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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/09/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Manuela Saracino - Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n.1344/2023
TRA
in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Pierfrancesco Ursini
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. D'Addabbo Controparte_1
Francesco.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.12.2021 ed iscritto al R.G. n.12227/2021,
lavoratore alle dipendenze della società Controparte_1 Parte_1
con mansioni di “capo squadra, operaio di manovra” - premesso che
[...] nella retribuzione del periodo annuale di ferie erano stati inclusi solo gli elementi fissi previsti dal CCNL e non le indennità ed i compensi collegati intrinsecamente alle mansioni espletate, non occasionali né eccezionali, maturati a titolo di
1 indennità di presenza, maggiorazione lavoro notturno, straordinari, trasferta, indennità interruzione turno, indennità di avvicendamento turni - conveniva in giudizio l'appellante indicata in epigrafe, al fine di ottenere dal Tribunale di Bari
l'accertamento e la declaratoria del diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dei compensi sopra citati e la condanna della società al pagamento della somma di € 1.414,13, quali differenze maturate, oltre accessori.
2. Si costituiva in giudizio la Fal s.r.l. che, contestate le argomentazioni avverse ed eccepita l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente, chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del primo grado di giudizio;
in via subordinata, instava per il riconoscimento in favore di parte ricorrente delle sole indennità connotate dall'elemento della continuità e della fissità.
3. Con sentenza n.1428/2023 del 17.05.2023, il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro ha così definito la controversia: «1) accoglie il ricorso e, per
l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 1.152,38, oltre accessori, a titolo di differenze retributive per il periodo decorrente da gennaio 2014; 2) condanna, altresì, parte convenuta alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 1.030,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario».
4. Avverso la decisione ha interposto gravame la Fal S.r.l, con ricorso depositato in data 15.11.2024, chiedendone l'integrale riforma.
5. Con memoria del 22.12.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 che, contestati i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto, con conferma della gravata sentenza e vittoria di spese, manifestando la volontà di rinunziare alla voce accertata per il solo anno 2021 e relativa allo straordinario notturno.
6. Depositati dalle parti nuovi conteggi. all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
I. Sulla sentenza del Tribunale.
I.a. Il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso sulla scorta dei seguenti punti di motivazione:
- richiamata la disciplina di cui agli artt. 2109 c.c. e 31 n.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché all'art. 7 della Direttiva
2 88/2003/CE, ha ribadito il diritto di ogni lavoratore ad un periodo di ferie annuo di almeno 4 settimane retribuito;
- ha dato atto della sentenza della Corte di Giustizia del 15.09.2011, C-155/10 ed ha sottolineato che nel periodo feriale la retribuzione ordinaria va mantenuta, considerando ai fini della determinazione dell'ammontare qualunque incomodo intrinsecamente collegato alle mansioni espletate in forza del contratto di lavoro, nonché tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale, con esclusione degli emolumenti diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- tanto premesso, ha chiarito di non poter includere nella retribuzione feriale l'indennità per lavoro straordinario notturno, in mancanza dei requisiti della prevedibilità e abitualità del lavoro straordinario medesimo, fatta eccezione per il lavoro straordinario notturno prestato nel corso dell'anno 2021;
- diversamente ha statuito in merito alle ulteriori indennità invocate, ritenendole intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al dipendente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, e dirette a compensare uno specifico disagio da esse derivante;
tali indennità risultano invero percepite con regolarità e costanza, pur se in misura variabile, non rivestendo carattere di eccezionalità e discontinuità dal punto di vista temporale e quantitativo.
Alla luce di tanto, ha accolto la domanda proposta, condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dal 2014 e sino al
2021, come determinate nei conteggi allegati dal lavoratore, con limitazione dei
28 giorni annui di ferie.
- - - - - - - - - - -
II. Sul ricorso in appello.
II.l.a. Con il primo motivo di gravame, la società denuncia l'errata interpretazione del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva
CE n. 88/2003 nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003.
L'appellante rileva che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né è prevista una disposizione specifica che disciplini la
3 retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno e che comunque la legislazione italiana è più articolata e garantista di quella europea;
evidenzia che, secondo la giurisprudenza della
CGUE, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzione percepita durante le ferie non dev'essere di entità tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie;
sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie (e, in particolare, l'art. 6 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri 23 luglio 1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso contratto e successive modifiche), consentono al lavoratore in ferie di percepire una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili;
deduce che la normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione pressoché equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
II.
1.b. Con il secondo motivo di appello, si lamenta l'erroneità della decisione gravata per effetto del riconoscimento del diritto all'inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale di tutte le indennità chieste dalla controparte, ad eccezione dell'indennità per lavoro straordinario notturno per all'anno 2021;
l'appellante evidenzia, in particolare, dopo aver passato in rassegna la natura e le caratteristiche dell'indennità di trasferta, che le indennità riconosciute dal
Tribunale non rientrano nel concetto di indennità fisse ex art. 22 RD n.148/31, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio.
Lamenta inoltre che i criteri enunziati dalla sentenza e la determinazione della retribuzione feriale, ragguagliata alle medie dei compensi per le indennità percepite nell'anno precedente alla fruizione di ciascun periodo di ferie computato per 28 giorni annuali, non sono affatto chiari ed univoci, ma sono tali da comportare la totale incertezza del credito. Allo stesso modo, per il computo
4 del compenso feriale che pure dovrebbe costituire elemento indefettibile del calcolo, sostiene non essere chiaro il riferimento ai 24 giorni di ferie previsti dalla normativa e giurisprudenza europea (criterio che sembra essere valorizzato dalla giurisprudenza della Suprema Corte), ovvero al maggior numero di giorni di ferie previsto dalla Contrattazione Collettiva, oppure ancora ai giorni di ferie effettivamente fruiti dal lavoratore nell'anno precedente.
II.
1.c. Con il terzo motivo d'appello, la società censura l'omessa motivazione sulle argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla "non continuità" e "non fissità" delle indennità richieste da controparte.
L'appellante allega che le disposizioni contrattuali che individuano la retribuzione spettante durante le ferie risultano dal combinato disposto degli artt.
5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
evidenzia che l'esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la "retribuzione normale" è espressamente sancita dall'art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980, non risultando richiamati gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del c.c.n.l. cit.; asserisce che, in sostanza, la disciplina contrattuale consente al lavoratore, anche se in ferie, di percepire tutte le voci retributive fisse correlate all'inquadramento ovvero al particolare status rivestito, assicurandogli una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
II.l.d. Con la quarta doglianza infine l'appellante si duole della mancata ammissione di una CTU contabile, che avrebbe potuto accertare la presenza o meno dei requisiti richiesti per includere le varie indennità nella base di calcolo della retribuzione feriale, anche allo scopo di verificare se tali voci presentavano effettivamente i caratteri della continuità e fissità.
Alla luce di tanto, invoca in via principale l'integrale riforma della sentenza di primo grado e la conferma delle domande proposte in primo grado nonché la condanna dell'appellato al compenso ex D.M. 55/2014, oltre spese e oneri accessori relativi a entrambi i gradi di giudizio.
- - - - - - - - - - - - -
III. L'appello è fondato in parte e va accolto per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti.
5 III.
1.a. Le censure in diritto sopra elencate possono essere esaminate congiuntamente in quanto tra loro connesse.
Come ben chiarisce Cass. n.19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, e altri). Persona_1
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_2 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n.66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba
6 comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di "indennità di volo integrativa". A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.
1. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«...Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo
7 cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza
Corte Giustizia C155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n.539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» - come tale eventuale e variabile - «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, Persona_3 nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). Persona_1
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione Per_ (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile
8 rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [...] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale - e in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass.n. 13425 del
2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Chiarisce Cass. n.18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti "esclusi" e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione "feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass.
9 n.35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
"connessi" ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
III.
1.b. Applicando i riferiti principi al caso di specie, il fatto che l'indennità di trasferta, prevista dall'art. 20 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale degli impianti fissi (quale l'attuale appellato) nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 21 relativo all'indennità di diaria ridotta riguarda, invece, il personale delle macchine), possa rivestire natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
Analogo discorso va fatto in relazione:
- all'indennità giornaliera di presenza ed all'ulteriore indennità di presenza corrisposta ad integrazione della prima in favore del personale di macchina, per come disciplinate dall'Accordo Nazionale (paragrafi 3, 4) e 5) del 21.5.1981, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale del lavoratore;
-all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997 (prevista a pag. 4 primo capoverso, “per ogni interruzione del turno”) riconosciuta a tutto il personale inserito nel turno e, quindi, intrinsecamente collegata al tipo di mansione svolta dal lavoratore, tant'è vero che essa risulta corrisposta al dipendente in maniera continuativa;
- all'indennità di avvicendamento turno, prevista dal paragrafo 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 1981, riconosciuta a favore del personale che presta servizio ordinariamente secondo tale modalità di turno, è importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni ed è correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa" (cfr. buste paga in atti).
Ne consegue che detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in
10 relazione alla specifica mansione in esame;
dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “normale” – o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
Sono invece fondate le censure rivolte al riconoscimento, operato dal primo giudice, dello straordinario notturno sia pure solo per l'anno 2021 in cui risulta svolto con scadenza mensile. Di tale emolumento, infatti, non può tenersi conto non essendo corrisposto in funzione di una particolare qualità/caratteristica della mansione e neppure essendo correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore alla stregua dei principi giurisprudenziali in precedenza citati.
D'altra parte, in linea con tale impostazione, la stessa parte appellata ha provveduto nella memoria di costituzione a rinunziare al riconoscimento di tali importi relativi allo straordinario e notturno.
III.
1.c. Fondate sono pure alcune doglianze di natura prettamente contabile evidenziate nel secondo motivo di appello.
In particolare, con riguardo al numero totale di ferie considerate dal primo giudice (28 giorni) - devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da
Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono
“in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass., civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie,
Accogliendo dunque l'appello in relazione a tali aspetti, i conteggi allegati sono stati riformulati su esplicita richiesta della Corte, tenendo anche conto: a) della suindicata rinuncia dell'appellato alla voce relativa allo straordinario notturno riconosciuta dal primo giudice per l'anno 2021; b) del fatto che, per la determinazione del valore medio giornaliero, va applicato il divisore contrattuale previsto dall'art. 15 del CCNL di categoria del 23.7.1976. Tale norma impone di determinare gli importi giornalieri della retribuzione “dividendo comunque per
30 i relativi importi mensili”, indipendentemente dai giorni di effettiva presenza.
11 Va da sé che, per rettificare i conteggi alla luce dei principi sopra esposti, occorre prendere le mosse dai dati analitici forniti dalla stessa società appellante nel prospetto depositato con note del 23.07.2025, le cui risultanze di base non sono state oggetto di contestazione specifica.
Dai detti conteggi, operati applicando una media giornaliera rappresentativa per ciascun anno ai 24 giorni di ferie tutelati, emerge che l'importo differenziale a credito del lavoratore, in relazione al periodo gennaio 2014 – dicembre 2021, ammonta complessivamente ad € 894,48.
All'udienza del 15 settembre 2025, parte appellata ha dichiarato di aderire a tale conteggio il cui importo risulta quindi pacifico.
III.
1.d. Ciò precisato a rettifica dei conteggi operati in primo grado, va poi verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità. Al riguardo, è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Orbene, a differenza di quanto opinato dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10,
Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Sul punto v. ancora da ultimo Cass. n. 13932/2024 (in particolare punti 26 e
27): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé
o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. E che la
12 differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince dall'ammontare delle differenze reclamate da parte ricorrente (quali qui ricalcolate in base alle stesse deduzioni di parte appellante, v. sopra), pari, in media, a oltre 150 euro lordi l'anno (ovvero per il periodo feriale “minimo”); il tutto a fronte di una retribuzione media mensile lorda di circa € 2.000,00, quale si evince delle buste paga in atti, durante il periodo per cui è causa.
In tale ottica, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato, come detto sopra, nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione che, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto, si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima
Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del
13 lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_5 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
He., EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del Email_1 pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio
2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
Da ultimo, sul punto v. Cass. n. 14089/2024 laddove rammenta che
“…qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”
(sent. CGUE Koch cit., § 41) e che “…in tale prospettiva, non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
III.
1.e. Da ultimo, è assolutamente infondata l'ultima censura mossa dalla società in ordine alla omessa quantificazione e alla necessità/opportunità di apposita CTU contabile, poiché il ricorrente, odierno appellato, ha allegato specifici conteggi, corredati dalla produzione delle buste paga relative all'intero periodo oggetto di causa, il cui esame ha consentito al primo giudice (e a questa
14 Corte, che ne ha rettificato l'accertamento) di verificare che le voci di cui si chiede l'inclusione nel calcolo della retribuzione feriale presentano i caratteri della continuità e fissità.
È agevole del resto constatare che, a fronte dal rilievo del Tribunale circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa in maniera continuativa, la censura a mezzo della quale l'appellante si duole semplicemente della mancata quantificazione della pretesa è del tutto generica e manifestamente idonea a sconfessare l'accertamento operato dal giudice di prime cure in merito alle modalità di corresponsione degli emolumenti in parola.
L'appello è dunque fondato solo in parte e nei termini di cui in dispositivo con il quale si rettifica, nella sostanza e nei termini di cui sopra, il solo capo condannatorio (v. punto 2 del dispositivo) della sentenza gravata. Resta assorbita ogni altra questione.
Considerato l'esito finale della lite, può essere confermato il capo afferente alle spese della sentenza di primo grado (il lavoratore aveva richiesto il pagamento dell'importo di cui al proprio conteggio di parte o comunque di quell'altra somma maggiore o minore di giustizia), mentre stimasi equo compensare per 1/4 le spese processuali del presente grado, ponendo la residua metà a carico delle
. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in Parte_1 data 15.11.2024, avverso la sentenza emessa in data 17.05.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1 dell'importo € 894,43, oltre accessori come per legge;
[...]
- conferma nel resto l'impugnata sentenza nei termini di cui in motivazione;
- condanna la società appellante a rifondere a con Controparte_1 distrazione, ¾ delle spese processuali del presente grado del giudizio che liquida, nell'intero, in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti il residuo 1/4.
Così deciso in Bari, addì 15.09.2025.
15 Il Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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