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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 30.10.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n.5005/2024
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Salvatore NA ed Parte_1
AN NA, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 04.09.2024, la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accertare il proprio diritto, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2015/16, 2020/21 , 2021/22 e 2022/2023 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 81,92 ferie maturate e non godute, con consequenziale condanna a carico della resistente di corrispondere alla ricorrente la Controparte_2 somma di €. 5.101,57, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria. Nello specifico, ha dedotto: di essere docente di scuola primaria e di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi: -a.s. 2015/16: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “NA – Torre Del Greco Leopardi -Montessori - NAEE8C001V” – dal 15/01/2016 al 30/06/2016 ad orario pieno. Ferie maturate = 14,00;
- a.s. 2020/21: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “NA ICS DE NICOLA-SASSO - NAEE8CS02G” – dal 05/10/2020 al 12/06/2021 ad orario pieno. Ferie maturate = 22,42 ;
-a.s. 2021/22: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “NA - T. GRECO IC 3 D. BOSCO-F. D'ASSISI - NAEE8C4016” – dal 20/10/2021 al 30/06/2022 ad orario pieno.Ferie maturate = 21,17 ;
- -a.s. 2022/23: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “NA - T. GRECO I.C. MO RD - NAEE8C001V” – dal 12/09/2022 al 30/06/2023 ad orario pieno. Ferie maturate = 24. Ha quindi rilevato: di non aver goduto delle ferie retribuite maturate, di non averle richieste e di non aver ricevuto alcuna comunicazione o invito da parte del Dirigente Scolastico circa la possibilità di poterne fruire;
di avere, quindi, svolto l'attività di docente in maniera continuativa, fino alla scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, dedicandosi a tutti i compiti che caratterizzano l'insegnamento, ivi compresi quelli necessari e prodromici allo svolgimento dell'attività di docenza.
Il , ritualmente citato, si è costituito ed ha Controparte_1 eccepito l'estinzione del diritto della ricorrente per intervenuta prescrizione quinquennale e nel merito l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto;
ha in particolare eccepito all'anno scolastico 2015/16, la docente aveva goduto Pt_1 di n. 9 giorni di ferie (All. A) e di n. 5 giorni per le varie sospensioni delle attività didattiche come da calendario scolastico a.s. 2015/16 (All. B) e delibera del Consiglio di Istituto per l'adattamento del calendario stesso (All. C), per un totale di n. 14 giorni, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso;
nell'anno scolastico 2020/21, la docente , a fronte di n. 22,31 giorni di ferie maturate, aveva fruito di n. 15 Pt_1 giorni durante i giorni di sospensione delle attività didattiche;
per i rimanenti n. 7,31 giorni di ferie non aveva provveduto a presentare la relativa istanza pur avendo ricevuto, come tutto il personale in servizio, la circolare prot. 2938/A15 del 20.05.2021 e pur essendo specificato nel contratto di lavoro il meccanismo della fruizione delle ferie per il personale a tempo determinato;
nell'anno scolastico 2022/23, la docente aveva usufruito di n. 18 giorni di ferie durante i giorni di Pt_1 sospensione di attività didattiche
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. L'attuale disciplina delle ferie nel pubblico impiego è prevista dall'art. 5, co. 8 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui : “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Per quanto riguarda il regime delle ferie del personale docente, il legislatore ha dettato una disciplina speciale , di cui all'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 In base al comma 54 del detto art. 1, “il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. La normativa interna, in particolare l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 va coordinata con i principi eurounitari in tema di ferie annuali retribuite. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che essa osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88 art. 7, paragrafo 1, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par.1, della direttiva 2003\88 \CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. L'onere della prova, incombe al datore di lavoro e ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. In conformità ai richiamati principi, la Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 13447 e 13440 del 15/5/2024 ed in particolare nella ultima decisione n. 16715 del 17/6/2024, ha sostenuto che: “ il docente a tempo determinato , che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita , in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva ……… “e dunque non è consentita “...la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva , senza la previa verifica che il lavoratore , mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare , il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”. I giudici di legittimità hanno, quindi, riconosciuto per il docente non di ruolo il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro, ove non vi sia stata espressa istanza di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno, e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Dunque, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno. Nel caso di specie, dunque, la ricorrente ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato, con relativa maturazione dei giorni di ferie. Ha inoltre indicato i giorni di ferie complessivamente maturati in relazione a ogni anno scolastico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e calcolato in proporzione, rispetto al periodo di servizio prestato. A fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'Amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che la docente avesse fruito delle ferie, ovvero che, in ogni caso, il avesse posto la CP_1 dipendente nell'occasione di goderne, avvertendola debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria. Una simile prova liberatoria non è stata offerta nel caso di specie, non potendo ritenersi esaustiva la documentazione prodotta dal . Difatti, il CP_1 CP_1 resistente non ha fornito prova di aver invitato la docente a fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni, né di averla informata che la mancata fruizione delle stesse avrebbe comportato la loro perdita, con conseguente divieto di monetizzazione, così come indicato nella citata pronuncia della Suprema Corte. Anche la certificazione relativa all'anno 2020.2021, secondo cui la docente avrebbe fruito di 15 giorni di ferie, non è suffragata da alcuna effettiva istanza di ferie, non potendosi ritenere la docente automaticamente in ferie durante la sospensione dell'attività didattica. Inoltre, non è detreminate la circolare datata 20 maggio 2021, la quale non specifica che la mancata richiesta o fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita del relativo diritto e il divieto di monetizzazione delle stesse.
Deve poi rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto CP_1 infondate e dovendo, peraltro, trovare applicazione nel caso il termine di prescrizione decennale. Invero, la Corte di legittimità ha a riguardo affermato che l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva, ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro. (v. Cass. sez. lav n. 10341 /2011 e Cass. sez. 1, n. 3021/2020). Ciò posto, il deve quindi essere condannato Controparte_1 alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute nella misura richiesta, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo. CP_1
PQM
Il Tribunale così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento di €. 5.101,57 in favore della
[...] ricorrente a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, relativamente agli anni scolastici 2015/16, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre accessori come per legge;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 controparte delle spese di lite che liquida in complessivi € 1314,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Torre Annunziata, 30.10.25 Il Giudice Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Rosa Molè, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 30.10.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n.5005/2024
TRA
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Salvatore NA ed Parte_1
AN NA, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 04.09.2024, la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accertare il proprio diritto, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2015/16, 2020/21 , 2021/22 e 2022/2023 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 81,92 ferie maturate e non godute, con consequenziale condanna a carico della resistente di corrispondere alla ricorrente la Controparte_2 somma di €. 5.101,57, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria. Nello specifico, ha dedotto: di essere docente di scuola primaria e di aver prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione scolastica sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi: -a.s. 2015/16: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “NA – Torre Del Greco Leopardi -Montessori - NAEE8C001V” – dal 15/01/2016 al 30/06/2016 ad orario pieno. Ferie maturate = 14,00;
- a.s. 2020/21: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “NA ICS DE NICOLA-SASSO - NAEE8CS02G” – dal 05/10/2020 al 12/06/2021 ad orario pieno. Ferie maturate = 22,42 ;
-a.s. 2021/22: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “NA - T. GRECO IC 3 D. BOSCO-F. D'ASSISI - NAEE8C4016” – dal 20/10/2021 al 30/06/2022 ad orario pieno.Ferie maturate = 21,17 ;
- -a.s. 2022/23: Servizio prestato presso l'istituto scolastico statale – “NA - T. GRECO I.C. MO RD - NAEE8C001V” – dal 12/09/2022 al 30/06/2023 ad orario pieno. Ferie maturate = 24. Ha quindi rilevato: di non aver goduto delle ferie retribuite maturate, di non averle richieste e di non aver ricevuto alcuna comunicazione o invito da parte del Dirigente Scolastico circa la possibilità di poterne fruire;
di avere, quindi, svolto l'attività di docente in maniera continuativa, fino alla scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato, dedicandosi a tutti i compiti che caratterizzano l'insegnamento, ivi compresi quelli necessari e prodromici allo svolgimento dell'attività di docenza.
Il , ritualmente citato, si è costituito ed ha Controparte_1 eccepito l'estinzione del diritto della ricorrente per intervenuta prescrizione quinquennale e nel merito l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto;
ha in particolare eccepito all'anno scolastico 2015/16, la docente aveva goduto Pt_1 di n. 9 giorni di ferie (All. A) e di n. 5 giorni per le varie sospensioni delle attività didattiche come da calendario scolastico a.s. 2015/16 (All. B) e delibera del Consiglio di Istituto per l'adattamento del calendario stesso (All. C), per un totale di n. 14 giorni, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso;
nell'anno scolastico 2020/21, la docente , a fronte di n. 22,31 giorni di ferie maturate, aveva fruito di n. 15 Pt_1 giorni durante i giorni di sospensione delle attività didattiche;
per i rimanenti n. 7,31 giorni di ferie non aveva provveduto a presentare la relativa istanza pur avendo ricevuto, come tutto il personale in servizio, la circolare prot. 2938/A15 del 20.05.2021 e pur essendo specificato nel contratto di lavoro il meccanismo della fruizione delle ferie per il personale a tempo determinato;
nell'anno scolastico 2022/23, la docente aveva usufruito di n. 18 giorni di ferie durante i giorni di Pt_1 sospensione di attività didattiche
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. L'attuale disciplina delle ferie nel pubblico impiego è prevista dall'art. 5, co. 8 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, (cd. Spending Review), come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui : “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Per quanto riguarda il regime delle ferie del personale docente, il legislatore ha dettato una disciplina speciale , di cui all'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 In base al comma 54 del detto art. 1, “il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. La normativa interna, in particolare l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 va coordinata con i principi eurounitari in tema di ferie annuali retribuite. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che essa osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88 art. 7, paragrafo 1, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par.1, della direttiva 2003\88 \CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. L'onere della prova, incombe al datore di lavoro e ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. In conformità ai richiamati principi, la Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 13447 e 13440 del 15/5/2024 ed in particolare nella ultima decisione n. 16715 del 17/6/2024, ha sostenuto che: “ il docente a tempo determinato , che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita , in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva ……… “e dunque non è consentita “...la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva , senza la previa verifica che il lavoratore , mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare , il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”. I giudici di legittimità hanno, quindi, riconosciuto per il docente non di ruolo il diritto alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro, ove non vi sia stata espressa istanza di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno, e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse. Dunque, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno. Nel caso di specie, dunque, la ricorrente ha dato prova dello svolgimento di plurimi incarichi a tempo determinato, con relativa maturazione dei giorni di ferie. Ha inoltre indicato i giorni di ferie complessivamente maturati in relazione a ogni anno scolastico, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e calcolato in proporzione, rispetto al periodo di servizio prestato. A fronte dell'allegazione di non aver fruito di alcuni giorni di ferie maturati negli anni scolastici di riferimento, gravava dunque sull'Amministrazione l'onere di provare, alternativamente, o che la docente avesse fruito delle ferie, ovvero che, in ogni caso, il avesse posto la CP_1 dipendente nell'occasione di goderne, avvertendola debitamente che in caso di mancata fruizione delle stesse, queste ultime sarebbero andate irrimediabilmente perdute senza alcun diritto alla compensazione indennitaria. Una simile prova liberatoria non è stata offerta nel caso di specie, non potendo ritenersi esaustiva la documentazione prodotta dal . Difatti, il CP_1 CP_1 resistente non ha fornito prova di aver invitato la docente a fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni, né di averla informata che la mancata fruizione delle stesse avrebbe comportato la loro perdita, con conseguente divieto di monetizzazione, così come indicato nella citata pronuncia della Suprema Corte. Anche la certificazione relativa all'anno 2020.2021, secondo cui la docente avrebbe fruito di 15 giorni di ferie, non è suffragata da alcuna effettiva istanza di ferie, non potendosi ritenere la docente automaticamente in ferie durante la sospensione dell'attività didattica. Inoltre, non è detreminate la circolare datata 20 maggio 2021, la quale non specifica che la mancata richiesta o fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita del relativo diritto e il divieto di monetizzazione delle stesse.
Deve poi rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dal , in quanto CP_1 infondate e dovendo, peraltro, trovare applicazione nel caso il termine di prescrizione decennale. Invero, la Corte di legittimità ha a riguardo affermato che l'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti ha natura non retributiva, ma risarcitoria e, pertanto, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente anche in pendenza del rapporto di lavoro. (v. Cass. sez. lav n. 10341 /2011 e Cass. sez. 1, n. 3021/2020). Ciò posto, il deve quindi essere condannato Controparte_1 alla corresponsione, in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute nella misura richiesta, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico del convenuto e liquidate come da dispositivo. CP_1
PQM
Il Tribunale così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento di €. 5.101,57 in favore della
[...] ricorrente a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, relativamente agli anni scolastici 2015/16, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre accessori come per legge;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 controparte delle spese di lite che liquida in complessivi € 1314,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Torre Annunziata, 30.10.25 Il Giudice Dr. Rosa Molè