Articolo 2 della Legge 13 maggio 2011, n. 77
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 giugno 2011
>
Versione
31 dicembre 2023
Art. 2. Definizione 1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entita' atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
((1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalita' di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari))
Entrata in vigore il 31 dicembre 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente