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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DEFINITORIA
nella causa civile iscritta al n. 635/2024 RGAC vertente
TRA
nato a [...], il [...], CF: Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
CF: rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Teresa C.F._2
Iacometta, CF. , con studio in RO NA (KR), alla C.F._3
Via del Ginnasiarca Minato N. 8, in forza di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTI
E
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_1
Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA ), già in P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data
09/12/2020 per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Persona_1
Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: DOC.
2 - la
1 mandataria già denominata cambio Controparte_2 CP_3
di denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 -
Racc. n. 17165: DOC. 3) (C.F. e Partita IVA ), con sede P.IVA_3 P.IVA_2
legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di
Direzione General Counsel, Dott.ssa , munita dei necessari poteri Controparte_4
di rappresentanza al personale di “ in data Controparte_1
5.08.2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e racc. Persona_1
n.16818, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie 1T,
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F.
- P.E.C. - FAX C.F._4 Email_1
nr. ), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elettra P.IVA_4
Cortese (C.F. - P.E.C. - FAX C.F._5 Email_2
0965 920285) in Via T. Campanella n. 46, Reggio Calabria.
APPELLATA
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello regolarmente notificato Sigg.ri e Parte_2 Pt_1
interponevano appello avverso la sentenza N. 732/2023, emessa dal
[...]
Tribunale di Crotone, in data 26/10/2023, all'esito del giudizio R.G. n. 856/2022,
di opposizione al decreto ingiuntivo N. 198/2022 del 04.03.2022, R.G.N. 23/2022,
per la somma di € 12.663,40 oltre interessi come da domanda e spese di procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi, Euro 145,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa, in favore dell' . che così Controparte_1
pronunciava:
“…- rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo n. 198/2022, di cui dichiara l'esecutorietà
2 - condanna gli opponenti a rifondere a parte opposta le spese di lite che liquida in euro
4.500,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per
legge”.”.
Gli odierni appellanti concludevano chiedendo all'adita Corte di Appello
di Catanzaro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ ..Accogliere i motivi edotti in premessa del presente atto e per l'effetto riformare la
sentenza n. 732/2023, R.G. n. 856/2022, emessa dal Tribunale di Crotone, in data
26/10/2023, non notificata, e per l'effetto rilevare e dichiarare l'improcedibilità,
l'inammissibilità, e l'infondatezza della domanda introdotta con la procedura monitoria,
priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con revoca del decreto ingiuntivo
opposto, in quanto, nullo inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto,
per nullità delle clausole del contratto di finanziamento in mancanza di statuizione per
iscritto del tan e taeg realmente applicati al contratto e per l'effetto e per dichiarare che
gli attori nulla devono alla convenuta opposta;
In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Corte, dovesse ritenere
di confermare in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto, riformare la sentenza e per
l'effetto ridurre l'importo del decreto in virtù dei pagamenti già effettuati dagli attori, con
ricalcolo dei soli interessi legali e nullità del piano di ammortamento alla francese, con
ogni conseguenziale provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
Si costituiva la già in Controparte_1 Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., insistendo l'infondatezza dell'appello.
La Corte rinviava la causa all'udienza 9.06.2025; la causa veniva, poi,
rinviata d'ufficio all'udienza del 3.7.2025.
3 All'udienza del 3.7.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c,
nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta;
quindi la causa veniva rinviata all'udienza del 6.11.2025.
Anche a tale udienza, svoltasi nelle medesime forme, le parti non depositavano note di trattazione scritta, quindi, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Da quanto sopra esposto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio di appello ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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