Articolo 25 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 24Articolo 26
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2 gennaio 2000
Art. 25. 1. Dopo l' articolo 430 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"ART. 430-bis. (Divieto di assumere informazioni). - 1. E' vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000