Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2025, n. 15229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15229 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 15229 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 09/04/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. AC TO ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 19.10.2022, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.p.r. n. 309/1990, per aver illecitamente dete- nuto per la cessione a terzi una bustina con all'interno 20 involucri in plastica del peso complessivo di 11 gr. lordi di cocaina;
con la recidiva specifica infraquinquen- nale. Fatto commesso in Roma il 13.09.2022. 2.11 ricorrente deduce : - vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione di punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., essendo emersa dall'istruttoria l'esiguità dell'offesa e il comportamento non abituale del prevenuto. Lo stesso Giudice di primo grado aveva infatti riconosciuto la lieve entità dell'azione trattandosi di spaccio di strada e stante il comportamento collaborativo tenuto nei confronti degli agenti operanti;
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. La difesa il 25 marzo 2025 ha presentato conclusioni scritte insistendo nell'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 4.1. Con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come essa, non si confronta con la congrua e logica motivazione resa dai giudici di merito in ordine all'affermazione del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato e alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. in relazione alla personalità dell'imputato, ai precedenti specifici, alla non occasio- nalità del comportamento illecito, alle concrete modalità della condotta consistita nella detenzione ai fini di spaccio di 42 dosi di cocaina, che non consentono di qualificare la non tenuità dell'offesa. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato ( v. foll. 2 e 3 della sentenza di primo grado), ed in particolare della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, come risultato dall'attività di osservazione della PG, dal sequestro della sostanza suddivisa in dosi, occultata nelle vicinanze di un arbusto 2 nei giardini pubblici di un complesso residenziale popolare, noto come piazza di spaccio e dalla cessione di due dosi a due distinti acquirenti. Va richiamato il principio già espresso da questa Corte che "in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'ad. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quan- tità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere conside- rate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta. (In ap- plicazione del principio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza im- pugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'ad. 131-bis cod. pen. Sez. 3 n. 18155 del 16/04/2021 Ud. (dep. 11/05/2021 ) Rv. 281572 - 01. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'ad. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità ri- chiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispe- cie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'ad. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Tushaj, Rv. 266590 - 01). 4.2. Quanto al motivo relativo al trattamento sanzionatorio, peraltro ge- nericamente dedotto, il Collegio ritiene applicabile al caso concreto il principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza com- plessivamente considerata ( cfr Sez. 4 n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023) Rv. 284096 - 01). La Corte ha argomentato infatti con un percorso non censurabile ancorato ai parametri di valutazione di cui all'ad. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità ( fol 1). Va inoltre evidenziato che vedendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'imputato in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al prin- cipio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della 3 /eit motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617),In punto di trattamento sanzionatorio il giudice di primo grado aveva puntualmente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen pervenendo ad una pena prossima al minimo edittale di anni uno di reclusione in considerazione del numero di dosi, della tipologia della so- stanza, della personalità dell'imputato e della concreta capacità a delinquere;
ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ridotto ulteriormente la pena per il rito. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 9/04/2025