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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere dottor Corrado Croci -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1558/23 e promosso da:
, in proprio e quale rappresentante legale del CP_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Corica e Riccardo Tacca ed
[...] elettivamente domiciliato presso il loro studio in Novara, Via Ravizza n. 3 nonché ai recapiti PEC:
e - Email_1 Email_2 come da procura in atti;
- appellante -
Contro
, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Marco Milan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgomanero (NO), via
Gramsci, 30 ed al recapito PEC: - come da procura in atti;
Email_3
- appellata –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in totale riforma della sentenza n. 505/2023 (doc. 1), emessa dal Tribunale Ordinario di Novara, Sezione
pagina 1 di 9 Civile, in data 4 Luglio 2023 (comunicata alle parti in data 6 Luglio 2023), in causa iscritta al n.
2962/2021, mai notificata, piaccia alla Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare, per tutti i motivi, di merito e procedurali, espressi in atti,
l'Ordinanza – Ingiunzione della di cui al Reg. Prot. Ordinanze n. 567/2021 del Controparte_3
17 Novembre 2021, notificata allo Studio dell'avv. Francesco Corica in data 17 Novembre 2021, ed avente, quale oggetto: Violazione alle norme di cui alla Legge Regionale Piemontese 37/2006, art. 12, comma 1 – art. 26, comma 1, lett. d) – P.V. n. 322P/2020 del 22 Luglio 2020 a carico del in persona del Presidente pro tempore sig. , e, per Controparte_2 CP_1
l'effetto, condannare la , in persona del Presidente, legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al rimborso della sanzione pagata all'esito del Giudizio di Primo Grado, per l'importo di €.
3.362,53 (doc. 4), oltre ad interessi e rivalutazione. Con il favore delle spese del presente e del precedente grado di giudizio, onorari e contributi unificati, oltre alla liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% come previsto dall'art.2 del D.M. 10/03/2014 n.55.”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso: dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'impugnazione proposta, confermando la sentenza gravata. Condannare gli appellanti, in solido fra loro, alle spese del giudizio del doppio grado.”
Materia del contendere e motivi della decisione
1. Con ricorso del 16.12.2021 dinanzi al Tribunale di Novara, il Controparte_2 nonché il suo Presidente e legale rappresentante ,
[...] CP_1 proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva n. 567/2021 del 17.11.2021 dell'importo di euro 3.362,53, emessa dalla nelle Controparte_4 acque interne - a seguito della contestazione della violazione dell'art. 12 della Legge Regionale piemontese n. 37/2006 (ai sensi della quale, per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna, nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il Deflusso Minimo Vitale).
In particolare, con il verbale n. 322P/2020 del 22.07.2020 gli Agenti della Polizia Provinciale, effettuando un controllo in data 16.04.2020, avevano accertato che il personale del
[...]
in seguito alla realizzazione di uno sbarramento (filarola) in materiale Controparte_2 ghiaioso al servizio della derivazione posta, in Comune di Momo, a valle della SP 17 in sponda sinistra del Torrente Agogna, ometteva di rilasciare il minimo deflusso vitale. Il Torrente a valle della “filarola” era infatti completamente in secca, avendo omesso, il medesimo, di CP_2 rilasciare il minimo deflusso vitale.
pagina 2 di 9 1.2. Con la suddetta opposizione, il sig. rilevava in punto di fatto quanto già CP_1 evidenziato negli scritti difensivi presentati alla , ossia che: (i) il Controparte_3 [...]
costituito nel 1934, aveva da sempre e legittimamente attinto le Controparte_2 proprie acque anche dal torrente Agogna, come da Regio Decreto del 1932 che consentiva (e tuttora consente) un prelievo delle acque dal torrente Agogna, pagando regolarmente un canone demaniale;
(ii) la presa di derivazione della sul torrente Agogna nel Comune di CP_2
Momo, veniva saltuariamente ripristinata con ghiaia e sassi, già presenti sul greto del Torrente, a seguito di occasionali e impetuose correnti che ne compromettevano la consistenza;
(iii) in occasione degli interventi di ripristino dello sbarramento (“filarola”), da ultimo regolarmente autorizzati dalla Provincia nel 2015 (come da autorizzazione prodotta al doc. 12 di parte opponente) e costituiti rimuovendo solo sassi e ghiaia, il Controparte_2 garantiva un passaggio continuativo d'acqua nel Torrente (Deflusso Minimo Vitale), non avendo mai ostruito l'intero alveo del torrente;
(iv) nel corso del 2020 (e, quindi anche alla data degli accertamenti, del 16 aprile 2020) il non aveva eseguito alcun Controparte_2 nuovo intervento sullo sbarramento, rimanendo, pertanto, la situazione quella di cui all'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel 2015; (v) il non aveva quindi mai CP_2 compromesso il Deflusso Minimo Vitale, visto che lo sbarramento da esso realizzato (sempre sotto l'egida della ) non aveva mai occupato l'intero letto del Torrente Agogna, consentendo, CP_3 pertanto, sia un corretto scorrimento di (gran parte) delle acque ed una costante risalita delle specie ittiche;
(vi) L'assenza di acqua a valle dello sbarramento accertata ad Aprile del 2020, non poteva che essere addebitata a periodi di assenza di piogge e carenza idrica del periodo, enfatizzata dalla presenza di molteplici prelievi di acqua dal . Parte_1
Aggiungeva inoltre l'opponente che, in seguito ai medesimi controlli nello stesso periodo, il aveva ricevuto un secondo verbale di accertamento, con numero n. 0323 P/2020, CP_2 relativo alla presunta violazione dell'art. 12, commi 6 e 7 della Legge Regionale n. 37/2006, in tema di omessa realizzazione della scala di risalita e che invece, tale verbale a seguito di scritti difensivi ed audizione era stato archiviato con il riconoscimento, da parte della , che: CP_3
“non sono state effettuate opere di manutenzione sulla filarola posta trasversalmente al Torrente
Agogna, non rientrando, pertanto, il caso oggetto di decisione nella disciplina di cui al citato
Decreto della Giunta Regionale” (doc. 6, primo grado, parte opponente).
Tanto argomentato, il instava per l'annullamento dell'ordinanza – Ingiunzione, in quanto CP_2 emessa in assenza dei presupposti di Legge, nonché per l'insussistenza della violazione e per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981 (ai sensi del quale gli estremi della violazione amministrativa devono essere notificati agli interessati entro il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento), termine che era stato superato visto che l'accertamento era del 16.04.2020 e il verbale invece era stato redatto il 22.07.2020
pagina 3 di 9 1.3. Si costituiva ritualmente in giudizio la chiedendo di dichiarare il ricorso Controparte_3 inammissibile e comunque infondato per le ragioni dedotte nella propria comparsa, rigettando l'opposizione con conferma del provvedimento opposto
1.4. Il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 505/2023, pubblicata il 6 luglio 2023, respingeva le domande di parte attrice / ricorrente, dichiarando non sufficientemente fondato in fatto e diritto il ricorso, con conseguente conferma del provvedimento impugnato e compensazione integrale delle spese di lite.
1.5. Il Tribunale, sulla contestazione del mancato rispetto dei termini di legge previsti per la contestazione dell'illecito, rilevava che i termini di tutti i procedimenti amministrativi nel periodo relativo all'accertamento, erano da considerarsi sospesi (sino al 15 maggio 2020) a seguito dell'emergenza pandemica;
quindi, il decorso dei 90 giorni alla data del 22 luglio 2020 non si era ancora perfezionato. Quanto al merito, quindi sull'insussistenza della violazione, il Tribunale di
Novara così pronunciava (si riporta testualmente da pag. 7 della sentenza impugnata): “è opportuno innanzitutto precisare che, per quanto consta allo scrivente, la filarola consiste in un'opera di “sbarramento” posta trasversalmente al corso del fiume;
e, in questo caso, dalla documentazione agli atti, simile opera appare effettivamente realizzata. In sostanza e, nel caso che ci occupa, il , nella circostanza lamentata, pare avere effettivamente realizzato CP_2 uno sbarramento provvisorio utilizzando vario materiale (soprattutto pietrame), comunque finalizzato ad indirizzare l'acqua del fiume in una certa direzione (… che poi lo abbia fatto o meno…). Quindi, alla fattispecie deve, almeno potenzialmente, essere applicata la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n° 37 / 2006. Alla luce della appena richiamata norma e, in particolare, alla luce dei commi 6 – 7 (peraltro anche espressamente indicati nei provvedimenti della p.a.), deriverebbe – in ipotesi di sbarramenti in genere e, quindi, anche in ipotesi di “filarola” – la necessità di predisporre opere “correttive” (o, se si vuole, “mitiganti” rispetto alle conseguenze di uno sbarramento del corso delle acque), come le cosiddette “scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci”. Tuttavia, dalle risultanze istruttorie e in generale dalle risultanze degli atti di causa, non pare dimostrato che dette opere “correttive” fossero state realizzate dal
. Dal che, l'effettiva violazione della norma invocata e ciò a prescindere dall'effettivo CP_2 utilizzo finale delle acque e a prescindere dalla situazione di siccità che avrebbe ugualmente portato al mancato regolare deflusso delle acque. […] Comunque sia, la valutazione sull'esistenza della buona fede quale esimente dell'illecito amministrativo è “apprezzamento di stretta competenza del giudice di merito” (in tal senso, ex multis, Cassazione n° 23019/2009) e lo scrivente, alla luce degli elementi addotti e dimostrati dal ricorrente, ma anche alla luce della suddetta natura di operatore professionale del , non la ritiene sussistente o, per lo CP_2 meno, non può ritenerla, appunto, esimente, ma – tutt'al più – rilevanti ai fini della graduazione
pagina 4 di 9 della sanzione, che tuttavia pare già quantificata al minimo (ed in relazione alla quale, comunque, non pare che parte ricorrente abbia chiesto in subordine riduzione).”
Infine, vista la particolare natura della causa nonché la qualità delle difese proposte da parte ricorrente e ritenuto il probabilmente sostanziale limitato pregiudizio in riferimento al bene protetto dalla normativa, richiamata il Tribunale disponeva l'integrale compensazione delle spese.
2. Con ricorso in appello del 28.12.2023 il , in proprio e quale Presidente e CP_1
Legale Rappresentante del CONSORZIO IRRIGUO della ha impugnato la CP_2 sentenza di primo grado dolendosene per motivi attinenti al merito e già valutati sfavorevolmente dal primo giudice.
2.1. Con il primo motivo di appello parte appellante si duole dell'omessa valutazione delle proprie difese in primo grado. In particolare, il ribadisce di non aver mai realizzato CP_2
(successivamente alla “filarola” iniziale dell'anno 2015, autorizzata appositamente – dalla determina n. 762/2015 di cui al doc. n. 12-), ulteriori opere che potessero impedire il cosiddetto
“deflusso minimo vitale” non essendo mai intervenuto sullo sbarramento, ampliandolo o modificandolo. Di contro, la , non avrebbe fornito alcuna prova dell'avvenuta Controparte_3 realizzazione di opere di ampliamento della “filarola” da parte di personale incaricato dal CP_2 ricorrente e, il documento n. 7 prodotto dalla resistente in primo grado (ossia la fotografia ritraente la presenza di tracce di passaggio di un mezzo pesante in prossimità dello sbarramento di cui si discute) non sarebbe sufficiente a fornire la suddetta prova. In particolare, eventuali opere di ampliamento della “filarola”, avrebbero lasciato ben altri segni (ad esempio, cumuli di pietre e di ghiaia e, comunque, una decisa alterazione dell'assetto del territorio).
Aggiunge l'appellante che la avrebbe smentito sé stessa laddove, il secondo verbale di CP_3 accertamento n. 0323 P/2020 (relativo alla presunta violazione dell'art. 12, commi 6 e 7 della
Legge Regionale n. 37/2006, in tema di omessa realizzazione della scala di risalita) avente la medesima data di sopralluogo da parte del personale della , veniva archiviato con la CP_3 seguente motivazione: “non sono state effettuate (da parte del Controparte_2
opere di manutenzione sulla filarola posta trasversalmente al Torrente Agogna…”.
[...]
Sarebbe pertanto, provato che il appellante non aveva svolto alcuna opera di CP_2 manutenzione / ampiamento della cd. “filarola” all'epoca oggetto della contestazione.
2.2 Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'insussistenza, a proprio carico, di condotte di natura “omissiva”, in grado di impedire il rispetto del deflusso minimo vitale. La stessa documentazione prodotta dalla in primo grado, ossia i documenti n. 8 e 10 (due video CP_3 che riprendono la zona di accertamento con acqua stagnante, senza alcuna evidenza di scorrimento acqua) rafforzerebbe l'argomentazione per cui il mancato deflusso minimo vitale era pagina 5 di 9 stato causato da una situazione siccitosa e/o da prelievi di risorsa idrica effettuati a monte, rispetto ai quali nessun intervento del personale del appellante avrebbe avuto una CP_2 efficacia risolutiva, peraltro non proverebbe l'apertura della serranda posta a presidio del punto di confluenza tra la e il torrente Agogna. CP_2
2.3. Col terzo motivo di appello il lamenta l'omessa valutazione, da parte del Tribunale CP_2 di Novara, del fatto che le cause del mancato rispetto del deflusso minimo vitale sul Torrente
Agogna erano indipendenti da qualsiasi azione e/o omissione in capo al Controparte_2
Il Tribunale non avrebbe esaminato che: a) monte della bocca di derivazione della
[...]
sul corso del Torrente Agogna, vi sono molteplici prelievi di acqua;
b) nella CP_2 stagione primaverile – estiva, il corso d'acqua del Torrente Agogna è soggetto a frequente siccità, come era effettivamente accaduto nei primi mesi dell'anno 2020 (siccità eccezionale dimostrata da vari documenti già prodotti dai ricorrenti in primo grado, ai docc. N. 13 e 14). Peraltro, il non aveva alcun compito di prevenzione nei periodi di siccità, ma, al più, sarebbe stato CP_2 compito della , in presenza di situazioni di siccità eccezionale, tale da compromettere il CP_3 deflusso minimo vitale, porre in essere le iniziative più opportune (come ad esempio, ordinare al una parziale rimodulazione della “ ” tanto da facilitare il passaggio dell'acqua. CP_2 Pt_2
3. Si è costituita la con comparsa del 26.04.2024, insistendo per il rigetto Controparte_3 dell'appello e conferma integrale della sentenza, rilevando, in particolare, che a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, il giudice di prime cure non ha applicato erroneamente le norme della Legge Regionale e non ha ecceduto in maniera formalistica nella sua applicazione, avendo quindi correttamente fondato il proprio convincimento sulla documentazione prodotta dalla
. A differenza di quanto sostiene il , la ritiene che quest'ultimo CP_3 Controparte_2 CP_3 abbia l'onere di monitorare il flusso dell'acqua del torrente Agogna e di chiudere la porta di ingresso alla propria roggia nel caso di eccessivo abbassamento del livello di tale fiume e che, pur avendo il certamente il diritto di prelevare l'acqua, ha commesso l'illecito nel momento CP_2 in cui al fine di garantirsi tale prelievo ha interrotto il predetto Deflusso Minimo Vitale azzerando di fatto la sopravvivenza dell'ecosistema acquatico. Parte appellata ha ribadito che gli agenti accertatori avevano effettuato fotografie e riprese video dello sbarramento e della condizione del fiume in prossimità della derivazione realizzata dal dal cui Controparte_2 esame, era emerso come il flusso di acqua del torrente Agogna, già esiguo, fosse stato deviato interamente dallo sbarramento (c.d. filarola), realizzato dal , verso la Controparte_5 derivazione della e che la saracinesca di ingresso era stata lasciata completamente CP_2 aperta al fine di assorbire tutta l'acqua presente nel letto del fiume. Conseguentemente, il
Tribunale aveva correttamente motivato sul rigetto del ricorso.
pagina 6 di 9 4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, del 14 maggio 2024, la Corte ha rinviato la causa all'udienza dell'8 aprile 2025. A tale udienza, dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione. Alle ore 13.30 la Corte ha dato lettura del dispositivo.
5. I motivi di appello, che possono essere trattati unitariamente, sono infondati e devono essere respinti.
5.1.L'ordinanza ingiunzione oggetto di causa concerne la violazione della legge regionale Piemonte
2006 n. 37 nella parte in cui (art. 12) dispone che il soggetto autorizzato al prelievo (il
) che abbia realizzato uno sbarramento lungo il letto del fiume deve porre in essere CP_2 opere di mitigazione idonee a garantire il regolare deflusso dell'acqua e il passaggio dei pesci lungo il fiume anche nei periodi di magra al fine di permettere la sopravvivenza e la risalita dei pesci.
In particolare, i commi 1 e da 6 a 9 della citata norma dispongono che:
1. Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque…
“
6. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.
7. Per le dighette, le briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richiede opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, è realizzato quanto disposto nel comma 6. 8. La progettazione e la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici prevedono opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.
9. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua inseriscono nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna”.
5.2.Nel caso di specie quello che viene contestato a parte appellante nell'ordinanza ingiunzione non è l'effettuazione di opere sulla “filarola” – circostanza del resto positivamente esclusa dal coevo provvedimento di archiviazione della n. 225/2021 richiamato da parte Controparte_3 appellante e riportato al precedente punto 2.1., provvedimento nel quale si dà atto che “non sono state effettuate (da parte del opere di manutenzione sulla Controparte_2 filarola posta trasversalmente al Torrente Agogna…” – ma, cfr. ordinanza opposta, un illecito omissivo, consistente in qualunque mancato intervento sulla filarola esistente e a suo tempo autorizzata al fine di garantire il deflusso minimo vitale.
pagina 7 di 9 5.3. In fatto, il dato di cui sopra è certo e ammesso anche da parte appellante (che, anche nella fase amministrativa che ha preceduto l'emissione dell'ordinanza opposta, ha ribadito di non avere operato sulla filarola), così come sono documentate (cfr. video prodotti dalla di Novara) CP_3 la stagnazione dell'acqua e la mancanza di scorrimento della stessa.
Tali circostanze comprovano che l'odierna parte appellante ha omesso di porre in essere qualunque opera di mitigazione volta ad assicurare il Deflusso Minimo Vitale di cui alla citata normativa regionale e la difesa del – che richiama la siccità che ha interessato la CP_2 zona nel periodo di riferimento – non è conferente ai fini difensivi ma conferma quanto chiaramente esposto nell'ordinanza ingiunzione: “vista la situazione descritta” (siccità), il
“avrebbe dovuto necessariamente provvedere alla parziale o totale chiusura della CP_2 porta di imbocco della propria derivazione, che sarebbe servita per il rilascio del DMV al fine di non pregiudicare la sopravvivenza dell'ecosistema torrente a valle della propria derivazione”. Il che è conforme alle disposizioni della legge Regione Piemonte sopra riportate e non è avvenuto.
Resta solo da aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si tratta di una interpretazione formalistica, ma di una interpretazione coerente con la normativa regionale, con la l. 1981 n. 696 e con l'illecito omissivo come delineato dalla giurisprudenza
(Cass., 2021 n. 14498).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (scaglione da fino ad euro 5.200,00 valori massimi atteso il valore della controversia, riduzione della fase trattazione/istruttoria, riduzione della fase decisionale).
7. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale rappresentante legale del CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Novara n. 505/2023 emessa in data
[...]
04.07.2023, nel procedimento avente numero di r.g. 2662/2021, nei confronti della CP_3
in persona del suo Presidente pro tempore,
[...]
Ogni contraria istanza disattesa:
- Rigetta l'appello e per l'effetto pagina 8 di 9 - Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 3.397,00 oltre spese generali e oneri come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
08/04/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere dottor Corrado Croci -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1558/23 e promosso da:
, in proprio e quale rappresentante legale del CP_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Corica e Riccardo Tacca ed
[...] elettivamente domiciliato presso il loro studio in Novara, Via Ravizza n. 3 nonché ai recapiti PEC:
e - Email_1 Email_2 come da procura in atti;
- appellante -
Contro
, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Marco Milan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Borgomanero (NO), via
Gramsci, 30 ed al recapito PEC: - come da procura in atti;
Email_3
- appellata –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in totale riforma della sentenza n. 505/2023 (doc. 1), emessa dal Tribunale Ordinario di Novara, Sezione
pagina 1 di 9 Civile, in data 4 Luglio 2023 (comunicata alle parti in data 6 Luglio 2023), in causa iscritta al n.
2962/2021, mai notificata, piaccia alla Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare, per tutti i motivi, di merito e procedurali, espressi in atti,
l'Ordinanza – Ingiunzione della di cui al Reg. Prot. Ordinanze n. 567/2021 del Controparte_3
17 Novembre 2021, notificata allo Studio dell'avv. Francesco Corica in data 17 Novembre 2021, ed avente, quale oggetto: Violazione alle norme di cui alla Legge Regionale Piemontese 37/2006, art. 12, comma 1 – art. 26, comma 1, lett. d) – P.V. n. 322P/2020 del 22 Luglio 2020 a carico del in persona del Presidente pro tempore sig. , e, per Controparte_2 CP_1
l'effetto, condannare la , in persona del Presidente, legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al rimborso della sanzione pagata all'esito del Giudizio di Primo Grado, per l'importo di €.
3.362,53 (doc. 4), oltre ad interessi e rivalutazione. Con il favore delle spese del presente e del precedente grado di giudizio, onorari e contributi unificati, oltre alla liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% come previsto dall'art.2 del D.M. 10/03/2014 n.55.”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso: dichiarare l'inammissibilità o comunque rigettare l'impugnazione proposta, confermando la sentenza gravata. Condannare gli appellanti, in solido fra loro, alle spese del giudizio del doppio grado.”
Materia del contendere e motivi della decisione
1. Con ricorso del 16.12.2021 dinanzi al Tribunale di Novara, il Controparte_2 nonché il suo Presidente e legale rappresentante ,
[...] CP_1 proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva n. 567/2021 del 17.11.2021 dell'importo di euro 3.362,53, emessa dalla nelle Controparte_4 acque interne - a seguito della contestazione della violazione dell'art. 12 della Legge Regionale piemontese n. 37/2006 (ai sensi della quale, per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna, nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il Deflusso Minimo Vitale).
In particolare, con il verbale n. 322P/2020 del 22.07.2020 gli Agenti della Polizia Provinciale, effettuando un controllo in data 16.04.2020, avevano accertato che il personale del
[...]
in seguito alla realizzazione di uno sbarramento (filarola) in materiale Controparte_2 ghiaioso al servizio della derivazione posta, in Comune di Momo, a valle della SP 17 in sponda sinistra del Torrente Agogna, ometteva di rilasciare il minimo deflusso vitale. Il Torrente a valle della “filarola” era infatti completamente in secca, avendo omesso, il medesimo, di CP_2 rilasciare il minimo deflusso vitale.
pagina 2 di 9 1.2. Con la suddetta opposizione, il sig. rilevava in punto di fatto quanto già CP_1 evidenziato negli scritti difensivi presentati alla , ossia che: (i) il Controparte_3 [...]
costituito nel 1934, aveva da sempre e legittimamente attinto le Controparte_2 proprie acque anche dal torrente Agogna, come da Regio Decreto del 1932 che consentiva (e tuttora consente) un prelievo delle acque dal torrente Agogna, pagando regolarmente un canone demaniale;
(ii) la presa di derivazione della sul torrente Agogna nel Comune di CP_2
Momo, veniva saltuariamente ripristinata con ghiaia e sassi, già presenti sul greto del Torrente, a seguito di occasionali e impetuose correnti che ne compromettevano la consistenza;
(iii) in occasione degli interventi di ripristino dello sbarramento (“filarola”), da ultimo regolarmente autorizzati dalla Provincia nel 2015 (come da autorizzazione prodotta al doc. 12 di parte opponente) e costituiti rimuovendo solo sassi e ghiaia, il Controparte_2 garantiva un passaggio continuativo d'acqua nel Torrente (Deflusso Minimo Vitale), non avendo mai ostruito l'intero alveo del torrente;
(iv) nel corso del 2020 (e, quindi anche alla data degli accertamenti, del 16 aprile 2020) il non aveva eseguito alcun Controparte_2 nuovo intervento sullo sbarramento, rimanendo, pertanto, la situazione quella di cui all'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel 2015; (v) il non aveva quindi mai CP_2 compromesso il Deflusso Minimo Vitale, visto che lo sbarramento da esso realizzato (sempre sotto l'egida della ) non aveva mai occupato l'intero letto del Torrente Agogna, consentendo, CP_3 pertanto, sia un corretto scorrimento di (gran parte) delle acque ed una costante risalita delle specie ittiche;
(vi) L'assenza di acqua a valle dello sbarramento accertata ad Aprile del 2020, non poteva che essere addebitata a periodi di assenza di piogge e carenza idrica del periodo, enfatizzata dalla presenza di molteplici prelievi di acqua dal . Parte_1
Aggiungeva inoltre l'opponente che, in seguito ai medesimi controlli nello stesso periodo, il aveva ricevuto un secondo verbale di accertamento, con numero n. 0323 P/2020, CP_2 relativo alla presunta violazione dell'art. 12, commi 6 e 7 della Legge Regionale n. 37/2006, in tema di omessa realizzazione della scala di risalita e che invece, tale verbale a seguito di scritti difensivi ed audizione era stato archiviato con il riconoscimento, da parte della , che: CP_3
“non sono state effettuate opere di manutenzione sulla filarola posta trasversalmente al Torrente
Agogna, non rientrando, pertanto, il caso oggetto di decisione nella disciplina di cui al citato
Decreto della Giunta Regionale” (doc. 6, primo grado, parte opponente).
Tanto argomentato, il instava per l'annullamento dell'ordinanza – Ingiunzione, in quanto CP_2 emessa in assenza dei presupposti di Legge, nonché per l'insussistenza della violazione e per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981 (ai sensi del quale gli estremi della violazione amministrativa devono essere notificati agli interessati entro il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento), termine che era stato superato visto che l'accertamento era del 16.04.2020 e il verbale invece era stato redatto il 22.07.2020
pagina 3 di 9 1.3. Si costituiva ritualmente in giudizio la chiedendo di dichiarare il ricorso Controparte_3 inammissibile e comunque infondato per le ragioni dedotte nella propria comparsa, rigettando l'opposizione con conferma del provvedimento opposto
1.4. Il Tribunale di Novara, con la sentenza n. 505/2023, pubblicata il 6 luglio 2023, respingeva le domande di parte attrice / ricorrente, dichiarando non sufficientemente fondato in fatto e diritto il ricorso, con conseguente conferma del provvedimento impugnato e compensazione integrale delle spese di lite.
1.5. Il Tribunale, sulla contestazione del mancato rispetto dei termini di legge previsti per la contestazione dell'illecito, rilevava che i termini di tutti i procedimenti amministrativi nel periodo relativo all'accertamento, erano da considerarsi sospesi (sino al 15 maggio 2020) a seguito dell'emergenza pandemica;
quindi, il decorso dei 90 giorni alla data del 22 luglio 2020 non si era ancora perfezionato. Quanto al merito, quindi sull'insussistenza della violazione, il Tribunale di
Novara così pronunciava (si riporta testualmente da pag. 7 della sentenza impugnata): “è opportuno innanzitutto precisare che, per quanto consta allo scrivente, la filarola consiste in un'opera di “sbarramento” posta trasversalmente al corso del fiume;
e, in questo caso, dalla documentazione agli atti, simile opera appare effettivamente realizzata. In sostanza e, nel caso che ci occupa, il , nella circostanza lamentata, pare avere effettivamente realizzato CP_2 uno sbarramento provvisorio utilizzando vario materiale (soprattutto pietrame), comunque finalizzato ad indirizzare l'acqua del fiume in una certa direzione (… che poi lo abbia fatto o meno…). Quindi, alla fattispecie deve, almeno potenzialmente, essere applicata la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n° 37 / 2006. Alla luce della appena richiamata norma e, in particolare, alla luce dei commi 6 – 7 (peraltro anche espressamente indicati nei provvedimenti della p.a.), deriverebbe – in ipotesi di sbarramenti in genere e, quindi, anche in ipotesi di “filarola” – la necessità di predisporre opere “correttive” (o, se si vuole, “mitiganti” rispetto alle conseguenze di uno sbarramento del corso delle acque), come le cosiddette “scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci”. Tuttavia, dalle risultanze istruttorie e in generale dalle risultanze degli atti di causa, non pare dimostrato che dette opere “correttive” fossero state realizzate dal
. Dal che, l'effettiva violazione della norma invocata e ciò a prescindere dall'effettivo CP_2 utilizzo finale delle acque e a prescindere dalla situazione di siccità che avrebbe ugualmente portato al mancato regolare deflusso delle acque. […] Comunque sia, la valutazione sull'esistenza della buona fede quale esimente dell'illecito amministrativo è “apprezzamento di stretta competenza del giudice di merito” (in tal senso, ex multis, Cassazione n° 23019/2009) e lo scrivente, alla luce degli elementi addotti e dimostrati dal ricorrente, ma anche alla luce della suddetta natura di operatore professionale del , non la ritiene sussistente o, per lo CP_2 meno, non può ritenerla, appunto, esimente, ma – tutt'al più – rilevanti ai fini della graduazione
pagina 4 di 9 della sanzione, che tuttavia pare già quantificata al minimo (ed in relazione alla quale, comunque, non pare che parte ricorrente abbia chiesto in subordine riduzione).”
Infine, vista la particolare natura della causa nonché la qualità delle difese proposte da parte ricorrente e ritenuto il probabilmente sostanziale limitato pregiudizio in riferimento al bene protetto dalla normativa, richiamata il Tribunale disponeva l'integrale compensazione delle spese.
2. Con ricorso in appello del 28.12.2023 il , in proprio e quale Presidente e CP_1
Legale Rappresentante del CONSORZIO IRRIGUO della ha impugnato la CP_2 sentenza di primo grado dolendosene per motivi attinenti al merito e già valutati sfavorevolmente dal primo giudice.
2.1. Con il primo motivo di appello parte appellante si duole dell'omessa valutazione delle proprie difese in primo grado. In particolare, il ribadisce di non aver mai realizzato CP_2
(successivamente alla “filarola” iniziale dell'anno 2015, autorizzata appositamente – dalla determina n. 762/2015 di cui al doc. n. 12-), ulteriori opere che potessero impedire il cosiddetto
“deflusso minimo vitale” non essendo mai intervenuto sullo sbarramento, ampliandolo o modificandolo. Di contro, la , non avrebbe fornito alcuna prova dell'avvenuta Controparte_3 realizzazione di opere di ampliamento della “filarola” da parte di personale incaricato dal CP_2 ricorrente e, il documento n. 7 prodotto dalla resistente in primo grado (ossia la fotografia ritraente la presenza di tracce di passaggio di un mezzo pesante in prossimità dello sbarramento di cui si discute) non sarebbe sufficiente a fornire la suddetta prova. In particolare, eventuali opere di ampliamento della “filarola”, avrebbero lasciato ben altri segni (ad esempio, cumuli di pietre e di ghiaia e, comunque, una decisa alterazione dell'assetto del territorio).
Aggiunge l'appellante che la avrebbe smentito sé stessa laddove, il secondo verbale di CP_3 accertamento n. 0323 P/2020 (relativo alla presunta violazione dell'art. 12, commi 6 e 7 della
Legge Regionale n. 37/2006, in tema di omessa realizzazione della scala di risalita) avente la medesima data di sopralluogo da parte del personale della , veniva archiviato con la CP_3 seguente motivazione: “non sono state effettuate (da parte del Controparte_2
opere di manutenzione sulla filarola posta trasversalmente al Torrente Agogna…”.
[...]
Sarebbe pertanto, provato che il appellante non aveva svolto alcuna opera di CP_2 manutenzione / ampiamento della cd. “filarola” all'epoca oggetto della contestazione.
2.2 Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'insussistenza, a proprio carico, di condotte di natura “omissiva”, in grado di impedire il rispetto del deflusso minimo vitale. La stessa documentazione prodotta dalla in primo grado, ossia i documenti n. 8 e 10 (due video CP_3 che riprendono la zona di accertamento con acqua stagnante, senza alcuna evidenza di scorrimento acqua) rafforzerebbe l'argomentazione per cui il mancato deflusso minimo vitale era pagina 5 di 9 stato causato da una situazione siccitosa e/o da prelievi di risorsa idrica effettuati a monte, rispetto ai quali nessun intervento del personale del appellante avrebbe avuto una CP_2 efficacia risolutiva, peraltro non proverebbe l'apertura della serranda posta a presidio del punto di confluenza tra la e il torrente Agogna. CP_2
2.3. Col terzo motivo di appello il lamenta l'omessa valutazione, da parte del Tribunale CP_2 di Novara, del fatto che le cause del mancato rispetto del deflusso minimo vitale sul Torrente
Agogna erano indipendenti da qualsiasi azione e/o omissione in capo al Controparte_2
Il Tribunale non avrebbe esaminato che: a) monte della bocca di derivazione della
[...]
sul corso del Torrente Agogna, vi sono molteplici prelievi di acqua;
b) nella CP_2 stagione primaverile – estiva, il corso d'acqua del Torrente Agogna è soggetto a frequente siccità, come era effettivamente accaduto nei primi mesi dell'anno 2020 (siccità eccezionale dimostrata da vari documenti già prodotti dai ricorrenti in primo grado, ai docc. N. 13 e 14). Peraltro, il non aveva alcun compito di prevenzione nei periodi di siccità, ma, al più, sarebbe stato CP_2 compito della , in presenza di situazioni di siccità eccezionale, tale da compromettere il CP_3 deflusso minimo vitale, porre in essere le iniziative più opportune (come ad esempio, ordinare al una parziale rimodulazione della “ ” tanto da facilitare il passaggio dell'acqua. CP_2 Pt_2
3. Si è costituita la con comparsa del 26.04.2024, insistendo per il rigetto Controparte_3 dell'appello e conferma integrale della sentenza, rilevando, in particolare, che a differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, il giudice di prime cure non ha applicato erroneamente le norme della Legge Regionale e non ha ecceduto in maniera formalistica nella sua applicazione, avendo quindi correttamente fondato il proprio convincimento sulla documentazione prodotta dalla
. A differenza di quanto sostiene il , la ritiene che quest'ultimo CP_3 Controparte_2 CP_3 abbia l'onere di monitorare il flusso dell'acqua del torrente Agogna e di chiudere la porta di ingresso alla propria roggia nel caso di eccessivo abbassamento del livello di tale fiume e che, pur avendo il certamente il diritto di prelevare l'acqua, ha commesso l'illecito nel momento CP_2 in cui al fine di garantirsi tale prelievo ha interrotto il predetto Deflusso Minimo Vitale azzerando di fatto la sopravvivenza dell'ecosistema acquatico. Parte appellata ha ribadito che gli agenti accertatori avevano effettuato fotografie e riprese video dello sbarramento e della condizione del fiume in prossimità della derivazione realizzata dal dal cui Controparte_2 esame, era emerso come il flusso di acqua del torrente Agogna, già esiguo, fosse stato deviato interamente dallo sbarramento (c.d. filarola), realizzato dal , verso la Controparte_5 derivazione della e che la saracinesca di ingresso era stata lasciata completamente CP_2 aperta al fine di assorbire tutta l'acqua presente nel letto del fiume. Conseguentemente, il
Tribunale aveva correttamente motivato sul rigetto del ricorso.
pagina 6 di 9 4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, del 14 maggio 2024, la Corte ha rinviato la causa all'udienza dell'8 aprile 2025. A tale udienza, dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione. Alle ore 13.30 la Corte ha dato lettura del dispositivo.
5. I motivi di appello, che possono essere trattati unitariamente, sono infondati e devono essere respinti.
5.1.L'ordinanza ingiunzione oggetto di causa concerne la violazione della legge regionale Piemonte
2006 n. 37 nella parte in cui (art. 12) dispone che il soggetto autorizzato al prelievo (il
) che abbia realizzato uno sbarramento lungo il letto del fiume deve porre in essere CP_2 opere di mitigazione idonee a garantire il regolare deflusso dell'acqua e il passaggio dei pesci lungo il fiume anche nei periodi di magra al fine di permettere la sopravvivenza e la risalita dei pesci.
In particolare, i commi 1 e da 6 a 9 della citata norma dispongono che:
1. Per la tutela dell'ecosistema acquatico e dell'idrofauna nei corsi d'acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale, come previsto dalla disciplina regionale in materia di tutela delle acque…
“
6. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.
7. Per le dighette, le briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richiede opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, è realizzato quanto disposto nel comma 6. 8. La progettazione e la realizzazione delle opere di difesa spondale e di messa in sicurezza dei corpi idrici prevedono opportuni accorgimenti per la salvaguardia della fauna acquatica e degli ambienti.
9. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua inseriscono nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna acquatica e prevedono il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna”.
5.2.Nel caso di specie quello che viene contestato a parte appellante nell'ordinanza ingiunzione non è l'effettuazione di opere sulla “filarola” – circostanza del resto positivamente esclusa dal coevo provvedimento di archiviazione della n. 225/2021 richiamato da parte Controparte_3 appellante e riportato al precedente punto 2.1., provvedimento nel quale si dà atto che “non sono state effettuate (da parte del opere di manutenzione sulla Controparte_2 filarola posta trasversalmente al Torrente Agogna…” – ma, cfr. ordinanza opposta, un illecito omissivo, consistente in qualunque mancato intervento sulla filarola esistente e a suo tempo autorizzata al fine di garantire il deflusso minimo vitale.
pagina 7 di 9 5.3. In fatto, il dato di cui sopra è certo e ammesso anche da parte appellante (che, anche nella fase amministrativa che ha preceduto l'emissione dell'ordinanza opposta, ha ribadito di non avere operato sulla filarola), così come sono documentate (cfr. video prodotti dalla di Novara) CP_3 la stagnazione dell'acqua e la mancanza di scorrimento della stessa.
Tali circostanze comprovano che l'odierna parte appellante ha omesso di porre in essere qualunque opera di mitigazione volta ad assicurare il Deflusso Minimo Vitale di cui alla citata normativa regionale e la difesa del – che richiama la siccità che ha interessato la CP_2 zona nel periodo di riferimento – non è conferente ai fini difensivi ma conferma quanto chiaramente esposto nell'ordinanza ingiunzione: “vista la situazione descritta” (siccità), il
“avrebbe dovuto necessariamente provvedere alla parziale o totale chiusura della CP_2 porta di imbocco della propria derivazione, che sarebbe servita per il rilascio del DMV al fine di non pregiudicare la sopravvivenza dell'ecosistema torrente a valle della propria derivazione”. Il che è conforme alle disposizioni della legge Regione Piemonte sopra riportate e non è avvenuto.
Resta solo da aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non si tratta di una interpretazione formalistica, ma di una interpretazione coerente con la normativa regionale, con la l. 1981 n. 696 e con l'illecito omissivo come delineato dalla giurisprudenza
(Cass., 2021 n. 14498).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (scaglione da fino ad euro 5.200,00 valori massimi atteso il valore della controversia, riduzione della fase trattazione/istruttoria, riduzione della fase decisionale).
7. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale rappresentante legale del CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Novara n. 505/2023 emessa in data
[...]
04.07.2023, nel procedimento avente numero di r.g. 2662/2021, nei confronti della CP_3
in persona del suo Presidente pro tempore,
[...]
Ogni contraria istanza disattesa:
- Rigetta l'appello e per l'effetto pagina 8 di 9 - Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 3.397,00 oltre spese generali e oneri come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
08/04/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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