Articolo 8 della Legge 1 marzo 1975, n. 45
Articolo 7
Versione
28 marzo 1975
Art. 8. (Copertura finanziaria)

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 16 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno predetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 marzo 1975