabbia e delusione.
La decadenza dello dalla responsabilità genitoriale non può essere disposta in questa sede, in CP_1
assenza di domanda (art. 336 c.c.).
Il padre, qualora interessato a riprendere il rapporto con le figlie, dovrà farlo per il tramite dei Servizi sociali competenti, che provvederanno ad organizzare incontri in forma protetta, con facoltà di sospenderli se ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per le minori.
Quanto alle disposizioni di natura economica, deve essere integralmente confermato quanto statuito sul punto in sede di ordinanza ex art.473bis.22 c.p.c., come domandato dalla ricorrente, non essendo intervenuti mutamenti da allora in relazione alle condizioni reddituali delle parti.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione respinta e disattesa, definitivamente decidendo:
- affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di Per_1 Per_2
maggiore interesse per la prole relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- colloca le minori presso la madre nella casa familiare di Castelnuovo Rangone alla via Vittorio Alfieri
n. 10, che viene alla stessa assegnata;
- dispone che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con le minori, lo faccia tramite il
Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre-figlie, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per le minori;
- dispone che versi a , in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dal deposito della domanda, l'assegno mensile di € 700 (350 per figlia) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così disciplinate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e pagina 3 di 4 trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
- dispone che le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento, siano percepite unicamente da nella misura del 100%. Parte_1
Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
Euro 4.000, oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge.
Modena, camera di consiglio del 23/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Riccardo Di Pasquale
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