Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/04/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del
11/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 9527/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIUSO BARTOLOMEO Parte_1 C.F._1 EMILIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile, indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 , premesso di aver proposto Parte_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la CTU aveva sortito esito negativo e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del suo diritto, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile, all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992 a far tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
pagina 1 di 6
*****
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso». I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito occorre premettere che ai sensi dell'art.12 L. 118/1971 “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del dell'interno, una pensione di CP_2 inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità”. L'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
L'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta pagina 2 di 6 ai mutilati ed invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purchè non ricoverati gratuitamente in istituti. Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640) e non
è reversibile. Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n. 10094).
Ai sensi dell'art.3, legge n.104/92 “1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali”.
Nel procedimento per ATP CTU medico–legale depositata dal dott. ha Persona_1 concluso che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultano di entità tale per il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile, l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art.3 co.3 l.104/1992.
Infatti, ha affermato che “1° Quesito: Nel caso di infermità plurime coesistenti, che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra di loro, la percentuale di invalidità si calcola, per legge, applicando la cd. formula riduzionistica o formula scalare di HA. In sostanza, dopo aver calcolato le percentuali relative alla singola invalidità, la percentuale complessiva di invalidità sarà data dalla somma delle singole invalidità parziali diminuita del loro prodotto, secondo la seguente formula: IT =
(IP1 + IP2) - (IP1 x IP2). • Esiti nefrectomia dx per K a cellule cromofobe. In follow-up. cod. 9323=70%
• Disturbo d'ansia con riferiti episodi di panico. cod.2206=40% • Deposta bronchite asmatica e micronoduli polmonari. cod.6407= 45% Applicando la formula riduzionistica di HA in questo caso pagina 3 di 6 si ottiene: IT=90%. La valutazione delle ulteriori patologie, ancorchè non prevista dal D.M., ma ritenuta inferiore al 10 %, così come espressamente indicato dal D.M. non può essere presa in considerazione ai fini del calcolo della complessiva percentuale di invalidità. 2° Quesito: L'accertamento dell'handicap prende in considerazione le difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni fisiche e/o psicosensoriali può incontrare. Lo stato di handicap non è un elemento intrinseco alla malattia o al deficit , ma è una situazione di svantaggio che deriva dalla relazione di una persona disabile con l'ambiente esterno. La condizione di svantaggio che si ha rispetto ai conosciuti canoni di normalità nel compiere determinate azioni conseguenti ad una menomazione o una disabilità, rappresenta quindi l'estrinsecazione sociale “socializzazione” di una menomazione o di una disabilità che limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per un soggetto sull'età, sesso e fattori socioculturali. La condizione soggettiva di una persona handicappata s'identifica pertanto con la menomazione delle condizioni di vita del soggetto e non con lo stato invalidante che ne è all'origine che invece, costituisce titolo per usufruire della corresponsione delle prestazioni assistenziali e previdenziali.
La valutazione dello stato di handicap non può essere basata pertanto sulla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M. 5.2.1992, poichè quest'ultima è notoriamente impostata sull'apprezzamento della cosiddetta capacità lavorativa
“generica”. Il solo riferimento alla riduzione della capacità sarebbe di pregiudizio nei confronti del portatore di handicap, promuovendo una tutela di tipo prettamente economico e finendo per svilire la finalità cardine della Legge 104/92: il reinserimento sociale, lavorativo, familiare e relazionale dell'individuo. Nessuna equivalenza può essere proposta fra i giudizi percentualistici in tema di invalidità civile ed i parametri individuanti la disabilità e l'handicap. Difatti mentre il riconoscimento dell'invalidità civile si basa su criteri medicolegali e solo su quelli (assegnando una percentuale alla menomazione ed alla conseguente disabilità), il riconoscimento della condizione di handicap si basa su criteri medico- sociali. Inoltre così come è vero che che non sussiste alcun automatismo e correlazione tra il 100% di percentuale di invalidità e la condizione di handicap in situazione di gravità, così è altrettanto vero che il riconoscimento di handicap grave in un soggetto con percentuale di invalidità anche molto inferiore al
100%. L'equivalenza fra percentuali di invalidità e fasce di handicap (lieve, moderato, medio, rilevante, elevato, grave) deve essere considerata un non senso concettuale oltre che un'aberrazione tecnico- operativa nell'ambito della più consolidata metodologia valutativa medico-legale, tutt'al più può essere ammesso l'uso dei valori tabellari come mero orientamento per rapportare la gravità della menomazione al conseguente squilibrio e svantaggio socio-relazionale. Dalla disanima della documentazione medica in atto, si evince che la ricorrente: presenta uno status di handicap NON grave ex Art.
3. Comma 1. L.
104/92 dalla domanda amministrativa. . .3° Quesito: Non si ravvedono i presupposti per l'accompagnamento. CONCLUSIONI Da tutto quanto sopra, ne deriva che la percentuale di invalidità della sig.ra sarebbe del 90% dalla domanda amministrativa. Parte_1
pagina 4 di 6 Non si ravvedono i presupposti: a) per l'accompagnamento. b) per la la pensione di inabilità (IT=90%).
c) per l'handicap grave (solo handicap Art.
3. Comma1)”.
A seguito delle osservazioni critiche svolte da parte ricorrente nel presente giudizio, relative anche alla mancata valutazione di alcuni certificati, acquisiti agli atti, il CTU è stato chiamato a rendere chiarimenti;
in tale sede il dott. in relazione alle doglianze formulate (“a) non sono state considerate alcune Per_1 patologie: a) micronoduli polmonari. b) due cisti parapieliche renali”) ha evidenziato che “ In piena scienza e coscienza è stata attentamente osservata tutta la documentazione telematica i cui referti allegati corrispondono fedelmente alla diagnosi fatta durante la visita peritale: • Esiti nefrectomia dx per
K a cellule cromofobe. In follow-up. 70% • Disturbo d'ansia con riferiti episodi di panico. 31-40% •
Deposta bronchite asmatica e micronoduli polmonari. 45% tutti punteggi massimi! Anzi la diagnosi della
Commissione riportava il cod. 9322=11% perchè dopo l'intervento non ha effettuato alcuna terapia, ma solo controlli semestrali. Tac T.B. assenza di localizzazioni secondarie toraco-addominali e di linfoadenopatie. Io invece ho comminato il cod. 9323=70% in quanto la ricorrente è tuttora in follow-up anche se negativa, ma eventualmente suscettibile di ripresa di malattia. Pertanto fin quando è in follow- up, per me è valida la percentuale invalidante del 70% e non quello della Commissione dell'11%. Inoltre la visita peritale si è svolta in presenza del CTP dott. con cui concordo per la diagnosi! I Per_2 micronoduli millimetrici bil. della ricorrente: già dal 2019 non fu“necessario approfondire dal punto di vista chirurgico. La ricorrente non ha mai eseguito delle PFR(Prove di Funzionalità Respiratoria): • dal verbale della Commissione :” Dopo l'intervento non ha effettuato alcuna terapia, ma solo controlli CP_1 semestrali. Tac T.B.; assenza di localizzazioni secondarie toraco-addominali e di linfoadenopatie.”. Non
c'è stata alcuna evoluzione nè dei micronoduli nè delle cisti parapieliche in tutte le TAC e le ETG addome eseguite dalla ricorrente(cfr.: 2019/ 2020 2021): “ non segni di recidiva locale della malattia di base nè di secondarismi a carico di visceri, non linfoadenopatie, non retrostasi urinaria, non segni di uropatia ostruttiva, non versamento pleurico (follow-up negativo!)”. A riprova di quanto sopra non fu ritenuto necessario nè importante, da parte degli stessi oncologi che la tenevano in cura, ricercare l'NSE, nè il
CEA nè il YF (marcatori tumorali), che avrebbero potuto dare informazioni diagnostiche, prognostiche, terapeutiche e di follow-up. La valutazione delle patologie reclamate dall'Avv. Biuso ancorchè non previste dal D.M.5/2/1992, ma ritenute inferiori al 10%, così come espressamente indicato dal D.M., non possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo della complessiva percentuale di invalidità perchè non invalidanti e non tabellate! • Per l'handicap occorre ribadire che il disturbo d'ansia in persona
“socialmente inserita”,(non è allegato alcun referto psicoterapeutico agli atti), non dà perdita dell'autonomia motoria e sensoriale con riduzione dell'autonomia personale e con necessità di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione. A tal riguardo riporto il mio E.O.: “Soggetto vigile, orientato S/T in quanto capace di allocare gli eventi nelle normali coordinate spazio temporali. Accede al colloquio senza difficoltà. Comprende bene le domande che le vengono poste, fornendo risposte congrue ed attinenti. La comunicazione pagina 5 di 6 extraverbale (gesti, mimica) non è ridotta. Attenzione spontanea e conativa prestata senza difficoltà.
Senso-percezioni apparentemente in ordine. Memoria di fissazione e di rievocazione normalmente efficienti. Discrete le capacità di critica, logica e di giudizio”. • Pertanto, da parte del CTU, non c'è stato alcun errore nè di valutazione né scientifico! CONCLUSIONI Si confermano le risultanze della mia perizia M/L del 29/7/2024. Da tutto quanto sopra, ne deriva che la percentuale di invalidità della sig.ra sarebbe del 93% dalla domanda amministrativa. Non si ravvedono i presupposti: a) Parte_1 per l'accompagnamento. b) per la pensione di inabilità (IT=93%). c) per l'handicap grave (solo handicap
Art.
3. Comma1)”.
Le dette conclusioni possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano invero logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Tanto attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011). Pertanto, le contestazioni sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Conclusivamente, dovendosi ritenere che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di consulenza devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 31/10/2024 , nella causa iscritta al n. 9527 /2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla sulle spese processuali;
c) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto emesso in data odierna.
Foggia, 11/04/2025 ore 14,40
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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