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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/04/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4574/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4574 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Bisconti Pierangela, come da procura in atti;
ricorrente
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Iannaco Carmine, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio. Parte ricorrente, con note ex art.127 ter c.p.c. ha richiesto, altresì, l'autorizzazione a trasferire la propria residenza e quella della prole ove riterrà più opportuno. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/07/2022, nata a [...] il Parte_1 01/09/1983 premesso di aver contratto matrimonio con , nato a Controparte_1 LI (NA), il 10/12/1981, in data 23/07/2008 in San Sebastiano al Vesuvio (NA) (atto di matrim parte II, serie A, ufficio1, anno 2008), dalla cui evano due figli - nata a [...] il [...] ed nato a Per_1 Per_2
Massa di ) il 21/11/2016 - chiedeva disporsi la cessazione i civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre: - disporsi l'affido esclusivo della prole in suo favore, accogliendo il regime di frequentazione come prospettato in ricorso;
-determinarsi l'assegno di mantenimento della prole in euro 600,00 mensili (euro 300 per ciascun figlio), da porsi a carico di parte convenuta, oltre alla copertura integrale, a carico del
1 medesimo, delle spese extra assegno, ovvero in subordine disporsi la contribuzione in misura del 70% a carico di parte convenuta;
-disporsi l'assegno unico in suo favore. Parte convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno di mantenimento della prole a suo carico, oltre la contribuzione in pari misura fra i coniugi alle spese extra assegno;
-confermarsi le disposizioni assunte con pronuncia di separazione per quanto concerne l'affido condiviso della prole ed il regime di frequentazione genitore non collocatario- figli;
-disporsi l'obbligo di intestazione dell'autovettura di cui ne ha la Parte_1 disponibilità esclusiva dalla separazione. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti e la primogenita
, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato dal Presidente del Per_1 Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma le disposizioni della separazione consensuale relative ai figli (la coppia ha anche
nato a [...] il [...]) e ai rapporti patrimoniali tra coniugi, Per_2 con la precisazione che l'assegno unico (in aggiunta all'assegno di mantenimento) spetta nella misura del 50% ciascuno e che per le spese straordinarie nell'interesse della prole occorre applicare il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021; dispone che a cura del SS del comune di LA e di Casoria, che al riguardo coopereranno tra loro, si indirizzi la coppia genitoriale , nata a [...] il dì Parte_1
01.9.1983, ivi residente, via Matilde Serao 20, e , nato a [...] il Controparte_1 10.12.1981, residente in [...], domiciliato in Casoria, corso Umberto 18 ad un percorso di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità presso l'ASL o centri convenzionati specializzati, con onere di riferire al giudice istruttore di seguito nominato”. Veniva acquisita agli atti la relazione dei Servizi Sociali di San Sebastiano al Vesuvio (NA) descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame. Il Giudice, ritenuta l'inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dalle parti ex art.183, VI comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sul regime di affidamento della prole. Ai sensi dell'art.337 ter c.p.c.: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole.
2 Nel caso in esame, dalla relazione dei Servizi Sociali del 12/09/2023, emerge:
-il marito viene descritto dalla moglie: “l'animatore giocherellone dei miei figli, quando stanno con lui stanno bene e si divertono”;
-la primogenita ha rappresentato quanto di seguito: “ella ha riferito che Per_1 trascorrerebbe del tempo piacevole con il sig. e avrebbe il desiderio di una CP_1 presenza paterna stabile, con telefonate ed uscite costanti, senza ingerenze altrui.” Tali circostanze offrono riscontro a quanto è risultato dall'audizione della minore all'udienza del 27/02/2023: il rapporto padre-figlia appare subire influenze negative dalla presenza della compagna del padre. Dall'audizione della minore è emerso anche che, con riguardo al secondogenito, quest'ultimo ha piacere a trascorrere del tempo con il padre, con il quale coltiva un sano ed equilibrato rapporto affettivo (“Mio fratello, invece, si reca da papà senza problemi”). Agli atti è acquisita la relazione della Cooperativa Network Sociali s.c.s. in data 12/09/2023 illustrante i colloqui di sostegno alla genitorialità espletati, all'esito dei quali parte ricorrente “Afferma di essere disposta a migliorare i rapporti e la comunicazione con il NO , riconoscendo che un rapporto pacifico tra i genitori gioverebbe CP_1 alla serenità dei ragazzi;
”. Orbene, l'età dei minori e le circostanze di fatto sopra indicate, conducono a ritenere che la presenza di entrambe le figure genitoriali vada salvaguardata nell'interesse preminente della prole, cui non può derogarsi per la mera conflittualità tra i genitori. Invero, la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi su di un caso analogo, ha chiarito che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cfr. Cass. Civile, Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 06/03/2019 (Rv. 653630 - 01)). Nel caso di specie, tenuto conto degli esiti del monitoraggio espletato dai Servizi sociali, si ritiene congruo disporre l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre. È evidente che tale regime presupponga un impegno speciale dei genitori, i quali dovranno rifuggire dal serbare atteggiamenti conflittuali, che abbiamo l'effetto di intaccare il rapporto sereno ed equilibrato cui i figli hanno diritto di avere con ciascun genitore.
*** 4. Quanto al regime di frequentazione del genitore non collocatario con i figli minori, si dispone che il padre possa tenere con sé i figli a week end alternati, dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 22.00 nonché due giorni a settimana (martedì e giovedì) dalle 16,00 alle 20,30, compatibilmente con gli impegni lavorativi e con le esigenze scolastiche e di salute dei figli. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà dieci giorni consecutivi con i figli nel mese di agosto, da comunicarsi alla madre entro il 31.5.2025. Durante le vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Natale ed il lunedì dell'Angelo con un genitore e il giorno di Santo AN (26 dicembre), San RO (31 dicembre) e Pasqua con l'altro genitore. Sono naturalmente fatti salvi diversi accordi fra i coniugi nell'interesse esclusivo dei figli.
*** 5. Sulla domanda di mantenimento in favore della prole, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), sussiste l'obbligo al mantenimento dei figli per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c.
3 disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso in esame, parte convenuta, all'udienza del 23/01/2023, ha dichiarato di pagare un canone di locazione di euro 600,00 (non comprovato in giudizio) e di aver svolto l'attività di orafo alle dipendenze della ditta Roncavasaglia Luca, presso il Centro Oromare sito in Marcianise (NA), dapprima con contratto originario full-time, mutato, poi, in part-time ed introiti stipendiali ridotti a seguito della trasformazione contrattuale, sino al licenziamento per giusta causa avvenuto in data 31/01/2024 (cfr. comunicazione Unilav versata in atti); parte ricorrente, invece, svolge lavori occasionali come baby-sitter, intende trasferirsi a Modena, luogo in cui vive il suo nuovo compagno, al fine di rinvenire una migliore occupazione lavorativa, ma allo stato vive presso sua madre-nonna materna della prole-a San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla via Conte Piromallo n.
1. I coniugi percepiscono, inoltre, in pari misura l'assegno unico universale per i figli a carico. Orbene, considerato che i minori convivono con la madre e la nonna materna nonché tenuto conto delle condizioni occupazionali di entrambi i coniugi (che evidenziano un peggioramento delle condizioni economiche di parte convenuta) e delle potenzialità economiche di entrambi, si ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della prole in euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura Parte_1 del 50% fra i coniugi del contributo alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 6. Quanto all'istanza posta da di autorizzazione al trasferimento proprio e Parte_1 della prole nella città di Modena ovvero in altro luogo che riterrà maggiormente opportuno, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 316 c.c. la residenza abituale dei minori deve essere decisa di comune accordo dai genitori e, in caso di contrasto (in relazione ad una vicenda concreta), occorre instaurare un procedimento giudiziale apposito, nell'ambito del quale verrà adottata una specifica statuizione contemperando l'interesse della prole con il diritto del coniuge separato, anch'esso di rango costituzionale, di trasferire liberamente la propria residenza e luogo lavorativo, anche lontano da quella dell'altro coniuge.
*** 7. Con riguardo all'istanza formulata da parte convenuta di trasferimento della proprietà dell'autovettura-intestata a capo a nulla deve essere Controparte_2 Parte_1 disposto, trattandosi di accordi destinati ad essere superati dalla cessazione del regime della separazione.
*** 8.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.4574/2022, così provvede:
4 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra e Parte_1
, contratto in data 23/07/2008 in San Sebastiano al Vesuvio (NA) Controparte_1 (atto di matrimonio n. 26, parte II, se o1, );
2) dispone l'affido condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la ma
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli secondo la parte motiva;
4)dispone che versi a la somma di € 400 (€200,00 a Controparte_1 Parte_1 ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli ed (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Per_1 Per_2 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) dichiara compensate le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 04/04/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4574 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata a [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Bisconti Pierangela, come da procura in atti;
ricorrente
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Iannaco Carmine, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio. Parte ricorrente, con note ex art.127 ter c.p.c. ha richiesto, altresì, l'autorizzazione a trasferire la propria residenza e quella della prole ove riterrà più opportuno. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 15/07/2022, nata a [...] il Parte_1 01/09/1983 premesso di aver contratto matrimonio con , nato a Controparte_1 LI (NA), il 10/12/1981, in data 23/07/2008 in San Sebastiano al Vesuvio (NA) (atto di matrim parte II, serie A, ufficio1, anno 2008), dalla cui evano due figli - nata a [...] il [...] ed nato a Per_1 Per_2
Massa di ) il 21/11/2016 - chiedeva disporsi la cessazione i civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre: - disporsi l'affido esclusivo della prole in suo favore, accogliendo il regime di frequentazione come prospettato in ricorso;
-determinarsi l'assegno di mantenimento della prole in euro 600,00 mensili (euro 300 per ciascun figlio), da porsi a carico di parte convenuta, oltre alla copertura integrale, a carico del
1 medesimo, delle spese extra assegno, ovvero in subordine disporsi la contribuzione in misura del 70% a carico di parte convenuta;
-disporsi l'assegno unico in suo favore. Parte convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno di mantenimento della prole a suo carico, oltre la contribuzione in pari misura fra i coniugi alle spese extra assegno;
-confermarsi le disposizioni assunte con pronuncia di separazione per quanto concerne l'affido condiviso della prole ed il regime di frequentazione genitore non collocatario- figli;
-disporsi l'obbligo di intestazione dell'autovettura di cui ne ha la Parte_1 disponibilità esclusiva dalla separazione. All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti e la primogenita
, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato dal Presidente del Per_1 Tribunale pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma le disposizioni della separazione consensuale relative ai figli (la coppia ha anche
nato a [...] il [...]) e ai rapporti patrimoniali tra coniugi, Per_2 con la precisazione che l'assegno unico (in aggiunta all'assegno di mantenimento) spetta nella misura del 50% ciascuno e che per le spese straordinarie nell'interesse della prole occorre applicare il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021; dispone che a cura del SS del comune di LA e di Casoria, che al riguardo coopereranno tra loro, si indirizzi la coppia genitoriale , nata a [...] il dì Parte_1
01.9.1983, ivi residente, via Matilde Serao 20, e , nato a [...] il Controparte_1 10.12.1981, residente in [...], domiciliato in Casoria, corso Umberto 18 ad un percorso di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità presso l'ASL o centri convenzionati specializzati, con onere di riferire al giudice istruttore di seguito nominato”. Veniva acquisita agli atti la relazione dei Servizi Sociali di San Sebastiano al Vesuvio (NA) descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame. Il Giudice, ritenuta l'inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dalle parti ex art.183, VI comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sul regime di affidamento della prole. Ai sensi dell'art.337 ter c.p.c.: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole.
2 Nel caso in esame, dalla relazione dei Servizi Sociali del 12/09/2023, emerge:
-il marito viene descritto dalla moglie: “l'animatore giocherellone dei miei figli, quando stanno con lui stanno bene e si divertono”;
-la primogenita ha rappresentato quanto di seguito: “ella ha riferito che Per_1 trascorrerebbe del tempo piacevole con il sig. e avrebbe il desiderio di una CP_1 presenza paterna stabile, con telefonate ed uscite costanti, senza ingerenze altrui.” Tali circostanze offrono riscontro a quanto è risultato dall'audizione della minore all'udienza del 27/02/2023: il rapporto padre-figlia appare subire influenze negative dalla presenza della compagna del padre. Dall'audizione della minore è emerso anche che, con riguardo al secondogenito, quest'ultimo ha piacere a trascorrere del tempo con il padre, con il quale coltiva un sano ed equilibrato rapporto affettivo (“Mio fratello, invece, si reca da papà senza problemi”). Agli atti è acquisita la relazione della Cooperativa Network Sociali s.c.s. in data 12/09/2023 illustrante i colloqui di sostegno alla genitorialità espletati, all'esito dei quali parte ricorrente “Afferma di essere disposta a migliorare i rapporti e la comunicazione con il NO , riconoscendo che un rapporto pacifico tra i genitori gioverebbe CP_1 alla serenità dei ragazzi;
”. Orbene, l'età dei minori e le circostanze di fatto sopra indicate, conducono a ritenere che la presenza di entrambe le figure genitoriali vada salvaguardata nell'interesse preminente della prole, cui non può derogarsi per la mera conflittualità tra i genitori. Invero, la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi su di un caso analogo, ha chiarito che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cfr. Cass. Civile, Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 06/03/2019 (Rv. 653630 - 01)). Nel caso di specie, tenuto conto degli esiti del monitoraggio espletato dai Servizi sociali, si ritiene congruo disporre l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre. È evidente che tale regime presupponga un impegno speciale dei genitori, i quali dovranno rifuggire dal serbare atteggiamenti conflittuali, che abbiamo l'effetto di intaccare il rapporto sereno ed equilibrato cui i figli hanno diritto di avere con ciascun genitore.
*** 4. Quanto al regime di frequentazione del genitore non collocatario con i figli minori, si dispone che il padre possa tenere con sé i figli a week end alternati, dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 22.00 nonché due giorni a settimana (martedì e giovedì) dalle 16,00 alle 20,30, compatibilmente con gli impegni lavorativi e con le esigenze scolastiche e di salute dei figli. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà dieci giorni consecutivi con i figli nel mese di agosto, da comunicarsi alla madre entro il 31.5.2025. Durante le vacanze natalizie e pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno il giorno di Natale ed il lunedì dell'Angelo con un genitore e il giorno di Santo AN (26 dicembre), San RO (31 dicembre) e Pasqua con l'altro genitore. Sono naturalmente fatti salvi diversi accordi fra i coniugi nell'interesse esclusivo dei figli.
*** 5. Sulla domanda di mantenimento in favore della prole, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), sussiste l'obbligo al mantenimento dei figli per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c.
3 disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso in esame, parte convenuta, all'udienza del 23/01/2023, ha dichiarato di pagare un canone di locazione di euro 600,00 (non comprovato in giudizio) e di aver svolto l'attività di orafo alle dipendenze della ditta Roncavasaglia Luca, presso il Centro Oromare sito in Marcianise (NA), dapprima con contratto originario full-time, mutato, poi, in part-time ed introiti stipendiali ridotti a seguito della trasformazione contrattuale, sino al licenziamento per giusta causa avvenuto in data 31/01/2024 (cfr. comunicazione Unilav versata in atti); parte ricorrente, invece, svolge lavori occasionali come baby-sitter, intende trasferirsi a Modena, luogo in cui vive il suo nuovo compagno, al fine di rinvenire una migliore occupazione lavorativa, ma allo stato vive presso sua madre-nonna materna della prole-a San Sebastiano al Vesuvio (NA), alla via Conte Piromallo n.
1. I coniugi percepiscono, inoltre, in pari misura l'assegno unico universale per i figli a carico. Orbene, considerato che i minori convivono con la madre e la nonna materna nonché tenuto conto delle condizioni occupazionali di entrambi i coniugi (che evidenziano un peggioramento delle condizioni economiche di parte convenuta) e delle potenzialità economiche di entrambi, si ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della prole in euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare a entro il giorno cinque di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura Parte_1 del 50% fra i coniugi del contributo alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 6. Quanto all'istanza posta da di autorizzazione al trasferimento proprio e Parte_1 della prole nella città di Modena ovvero in altro luogo che riterrà maggiormente opportuno, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 316 c.c. la residenza abituale dei minori deve essere decisa di comune accordo dai genitori e, in caso di contrasto (in relazione ad una vicenda concreta), occorre instaurare un procedimento giudiziale apposito, nell'ambito del quale verrà adottata una specifica statuizione contemperando l'interesse della prole con il diritto del coniuge separato, anch'esso di rango costituzionale, di trasferire liberamente la propria residenza e luogo lavorativo, anche lontano da quella dell'altro coniuge.
*** 7. Con riguardo all'istanza formulata da parte convenuta di trasferimento della proprietà dell'autovettura-intestata a capo a nulla deve essere Controparte_2 Parte_1 disposto, trattandosi di accordi destinati ad essere superati dalla cessazione del regime della separazione.
*** 8.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.4574/2022, così provvede:
4 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra e Parte_1
, contratto in data 23/07/2008 in San Sebastiano al Vesuvio (NA) Controparte_1 (atto di matrimonio n. 26, parte II, se o1, );
2) dispone l'affido condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la ma
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli secondo la parte motiva;
4)dispone che versi a la somma di € 400 (€200,00 a Controparte_1 Parte_1 ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli ed (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Per_1 Per_2 Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) dichiara compensate le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Sebastiano al Vesuvio (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 04/04/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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