Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del
28.03.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 3254/2020 promossa da:
nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso rg. n. 3254/20209 depositato in cancelleria il 30.10.2020 la ricorrente adiva codesto Giudice del
Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2011 alle dipendenze della ditta Consorzio Pac di Capo d'Orlando per 102 giornate.
CP_ Esponeva che, con nota datata 17.01.2020 notificata in data nettamente successiva l' le comunicava che, nell'anno 2011 le erano stati corrisposti € 2.063,00 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento delle predette note.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa che nel presente giudizio il resistente, creditore, ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione.
A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dalla ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20) qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 c.c., incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi
(Cass 3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra, deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso 3254/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_2 deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle eventuali somme CP_2 trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della CP_2 parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.886,00, oltre iva e cpa e spese generali al 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
Patti, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena