Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1987, n. 38
Articolo 1
Versione
10 marzo 1987
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a L. 45.000.000 per l'anno 1986, a L. 36.000.000 per l'anno 1987 e a L. 45.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvide: quanto all'anno 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Aumento dell'assegnazione annua a favore della Scuola europea di Ispra-Varese"; quanto agli anni 1987, 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 marzo 1987