Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1035/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata in [...] l'[...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall' avv. Salvatore Tirinnocchi;
appellante
CONTRO
con sede legale in Torino (c.f. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1
la mandataria con sede legale in Milano (c.f. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Carmen Augello;
appellata
Conclusioni della appellante: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Palermo,
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa ed in accoglimento del presente gravame: 1°) Preliminarmente sospendere l'esecutività dell'impugnata sentenza del Tribunale di Agrigento. 2°) Dichiarare la nullità della sentenza
impugnata disponendo la trasmissione degli atti al primo Giudice per la concessione all'appellante dei termini del 190 onde consentirle di esplicare le proprie difese. 3°) Ove la Corte decidesse di affrontare il merito della vicenda,
ammettere le prove richieste con le note 183 II° termine e reiterate con le note di
conclusione scritte (esibizione dei documenti contabili e CTU) accogliendo tutte le conclusioni formulate con l'atto introduttivo del giudizio. 4°) Condannare l'appellata alle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio o, in linea di mero subordine, compensarli integralmente”.
Conclusioni dell'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. 1) preliminarmente dichiarare inammissibile
l'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; 2) in subordine, nel caso di mancato accoglimento dell'istanza formulata in via preliminare, ritenere e dichiarare infondato il proposto appello, indi rigettarlo in toto;
3) rigettare la richiesta di
dichiarazione di nullità della sentenza impugnata e di trasmissione degli atti al
Giudice di primo grado per la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.; 4)
confermare la sentenza oggi appellata e tutte le statuizioni in essa contenute;
5) rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado poiché non fondata e non motivata né quanto al fumus boni iuris né quanto al
periculum in mora, sia perché la detta richiesta è palesemente ultronea alla luce di
quanto ampiamente dedotto sull'impossibilità oggettiva di aver potuto avviare
un'esecuzione nei termini di validità dell'atto di precetto;
6) rigettare la richiesta di
produzione documentale;
7) rigettare la richiesta di CTU in quanto assolutamente
superflua attesa la documentazione prodotta, la chiarezza delle argomentazioni
svolte nella comparsa di primo grado ed in quella odierna, non trascurando di
evidenziare che parte avversa non ha allegato una sua consulenza di parte all'atto
di citazione in opposizione a precetto, che il Giudice di primo grado si è 3
pronunciato sul punto e che, pertanto, un'eventuale CTU avrebbe fine meramente
esplorativo per la ampie ragioni già precisate. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30 luglio 2020 propose Parte_1
opposizione avverso il precetto notificatole in data 13 luglio 2020 dalla società
“ , in veste di mandataria di con il CP_3 Controparte_1 quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 63.687,30 a titolo di rimborso di rate insolute e interessi di mora al 19.6.2020 afferenti alla quota frazionata di spettanza della ingiunta, in forza di accollo, del debito originato da due contratti di mutuo fondiario di durata ventennale concessi dal predetto istituto bancario alla cooperativa “ ”, costruttrice dell'edificio, ubicato in Parte_2
Agrigento, c.da Fontanelle, via A. Di Giovanni, del quale la aveva Parte_1
ricevuto in assegnazione in data 26.6.1997 le unità immobiliari costituenti lotto n.10. Segnatamente nel precetto l'importo di euro 58.18,65 era preteso in forza del contratto di mutuo del 20.5.1993, a cui, a seguito di frazionamento e in relazione al lotto 10, era stato attribuito l'identificativo di partita contabile n.311946, mentre l'importo di euro 4.763,65 era preteso in forza del contratto di mutuo del 27.4.1995 cui, a seguito del frazionamento e in relazione al lotto 10, era stato attribuito l'identificativo n.312016.
A fondamento dell'opposizione la eccepì sotto diversi profili l'errata Parte_1
quantificazione del credito precettato, in quanto parzialmente già corrisposto e/o prescritto in relazione agli interessi maturati in epoca antecedente all'ultimo quinquennio nonché, in ogni caso, calcolato mediante di applicazione di interessi di mora usurari o comunque superiori al tasso contrattualmente pattuito. Chiese che il proprio debito venisse determinato nell'ammontare di euro 24.235,38 - pari 4
all'importo riconosciuto dalla stessa creditrice agli inizi dell'anno 2012- oltre interessi di mora liquidati solo nella misura legale o al più in quella contrattuale, al netto degli accessori prescritti.
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1238/2021, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 30 novembre 2021, rigettò l'opposizione, condannando l'attrice alla refusione delle spese del giudizio sostenute dalla controparte, liquidate nella complessiva somma di € 8.000,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA nella misura di legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello rilevandone Parte_1 preliminarmente la nullità e, nel merito, chiedendone l'integrale riforma col favore delle spese di lite di entrambi i gradi. Ha resistito chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
La causa, istruita mediante c.t.u. tecnico contabile affidata alla dott.ssa Per_1
e previa acquisizione, in forza di ordine di esibizione rivolto alla appellata,
[...]
del piano di ammortamento dei due mutui nonché della documentazione attestante le rate pagate, è stata posta in decisione in data 23 ottobre 2024 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, deve essere rigettata la deduzione di totale inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della appellata non ravvisandosi la dedotta violazione dell'art 342 c.p.c. salvo, come si vedrà, che con riferimento ad una specifica doglianza.
Al riguardo basti richiamare l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, 5
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU.
Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata per essersi il Tribunale agrigentino pronunciato senza concedere i termini di cui all'art.190 c.p.c..
Il motivo è fondato.
Dall'esame del fascicolo telematico del primo grado emerge quanto segue:
- con ordinanza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Agrigento rinviava al 30 novembre
2021 per la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., autorizzando le parti al deposito fino a cinque giorni prima di note conclusionali;
- con successivo decreto del 10 novembre 2021 il giudice di prime cure, preso atto della situazione emergenziale causata dal COVID-19, disponeva la trattazione scritta dell'udienza precedentemente calendata, dando termine fino a due giorni prima della stessa per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nonché per la presentazione di eventuale richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.;
- all'udienza “cartolare” del successivo 30 novembre, sebbene la difesa dell'odierna appellante avesse fatto richiesta dei suddetti termini con note depositate in data 22
novembre 2021, il Tribunale poneva in decisione la causa emettendo la sentenza.
Appare dunque evidente che, a seguito di una sovrapposizione di distinte modalità
di trattazione, alle parti non fu consentita né la discussione orale della causa, ai 6
sensi dell'art.281 sexies c.p.c., né quella scritta, ai sensi del primo comma dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Ciò posto, la sentenza di primo grado o d'appello che sia adottata prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, o anche di uno solo di essi,
ovvero, a fortiori, senza essere preceduta dalla concessione dei suddetti termini, è
affetta da nullità. (v. tra le tante Cass., sez. 3 n. 24636/2016, Cass., Sez 2, n.
26883/2019). Tale indirizzo è stato recentemente avallato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte le quali hanno precisato che “la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la
possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla
comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto
quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una
diversa soluzione del merito della controversia;
la violazione determinata dall'avere
il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la
loro scadenza, comporta di per sè la nullità della sentenza per impedimento
frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il
diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il
diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma
implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cass. civ. Sez. Unite, sent. n. 36596/2021).
Tuttavia, siffatta nullità non dà luogo ad alcuna regressione del giudizio. Infatti, come pure affermato dalle Sezioni Unite nella suddetta pronuncia, “non basta alla parte soccombente impugnare la sentenza denunziandone la nullità. Non le basta
perché il giudice d'appello, una volta constatata tale nullità, non potrebbe rimettere
la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla 7
invece egli stesso nel merito. Poiché ciò comporta che la decisione avvenga
sempre nei limiti delle doglianze prospettate, è in questo caso da individuare, sotto
pena di inammissibilità, l'onere della parte di impugnare la sentenza di primo grado
anche in rapporto alle statuizioni di merito (esattamente in questo senso Cass.,
Sez. 6-3, n. 4125- 20, Cass., Sez. 3, n. 5590-11). Alla base della differenza non sta
però una sorta di differente onere esplicativo della rilevanza della nullità in capo
alla parte lesa (quasi che la nullità non sia in tale ipotesi essa stessa automatica),
ma semplicemente il fatto che nel sistema di diritto processuale la nullità della
sentenza si converte nell'apposito mezzo di gravame: l'appello o il ricorso per cassazione (art. 161 c.p.c.). Conseguentemente, “la nullità della sentenza di primo grado, per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si converte
in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo della funzione sostitutiva”.
Occorre, pertanto, esaminare il secondo motivo di appello con il quale viene riproposta la contestazione sulla quantificazione del credito contenuta nel precetto.
L'appellante torna a dedurre di avere parzialmente estinto la propria obbligazione, residuando al 31.12.2012 un impagato rispettivamente di € 21.572,35 in relazione al mutuo n. 00/00311946 e di € 2.904,75 rispetto al mutuo n. 00/00312016 (v. doc.
9 produzione appellante “certificazione interessi e spese del mutuo”), nonché
l'avvenuta prescrizione almeno di parte degli interessi di mora richiesti.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
Il profilo che ripropone la eccezione di prescrizione degli interessi è inammissibile perché non si confronta in alcun modo con le esaustive argomentazioni di natura giuridica, oltre che fattuale, contenute nella sentenza impugnata, anche con puntuali richiami alla giurisprudenza di legittimità, in ordine al carattere unitario del credito originato dai mutui e alla conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 2948 n.4 c.c.. 8
Sugli altri aspetti del gravame la Corte, accogliendo la richiesta dell'appellante, ha disposto apposita consulenza tecnico contabile.
Il consulente tecnico, esaminata la documentazione agli atti, ha rilevato che “dalla lettura del piano di ammortamento del mutuo n. 311946, in uno con la
certificazione ex art 50 TUB, - Il tasso di interesse corrispettivo del contratto di
mutuo (8,20%) è superiore a quello effettivamente applicato dalla banca nell'elaborazione del piano di ammortamento (8,03844%);- Il correntista ha pagato le prime 24 rate e ne residuano 16 da pagare;
- Alla data del 01/07/2009 risulta un debito residuo in conto capitale pari ad € 29.559,81. Dalla lettura del piano di ammortamento del mutuo n. 311946, in uno con la certificazione ex art 50 TUB,
invece, emergono le seguenti informazioni: Il tasso di interesse corrispettivo del
contratto di mutuo (8,20%) è superiore a quello effettivamente applicato dalla banca nell'elaborazione del piano di ammortamento (8,03844%);- Il correntista ha pagato le prime 30 rate e ne residuano 10 da saldare;
- Alla data del 01/01/2012 risulta un debito residuo in conto capitale pari ad € 2.904,76. (v. pagg. 11-14 della relazione di consulenza).
Per quanto concerne gli interessi di mora, il consulente ha rilevato che questi,
benché non viziati da usura genetica, erano, per come concretamente conteggiati dall'istituto di credito, “quasi sempre maggiori rispetto a quelli derivanti dalla pedissequa applicazione della pattuizione contrattuale” (che li prevedeva pari al
Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 punti percentuali) e ha, pertanto,
proceduto a riquantificarli applicando il tasso contrattualmente pattuito.
All'esito del ricalcolo l'ausiliario ha accertato che: a) con riferimento al mutuo n.
311946: “- l'istituto di credito ha applicato interessi moratori pari a € 23.017,69;-
l'importo degli interessi moratori applicabili da contratto è pari a € 14.189,63; -
l'importo degli interessi moratori che risulta già incassato dalla banca (cfr. certificazione ex art. 50 TUB) è pari ad € 4.891,93; - l'importo dovuto 9
dall'appellante a titolo di interessi deve considerarsi al netto di quanto già effettivamente pagato e pertanto, € 14.189,63 - € 4.891,93 = € 9.297,70”.
In relazione al contratto di mutuo n. 312016, ha accertato che: “-- l'istituto di credito ha applicato interessi moratori pari a € 1.450,73; - l'importo degli interessi moratori applicabili da contratto è pari a € 916,91; - l'importo degli interessi moratori che risulta già incassato dalla banca (cfr. certificazione ex art. 50 TUB) è pari ad €
691,52; - l'importo dovuto dall'appellante a titolo di interessi deve considerarsi al netto di quanto già effettivamente pagato e pertanto, € 916,91 - € 691,52 = €
225,39”.
Il consulente ha pertanto proceduto a sostituire i tassi di mora applicati con quelli nella misura contrattualmente prevista concludendo nel senso che il debito residuo
– in luogo di quello indicato nel precetto – ammontava, in relazione al mutuo n.
311946, ad € 50.728,08 (importo rate impagate € 41.430,38 + interessi moratori €
9.297,70), mentre quello riferibile al mutuo n. 312016 era di € 3.839,95 (importo rate impagate € 3.614,56 + interessi moratori € 225,39).
Le superiori conclusioni appiano meritevoli di essere recepite e condivise integralmente in quanto fondate su argomentazioni chiare, precise, documentate ed esaustive – per la cui esatta esplicazione si rimanda integralmente alla relazione di c.t.u. – in alcun modo contestate dalle parti.
L'opposizione va quindi parzialmente accolta, con riconoscimento del diritto di credito di nella minor somma quantificata, alla data del Controparte_1
19.6.2020, in complessivi € 54.568,03, su cui successivi interessi di mora nella misura contrattualmente prevista.
L'esito finale della controversia impone una modifica della regolamentazione delle spese di lite.
Si ravvisano i presupposti per procedere ad una parziale compensazione, tenuto conto che l'opposizione è stata accolta solo parzialmente (non essendo emersi né 10
ratei pagati non conteggiati, né il carattere usurario delle pattuizioni o comunque l'applicazione di tassi superiori alla soglia di legge, ed essendo stata respinta l'eccezione di parziale prescrizione degli interessi). Appare, pertanto, congruo condannare l'istituto bancario a corrispondere alla controparte solo la metà delle spese di lite di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Queste ultime, alla luce del valore della causa e delle questioni trattate e sulla base delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, si liquidano nella loro interezza per il primo grado nell'importo di euro 8.000,00, oltre euro
759,00 per esborsi, e per questo grado in euro 8.256,00, oltre rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A. come per legge.
I costi della c.t.u., resasi necessaria per valutare la correttezza della somma precettata, si pongono definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , Parte_1
1. dichiara la nullità della sentenza n. 1238/2021 emessa dal Tribunale di Agrigento il
30/11/2021;
2. accerta che il credito di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
azionato col precetto opposto ammontava complessivamente, alla data
[...] del 19.6.2020, ad € 54.568,03;
3. condanna per come rappresentata in giudizio, a rifondere Controparte_1 alla la metà delle spese di lite di entrambi i gradi – che liquida nella Parte_1 loro interezza per il primo grado nell'importo di euro 8.000,00, oltre euro 759,00 per esborsi, e per questo grado in euro 8.256,00, oltre rimborso spese generali ex art.2
D.M. n.55/14, c.p.a e I.V.A. come per legge – disponendo la compensazione della restante quota;
4. pone definitivamente a carico di i costi della c.t.u.. Controparte_1 11
Palermo, 21.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo