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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4285 /2021, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. PARISI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
E
), ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 CP_3
), ( ), rappresentati e difesi
[...] C.F._5 CP_4 C.F._6 dall'avv. FUNEROLI FABIO ), giusta delega in atti C.F._7
Appellati Conclusioni di parte appellante:
1) “rigettare la querela di falso avverso la rateizzazione del 19-04-2016 anche relativamente alla parte accolta nella sentenza di primo grado;
2) ritenere rilevante ai fini del giudizio il riconoscimento di debito del 15/07/2014, ritenere che la sig.ra lo abbia azionato nel giudizio e rigettare integralmente la querela di Pt_1
falso contro di esso promossa;
3) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla sig.ra e a cui Parte_2
sono subentrati gli odierni appellati e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4) Condannare in ogni caso gli appellati al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 6100,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo o in via assolutamente subordinata, condannarli quantomeno al pagamento, in favore della stessa, dell'importo di € 600,00 oltre interessi dalla data di maturazione al soddisfo;
5) condannare gli appellati, in considerazione della palese temerarietà dell'opposizione instaurativa del giudizio di primo grado, al risarcimento dei danni in favore della comparente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c;
Conclusioni di parte appellata:
A) “In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli eredi della SI.ra al pagamento in favore della SI.ra Parte_2
dell'importo di Euro 100,00 oltre interessi legali, accertando e Parte_1
dichiarando che nessuna somma è dovuta alla SI.ra Parte_1
- perché trattasi di debito di giuoco e quindi per mancanza di azione ex art. 1933 Cod.
Civ.;
- per nullità dell'accordo per contrarietà all'ordine pubblico, a norme imperative ed al buon costume;
B) per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento delle spese (anche Parte_1
generali, 15,00%) e dei compensi di lite di primo grado, relativo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al sub-procedimento istruttorio di querela di falso in via incidentale ed a quello cautelare di sequestro conservativo, come da nota spese di riepilogo acclusa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
C) per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., la responsabilità della SI.ra per lite temeraria, condannando quest'ultima al pagamento, Parte_1 in favore degli appellanti incidentali quali eredi della SI.ra , di una somma Parte_2
equitativamente determinata;
D) condannare la SI.ra al pagamento delle spese (anche generali, 15,00%) e Parte_1
dei compensi di lite del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
E) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, rigettare l'appello principale proposto dalla SI.ra con integrale Parte_1
conferma della Sentenza impugnata, condannando l'appellante principale al pagamento di spese (anche generali, 15,00%) e compensi di lite del doppio grado o solo del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
F) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di favorevole considerazione dell'appello principale, accertare e dichiarare che gli eredi della SI.ra Parte_2
sono tenuti al pagamento nei confronti della SI.ra del minore importo Parte_1
di Euro 600,00, condannando l'appellante principale al pagamento di spese e compensi di lite del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ovvero disponendo compensazione integrale delle predette spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedeva l'emissione di un Parte_1 decreto ingiuntivo a suo favore ed a carico di , per l'ammontare di € 6.100,00, Parte_2
esponendo : 1) che la debitrice , approfittando del rapporto di amicizia con la Parte_2 Pt_1
nel tempo aveva da lei ricevuto somme di denaro richieste in prestito, somme che, alla data del
15.7.2014, ammontavano ad € 8.500,00; 2) che, in tale data, considerato ormai l'elevato importo delle somme date in prestito, la otteneva che a garanzia del prestito dato, vi fosse la Pt_1
sottoscrizione di un primo documento di riconoscimento del debito;
3) che, alla successiva data del
19.4.2016, non avendo la ancora onorato il suo debito, otteneva una rateizzazione a Parte_2
cadenza settimanale, sottoscrivendo il relativo impegno e riconoscendo il debito;
4) che la debitrice saldava solo parzialmente quanto dovuto, e che rimaneva invece debitrice della somma di €
6.100,00. A sostengo della richiesta monitoria, la creditrice depositava in giudizio la dichiarazione di riconoscimento del debito del 15.7.2014 e l'accordo di rateizzazione del 19.4.2016. Con decreto ingiuntivo reso in data 21.11.2017, il Tribunale emetteva il provvedimento richiesto, ingiungendo alla il pagamento in favore della dell'importo di €® 6.100,00, Parte_2 Pt_1
oltre interessi legali e spese.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso tale Parte_2
decreto, deducendo la alterazione delle scritture private prodotte dalla in giudizio, e Pt_1
deducendo che il debito residuo su di lei ancora gravante ammontava alla minor somma di € 600,00, rispetto a quella ben più maggiore oggetto di ingiunzione;
evidenziava che in ogni caso la somma dovuta era un debito di gioco e come tale non passibile di azione giudiziaria volto alla sua restituzione;
chiedeva dunque la revoca del decreto opposto, o in subordine la riduzione dell'importo dovuto ad € 600,00.
Costituitasi, la contestava quanto dedotto dalla;
quest'ultima , nel corso del Pt_1 Parte_2
giudizio proponeva querela di falso incidentale avverso le due scritture, non contestando la autenticità delle sottoscrizione apposte, ma evidenziandone la alterazione.
Con sentenza n. 2393 del 12.3.2021, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava la falsità della cifra di € 8.253,00 apposta sul documento sottoscritto dalle parti in data 19.4.2016, e condannava gli eredi costituitisi in giudizio della opponente, nelle more deceduta, al pagamento di €
100,00 in favore di Parte_1
A sostegno di tale decisione, il Tribunale evidenziava la palese alterazione del predetto documento, atteso che appariva evidente che l'importo totale del dovuto, pari ad € 8.253,00 era ictu oculi il risultato di una correzione a penna della originaria prima cifra stampata, non accompagnata – tra gli altri elementi di alterazione rilevati - neanche dalla sottoscrizione a margine delle due parti che avevano invece sottoscritto in calce il documento in esame. Ciò posto, il Tribunale riteneva che la correzione dell'importo indicato da € 2.253,00 ad € 8.253,00 fosse oggetto di alterazione, e che pertanto, accertato che la debitrice aveva già corrisposto alla creditrice la somma di € 2.153,00, come pacificamente ammesso dalle parti nel documento in esame, nonché come indicato nel ricorso monitorio, il residuo debito andava invece rideterminato in € 100,00, oggetto appunto di statuizione di condanna a carico degli eredi della debitrice ed in favore della Pt_1
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la proponeva gravame avverso la Pt_1
predetta sentenza, deducendo la erroneità e contraddittorietà del ragionamento del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato che il credito totale ed originario ammontasse ad € 2.253,00 anziché a quello di € 8.253,00, non tenendo in debito conto che le rate indicate quali oggetto del piano di rateizzo alla data del 19.4.2016, e non oggetto di statuizione di falso, erano di ammontare di € 8.253,00 ; sotto tale aspetto, deduceva come anche in sede penale, la querela sporta dalla Parte_2
avverso la per le medesime vicende in fatto era stata archiviata,a vendo ritenuto l'autorità Pt_1
giudiziaria la insussistenza di qualsiasi elemento per ritenere sussistente qualsiasi alterazione.
L'appellante censurava anche la non correttezza ella valutazione con cui il Tribunale aveva poi ritenuto non rilevante il precedente documento del 15.7.2014, contenente il riconoscimento del debito della nella misura di € 8.500,00, atteso che – a dire del giudicante – a fondamento Parte_2
della pretesa monitoria fosse stato azionato solo il documento 19.4.2016, circostanza questa del tutto smentita dalla narrativa del ricorso monitorio e dalla documentazione prodotta in tale sede..
Infine, l'appellante ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un risibile debito pari ad € 100,00 in misura anche inferiore rispetto a quanto dalla stessa debitrice dichiarato, allorquando ne costituirsi i giudizio, aveva indicato in € 600,00 l'ammontare della sua residua debitoria.
L'appellante chiedeva dunque la riforma della sentenza impugnata, con piena statuizione di rigetto di tutte le pretese avverse, e conferma del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitisi, gli appellati , e - quali eredi della nelle CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Parte_2
more deceduta (coniuge e figli) - contestavano i motivi di appello, insistendo nella accertata falsificazione del documento fatto valere dalla creditrice in primo grado, e deducendo nel merito che il prestito aveva avuto causa in debiti di gioco contratti dalla madre, soggetto ludopatico, e che dunque come già eccepito in primo grado, ai sensi dell'art. 1933 c.c. non poteva esserci spazio per alcuna domanda di restituzione. Gli appellati proponevano pertanto appello incidentale , atteso che,
a loro dire, il giudice non avrebbe tenuto in considerazione la chiara evidenza processuale relativa alla ludopatia della , che, proprio per effetto di tale patologia,aveva contratto il debito di Parte_2
gioco con la titolare della ricevitoria del lotto ove ella aveva speso ingenti somme per il Pt_1
gioco, nel corso del tempo, e che per tali motivi, ai sensi dell'art. 1933, comma I c.c., i prestiti concessi dalla alla non erano ripetibili per mancanza di azione;
sotto tale Pt_1 Parte_2
aspetto, pertanto, gli appellanti lamentavano la mancata motivazione da parte del Tribunale, il quale apoditticamente e senza alcuna effettiva confutazione aveva ritenuto che le somme prestate dalla alla non avessero causa nel gioco. Gli appellati chiedevano pertanto, in via Pt_1 Parte_2
principale l'accoglimento dell'appello incidentale, con la conseguente riforma della statuizione sulle spese di lite, indebitamente compensate, e la condanna della ai sensi dell'art. 96, Pt_1
comma III c.p.c., ed in via subordinata il rigetto nel merito dell'appello proposto.
All'udienza del 9.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione , con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO.
Per ordine logico di trattazione, occorre dapprima accertare la fondatezza o meno dell'appello incidentale proposto dalle parti appellate, atteso che, ove si dia riscontro positivo ai motivi addotti a suo fondamento, ogni altra questione resterebbe assorbita nella conseguente decisione del giudizio.
Con il motivo di appello incidentale, gli appellati hanno censurato la motivazione della sentenza di pirmo grado, nella parte in cui, il Tribunale, in modo effettivamente sintetico e non sufficientemente motivato, ha escluso che il prestito di denaro concesso dalla alla Pt_1
avesse causa nella abitudine al gioco della debitrice, circostanza di cui la era Parte_2 Pt_1
pienamente a conoscenza , essendo la titolare della ricevitoria, sita nel centro di Napoli, ove la aveva frequentemente accesso per effettuare giocate e scommesse lecite. Sulla scorta di Parte_2
tale indubbia circostanza, gli appellati hanno dunque inteso opporre alle pretese creditorie della la disciplina di cui all'art. 1933 , comma I c.c., il cui disposto recita “non compete Pt_1
azione di per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, anche se si tratta di debito o gioco non proibiti”, ritenendo pertanto che la sua azione, sin dal deposito del ricorso monitorio, non potesse avere spazio alcuno , non avendo ella azione giuridica concretamente spendibile per recuperare un credito avente causa nel gioco.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che la piena consapevolezza della – soggetto mutuante Pt_1
del prestito in favore della – circa le finalità specifiche della richiesta di denaro da parte Parte_2
di quest'ultima, da lei accordata, resta un tema irrilevante rispetto alla soluzione giuridica da accordare al tema in oggetto. Ed infatti, sebbene possa ritenersi la piena conoscenza da parte della della circostanza per cui la fosse una assidua giocatrice, poiché praticava Pt_1 Parte_2 assiduamente scommesse e giochi all'interno della sua ricevitoria (conoscenza che si desume sia dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della allorquando ella Pt_1
ammette tale circostanza, che dalla richiesta di sequestro che la stessa ha effettuato in altra sede giudiziaria, motivando il periculum in mora della sua istanza cautelare propria sulla dichiarata ludopatia della debitrice), tale circostanza non è affatto idonea ex sé a ritenere valido un collegamento negoziale tra il prestito del denaro dalla alla ed il gioco praticato Pt_1 Parte_2
esclusivamente da quest'ultima, di misura tale da giustificare l'estensione della disciplina ex art. 1933 c.c. anche al suddetto prestito. La Corte di Cassazione, precisando un orientamento ormai consolidato nel tempo e risalente alla chiara pronuncia n. 7694/2014, ha recentemente statuito che “il richiamo alla teoria del c.d. collegamento negoziale non è pertinente a giustificare la applicazione dell'art. 1933 c.c. a ricondurre anche il mutuo alla causa di gioco, atteso che la connessione funzionale può ravvisarsi solo tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del gioco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridica (salvo l'effetto della soluti retentio); affinchè il prestito di denaro possa essere ricondotto alla posta di gioco, occorre piuttosto che il mutuante venga a partecipare direttamente al gioco in antagonismo con il mutuatario, o comunque unitamente a quello in quanto, pur non effettuando direttamente la giocata, sia in qualche modo anch'egli effettivo destinatario del risultato del gioco (abbia scelto cioè di correre l'alea tipica del gioco d'azzardo). Ove il mutuante non assuma il rischio del risultato del gioco, il nesso relazionale tra la prestazione di quanto dato a mutuo e l'impiego della stessa per partecipare al gioco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il mutuo quale autonomo negozio giuridico dotato di propria causa, relazione che può evidenziare finanche un diretto interesse del mutuante ad incentivare il mutuatario alla partecipazione del gioco d'azzardo, ma che per ciò solo non determina alcuna partecipazione anche del mutuante al rapporto di gioco, essendo irrilevante a tal fine la mera consapevolezza della destinazione finale delle somme prestate”. (Css. 15.9.2023 n. 26646).
Applicando il principio giurisprudenziale richiamato, appare di tutta evidenza la circostanza per cui la mera consapevolezza della circa la destinazione delle somme prestate alla Pt_1 Parte_2 non integra l'effetto invocato dagli appellati ai sensi dell'art. 1933 c.c., atteso che, non essendoci alcuna partecipazione della mutuante al gioco della mutuataria, né tantomeno alcuna scelta di correre con lei l'alea del gioco medesimo, il prestito resta sì collegato teleologicamente al gioco, ma permane la sua causa autonoma con conseguente inapplicabilità della disciplina ex art. 1933 c.c., e pieno diritto dunque a ripetere le somme mutuate.
Il motivo è dunque infondato, e va rigettato.
Passando alla disamina dei motivi di appello proposti dalla parte appellane, la Corte osserva che, con il primo motivo, l'appellante ha inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte Pt_1
in cui, pur non avendo ritenuto falsa la scrittura privata del 19.4.2016 in tutte le sue parti, ad eccetto della indicazione della somma totale del debito in € 8.253,00, avrebbe illogicamente, a suo dire, ritenuto che il credito effettivo totale ammontasse ad € 2.253,00, ponendo tale valore come base di calcolo per sottrarre i pagamenti effettati e rideterminare l'effettivo debito della , Parte_2
ricalcolato nela minima misura di € 100,00.
L'appellante deduce la illogicità di tale decisione, dal momento che , non avendo il Tribunale dichiarato la falsità di tutto il piano rateale come indicato nel predetto documento, con indicazione di scadenze e relative rate, sarebbe incorso in grave errore atteso che la somma delle singole rate indicate con le rispettive date di scadenza (le cui indicazioni non sono state ritenute false) ammontava in ogni caso ad € 8.253,00, e non certo ad € 2.2530,00; l'appellante sostiene dunque la illogicità del ragionamento del Tribunale allorquando ha ritenuta falsa la correzione a penna dell'importo totale indicato, come corretto, in € 8.253,00, e non anche la falsità dell'intero piano, non dichiarato artefatto, contenente però una serie di rate con relativi importi che sommate portavano al risultato di € 8.253,00; ciò posto, l'appellante ha evidenziato che la correzione fatta a penna dell'importo finale non andava dunque dichiarata falsa, ma si doveva ritenere che essa fosse una mera correzione di errore materiale, atteso che la somma delle rate indicate portava comunque a tale importo. Ciò posto, l'appellante ha chiesto la modifica della sentenza nella parte in cui ha ritenuto falsa la indicazione numerica dell'importo di € 8253,00, che andava invece valutata come effetto di un correzione di errore materiale, coincidendo tale importo singolo con la somma delle rate indicate nel piano rateale di rimborso.
L'appellante deduce anche che, al fine di addivenire ad una pronuncia di falsità del documento, il
Tribunale avrebbe non correttamente indicato che solo su una delle due pagine del documento vi fosse al margine superiore un segno di lacerazione, come da rimozione di precedente spilletta, atteso che tale lacerazione è stata invece riscontrata su entrambi i fogli, come ben indicato nel verbale di deposito in giudizio del documento (verbale 14.6.2019), in cui si afferma testualmente che “ sul vertice superiore di tale margine è presente una piccola lacerazione che interessa entrambi i fogli, come da rimozione di precedente spilletta”, ciò a riprova del fatto che mai nessuna sostituzione di fogli sia avvenuta, ma che i fogli siano stati originariamente spillati insieme. Infine, la sentenza viene censurata nella parte in cui afferma che solo l'importo sia scritto a penna, atteso che a penna risulta scritta anche la data del documento, e nella parte in cui dà valore alla mancanza di firma nella prima pagina, atteso che tale elemento non ha di per sé particolare rilievo intrinseco.
Il motivo è fondato.
Invero, osserva la Corte, il Tribunale non ha effettivamente compiuto ed espresso alcuna valutazione circa la difformità rinveniente tra l'importo da lui riconosciuto del debito complessivo pari ad € 2.253,00 (in luogo di € 8.253,00) e l'ammontare delle rate indicate nel predetto documento il cui ammontare coincide invece con l'importo di € 8.253,00, ritenendo altresì che parte di esse sia stata regolarmente quietanzata, a margine della relativa indicazione, ritenendo dunque al contempo valida la quietanza rilasciata su un documento che riporta tuttavia un totale del debito non solo rinvenibile dalla cifra “corretta”, ma anche dalla semplice somma degli importi indicati per ciascuna scadenza. Dunque la motivazione appare illogica sotto il profilo della assoluta mancanza di spiegazione circa tale difformità, laddove l'importo complessivo del debito lo si sia indicato nella misura di € 2253,00.
La criticità della motivazione, sotto il profilo dedotto dall'appellante, è altresì rinveniente anche da un ulteriore elemento di giudizio indicato dal giudice in relazione alla corrispondenza tra le parti, laddove egli afferma che nella messaggistica tra le parti anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, mai la creditrice avrebbe fatto riferimento alla somma di € 8253,00, tale circostanza, seppur vera nella misura in cui nella messaggistica riportata agli atti ed indicata a sentenza la richiesta economica della non abbia ad oggetto tale somma, non può tuttavia che Pt_1
attingere la motivazione del Tribunale sotto un altro profilo di criticità, atteso che la nel Pt_1
messaggio del 14.7.2017, prodotto agli atti, ed indicato a sentenza dal Tribunale genericamente come messaggistica, ha richiesto alla proprio l'importo di € 6.100,00, il medesimo fatto Parte_2
poi oggetto di richiesta in via monitoria, senza che la , che pure risulta aver risposto a tali Parte_2
messaggi (come è dato leggere dalla messaggistica relativa alla intenzione delle due donne, anche tramite i figli della debitrice, di mettere in collegamento i rispettivi legali) senza mai contestare l'ammontare della somma richiesta ed esplicitamente indicata nel messaggio in esame.
Parimenti fondata è la argomentazione della appellante allorquando evidenzia l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto, come ulteriore indice di contraffazione del documento, che il segno di lacerazione sul margine superiore fosse presente su uno solo dei due fogli, atteso che, invece, nel verbale di udienza del 14.6.2019, la descrizione del documento depositato indica chiaramente che la suddetta lacerazione è presente su entrambi i fogli, circostanza pertanto che fa ritenere infondata qualsiasi conclusione che parte da tale dato e che lo interpreti come elemento di verosimile contraffazione. Infine, fondata è anche la circostanza per cui il Tribunale ha errato ne ritenere come circostanza anomala quella per cui l'importo totale del debito sia stato scritto a penna in un documento redatto per l'intero a stampa, atteso che, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, anche la data dello stesso 19.4.2016, è scritta a penna.
Ciò posto, osserva la Corte, il motivo di appello è nel complesso fondato, non essendo condivisibile la motivazione del Tribunale con cui è giunto a ritenere falsa la indicazione dell'importo del debito complessivo,, la alterazione della prima delle quattro cifre indicate da 2 ad 8, appare invece come una correzione di errore materiale collegata e giustificata dalla somma aritmetica delle rate indicate nel piano di rientro, alcune delle quali già corrisposte e regolarmente quietanzate dalla creditrice;
gli altri elementi valorizzati dal Tribunale, e qui ricondotti , a contrariis, alla loro valenza del tutto neutra se nom riscontrati invece in termini negativi, non hanno dunque alcuna forza probatoria, neanche indiziaria a ritenere che la correzione dell'importo indicato fosse una alterazione finalizzata a rappresentare una falsa realtà a pregiudizio della debitrice . Parte_2 Le controargomentazioni degli appellati appaiono invece prive di pregio alcuno. In maniera apodittica e superficiale, essi hanno inteso prospettare la circostanza per cui il Tribunale, nel dichiarare la falsità della scrittura privata, avrebbe di fatto travolto la stessa ritenendola automaticamente alterata in tutto il suo contenuto, elemento invece non corrispondente al vero, atteso che il Tribunale ha fondato la sua decisione esclusivamente sul riscontro della natura artefatta della indicazione della somma totale del debito, senza nulla argomentare in relazione all'elenco delle rate , ed anzi utilizzando le quietanza poste a margine delle prime di esse, per calcolare quanto del debito complessivo la debitrice avesse già onorato, riconoscendo dunque direttamente validità alla parte del documento contenente le quietanza con la indicazione delle rate. Dunque, il IB ha accertato la falsità materiale della indicazione della somma di € 8253,00, ma – per le ragioni esposte in precedenza - si è contraddetto nell'utilizzare la parte del documento in cui venivano riportate le quietanza, che dunque non ha ritenuto falso, né materiale né ideologico. Infine, di alcun valore è l'eccezione di acquiescenza parziale ex at. 329 c.p.c. formulata dagli stessi in relazione al fatto che l'appellane nulla ha dedotto circa le valutazione compiute dal Tribunale sulla assenza nella messaggistica prodotta agli atti, del riferimento all'importo del debito nella misura di € 8253,00; tale argomentazione è del tutto infondata, atteso che, per aversi acquiescenza parziale, come ben statuito dalla Suprema Corte, occorre che dal contesto dell'atto di impugnazione si deduca in modo non equivoco la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'esame d'appello,
e che di conseguenza, l'acquiescenza non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove questa sia oggetto del gravame, ragion per cui, nel caso di specie, essendo impugnata la motivazione con cui il
Tribunale ha valutato sussistente la natura artefatta del documento in questione, non è possibile ritenere che vi sia acquiescenza da parte dell'appellante su singoli passaggi logici della motivazione censurata , costituendone tutti mera premessa logica della statuizione stessa (Cass. 12062/1999).
Il motivo di appello esaminato è dunque fondato, e conseguentemente, la pronuncia impugnata va riformata con contestuale rigetto della querela di falso incidentale, e rigetto della opposizione, non essendovi altro motivo per ritenere sfornito di adeguata prova il credito vantato dalla nei Pt_1
confronti della defunta , ed in via successoria, degli eredi costituiti in giudizio in primo Parte_2
grado, ed odierni appellati.
I restanti motivi di appello restano assorbiti dalla decisione sul motivo esaminato.
Le spese di lite
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, la pine applicazione del principio della soccombenza del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, oppsta in primo grado.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab.
n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,00 ad € 26.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del petitum).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4285/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2393/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12.3.2021 e, per l'effetto, in riforma di tale sentenza:
Rigetta la querela di falso incidentale proposta:
Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 6.100,00 in favore della parte appellante, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
Condanna , , e al pagamento, in favore di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.077,00 per il primo grado ed in euro 5.809,00 per il secondo il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 3.1.2025 Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesse la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4285 /2021, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. PARISI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
E
), ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 CP_3
), ( ), rappresentati e difesi
[...] C.F._5 CP_4 C.F._6 dall'avv. FUNEROLI FABIO ), giusta delega in atti C.F._7
Appellati Conclusioni di parte appellante:
1) “rigettare la querela di falso avverso la rateizzazione del 19-04-2016 anche relativamente alla parte accolta nella sentenza di primo grado;
2) ritenere rilevante ai fini del giudizio il riconoscimento di debito del 15/07/2014, ritenere che la sig.ra lo abbia azionato nel giudizio e rigettare integralmente la querela di Pt_1
falso contro di esso promossa;
3) rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla sig.ra e a cui Parte_2
sono subentrati gli odierni appellati e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4) Condannare in ogni caso gli appellati al pagamento, in favore di della Parte_1 somma di € 6100,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo o in via assolutamente subordinata, condannarli quantomeno al pagamento, in favore della stessa, dell'importo di € 600,00 oltre interessi dalla data di maturazione al soddisfo;
5) condannare gli appellati, in considerazione della palese temerarietà dell'opposizione instaurativa del giudizio di primo grado, al risarcimento dei danni in favore della comparente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c;
Conclusioni di parte appellata:
A) “In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli eredi della SI.ra al pagamento in favore della SI.ra Parte_2
dell'importo di Euro 100,00 oltre interessi legali, accertando e Parte_1
dichiarando che nessuna somma è dovuta alla SI.ra Parte_1
- perché trattasi di debito di giuoco e quindi per mancanza di azione ex art. 1933 Cod.
Civ.;
- per nullità dell'accordo per contrarietà all'ordine pubblico, a norme imperative ed al buon costume;
B) per l'effetto, condannare la SI.ra al pagamento delle spese (anche Parte_1
generali, 15,00%) e dei compensi di lite di primo grado, relativo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al sub-procedimento istruttorio di querela di falso in via incidentale ed a quello cautelare di sequestro conservativo, come da nota spese di riepilogo acclusa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
C) per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., la responsabilità della SI.ra per lite temeraria, condannando quest'ultima al pagamento, Parte_1 in favore degli appellanti incidentali quali eredi della SI.ra , di una somma Parte_2
equitativamente determinata;
D) condannare la SI.ra al pagamento delle spese (anche generali, 15,00%) e Parte_1
dei compensi di lite del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
E) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, rigettare l'appello principale proposto dalla SI.ra con integrale Parte_1
conferma della Sentenza impugnata, condannando l'appellante principale al pagamento di spese (anche generali, 15,00%) e compensi di lite del doppio grado o solo del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
F) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di favorevole considerazione dell'appello principale, accertare e dichiarare che gli eredi della SI.ra Parte_2
sono tenuti al pagamento nei confronti della SI.ra del minore importo Parte_1
di Euro 600,00, condannando l'appellante principale al pagamento di spese e compensi di lite del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ovvero disponendo compensazione integrale delle predette spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedeva l'emissione di un Parte_1 decreto ingiuntivo a suo favore ed a carico di , per l'ammontare di € 6.100,00, Parte_2
esponendo : 1) che la debitrice , approfittando del rapporto di amicizia con la Parte_2 Pt_1
nel tempo aveva da lei ricevuto somme di denaro richieste in prestito, somme che, alla data del
15.7.2014, ammontavano ad € 8.500,00; 2) che, in tale data, considerato ormai l'elevato importo delle somme date in prestito, la otteneva che a garanzia del prestito dato, vi fosse la Pt_1
sottoscrizione di un primo documento di riconoscimento del debito;
3) che, alla successiva data del
19.4.2016, non avendo la ancora onorato il suo debito, otteneva una rateizzazione a Parte_2
cadenza settimanale, sottoscrivendo il relativo impegno e riconoscendo il debito;
4) che la debitrice saldava solo parzialmente quanto dovuto, e che rimaneva invece debitrice della somma di €
6.100,00. A sostengo della richiesta monitoria, la creditrice depositava in giudizio la dichiarazione di riconoscimento del debito del 15.7.2014 e l'accordo di rateizzazione del 19.4.2016. Con decreto ingiuntivo reso in data 21.11.2017, il Tribunale emetteva il provvedimento richiesto, ingiungendo alla il pagamento in favore della dell'importo di €® 6.100,00, Parte_2 Pt_1
oltre interessi legali e spese.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso tale Parte_2
decreto, deducendo la alterazione delle scritture private prodotte dalla in giudizio, e Pt_1
deducendo che il debito residuo su di lei ancora gravante ammontava alla minor somma di € 600,00, rispetto a quella ben più maggiore oggetto di ingiunzione;
evidenziava che in ogni caso la somma dovuta era un debito di gioco e come tale non passibile di azione giudiziaria volto alla sua restituzione;
chiedeva dunque la revoca del decreto opposto, o in subordine la riduzione dell'importo dovuto ad € 600,00.
Costituitasi, la contestava quanto dedotto dalla;
quest'ultima , nel corso del Pt_1 Parte_2
giudizio proponeva querela di falso incidentale avverso le due scritture, non contestando la autenticità delle sottoscrizione apposte, ma evidenziandone la alterazione.
Con sentenza n. 2393 del 12.3.2021, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava la falsità della cifra di € 8.253,00 apposta sul documento sottoscritto dalle parti in data 19.4.2016, e condannava gli eredi costituitisi in giudizio della opponente, nelle more deceduta, al pagamento di €
100,00 in favore di Parte_1
A sostegno di tale decisione, il Tribunale evidenziava la palese alterazione del predetto documento, atteso che appariva evidente che l'importo totale del dovuto, pari ad € 8.253,00 era ictu oculi il risultato di una correzione a penna della originaria prima cifra stampata, non accompagnata – tra gli altri elementi di alterazione rilevati - neanche dalla sottoscrizione a margine delle due parti che avevano invece sottoscritto in calce il documento in esame. Ciò posto, il Tribunale riteneva che la correzione dell'importo indicato da € 2.253,00 ad € 8.253,00 fosse oggetto di alterazione, e che pertanto, accertato che la debitrice aveva già corrisposto alla creditrice la somma di € 2.153,00, come pacificamente ammesso dalle parti nel documento in esame, nonché come indicato nel ricorso monitorio, il residuo debito andava invece rideterminato in € 100,00, oggetto appunto di statuizione di condanna a carico degli eredi della debitrice ed in favore della Pt_1
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la proponeva gravame avverso la Pt_1
predetta sentenza, deducendo la erroneità e contraddittorietà del ragionamento del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato che il credito totale ed originario ammontasse ad € 2.253,00 anziché a quello di € 8.253,00, non tenendo in debito conto che le rate indicate quali oggetto del piano di rateizzo alla data del 19.4.2016, e non oggetto di statuizione di falso, erano di ammontare di € 8.253,00 ; sotto tale aspetto, deduceva come anche in sede penale, la querela sporta dalla Parte_2
avverso la per le medesime vicende in fatto era stata archiviata,a vendo ritenuto l'autorità Pt_1
giudiziaria la insussistenza di qualsiasi elemento per ritenere sussistente qualsiasi alterazione.
L'appellante censurava anche la non correttezza ella valutazione con cui il Tribunale aveva poi ritenuto non rilevante il precedente documento del 15.7.2014, contenente il riconoscimento del debito della nella misura di € 8.500,00, atteso che – a dire del giudicante – a fondamento Parte_2
della pretesa monitoria fosse stato azionato solo il documento 19.4.2016, circostanza questa del tutto smentita dalla narrativa del ricorso monitorio e dalla documentazione prodotta in tale sede..
Infine, l'appellante ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un risibile debito pari ad € 100,00 in misura anche inferiore rispetto a quanto dalla stessa debitrice dichiarato, allorquando ne costituirsi i giudizio, aveva indicato in € 600,00 l'ammontare della sua residua debitoria.
L'appellante chiedeva dunque la riforma della sentenza impugnata, con piena statuizione di rigetto di tutte le pretese avverse, e conferma del decreto ingiuntivo, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitisi, gli appellati , e - quali eredi della nelle CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Parte_2
more deceduta (coniuge e figli) - contestavano i motivi di appello, insistendo nella accertata falsificazione del documento fatto valere dalla creditrice in primo grado, e deducendo nel merito che il prestito aveva avuto causa in debiti di gioco contratti dalla madre, soggetto ludopatico, e che dunque come già eccepito in primo grado, ai sensi dell'art. 1933 c.c. non poteva esserci spazio per alcuna domanda di restituzione. Gli appellati proponevano pertanto appello incidentale , atteso che,
a loro dire, il giudice non avrebbe tenuto in considerazione la chiara evidenza processuale relativa alla ludopatia della , che, proprio per effetto di tale patologia,aveva contratto il debito di Parte_2
gioco con la titolare della ricevitoria del lotto ove ella aveva speso ingenti somme per il Pt_1
gioco, nel corso del tempo, e che per tali motivi, ai sensi dell'art. 1933, comma I c.c., i prestiti concessi dalla alla non erano ripetibili per mancanza di azione;
sotto tale Pt_1 Parte_2
aspetto, pertanto, gli appellanti lamentavano la mancata motivazione da parte del Tribunale, il quale apoditticamente e senza alcuna effettiva confutazione aveva ritenuto che le somme prestate dalla alla non avessero causa nel gioco. Gli appellati chiedevano pertanto, in via Pt_1 Parte_2
principale l'accoglimento dell'appello incidentale, con la conseguente riforma della statuizione sulle spese di lite, indebitamente compensate, e la condanna della ai sensi dell'art. 96, Pt_1
comma III c.p.c., ed in via subordinata il rigetto nel merito dell'appello proposto.
All'udienza del 9.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione , con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO.
Per ordine logico di trattazione, occorre dapprima accertare la fondatezza o meno dell'appello incidentale proposto dalle parti appellate, atteso che, ove si dia riscontro positivo ai motivi addotti a suo fondamento, ogni altra questione resterebbe assorbita nella conseguente decisione del giudizio.
Con il motivo di appello incidentale, gli appellati hanno censurato la motivazione della sentenza di pirmo grado, nella parte in cui, il Tribunale, in modo effettivamente sintetico e non sufficientemente motivato, ha escluso che il prestito di denaro concesso dalla alla Pt_1
avesse causa nella abitudine al gioco della debitrice, circostanza di cui la era Parte_2 Pt_1
pienamente a conoscenza , essendo la titolare della ricevitoria, sita nel centro di Napoli, ove la aveva frequentemente accesso per effettuare giocate e scommesse lecite. Sulla scorta di Parte_2
tale indubbia circostanza, gli appellati hanno dunque inteso opporre alle pretese creditorie della la disciplina di cui all'art. 1933 , comma I c.c., il cui disposto recita “non compete Pt_1
azione di per il pagamento di un debito di gioco o di scommessa, anche se si tratta di debito o gioco non proibiti”, ritenendo pertanto che la sua azione, sin dal deposito del ricorso monitorio, non potesse avere spazio alcuno , non avendo ella azione giuridica concretamente spendibile per recuperare un credito avente causa nel gioco.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che la piena consapevolezza della – soggetto mutuante Pt_1
del prestito in favore della – circa le finalità specifiche della richiesta di denaro da parte Parte_2
di quest'ultima, da lei accordata, resta un tema irrilevante rispetto alla soluzione giuridica da accordare al tema in oggetto. Ed infatti, sebbene possa ritenersi la piena conoscenza da parte della della circostanza per cui la fosse una assidua giocatrice, poiché praticava Pt_1 Parte_2 assiduamente scommesse e giochi all'interno della sua ricevitoria (conoscenza che si desume sia dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta in primo grado della allorquando ella Pt_1
ammette tale circostanza, che dalla richiesta di sequestro che la stessa ha effettuato in altra sede giudiziaria, motivando il periculum in mora della sua istanza cautelare propria sulla dichiarata ludopatia della debitrice), tale circostanza non è affatto idonea ex sé a ritenere valido un collegamento negoziale tra il prestito del denaro dalla alla ed il gioco praticato Pt_1 Parte_2
esclusivamente da quest'ultima, di misura tale da giustificare l'estensione della disciplina ex art. 1933 c.c. anche al suddetto prestito. La Corte di Cassazione, precisando un orientamento ormai consolidato nel tempo e risalente alla chiara pronuncia n. 7694/2014, ha recentemente statuito che “il richiamo alla teoria del c.d. collegamento negoziale non è pertinente a giustificare la applicazione dell'art. 1933 c.c. a ricondurre anche il mutuo alla causa di gioco, atteso che la connessione funzionale può ravvisarsi solo tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del gioco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridica (salvo l'effetto della soluti retentio); affinchè il prestito di denaro possa essere ricondotto alla posta di gioco, occorre piuttosto che il mutuante venga a partecipare direttamente al gioco in antagonismo con il mutuatario, o comunque unitamente a quello in quanto, pur non effettuando direttamente la giocata, sia in qualche modo anch'egli effettivo destinatario del risultato del gioco (abbia scelto cioè di correre l'alea tipica del gioco d'azzardo). Ove il mutuante non assuma il rischio del risultato del gioco, il nesso relazionale tra la prestazione di quanto dato a mutuo e l'impiego della stessa per partecipare al gioco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il mutuo quale autonomo negozio giuridico dotato di propria causa, relazione che può evidenziare finanche un diretto interesse del mutuante ad incentivare il mutuatario alla partecipazione del gioco d'azzardo, ma che per ciò solo non determina alcuna partecipazione anche del mutuante al rapporto di gioco, essendo irrilevante a tal fine la mera consapevolezza della destinazione finale delle somme prestate”. (Css. 15.9.2023 n. 26646).
Applicando il principio giurisprudenziale richiamato, appare di tutta evidenza la circostanza per cui la mera consapevolezza della circa la destinazione delle somme prestate alla Pt_1 Parte_2 non integra l'effetto invocato dagli appellati ai sensi dell'art. 1933 c.c., atteso che, non essendoci alcuna partecipazione della mutuante al gioco della mutuataria, né tantomeno alcuna scelta di correre con lei l'alea del gioco medesimo, il prestito resta sì collegato teleologicamente al gioco, ma permane la sua causa autonoma con conseguente inapplicabilità della disciplina ex art. 1933 c.c., e pieno diritto dunque a ripetere le somme mutuate.
Il motivo è dunque infondato, e va rigettato.
Passando alla disamina dei motivi di appello proposti dalla parte appellane, la Corte osserva che, con il primo motivo, l'appellante ha inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte Pt_1
in cui, pur non avendo ritenuto falsa la scrittura privata del 19.4.2016 in tutte le sue parti, ad eccetto della indicazione della somma totale del debito in € 8.253,00, avrebbe illogicamente, a suo dire, ritenuto che il credito effettivo totale ammontasse ad € 2.253,00, ponendo tale valore come base di calcolo per sottrarre i pagamenti effettati e rideterminare l'effettivo debito della , Parte_2
ricalcolato nela minima misura di € 100,00.
L'appellante deduce la illogicità di tale decisione, dal momento che , non avendo il Tribunale dichiarato la falsità di tutto il piano rateale come indicato nel predetto documento, con indicazione di scadenze e relative rate, sarebbe incorso in grave errore atteso che la somma delle singole rate indicate con le rispettive date di scadenza (le cui indicazioni non sono state ritenute false) ammontava in ogni caso ad € 8.253,00, e non certo ad € 2.2530,00; l'appellante sostiene dunque la illogicità del ragionamento del Tribunale allorquando ha ritenuta falsa la correzione a penna dell'importo totale indicato, come corretto, in € 8.253,00, e non anche la falsità dell'intero piano, non dichiarato artefatto, contenente però una serie di rate con relativi importi che sommate portavano al risultato di € 8.253,00; ciò posto, l'appellante ha evidenziato che la correzione fatta a penna dell'importo finale non andava dunque dichiarata falsa, ma si doveva ritenere che essa fosse una mera correzione di errore materiale, atteso che la somma delle rate indicate portava comunque a tale importo. Ciò posto, l'appellante ha chiesto la modifica della sentenza nella parte in cui ha ritenuto falsa la indicazione numerica dell'importo di € 8253,00, che andava invece valutata come effetto di un correzione di errore materiale, coincidendo tale importo singolo con la somma delle rate indicate nel piano rateale di rimborso.
L'appellante deduce anche che, al fine di addivenire ad una pronuncia di falsità del documento, il
Tribunale avrebbe non correttamente indicato che solo su una delle due pagine del documento vi fosse al margine superiore un segno di lacerazione, come da rimozione di precedente spilletta, atteso che tale lacerazione è stata invece riscontrata su entrambi i fogli, come ben indicato nel verbale di deposito in giudizio del documento (verbale 14.6.2019), in cui si afferma testualmente che “ sul vertice superiore di tale margine è presente una piccola lacerazione che interessa entrambi i fogli, come da rimozione di precedente spilletta”, ciò a riprova del fatto che mai nessuna sostituzione di fogli sia avvenuta, ma che i fogli siano stati originariamente spillati insieme. Infine, la sentenza viene censurata nella parte in cui afferma che solo l'importo sia scritto a penna, atteso che a penna risulta scritta anche la data del documento, e nella parte in cui dà valore alla mancanza di firma nella prima pagina, atteso che tale elemento non ha di per sé particolare rilievo intrinseco.
Il motivo è fondato.
Invero, osserva la Corte, il Tribunale non ha effettivamente compiuto ed espresso alcuna valutazione circa la difformità rinveniente tra l'importo da lui riconosciuto del debito complessivo pari ad € 2.253,00 (in luogo di € 8.253,00) e l'ammontare delle rate indicate nel predetto documento il cui ammontare coincide invece con l'importo di € 8.253,00, ritenendo altresì che parte di esse sia stata regolarmente quietanzata, a margine della relativa indicazione, ritenendo dunque al contempo valida la quietanza rilasciata su un documento che riporta tuttavia un totale del debito non solo rinvenibile dalla cifra “corretta”, ma anche dalla semplice somma degli importi indicati per ciascuna scadenza. Dunque la motivazione appare illogica sotto il profilo della assoluta mancanza di spiegazione circa tale difformità, laddove l'importo complessivo del debito lo si sia indicato nella misura di € 2253,00.
La criticità della motivazione, sotto il profilo dedotto dall'appellante, è altresì rinveniente anche da un ulteriore elemento di giudizio indicato dal giudice in relazione alla corrispondenza tra le parti, laddove egli afferma che nella messaggistica tra le parti anteriore al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, mai la creditrice avrebbe fatto riferimento alla somma di € 8253,00, tale circostanza, seppur vera nella misura in cui nella messaggistica riportata agli atti ed indicata a sentenza la richiesta economica della non abbia ad oggetto tale somma, non può tuttavia che Pt_1
attingere la motivazione del Tribunale sotto un altro profilo di criticità, atteso che la nel Pt_1
messaggio del 14.7.2017, prodotto agli atti, ed indicato a sentenza dal Tribunale genericamente come messaggistica, ha richiesto alla proprio l'importo di € 6.100,00, il medesimo fatto Parte_2
poi oggetto di richiesta in via monitoria, senza che la , che pure risulta aver risposto a tali Parte_2
messaggi (come è dato leggere dalla messaggistica relativa alla intenzione delle due donne, anche tramite i figli della debitrice, di mettere in collegamento i rispettivi legali) senza mai contestare l'ammontare della somma richiesta ed esplicitamente indicata nel messaggio in esame.
Parimenti fondata è la argomentazione della appellante allorquando evidenzia l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto, come ulteriore indice di contraffazione del documento, che il segno di lacerazione sul margine superiore fosse presente su uno solo dei due fogli, atteso che, invece, nel verbale di udienza del 14.6.2019, la descrizione del documento depositato indica chiaramente che la suddetta lacerazione è presente su entrambi i fogli, circostanza pertanto che fa ritenere infondata qualsiasi conclusione che parte da tale dato e che lo interpreti come elemento di verosimile contraffazione. Infine, fondata è anche la circostanza per cui il Tribunale ha errato ne ritenere come circostanza anomala quella per cui l'importo totale del debito sia stato scritto a penna in un documento redatto per l'intero a stampa, atteso che, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, anche la data dello stesso 19.4.2016, è scritta a penna.
Ciò posto, osserva la Corte, il motivo di appello è nel complesso fondato, non essendo condivisibile la motivazione del Tribunale con cui è giunto a ritenere falsa la indicazione dell'importo del debito complessivo,, la alterazione della prima delle quattro cifre indicate da 2 ad 8, appare invece come una correzione di errore materiale collegata e giustificata dalla somma aritmetica delle rate indicate nel piano di rientro, alcune delle quali già corrisposte e regolarmente quietanzate dalla creditrice;
gli altri elementi valorizzati dal Tribunale, e qui ricondotti , a contrariis, alla loro valenza del tutto neutra se nom riscontrati invece in termini negativi, non hanno dunque alcuna forza probatoria, neanche indiziaria a ritenere che la correzione dell'importo indicato fosse una alterazione finalizzata a rappresentare una falsa realtà a pregiudizio della debitrice . Parte_2 Le controargomentazioni degli appellati appaiono invece prive di pregio alcuno. In maniera apodittica e superficiale, essi hanno inteso prospettare la circostanza per cui il Tribunale, nel dichiarare la falsità della scrittura privata, avrebbe di fatto travolto la stessa ritenendola automaticamente alterata in tutto il suo contenuto, elemento invece non corrispondente al vero, atteso che il Tribunale ha fondato la sua decisione esclusivamente sul riscontro della natura artefatta della indicazione della somma totale del debito, senza nulla argomentare in relazione all'elenco delle rate , ed anzi utilizzando le quietanza poste a margine delle prime di esse, per calcolare quanto del debito complessivo la debitrice avesse già onorato, riconoscendo dunque direttamente validità alla parte del documento contenente le quietanza con la indicazione delle rate. Dunque, il IB ha accertato la falsità materiale della indicazione della somma di € 8253,00, ma – per le ragioni esposte in precedenza - si è contraddetto nell'utilizzare la parte del documento in cui venivano riportate le quietanza, che dunque non ha ritenuto falso, né materiale né ideologico. Infine, di alcun valore è l'eccezione di acquiescenza parziale ex at. 329 c.p.c. formulata dagli stessi in relazione al fatto che l'appellane nulla ha dedotto circa le valutazione compiute dal Tribunale sulla assenza nella messaggistica prodotta agli atti, del riferimento all'importo del debito nella misura di € 8253,00; tale argomentazione è del tutto infondata, atteso che, per aversi acquiescenza parziale, come ben statuito dalla Suprema Corte, occorre che dal contesto dell'atto di impugnazione si deduca in modo non equivoco la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'esame d'appello,
e che di conseguenza, l'acquiescenza non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove questa sia oggetto del gravame, ragion per cui, nel caso di specie, essendo impugnata la motivazione con cui il
Tribunale ha valutato sussistente la natura artefatta del documento in questione, non è possibile ritenere che vi sia acquiescenza da parte dell'appellante su singoli passaggi logici della motivazione censurata , costituendone tutti mera premessa logica della statuizione stessa (Cass. 12062/1999).
Il motivo di appello esaminato è dunque fondato, e conseguentemente, la pronuncia impugnata va riformata con contestuale rigetto della querela di falso incidentale, e rigetto della opposizione, non essendovi altro motivo per ritenere sfornito di adeguata prova il credito vantato dalla nei Pt_1
confronti della defunta , ed in via successoria, degli eredi costituiti in giudizio in primo Parte_2
grado, ed odierni appellati.
I restanti motivi di appello restano assorbiti dalla decisione sul motivo esaminato.
Le spese di lite
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificato, ad avviso della Corte, la pine applicazione del principio della soccombenza del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, oppsta in primo grado.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab.
n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da €.5.200,00 ad € 26.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del petitum).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4285/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2393/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 12.3.2021 e, per l'effetto, in riforma di tale sentenza:
Rigetta la querela di falso incidentale proposta:
Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 6.100,00 in favore della parte appellante, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
Condanna , , e al pagamento, in favore di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.077,00 per il primo grado ed in euro 5.809,00 per il secondo il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 3.1.2025 Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola