Ordinanza cautelare 17 febbraio 2022
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 02003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Callegari e Daniele Sussman detto Steinberg, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Camillo Hajech 10;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
la Polizia di Stato, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di respingimento alla frontiera emesso dall’Ufficio Polizia di Frontiera Area Malpensa (VA), in data 15 novembre 2021, notificato in pari data;
- del verbale di ritiro in data 15 novembre 2021 della ricevuta A.R. – Poste per soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato da Ufficio Postale di Milano il 5 giugno 2019;
- del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 05.06.2019 (assicurata n. -OMISSIS-), notificato in data 11 agosto 2020;
- di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento di respingimento alla frontiera adottato in data 15.11.2021 nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in quanto destinatario di un provvedimento di inammissibilità Schengen e considerato socialmente pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza interna a norma dell’art. 4, commi 3-6 D.Lgs. 286/1998 per aver riportato – in data 29.10.2015 - sentenza di applicazione della pena di cinque anni di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa per i reati previsti e puniti dagli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 1-bis D.P.R. 309/1990, nonché essere stato espulso dal Prefetto di Milano in data 18.09.2013.
Con il medesimo ricorso viene chiesto altresì l’annullamento del decreto del 16.04.2020 con cui la Questura di Milano ha dichiarato la irricevibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari avanzata dal ricorrente in data 05.06.2019, in quanto già destinatario di un provvedimento di rigetto di analoga istanza motivato sulla scorta del giudizio di pericolosità sociale dello stesso, impugnato in sede giurisdizionale con ricorso respinto dal T.A.R. Lombardia.
L’impugnativa è stata affidata ai motivi di diritto che di seguito si riportano: 1) Violazione dell’art. 5 D.Lgs. 30/2007, dell’art. 13, commi 1 e 2 bis D.Lgs. 286/1998, dell’art. 19 commi 1.1 e 1.2 e comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998, dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. 30/2007 e dell’art. 1, comma 1, L. 241/1990; 2) Violazione dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998, degli artt. 7, 8 e 10 bis L. 241/1990; eccesso di potere per inadeguatezza dell’istruttoria e carenza motivazionale; 3) Violazione dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998, della L. 241/1990 ed eccesso di potere per violazione dei principi di legalità e buon andamento, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa; 4) Eccesso di potere per violazione del principio di equità.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso articolate e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 211/2022 il Collegio, ritenuti i motivi di censura non supportati da sufficiente fumus boni iuris , “in quanto la valutazione in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, accompagnata dalla segnalazione di inammissibilità nell’Area Schengen ai sensi dell’art. 24 del Regolamento SIS II, giustifica certamente il suo respingimento alla frontiera, non potendo i legami familiari presenti sul territorio nazionale prevalere sulle esigenze di ordine e sicurezza pubblici, stante il carattere di assoluta preminenza di questi ultimi” , ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con distinti, ma sovrapponibili motivi di doglianza il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di respingimento alla frontiera in epigrafe indicato, in quanto asseritamente adottato in violazione del divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana previsto dall’art. 19, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998, in assenza di pericolosità sociale attuale.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
3.1. In via generale, osserva il Collegio che il Sistema d’informazione Schengen (SIS) è un sistema automatizzato per la gestione e lo scambio di informazioni tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Schengen.
Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ha introdotto funzionalità potenziate al precedente sistema.
Il SIS II è entrato in funzione il 9 aprile 2013 ed esso costituisce un sistema di informazione su larga scala che consta di un sistema centrale, un sistema nazionale in ciascuno Stato Schengen e un’infrastruttura di comunicazione fra il sistema centrale e i sistemi nazionali.
In particolare, esso contiene un ampio spettro di segnalazioni relative a persone e oggetti ed è utilizzato dai responsabili di frontiera, doganali, di polizia e dalle autorità competenti per il rilascio dei visti in tutta l’area Schengen, ai fini della gestione delle frontiere e di garanzia della sicurezza interna nell'Unione europea.
L’articolo 24, paragrafo 1, del citato regolamento prescrive che i dati relativi ai cittadini di Paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno siano inseriti nel SIS II sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale e che la decisione è adottata solo sulla base di una valutazione individuale.
L’articolo 24, paragrafo 2, prevede inoltre che venga inserita una segnalazione quando la predetta decisione sia fondata su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un Paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro.
3.2. Sulla base del predetto quadro normativo, l’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Area Malpensa ha adottato il provvedimento di respingimento in questa sede gravato, evidenziando che il nominativo del ricorrente era stato inserito nel Sistema Informativo Schengen (SIS), con conseguente segnalazione per “inammissibilità in area Schengen”, a seguito di provvedimento prefettizio di espulsione dal territorio dello Stato notificatogli in data 18.09.2013 (non eseguito), e che lo stesso era considerato socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 286/1998 per aver riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Milano per il reato di detenzione al fine di illecita cessione a terzi di una ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commesso in concorso con altri.
3.3. Ciò premesso, nella specie la circostanza relativa alla inammissibilità in area Schengen non è contestata dal ricorrente, il quale si è limitato a contestare l’automaticità del relativo effetto preclusivo all’ingresso nel territorio nazionale in ragione del rapporto di coniugio dello stesso con una cittadina italiana e dell’assenza di pericolosità sociale attuale, attesa la stabilità della propria situazione lavorativa e la positiva condotta tenuta nel periodo di esecuzione della pena.
3.4. Tale tesi non merita, tuttavia, condivisione.
3.4.1. Come è noto, l’art. 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14.06.1985 stabilisce che sia negato l’ingresso nel territorio Schengen a chi risulta segnalato ai fini della non ammissione e tale precetto trova conferma nell’ordinamento nazionale all’art. 4, comma 6, D.Lgs. 286/1998, secondo cui «non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, [...] gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali».
Dunque, la segnalazione proveniente dal SIS costituisce una causa autonoma che preclude l’ingresso e/o il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, impedendo altresì il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario: si tratta di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica dell’esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia (cfr. T.A.R. Campania, n. 2447/2016; Cons. Stato, sez. III, 25 settembre 2012, n. 5092). In tal senso depone altresì l’articolo 25 della Convenzione, laddove è stabilito che «qualora una parte contraente prevede di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta preliminarmente la parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest’ultima; il titolo di soggiorno sarà accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali».
Dall’applicazione dei suddetti principi al caso in esame discende che la segnalazione Schengen costituiva, di per sé, causa preclusiva all’ingresso del ricorrente nel territorio nazionale.
3.4.2. A ciò si aggiunga, peraltro, che la suddetta segnalazione è stata accompagnata, nella specie, dal giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, derivante dalla sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 309/1990, rientrante tra quelli c.d. automaticamente ostativi all’ingresso dello straniero a norma dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/1998 («non è ammesso in Italia lo straniero che (…) risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti …»), rispetto ai quali la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che non è richiesta una valutazione discrezionale in concreto (Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2021 n. 3024; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 26 agosto 2019, n. 777), essendo la pericolosità sociale in tali casi presunta dal legislatore, in considerazione del grave disvalore attribuito a tali reati e dell’allarme sociale che essi determinano nella collettività (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. Stralcio, 8 gennaio 2024, n. 271).
In particolare, la giurisprudenza più recente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 giugno 2024, n. 17648) ha chiarito che l’allarme sociale causato da uno straniero a seguito di un grave reato (come quello di detenzione ai fini della illecita cessione di stupefacenti), oggetto di accertamento in sede giurisdizionale, è giustificato sia secondo i parametri comunitari dell'art. 96 della Convenzione di Schengen, sia in base ai criteri nazionali dell'art. 4 co. III del Testo Unico sull'Immigrazione, atteso che in conformità all’art. 96 II della Convenzione di Schengen ratificata in Italia con L. n. 388 del 1993, le decisioni concernenti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel territorio Schengen, prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale, dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali, ben possono fondarsi “sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale”.
Ne consegue che, costituendo la c.d. “Segnalazione Schengen” una causa che preclude l’ingresso e/o il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale che vincola la P.A. all’adozione del diniego del permesso di soggiorno, a maggior ragione tale automatismo preclusivo va applicato in materia nei confronti dei cittadini extracomunitari che abbiano riportato condanne in materia di stupefacenti ex art. 4 D.Lgs. n. 286 del 1998, essendosi impegnate le Parti contraenti del Trattato “a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l'esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonché la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze” (cfr. art. 71, comma 2, del Trattato).
3.5. Né in senso contrario possono assumere rilievo i legami familiari del ricorrente sul territorio nazionale (nella specie, il rapporto di coniugio con cittadina italiana), in quanto l’esigenza di tutela del diritto all’unità familiare deve considerarsi recessiva rispetto all’interesse superiore all’ordine e alla sicurezza pubblica.
Invero, da un lato, come detto, esistono reati già considerati dal legislatore, ai fini dell’ingresso e della permanenza sul territorio italiano, particolarmente gravi in sé da imporre l’allontanamento a prescindere dal quantum di pena, finanche nelle more dell’accertamento giudiziario definitivo (i n primis , la detenzione al fine dell’illecita cessione a terzi di stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990); dall’altro, nel caso di specie assumono rilievo, ai fini della prognosi di pericolosità sociale, le concrete modalità di attuazione della condotta penalmente rilevante, caratterizzata dall’ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta al fine della illecita cessione a terzi (oltre 5 kg) e dalla commissione del reato in correità.
3.6. Per le medesime ragioni del tutto inconferente, infine, deve ritenersi la doglianza relativa alla violazione dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 286/1998 per non avere l’Amministrazione concesso al ricorrente il termine di 24 ore onde comprovare, mediante idonea documentazione, la propria qualifica di “titolare del diritto di libera circolazione”.
3.7. Non sono, pertanto, ravvisabili i lamentati vizi di motivazione o carenza istruttoria, essendo il provvedimento basato su elementi di fatto incontestati e coerenti con il dettato normativo. La posizione giuridica soggettiva del ricorrente non può prevalere sull’interesse generale alla tutela dell’ordine pubblico, specie in presenza di una segnalazione Schengen attiva.
4. In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, il ricorso deve essere respinto.
5. La risalenza della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.