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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1056 – 1
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Prima sezione protezione internazionale CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di:
Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Nel procedimento iscritto al nr. 1056-1/2025 avente ad oggetto ricorso avverso diniego di protezione internazionale promosso da
Parte_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
IN FIRENZE SEZIONE DI
[...]
PERUGIA
RESISTENTE
Letto il ricorso depositato con il quale il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale emesso in data 4.9.2024 (e notificato il
13.3.2025 ) dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia;
letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, contestualmente proposta;
esaminata la documentazione integrativa depositata dal ricorrente e rilevato che entro i termini assegnati il non ha depositato note difensive Controparte_1
visto l'art. 35 bis del d.l. 25/2008 e successive modifiche introdotto dall'art. 6, comma 1, d.l.
13/2017, il quale al comma 3 detta il principio generale della sospensione automatica dell'esecuzione del provvedimento impugnato, introducendo - al successivo comma 4 - alcune deroghe tassative, tra cui quella dell'impugnazione del provvedimento di inammissibilità (art. 29) e
Pagina 1 quella dell'impugnazione del provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale (art. 28 ter); considerato che l'art. 28 bis del d.l. 25/2008 prevede procedure accelerate per la trattazione delle domande reiterate (comma I lett. a), delle domande proposte da richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura (comma II lett. c) e delle domande manifestamente infondate ai sensi dell'art. 28 ter
(comma II lett. d); richiamata la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 e i principi in essa affermati e così sintetizzabili:
1) Il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione è espressione del principio di effettività della tutela;
esso è un principio generale dell'ordinamento unionale che trova positive affermazioni negli artt. 6 e 13 CEDU, nell'art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, nell'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE;
2) proprio la qualità di principio generale della sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe;
3) la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati);
4) qualora si verifichi un prolungamento temporale che faccia superare i tempi previsti dalla disposizione, si versa in una differente ipotesi procedimentale, evidentemente necessaria per gli approfondimenti richiesti, con conseguenze anche sulla necessaria sospensione del provvedimento;
Ricordato che, sulla base dei citati principi, le Sezioni unite, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., hanno affermato che «al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della principio, ricordiamolo, posto a presidio della CP_1 effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)», chiarendo che «Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così
“manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della » (sentenza n. 11399 /2024); Controparte_1 considerato che, malgrado la domanda di protezione internazionale sia stata introdotta con procedura accelerata in quanto la Costa d'Avorio rientra – in forza di DM adottato nel mese di marzo del 2023 - nella lista dei Paesi di origine sicura, ai sensi dell'art. 2 bis del d.lgs 25/2008, la ha deciso di valutare la domanda dell'attuale ricorrente con procedura Controparte_1 ordinaria (come risulta dal provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso in data 10.01.2024); rilevato che, per l'esame della domanda dell'attuale ricorrente non sono stati osservati i termini della procedura accelerata posto che l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale è stata formalizzata in data 21.11.2022 l'audizione del richiedente è stata svolta il 21.8.2024 e la decisione della è intervenuta in data 4.9.2024 Controparte_1 viste le conclusioni a cui è giunta la sentenza delle sezioni unite soprarichiamata (n. 11399/2024) in ordine alle conseguenze del mancato rispetto dei termini previsti per la procedura accelerata di cui all'art. 28 bis d.lgs 25/2008); considerato che dalle richiamate conclusioni della sentenza n. 11399 delle sezioni unite questo
Collegio non ha motivo di discostarsi;
rilevato, infine, che la stessa non ha adottato procedura accelerata ed ha Controparte_1 rigettato la domanda senza far riferimento alla manifesta infondatezza per provenienza da paese sicuro,
Pagina 2 che pertanto l'efficacia del provvedimento impugnato deve ritenersi automaticamente sospesa
PQM
1) Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva stante la sospensione ex lege degli effetti del provvedimento impugnato
2) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
Perugia, 31.3.2025 Il Presidente
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Prima sezione protezione internazionale CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone di:
Loredana Giglio Presidente rel.
Luca Marzullo Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Nel procedimento iscritto al nr. 1056-1/2025 avente ad oggetto ricorso avverso diniego di protezione internazionale promosso da
Parte_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
IN FIRENZE SEZIONE DI
[...]
PERUGIA
RESISTENTE
Letto il ricorso depositato con il quale il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale emesso in data 4.9.2024 (e notificato il
13.3.2025 ) dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia;
letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, contestualmente proposta;
esaminata la documentazione integrativa depositata dal ricorrente e rilevato che entro i termini assegnati il non ha depositato note difensive Controparte_1
visto l'art. 35 bis del d.l. 25/2008 e successive modifiche introdotto dall'art. 6, comma 1, d.l.
13/2017, il quale al comma 3 detta il principio generale della sospensione automatica dell'esecuzione del provvedimento impugnato, introducendo - al successivo comma 4 - alcune deroghe tassative, tra cui quella dell'impugnazione del provvedimento di inammissibilità (art. 29) e
Pagina 1 quella dell'impugnazione del provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale (art. 28 ter); considerato che l'art. 28 bis del d.l. 25/2008 prevede procedure accelerate per la trattazione delle domande reiterate (comma I lett. a), delle domande proposte da richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura (comma II lett. c) e delle domande manifestamente infondate ai sensi dell'art. 28 ter
(comma II lett. d); richiamata la pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 e i principi in essa affermati e così sintetizzabili:
1) Il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione è espressione del principio di effettività della tutela;
esso è un principio generale dell'ordinamento unionale che trova positive affermazioni negli artt. 6 e 13 CEDU, nell'art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, nell'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE;
2) proprio la qualità di principio generale della sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe;
3) la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati);
4) qualora si verifichi un prolungamento temporale che faccia superare i tempi previsti dalla disposizione, si versa in una differente ipotesi procedimentale, evidentemente necessaria per gli approfondimenti richiesti, con conseguenze anche sulla necessaria sospensione del provvedimento;
Ricordato che, sulla base dei citati principi, le Sezioni unite, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., hanno affermato che «al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della principio, ricordiamolo, posto a presidio della CP_1 effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)», chiarendo che «Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così
“manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della » (sentenza n. 11399 /2024); Controparte_1 considerato che, malgrado la domanda di protezione internazionale sia stata introdotta con procedura accelerata in quanto la Costa d'Avorio rientra – in forza di DM adottato nel mese di marzo del 2023 - nella lista dei Paesi di origine sicura, ai sensi dell'art. 2 bis del d.lgs 25/2008, la ha deciso di valutare la domanda dell'attuale ricorrente con procedura Controparte_1 ordinaria (come risulta dal provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso in data 10.01.2024); rilevato che, per l'esame della domanda dell'attuale ricorrente non sono stati osservati i termini della procedura accelerata posto che l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale è stata formalizzata in data 21.11.2022 l'audizione del richiedente è stata svolta il 21.8.2024 e la decisione della è intervenuta in data 4.9.2024 Controparte_1 viste le conclusioni a cui è giunta la sentenza delle sezioni unite soprarichiamata (n. 11399/2024) in ordine alle conseguenze del mancato rispetto dei termini previsti per la procedura accelerata di cui all'art. 28 bis d.lgs 25/2008); considerato che dalle richiamate conclusioni della sentenza n. 11399 delle sezioni unite questo
Collegio non ha motivo di discostarsi;
rilevato, infine, che la stessa non ha adottato procedura accelerata ed ha Controparte_1 rigettato la domanda senza far riferimento alla manifesta infondatezza per provenienza da paese sicuro,
Pagina 2 che pertanto l'efficacia del provvedimento impugnato deve ritenersi automaticamente sospesa
PQM
1) Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva stante la sospensione ex lege degli effetti del provvedimento impugnato
2) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza
Perugia, 31.3.2025 Il Presidente
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