Ordinanza cautelare 14 maggio 2018
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 17/07/2023, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 02337/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2018, proposto da
Associazioni Mani Unite per la Vita, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Canicattì, Corso Umberto I n.100;
contro
Presidente Regione Siciliana, Regione Siciliana - Giunta Regionale di Governo, Regione Sicilia - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Regione Siciliana - Assessorato della Salute, Dipartimento per Le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale 6;
nei confronti
Associazione Meter Onlus Meter Onlu, Fondazione Banco Alimentazione Onlus, Sos Il Telefono Azzurro Onlus, Centro Di Accoglienza Padre Nostro – Onlus, Associazione Telefono Arcobaleno Onlus, Onmic, Ente Nazionale Sordi - Onlus, Unms Sede Regionale Sicilia, Anmil Sede Regionale, Comunita' di Sant'Egidio, Associazione Gesù Bambino di Praga, Associazione Penelope, Associazione La Danza delle Ombre, Mediria Societa' Cooperativa Sociale, Associazione San Benedetto il Moro, Associazione Parole in Liberta', Associazione Centro D'Amore di Gesu' Onlus, Cooperativa Sociale 3p Padre Pino Puglisi, Associazione Promozione Sociale Le Ali della Liberta', Associazione Casa Famiglia Rosetta Onlus, Centro Sociale San Francesco Saverio Onlus, Asfa Sicilia, Associazione Inventare Insieme, Comunita' Terapeutica Casa dei Giovani Onlus, Associazione Volontariato Madre Serafina, Cooperativa Sociale Hmora, Cooperativa Sociale Migma, Associazione Volontari Montelepre Don Francesco AG, Fondazione Ebbene, Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi, Associazioni Famiglie Persone Down, Cooperativa Sociale La Fraternita', Cooperativa Sociale Edificando, A.R.C. Associazione Recupero Cerebrolesi, Associazione Onlus Sordi Valle del Mela, Soc. Coop. Soc. Cantiere delle Idee A Rl, A.Fa.Di. Associazione Famiglie Disabili, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto di impegno D.D.G. n. 139 del 24/1/2018;
b) dell’avviso pubblico di comunicazione di esclusione prot. n. 1080 del 12/01/2018, emesso dall’Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana;
c) del decreto d’impegno D.D.G. n. 3590/55 del 29/12/2017 emesso dall’Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana con il quale l’Assessorato ha decretato e disposto l’impegno nel Capitolo 183801 U. 1.04.04.01.000 per l’esercizio finanziario 2017 la somma complessiva di € 4.795.125,40 per la copertura finanziaria dei contributi da assegnare agli Enti ammessi alla concessione ai sensi dell’art. 128 L.R. 12/5/2010 N. 11 e s.m.i. inseriti nell’allegato prospetto;
d) della deliberazione n. 518 del 28/12/2017 emessa dal D.D.G. n. 1206 del 31/5/2017;
e) ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali intimate,
Vista l’ordinanza n. 419/2018 di rigetto della domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Roberto Valenti e udita l’avvocatura erariale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, depositato in data 11 aprile 2018, l’Associazione ricorrente, a mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il decreto di impegno D.D.G. n. 139 del 24/1/2018 emesso dall’Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana con il quale l’Assessorato, visto l’impegno disposto con il D.D.G. 3590/S.5 del 29/12/2017, ha decretato e disposto l’impegno nel Capitolo 183801 U. 1.04.04.01.000 per l’esercizio finanziario 2017, la somma complessiva di € 4.795.125,40 per la copertura finanziaria dei contributi da assegnare agli Enti ammessi alla concessione, ai sensi dell’art. 128 L.R. 12/5/2010 N. 11 e s.m.i. con le modifiche ivi riportate e con l’allegato prospetto che sostituisce il precedente riportato D.D.G. 3590/S.5 del 29/12/2017.
Costituisce altresì oggetto di impugnazione l’avviso pubblico di comunicazione di esclusione prot. n. 1080 del 12/01/2018, emesso dall’Assessorato della Famiglia, delle politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana con il quale l’Assessorato ha comunicato alla ricorrente, unitamente ad altri soggetti, che la manifestazione di interesse al sostegno economico richiesto non poteva trovare accoglimento in quanto non l’istanza non aveva raggiunto il minimo previsto (punti 70); nonché la deliberazione n. 518 del 28/12/2017 emessa dal D.D.G. n. 1206 del 31/5/2017, con cui l’Assessorato della Salute ha trasmesso le istanze delle Associazioni ammesse alla concessione del sostegno economico sotto forma di contributo della legge Regionale n. 128/2010 n. 11 e s.m.i..
Parte ricorrente premette di essere una ONLUS nata nel 2012 e di aver avuto già erogato, nel 2017, un contributo ex art. 128 L.R. n. 11/2010 pari a € 45.473,01 a fronte di una richiesta di € 168.500,00.
Espone di aver presentato pari domanda per il 2017 ritenendo di avere diritto alla priorità in quanto precedentemente assegnataria di specifici contributi, come in tesi previsto dall’art. 2, n.7 comma 4 ultima parte.
Lamenta che la Regione non avrebbe valutato la priorità godute dalla ricorrente, attribuendo n punteggio pari a 62, ritenuto insufficiente ai sensi del bando.
Dal ché la proposizione del ricorso in cui si articolano le seguenti censure:
1)- NULLITA’ E/O ILLEGITTIMITA’ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 2 n.7 COMMI 4 E SEGG DEL BANDO PUBBLICO QUALE LEX SPACIALIS E DELL’ART. 128 L.R. N.21/2010 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ARBITRARIETA’ DEL PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI AMMESSI AL SOSTEGNO- - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO; SVIAMENTO INESISTENZA E/O NULLITA’ GIURIDICA ASSOLUTA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI;
2)- NULLITA’ E/O ILLEGITTIMITA’ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE;
3)- NULLITA’ E/O ILLEGITTIMITA’ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 128 COMMA 8 BIS DELLA L.R. 11/2010 - VIZIO DI INCOMPETENZA;
4)- NULLITA’ E/O ILLEGITTIMITA’ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Amministrazione regionale intimata.
Con ordinanza n. 419/2018 la domanda cautelare è stata rigettata e quindi confermata in seconde cure dal C.G.A. con ordinanza n. 562/2018 su appello cautelare proposto dall’interessata.
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2023, presente l’Avvocatura distrettuale dello Stato ed assente l’avvocato di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Il ricorso è infondato e va quindi respinto per le considerazioni che seguono.
Con la prima doglianza parte ricorrente, ricostruito il quadro normativo di riferimento, contesta l’illegittimità e/o la nullità degli atti impugnati ritenendo che la norma di legge regionale, individua nei soggetti già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi gli enti che debbono essere prioritariamente beneficiari del sostegno economico nei limiti di disponibilità di norme finanziarie previste nel bilancio regionale.
La tesi è infondata.
Come già evidenziato in sede cautelare, e condiviso anche dal giudice di appello, il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 128, commi 1 e 2, della L. reg. n. 11/2010 e s.m.i., induce a ritenere che il beneficio della priorità spetti, in via esclusiva, agli enti già destinatari di precedenti specifiche “norme regionali” che attribuiscono direttamente un “diritto” al contributo; non può quindi essere condivisa dal Collegio l’interpretazione prospettata dalla ricorrente secondo cui sarebbe sufficiente l’aver ottenuto in passato, mercé il positivo esito di altri bandi pubblici, l’erogazione di precedenti contributi (diversamente argomentando, peraltro, e quindi sostenendo che il diritto di priorità spetterebbe a coloro che abbiano già ottenuto negli anni precedenti un contributo, implicherebbe una chiusura del sistema, nel senso che sempre e solo gli stessi enti otterrebbero il beneficio in parola).
Per quanto attiene alle restanti censure, qui contestualmente scrutinate, in continuità con quanto motivato in sede di rigetto della domanda cautelare si osserva, anche in questa fase di merito, che doglianze appaiono prive di pregio e quindi infondate, oltre che inammissibili per carenza di interesse: ed invero, tenuto conto che la domanda di parte ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per il mancato raggiungimento del punteggio minimo (70 punti) previsto dal Bando, non residua alcun concreto interesse in capo al ricorrente nel sindacare la scelta da parte dell’Amministrazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche da stanziare nei confronti dei soggetti ammessi a beneficio: in altri termini, nessuna concreta utilità potrebbe ottenere la ricorrente in caso di accoglimento dei relativi motivi, che implicano l’esistenza di un interesse che nella specie difetta, in quanto incidono sulla posizione delle associazioni ammesse a beneficio, di cui la medesima non fa parte.
In conclusione, il ricorso è da respingere in quanto infondato, potendosi prescindere da ulteriori profili in rito connessi alla mancata attualizzazione dell’interesse alla decisione di ricorso ultraquinquennale, malgrado l’espresso avviso da parte della Segreteria Sezionale ex art. 82, comma 2, c.p.a..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in quanto infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore delle Amministrazioni regionali intimate, patrocinate dall’Avvocatura erariale, che quantifica complessivamente in € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) oltre accessori, così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Viola Montanari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Valenti | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO