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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30234 del R.G.A.C.C, dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 18.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. , nella qualità di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1
e (C.F ) nella qualità di socio della Parte_2 C.F._2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Ronca (C.F. _1
ed elettivamente domiciliati preso lo studio del medesimo, C.F._3
sito in Marano (NA) alla Via del Mare n. 6;
- OPPONENTI –
E
(C.F. ), corrente in Napoli alla Via Duomo n. 348, in _1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._4
sito in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14
pagina 1 di 10 - OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c. e art. 617, co. I, c.p.c.)
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già
rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 10.12.2021, , nella qualità di erede di Parte_1
e nella qualità di socio della Persona_1 Parte_2 _1
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto del 21-22.11.2021, con il quale la intimava loro di pagare, rispettivamente e in solido con i Sindaci _1
, e Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
la somma di euro 1.217.238,21, oltre la ulteriore somma di euro Parte_6
1.895.376,17 escludendo, dalla corresponsione di questa ultima, Parte_2
per un importo complessivo di euro 3.112.614.37, in forza della sentenza n.
430/2015 del 27.01.2015 con la quale la Corte di Appello di Napoli, rigettando il gravame, confermava la sentenza n. 10042/2011 resa il 6.07.2011 dal Tribunale di
Napoli, Sez. Fallimentare, a definizione del giudizio, (RG 33215/2003), promosso dalla Curatela e in cui veniva accertata la responsabilità dell'Amministratore CO,
deceduto e, per esso, dei propri eredi: , Persona_1 Parte_1 CP_4 pagina 2 di 10 e , nonché dei Sindaci per atti di mala gestio della società Persona_2 [...]
(cfr. all. n. 1 delle memorie ex art. 183, co. VI, primo termine, depositate Parte_7
in data 19.03.2021 da parte opponente).
A sostegno della proposta opposizione, gli istanti contestavano la legittimità del precetto, lamentando la nullità ed inefficacia della nomina di Controparte_2
come Amministratore CO della non essendo stati convocati _1
all'assemblea gli eredi di , il quale deteneva il 46,81% del capitale Persona_1
sociale della società opposta. Eccepivano, altresì, la nullità della scrittura privata con la quale venivano cedute le quote sociali in favore del , perché affetta CP_2
da elementi perturbatori in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1418, 1325,
1433 e 1439 c.c. Deducevano, ancora, l'omessa notifica del titolo esecutivo, sulla scorta del quale era stato azionato il precetto opposto e l'intervenuta prescrizione decennale del diritto in questo trasfuso. Eccepivano, infine, il difetto di legittimazione attiva in capo alla precettante in ragione della inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore della stessa, assumendo parte opponente che la sentenza n.
10042/2011, emessa dal Tribunale di Napoli e confermata dalla sentenza di secondo grado n. 430/2015 del Collegio territoriale, non potesse essere considerata un valido titolo esecutivo in favore della società tornata in bonis. Chiedevano, pertanto, che l'adito Tribunale accertasse l'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva in danno di essi opponenti in virtù della sentenza azionata, vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata in data 26.07.2022, si costituiva in giudizio la in _1
persona dell'Amministratore CO , che contestando gli assunti avversi, CP_2
ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata. Evidenziava parte convenuta, quanto pagina 3 di 10 alla debenza delle somme precettate, che la società fallita, tornata in bonis, aveva riacquistato la disponibilità del proprio patrimonio, dei crediti, nonché l'esercizio delle azioni e tutto quanto fatto dalla Curatela, da qui l'infondatezza dell'eccepita carenza di legittimazione ad agire. Invero, la società precettante assumeva di essere subentrata, con la chiusura del fallimento, nell'esercizio delle situazioni giuridiche soggettive riguardanti le azioni compiute dal Curatore;
pertanto, concludeva come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.,
all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.02.2025, la causa era assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
----------
Così brevemente esposti i fatti di causa e così delineato, nei suoi punti essenziali,
l'ambito del dibattito processuale, mette conto evidenziare che, in ipotesi di opposizioni esecutive costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24 settembre 1999 n.
10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, la censura relativa alla omessa notifica del titolo esecutivo, sollevata nel libello introduttivo, integra, senza dubbio alcuno,
motivo di opposizione agli atti esecutivi. Invero, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è
pagina 4 di 10 viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Le ulteriori doglianze integrano, invece, motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. I, c.p.c., in quanto si contesta il diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva ai danni di parte opponente (cfr. Cass. n. 9698 del 2011).
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione va accolta essendo fondata, nei termini che seguono, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla e ciò in applicazione del principio secondo cui l'ordine di trattazione delle _1
questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., lascia libero il giudice di scegliere,
tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30745 del 26.11.2019).
Non vi è dubbio, che il titolo azionato con il precetto opposto sia la sentenza di appello n. 430/2015 del 27.01.2015 con la quale la Corte territoriale rigettava il gravame avverso la sentenza n. 10042/2011 del Tribunale di Napoli del 06.07.2011.
Con il suddetto provvedimento giudiziale veniva confermata la responsabilità ex art. 146 l.f. dell'Amministratore CO, deceduto e per esso dei propri Persona_1
eredi: , odierna opponente, e , nonché dei Parte_1 CP_4 Persona_2
Sindaci nella gestione della fallita per cui questi venivano condannati al _1
pagamento del risarcimento del danno, in favore del fallimento, quantificato “in euro
1.747.254,51 oltre gli interessi al tasso legale vigente nelle epoche di riferimento … e
in euro 1.121.673,63 oltre gli interessi al tasso legale vigente nelle epoche di
riferimento…”
L'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti degli Amministratori e Sindaci
rientra nel novero delle azioni derivanti dal fallimento, ovvero quelle azioni che il pagina 5 di 10 curatore fallimentare intanto può azionare in quanto trovino la loro causa nel fallimento. In altri termini si tratta di azioni con le quali non si esercitano diritti già
facenti parte del patrimonio del fallito, ma posizioni soggettive che trovano la loro causa nella procedura fallimentare, con la conseguenza che gli effetti di tale pronuncia non rientrano nel patrimonio del fallito nel momento in cui lo stesso torna in bonis, come nel caso di specie.
E' pacifico in dottrina e in giurisprudenza che il debitore tornato in bonis possa agire per far valere i propri diritti ed azioni che già erano esercitabili dal Curatore, poiché
già esistenti nel patrimonio della società poi fallita, fatta eccezione però per quelli che presuppongono il fallimento e che spettano in via esclusiva al curatore stesso,
(caso tipico è l'azione revocatoria).
Invero, dopo la chiusura del fallimento ai sensi dei nn. 3 e 4 dell'art. 118 l.f. il debitore tornato in bonis riacquista il potere di disporre del proprio patrimonio e di esercitare le relative azioni preesistenti al fallimento medesimo.
Nei fatti di causa, il diritto al risarcimento del danno che si è ottenuto con l'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l.f., stante il comportamento illecito posto in essere dal fallito e dai Sindaci convenuti ex art. 2407 c.c., è un diritto di Persona_1
credito che può essere esercitato solo dalla Curatela fallimentare poiché nel fallimento trova, giustappunto, il suo fondamento ed è un credito a favore della massa dei creditori e non già del fallito.
D'altronde deve ritenersi che il soggetto fallito, con la sua condotta pregiudizievole della par condicio creditorum, che ha favorito la sentenza di accoglimento dell'azione di responsabilità dell'Amministratore e dei Sindaci di cui all'art. 146 l.f. non possa trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito. Ne consegue che lo stesso non pagina 6 di 10 possa agire, una volta tornato in bonis, per recuperare un credito ottenuto all'esito del giudizio di responsabilità in parola: un credito, giova nuovamente sottolinearlo, a favore del ceto creditorio e non del fallito.
Non a caso, quella dell'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l.f., che viene in questa sede in rilievo, è una situazione in cui il curatore non sta in giudizio a tutela di una situazione giuridica rientrante nel patrimonio del fallito;
viene, invece, in rilievo un'azione endofallimentare, che ha nella dichiarazione di fallimento il proprio ineludibile presupposto e finalizzata non alla tutela del fallito, quanto alla tutela della massa dei creditori e della par condicio tra gli stessi. Ciò determina, ad avviso di questo giudice, che tale pronuncia esaurisca i propri effetti nell'ambito della procedura concorsuale e non possa essere azionata dal fallito, tornato in bonis, in quanto non si riferisce ad una posizione giuridica soggettiva sua propria (gestita dal curatore pendente la procedura), ma ad una posizione di esclusivo interesse della procedura concorsuale.
Sul punto vero è che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riacquisto della capacità processuale del fallito determina soltanto l'interruzione del processo nel quale è stato parte il curatore del fallimento (…) (cfr. Cass. sent. n. 11950/93, n.
8331/94; n. 2514/98 e n. 16505/03), tuttavia, il principio appena enunciato incontra un limite in quei giudizi che presuppongono la procedura fallimentare ed esprimono interessi riferibili alla massa dei creditori e non al soggetto fallito. Si è
affermato, infatti, che possono essere proseguite dall'ex fallito solo le azioni che potevano essere promosse e che siano state avviate prima dell'apertura del fallimento, restando improcedibili tutti i giudizi che presuppongono in atto la procedura, che esprimono posizioni d'interessi riferibili alla massa dei creditori (cfr.
pagina 7 di 10 Cass. sent. n. 5438/08), ciò in quanto trattasi di giudizi in cui il fallito in bonis non
è successore della posizione del curatore. Difettando questo presupposto di successore della posizione del curatore, il fallito tornato in bonis, e quindi in questa sede la parte opposta, non può azionare il titolo esecutivo.
Nel caso in esame il credito azionato con l'atto di precetto non è sorto prima della procedura concorsuale, né risulta essere credito personale del fallito. Questo,
pertanto, tornato in bonis, vorrebbe utilizzare un diritto che rientrava nella esclusiva legittimazione della Curatela fallimentare. Il credito portato dalla sentenza n.
10042/2011 del 16.09.2011 del Tribunale di Napoli, confermato dalla sentenza di appello n. 430/2015 del 27.01.2015 della Corte Territoriale, ha natura costitutiva,
nascendo dall'esperimento positivo dell'azione di responsabilità dell'Amministratore
e dei Sindaci ex articolo 146, legge fallimentare, in forza della quale la legittimazione attiva spetta solamente al curatore, discendendone che il fallito tornato in bonis non possa essere considerato suo successore processuale.
Con la chiusura della procedura concorsuale il credito non può, quindi, più essere azionato in quanto la curatela è l'unica legittimata a richiederlo.
A ben vedere, la sentenza di responsabilità, pur potendo rappresentare una posta attiva nel patrimonio del fallito alla chiusura del fallimento, non veniva indicata nel riparto finale, tant'è che la curatela decideva di non recuperare le somme trasfuse nel provvedimento giudiziale, poiché già erano stati soddisfatti i creditori, attesa la realizzazione di un attivo di oltre euro 7.000.000,00 nell'arco di tempo ultradecennale. (cfr. all. n. 1 delle note di trattazione scritta relative all'udienza del
15.10.2024, depositate in data 11.10.2024 da parte opponente). Il fallimento, infatti,
si è chiuso ex art. 118 n. 3 l.f. una volta compiuta la ripartizione finale dell'attivo,
pagina 8 di 10 come si evince dal decreto di chiusura emesso dal Tribunale di Napoli in data
29.04.2021 e dalla documentazione versata in atti. (cfr. all. n. 1 delle memorie ex art. 183, co. VI, primo termine, depositate in data 19.03.2021 da parte opponente).
Ebbene, applicando il quadro normativo e giurisprudenziale appena ricostruito alla fattispecie concreta, la sentenza non può essere azionata dalla nei _1
confronti degli odierni opponenti, perché l'unica legittimata ad agire in virtù del provvedimento in parola è la Curatela.
Pertanto, l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della nell'azionare il precetto de quo, in _1
ragione della inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore della stessa.
Tale conclusione determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura documentale della causa e della non elevata complessità
delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano
definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 30234/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'opposizione proposta da , nella qualità di erede di Parte_1
, e nella qualità di socio della Persona_1 Parte_2 [...]
avverso l'atto di precetto del 21-22.11.2021 e per l'effetto dichiara _1
l'inefficacia del precetto opposto, per difetto di legittimazione attiva della parte opposta/precettante ;
pagina 9 di 10 • condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in euro _1
168,00 per esborsi ed euro 13.232,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione in favore del procuratore costituito delle parti opponenti, avv. Salvatore Ronca.
Napoli, 5.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Martano
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30234 del R.G.A.C.C, dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 18.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. , nella qualità di erede di , Parte_1 C.F._1 Persona_1
e (C.F ) nella qualità di socio della Parte_2 C.F._2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Ronca (C.F. _1
ed elettivamente domiciliati preso lo studio del medesimo, C.F._3
sito in Marano (NA) alla Via del Mare n. 6;
- OPPONENTI –
E
(C.F. ), corrente in Napoli alla Via Duomo n. 348, in _1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, C.F._4
sito in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 14
pagina 1 di 10 - OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c. e art. 617, co. I, c.p.c.)
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già
rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 10.12.2021, , nella qualità di erede di Parte_1
e nella qualità di socio della Persona_1 Parte_2 _1
proponevano opposizione avverso l'atto di precetto del 21-22.11.2021, con il quale la intimava loro di pagare, rispettivamente e in solido con i Sindaci _1
, e Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
la somma di euro 1.217.238,21, oltre la ulteriore somma di euro Parte_6
1.895.376,17 escludendo, dalla corresponsione di questa ultima, Parte_2
per un importo complessivo di euro 3.112.614.37, in forza della sentenza n.
430/2015 del 27.01.2015 con la quale la Corte di Appello di Napoli, rigettando il gravame, confermava la sentenza n. 10042/2011 resa il 6.07.2011 dal Tribunale di
Napoli, Sez. Fallimentare, a definizione del giudizio, (RG 33215/2003), promosso dalla Curatela e in cui veniva accertata la responsabilità dell'Amministratore CO,
deceduto e, per esso, dei propri eredi: , Persona_1 Parte_1 CP_4 pagina 2 di 10 e , nonché dei Sindaci per atti di mala gestio della società Persona_2 [...]
(cfr. all. n. 1 delle memorie ex art. 183, co. VI, primo termine, depositate Parte_7
in data 19.03.2021 da parte opponente).
A sostegno della proposta opposizione, gli istanti contestavano la legittimità del precetto, lamentando la nullità ed inefficacia della nomina di Controparte_2
come Amministratore CO della non essendo stati convocati _1
all'assemblea gli eredi di , il quale deteneva il 46,81% del capitale Persona_1
sociale della società opposta. Eccepivano, altresì, la nullità della scrittura privata con la quale venivano cedute le quote sociali in favore del , perché affetta CP_2
da elementi perturbatori in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1418, 1325,
1433 e 1439 c.c. Deducevano, ancora, l'omessa notifica del titolo esecutivo, sulla scorta del quale era stato azionato il precetto opposto e l'intervenuta prescrizione decennale del diritto in questo trasfuso. Eccepivano, infine, il difetto di legittimazione attiva in capo alla precettante in ragione della inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore della stessa, assumendo parte opponente che la sentenza n.
10042/2011, emessa dal Tribunale di Napoli e confermata dalla sentenza di secondo grado n. 430/2015 del Collegio territoriale, non potesse essere considerata un valido titolo esecutivo in favore della società tornata in bonis. Chiedevano, pertanto, che l'adito Tribunale accertasse l'inesistenza del diritto di agire in via esecutiva in danno di essi opponenti in virtù della sentenza azionata, vinte le spese di lite.
Con comparsa depositata in data 26.07.2022, si costituiva in giudizio la in _1
persona dell'Amministratore CO , che contestando gli assunti avversi, CP_2
ne chiedeva l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata. Evidenziava parte convenuta, quanto pagina 3 di 10 alla debenza delle somme precettate, che la società fallita, tornata in bonis, aveva riacquistato la disponibilità del proprio patrimonio, dei crediti, nonché l'esercizio delle azioni e tutto quanto fatto dalla Curatela, da qui l'infondatezza dell'eccepita carenza di legittimazione ad agire. Invero, la società precettante assumeva di essere subentrata, con la chiusura del fallimento, nell'esercizio delle situazioni giuridiche soggettive riguardanti le azioni compiute dal Curatore;
pertanto, concludeva come in atti, con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.,
all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 18.02.2025, la causa era assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
----------
Così brevemente esposti i fatti di causa e così delineato, nei suoi punti essenziali,
l'ambito del dibattito processuale, mette conto evidenziare che, in ipotesi di opposizioni esecutive costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24 settembre 1999 n.
10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, la censura relativa alla omessa notifica del titolo esecutivo, sollevata nel libello introduttivo, integra, senza dubbio alcuno,
motivo di opposizione agli atti esecutivi. Invero, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è
pagina 4 di 10 viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Le ulteriori doglianze integrano, invece, motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. I, c.p.c., in quanto si contesta il diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva ai danni di parte opponente (cfr. Cass. n. 9698 del 2011).
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione va accolta essendo fondata, nei termini che seguono, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo alla e ciò in applicazione del principio secondo cui l'ordine di trattazione delle _1
questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., lascia libero il giudice di scegliere,
tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 30745 del 26.11.2019).
Non vi è dubbio, che il titolo azionato con il precetto opposto sia la sentenza di appello n. 430/2015 del 27.01.2015 con la quale la Corte territoriale rigettava il gravame avverso la sentenza n. 10042/2011 del Tribunale di Napoli del 06.07.2011.
Con il suddetto provvedimento giudiziale veniva confermata la responsabilità ex art. 146 l.f. dell'Amministratore CO, deceduto e per esso dei propri Persona_1
eredi: , odierna opponente, e , nonché dei Parte_1 CP_4 Persona_2
Sindaci nella gestione della fallita per cui questi venivano condannati al _1
pagamento del risarcimento del danno, in favore del fallimento, quantificato “in euro
1.747.254,51 oltre gli interessi al tasso legale vigente nelle epoche di riferimento … e
in euro 1.121.673,63 oltre gli interessi al tasso legale vigente nelle epoche di
riferimento…”
L'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti degli Amministratori e Sindaci
rientra nel novero delle azioni derivanti dal fallimento, ovvero quelle azioni che il pagina 5 di 10 curatore fallimentare intanto può azionare in quanto trovino la loro causa nel fallimento. In altri termini si tratta di azioni con le quali non si esercitano diritti già
facenti parte del patrimonio del fallito, ma posizioni soggettive che trovano la loro causa nella procedura fallimentare, con la conseguenza che gli effetti di tale pronuncia non rientrano nel patrimonio del fallito nel momento in cui lo stesso torna in bonis, come nel caso di specie.
E' pacifico in dottrina e in giurisprudenza che il debitore tornato in bonis possa agire per far valere i propri diritti ed azioni che già erano esercitabili dal Curatore, poiché
già esistenti nel patrimonio della società poi fallita, fatta eccezione però per quelli che presuppongono il fallimento e che spettano in via esclusiva al curatore stesso,
(caso tipico è l'azione revocatoria).
Invero, dopo la chiusura del fallimento ai sensi dei nn. 3 e 4 dell'art. 118 l.f. il debitore tornato in bonis riacquista il potere di disporre del proprio patrimonio e di esercitare le relative azioni preesistenti al fallimento medesimo.
Nei fatti di causa, il diritto al risarcimento del danno che si è ottenuto con l'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l.f., stante il comportamento illecito posto in essere dal fallito e dai Sindaci convenuti ex art. 2407 c.c., è un diritto di Persona_1
credito che può essere esercitato solo dalla Curatela fallimentare poiché nel fallimento trova, giustappunto, il suo fondamento ed è un credito a favore della massa dei creditori e non già del fallito.
D'altronde deve ritenersi che il soggetto fallito, con la sua condotta pregiudizievole della par condicio creditorum, che ha favorito la sentenza di accoglimento dell'azione di responsabilità dell'Amministratore e dei Sindaci di cui all'art. 146 l.f. non possa trarre vantaggio dal proprio comportamento illecito. Ne consegue che lo stesso non pagina 6 di 10 possa agire, una volta tornato in bonis, per recuperare un credito ottenuto all'esito del giudizio di responsabilità in parola: un credito, giova nuovamente sottolinearlo, a favore del ceto creditorio e non del fallito.
Non a caso, quella dell'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l.f., che viene in questa sede in rilievo, è una situazione in cui il curatore non sta in giudizio a tutela di una situazione giuridica rientrante nel patrimonio del fallito;
viene, invece, in rilievo un'azione endofallimentare, che ha nella dichiarazione di fallimento il proprio ineludibile presupposto e finalizzata non alla tutela del fallito, quanto alla tutela della massa dei creditori e della par condicio tra gli stessi. Ciò determina, ad avviso di questo giudice, che tale pronuncia esaurisca i propri effetti nell'ambito della procedura concorsuale e non possa essere azionata dal fallito, tornato in bonis, in quanto non si riferisce ad una posizione giuridica soggettiva sua propria (gestita dal curatore pendente la procedura), ma ad una posizione di esclusivo interesse della procedura concorsuale.
Sul punto vero è che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riacquisto della capacità processuale del fallito determina soltanto l'interruzione del processo nel quale è stato parte il curatore del fallimento (…) (cfr. Cass. sent. n. 11950/93, n.
8331/94; n. 2514/98 e n. 16505/03), tuttavia, il principio appena enunciato incontra un limite in quei giudizi che presuppongono la procedura fallimentare ed esprimono interessi riferibili alla massa dei creditori e non al soggetto fallito. Si è
affermato, infatti, che possono essere proseguite dall'ex fallito solo le azioni che potevano essere promosse e che siano state avviate prima dell'apertura del fallimento, restando improcedibili tutti i giudizi che presuppongono in atto la procedura, che esprimono posizioni d'interessi riferibili alla massa dei creditori (cfr.
pagina 7 di 10 Cass. sent. n. 5438/08), ciò in quanto trattasi di giudizi in cui il fallito in bonis non
è successore della posizione del curatore. Difettando questo presupposto di successore della posizione del curatore, il fallito tornato in bonis, e quindi in questa sede la parte opposta, non può azionare il titolo esecutivo.
Nel caso in esame il credito azionato con l'atto di precetto non è sorto prima della procedura concorsuale, né risulta essere credito personale del fallito. Questo,
pertanto, tornato in bonis, vorrebbe utilizzare un diritto che rientrava nella esclusiva legittimazione della Curatela fallimentare. Il credito portato dalla sentenza n.
10042/2011 del 16.09.2011 del Tribunale di Napoli, confermato dalla sentenza di appello n. 430/2015 del 27.01.2015 della Corte Territoriale, ha natura costitutiva,
nascendo dall'esperimento positivo dell'azione di responsabilità dell'Amministratore
e dei Sindaci ex articolo 146, legge fallimentare, in forza della quale la legittimazione attiva spetta solamente al curatore, discendendone che il fallito tornato in bonis non possa essere considerato suo successore processuale.
Con la chiusura della procedura concorsuale il credito non può, quindi, più essere azionato in quanto la curatela è l'unica legittimata a richiederlo.
A ben vedere, la sentenza di responsabilità, pur potendo rappresentare una posta attiva nel patrimonio del fallito alla chiusura del fallimento, non veniva indicata nel riparto finale, tant'è che la curatela decideva di non recuperare le somme trasfuse nel provvedimento giudiziale, poiché già erano stati soddisfatti i creditori, attesa la realizzazione di un attivo di oltre euro 7.000.000,00 nell'arco di tempo ultradecennale. (cfr. all. n. 1 delle note di trattazione scritta relative all'udienza del
15.10.2024, depositate in data 11.10.2024 da parte opponente). Il fallimento, infatti,
si è chiuso ex art. 118 n. 3 l.f. una volta compiuta la ripartizione finale dell'attivo,
pagina 8 di 10 come si evince dal decreto di chiusura emesso dal Tribunale di Napoli in data
29.04.2021 e dalla documentazione versata in atti. (cfr. all. n. 1 delle memorie ex art. 183, co. VI, primo termine, depositate in data 19.03.2021 da parte opponente).
Ebbene, applicando il quadro normativo e giurisprudenziale appena ricostruito alla fattispecie concreta, la sentenza non può essere azionata dalla nei _1
confronti degli odierni opponenti, perché l'unica legittimata ad agire in virtù del provvedimento in parola è la Curatela.
Pertanto, l'opposizione è fondata e va accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della nell'azionare il precetto de quo, in _1
ragione della inesistenza di un valido titolo esecutivo in favore della stessa.
Tale conclusione determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della natura documentale della causa e della non elevata complessità
delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura Martano
definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 30234/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie l'opposizione proposta da , nella qualità di erede di Parte_1
, e nella qualità di socio della Persona_1 Parte_2 [...]
avverso l'atto di precetto del 21-22.11.2021 e per l'effetto dichiara _1
l'inefficacia del precetto opposto, per difetto di legittimazione attiva della parte opposta/precettante ;
pagina 9 di 10 • condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in euro _1
168,00 per esborsi ed euro 13.232,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione in favore del procuratore costituito delle parti opponenti, avv. Salvatore Ronca.
Napoli, 5.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Martano
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