TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7219
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 30 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
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TAR
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme ai principi costituzionali e europei, e che la riserva di legge sia rispettata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio ritiene che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Inoltre, il payback opera esternamente ai contratti e non incide sull'esito delle gare.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (illegittimità propria ed autonoma)

    Il Collegio rileva che il sistema del payback era noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015 e che le imprese avrebbero potuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme ai principi costituzionali e europei, e che la riserva di legge sia rispettata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio ritiene che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Inoltre, il payback opera esternamente ai contratti e non incide sull'esito delle gare.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (illegittimità propria ed autonoma)

    Il Collegio rileva che il sistema del payback era noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015 e che le imprese avrebbero potuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme ai principi costituzionali e europei, e che la riserva di legge sia rispettata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio ritiene che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Inoltre, il payback opera esternamente ai contratti e non incide sull'esito delle gare.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (illegittimità propria ed autonoma)

    Il Collegio rileva che il sistema del payback era noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015 e che le imprese avrebbero potuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme ai principi costituzionali e europei, e che la riserva di legge sia rispettata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio ritiene che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Inoltre, il payback opera esternamente ai contratti e non incide sull'esito delle gare.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (illegittimità propria ed autonoma)

    Il Collegio rileva che il sistema del payback era noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015 e che le imprese avrebbero potuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale che ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, conforme ai principi costituzionali e europei, e che la riserva di legge sia rispettata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa ed evidenza pubblica

    Il Collegio ritiene che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento. Inoltre, il payback opera esternamente ai contratti e non incide sull'esito delle gare.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati (illegittimità propria ed autonoma)

    Il Collegio rileva che il sistema del payback era noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015 e che le imprese avrebbero potuto considerare il tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività delle regioni sono meramente operative e tecniche, prive di discrezionalità, e si limitano a porre il superamento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici secondo quote già fissate. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività delle regioni sono meramente operative e tecniche, prive di discrezionalità, e si limitano a porre il superamento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici secondo quote già fissate. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività delle regioni sono meramente operative e tecniche, prive di discrezionalità, e si limitano a porre il superamento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici secondo quote già fissate. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività delle regioni sono meramente operative e tecniche, prive di discrezionalità, e si limitano a porre il superamento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici secondo quote già fissate. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività delle regioni sono meramente operative e tecniche, prive di discrezionalità, e si limitano a porre il superamento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici secondo quote già fissate. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7219
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7219
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo