Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2149/2024 R.G., avente ad oggetto: vittime del dovere;
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti DE GIOSA FERDINANDO, DE GIOSA NICOLA
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2024, Sottoufficiale del Corpo Parte_1
della Guardia di Finanza, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere presentato in data 6.12.2021 (rectius 21.12.2022) istanza al per il riconoscimento dei benefici previsti per le Vittime del Controparte_1
Dovere - stante le patologie invalidanti già riconosciute come dipendenti da causa di servizio - e di avere ricevuto un rigetto da parte del resistente con prot. n. CP_1
Seconda Sezione Civile – Lavoro
0029529 “stante l'avvenuta prescrizione dei diritti a ricevere i benefici normativamente previsti”.
In particolare, il ricorrente, contestata l'eccezione di prescrizione addotta dal convenuto, alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità e CP_1
argomentando sull'estrema pericolosità dell'attività di contrasto al contrabbando dallo stesso espletata, ha rimarcato come l'attività svolta rientrasse perfettamente nella casistica prevista dalla normativa per le vittime del dovere. Ha evidenziato, altresì, che le patologie da cui è affetto erano già state riconosciute come dipendenti da cause di servizio dalla i Messina – Augusta con verbale del 2.3.2020 e dal Comitato di Pt_2
Verifica per le cause di servizio di Roma con parere n. 573812020 del 4.10.2021.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “
1- riconoscere e
dichiarare il Brigadiere Controparte_2
, ed ordinare al di includerne il nome nell'elenco di
[...] Controparte_1
cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/06;
2- conseguentemente, condannare il al pagamento ed al Controparte_1
riconoscimento dei benefici previsti per le Vittime del Dovere, atteso che il militare in
oggetto rientra nei casi previsti dalle leggi 206/04 - 302/90 in subordine alle leggi 23
dicembre 2005, n. 266 art. 1 comma 563 lett. a) - b) e 564, e successive modificazioni
ed integrazioni;
3- per l'effetto, condannare il al pagamento dell'assegno mensile Controparte_1
non reversibile di cui all'art. 2 della legge 407/98 e dell'assegno mensile vitalizio non reversibile di cui all'art. 5, comma 3, legge 206/04, con decorrenza dalla domanda dell'accertamento medico legale del 19/4/2019 (all. 6), oltre il maggior importo tra
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo;
4- riconoscere all'istante una invalidità del 45% secondo la quantificazione del proprio
C.T.P. o, in subordine, quella che sarà riconosciuta in corso di causa a seguito di
C.T.U. medico legale per la determinazione dell'invalidità complessiva da effettuarsi secondo i parametri previsti dal D.P.R. 181/2009, artt. 3 e 4, ed all'attualità ai sensi
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dell'art. 149 disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, con la conseguente applicazione dei benefici corrispondenti ex lege da parte del;
Controparte_1
5- conseguentemente, condannare il al pagamento della speciale Controparte_1
elargizione ex lege 302/90 art. 1 – l. 206/04 art. 1, di € 2.000,00 per ciascun punto di invalidità accertata, fino a € 200.000,00, soggetti a rivalutazione;
6- condannare il al pagamento delle spese di lite con loro Controparte_1
distrazione in favore dell'avv. Nicola De Giosa;
”
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione resistente eccependo preliminarmente la prescrizione decennale del diritto all'accertamento dello status di vittime del dovere e del conseguente diritto a conseguire i benefici di carattere economico, l'infondatezza nel merito del ricorso, stante l'insussistenza nel caso di specie dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 563 e 564 della legge 266/2005 e, in ulteriore subordine, la non debenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU.
L'udienza del 19.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art.127
ter c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
***
Oggetto del presente procedimento è il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo al ricorrente e il diritto di questi al conseguimento dei relativi benefici previsti dalla legge.
Preliminarmente, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, va affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria, configurandosi, in ordine ai benefici previsti dalla normativa in questione, non già interessi legittimi a fronte di attività pubblicistica discrezionale della PA, bensì diritti soggettivi in materia assistenziale, come tali soggetti al vaglio del giudice del lavoro (cfr. Cass. SS.UU. n. 23396/ 2016).
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Sempre in via preliminare sulla questione di prescrizione della pretesa azionata, su cui la parte resistente ha insistito, si osserva che l'azione volta all'accertamento dello status della condizione di vittima del dovere è imprescrittibile, come recentemente precisato dalla Cassazione con sent. n. 17440/ 2022 del 30/05/2022, si prescrivono nel termine di dieci anni, invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
04/02/2025, n.2658; S.U. n. 10955/2002; n. 2563/2016; n. 8309/2020; in tal senso,
anche la giurisprudenza di merito. Cfr. Tribunale Bari sez. lav., 17/09/2024, n.3090;
Corte appello Lecce sez. lav., 23/05/2023, n.349).
Pertanto, secondo i principi affermati costantemente dalla Corte di legittimità, la prescrizione (decennale) non può riguardare il diritto all'azione bensì i singoli ratei dei benefici destinati alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati.
Nel caso di specie, alla luce dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi che, ferma l'imprescrittibilità del diritto in ragione della natura dello stesso, il riconoscimento dei singoli diritti patrimoniali non potrà che essere sottoposto al termine di prescrizione decennale, avente a riferimento la presentazione della domanda amministrativa.
Pertanto, essendo pacifico che la domanda amministrativa è stata presentata in data
21.12.2022 (cfr. doc. n. 1 fascicolo di parte ricorrente), i singoli ratei patrimoniali dei benefici riconosciuti normativamente agli appartenenti a tali categorie e quindi l'assegno vitalizio mensile ex art. 2 legge 407/1998 e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, legge 206/2004 non potranno che ritenersi prescritti fino al 21.12.2012.
Venendo al merito del ricorso, il ricorrente lamenta l'erronea esclusione da parte dell'Amministrazione delle condizioni al verificarsi delle quali l'evento lesivo subìto
legittimi il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlativi benefici previsti dalla normativa.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie giova, innanzitutto,
ricostruire il quadro normativo, con riferimento al quale la Suprema Corte ha più volte
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esaminato le norme precisandone i termini applicativi, specificando che “La L. 23
dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli
altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in
attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di
criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad
infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della
pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego
internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
All'art. 1, successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al
comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle
quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura,
effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da
causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla citata L. n. 266 del 2005, art. 1,
comma 565 è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento
concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del
dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già
previsti in favore delle vittime della criminalità e de terrorismo, che all'art. 1, comma 1,
definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di
sostegno e tutela previste dalle leggi L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n.
302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla L. 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli
scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al
dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni
comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e
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fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto
alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a
protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni, della L. n. 266, art. 1, i
commi 563 e 564 individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge
pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono
automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano
riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla
f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in
altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564,
non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante
la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per
eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
È stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la
stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che
si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui
mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai
benefici in questione.
E' dunque essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in
qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di
servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari
condizioni", costituente una connotazione aggiuntiva e specifica chiarita, dal citato
D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: “condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che
hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie
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condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (Cassazione civile sez. lav.,
31/07/2020, n.16571).
Ciò premesso sul quadro normativo, la fattispecie al vaglio, alla luce di quanto emerge dalla documentazione in atti, appare riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 1,
comma 563, lettera a) e b) della L. 266/2005.
Si osservi in primo luogo che la ricostruzione dei fatti dedotti in giudizio può
agevolmente essere dedotta dalla documentazione prodotta dal ricorrente.
Dalla suddetta documentazione emerge che in data 14.5.1996 la pattuglia in forza al Comando Nucleo P.T. di Brindisi, di cui faceva parte il ricorrente, a bordo dell'automezzo dell'amministrazione tipo Land Rover Defender ha subìto un sinistro stradale, più precisamente l'automezzo percorrendo una strada sterrata, a causa di una profonda buca ricoperta di acqua, si è impennato anteriormente cagionando lesioni al ricorrente e ciò durante lo svolgimento dell'attività di perlustrazione volta alla prevenzione e repressione del contrabbando (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte ricorrente).
Il , quindi, accusando forti dolori in tutto il corpo, è stato trasportato Pt_1
presso l'Ospedale civile di Brindisi ove gli è stato riscontrato “TRAUMA CRANICO
NON COMMOTIVO - TRAUMA CONTUSIVO RACHIDE DORSO – LOMBARE
TRAUMA GINOCCHIO SX E III SUP. GAMBA” (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente).
Risulta, altresì, dalla documentazione in atti che il ricorrente, a seguito dell'aggravarsi dello stato di salute, è stato sottoposto a visita medica presso la Pt_2
di Messina – Augusta che ha espresso il seguente giudizio diagnostico “A)
spondiloartrosi diffusa del rachide con osteofitosi margino-somatica e multiple
riduzioni degli spazi discali a carattere discopatico rx documentate ed a valida
incidenza algo-disfunzionale in soggetto con rilievi emg di sofferenza neurogena
pluridistrettuale con aspetti di reinnervazione collaterale. 1) pregresso emartro post traumatico ginocchio destro senza evidenti deficit funzionali.[…]” (cfr. doc. n. 7a
fascicolo di parte ricorrente).
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Successivamente il Comitato di Verifica per le cause di servizio di Roma con parere n.
573812020, dopo aver precisato che il ricorrente, in servizio in GdF dal 1990, è stato impiegato in attività e servizi propri del Corpo di appartenenza: Antiterrorismo e Pronto
impiego, controllo del territorio, servizio 117, controlli strumentali polizia giudiziaria, polizia tributaria e attività operativa esterna a bordo di veicoli dell'Amministrazione soprattutto nell'ultimo quinquennio, ha ritenuto che l'infermità riscontatagli, riportata alla lettera A) del verbale MOD. BL/B-n ME220000306 del 2.3.2020 della CMO di
Messina – Augusta, può riconoscersi dipendente da fatti di servizio (cfr. doc. n. 7a, 8 e
12 fascicolo di parte ricorrente).
Risulta, altresì, che il ricorrente in data 21.12.2022 ha presentato istanza per il riconoscimento dei benefici previsti alle Vittime del Dovere per aver contratto patologie invalidanti in servizio di lotta alla Criminalità Organizzata, Antiterrorismo, Pronto
Impiego e Tutela pubblica incolumità “117”, già riconosciute “SI” dipendenti da causa di servizio.
Con prot.n. 0029625 del 24.10.23 DAGEP 333ASS il ha Controparte_3
respinto la domanda perché improcedibile in quanto tardiva, essendo stata prodotta oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli art. 2934 e 2935 c.c.,
Ebbene, i dati emergenti dalla suddetta documentazione consentono di ritenere le patologie da cui è affetto il ricorrente sono riconducibili alle “lesioni riportate in
conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico” di cui all'art. 1 comma 563 della L. n.
266/2005, poiché conseguenti a fatti verificatisi nello svolgimento dell'attività di prevenzione e repressione del contrabbando e nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, peraltro in condizioni operative non ordinarie e rese ulteriormente gravose dalle condizioni metereologiche avverse e dall'incombenza, in ordine all'attività di contrasto al contrabbando, del carico e scarico dei corpi di reato sequestrati (centinaia di casse di sigarette o taniche di benzina fino a 50 litri cad.) nei magazzini della CP_4
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Nelle fattispecie di cui al comma 563, diversamente da quelle previste dal successivo 564, non è necessario che si configuri un rischio specifico e ulteriore rispetto a quello insito nello svolgimento dell'attività tipizzata dalla norma.
Per ulteriore maggiore chiarezza si richiama quanto precisato dalla Cassazione in fattispecie assimilabile alla presente, in cui “Al dipendente della Polizia di Stato,
deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un
pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente
diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in
quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente
per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive
attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di
un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico
ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece,
per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria” (Cass. sez. lav.,
17/10/2018, n.26012).
In definitiva, dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente,
appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ha riportato lesioni con postumi permanenti durante lo svolgimento della propria attività operativa ed in particolare durante lo svolgimento dell'attività di prevenzione e repressione del contrabbando svolta dal 1991 al 1999; che al ricorrente è stata riconosciuta la “dipendenza da causa di servizio;
che ha riportato una invalidità permanente riconosciuta a seguito di accertamento eseguito dalla Commissione Medica Ospedaliera distaccata di Augusta,
come da prova documentale allegata al ricorso (cfr. doc. n. 7a fascicolo di parte ricorrente).
Ne discende che va riconosciuto, in favore del ricorrente, lo status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 563 lett. a) e b) della L. n. 266 del 2005, dal momento che le patologie da cui il medesimo è affetto sono l'effetto delle lesioni verificatesi in
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occasione dello svolgimento di funzioni di contrasto della criminalità e di servizio di ordine pubblico.
Deriva, pertanto, da quanto esposto, la fondatezza della pretesa del ricorrente e, dunque, l'accoglimento della domanda volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenziali benefici previsti dalla legge entro i limiti della prescrizione decennale.
Sotto tale profilo, va rimarcato che nelle conclusioni del ricorso la decorrenza della domanda, per gli assegni spettanti, viene fissata alla data del 19.4.2019.
Tale limitazione è evidente frutto di un errore materiale, percepibile dalla lettura complessiva dell'atto.
Alla pag. 3 del ricorso, infatti, si evince che la domanda viene formulata con riguardo ai periodi successivi al decennio antecedente la data di domanda dell'accertamento medico legale, avvenuta appunto il 19.4.2019, e dunque con decorrenza 19.4.2009.
Si legge, in particolare: “pertanto, i benefici economici correlati all'accoglimento della
domanda decorrerebbero dal 19.4.2009 - decennio antecedente la data dell'istanza di
accertamento e dipendenza della causa di servizio del 19.4.2019 sulla quale si
esprimevano sia i comandi di appartenenza, nonché la C.M.O. ed il Comitato di
verifica - ed, in subordine, dal 06.12.2011 (decennio antecedente la data dell'istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere del 6.12.2021)”.
Sotto tale profilo va evidenziato che la decorrenza va correttamente fissata dal periodo successivo al decennio, calcolato a ritroso dalla data di proposizione dell'istanza volta all'accertamento dello status.
Come visto, dai documenti in atti, questa è stata proposta il 21.12.2022.
Quindi risultando prescritti, come visto, i ratei maturati fino al 21.12.2012, la decorrenza dei benefici spettanti – in quanto non prescritti – è dal 22.12.2012.
Con riguardo al grado di invalidità complessiva ritiene il Giudicante di condividere integralmente le motivazioni e le conclusioni dell'accertamento peritale
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d'ufficio in quanto scevro da errori di logica, privo di elementi di contraddittorietà e frutto della corretta applicazione delle leges artis di riferimento.
Nelle conclusioni del suddetto accertamento peritale d'ufficio si legge: “Il militare sig.
Militare della Guardia di Finanza specializzato Antiterrorismo e Parte_1
Pronto Impiego, tenendo conto della documentazione fin qui enunciata e dell'attività
svolta dallo stesso, ha contratto le patologie da cui è affetto a seguito di fatti traumatici
verificatisi durante il servizio svolto.
Infatti, egli è affetto da “Spondiloartrosi diffusa del rachide con osteofitosi ... e multiple
riduzioni degli spazi discali a carattere discopatico ... a valida incidenza algico
disfunzionale in soggetto con rilievo EMG di sofferenza neurogena pluri-distrettuale con aspetti di reinnervazione collaterale”, quale esito di evento traumatico occorso durante attività di servizio.”
Il CTU ha conclusivamente indicato l'invalidità complessiva ex art. 4 D.P.R.
181/09 in una percentuale non inferiore al 45%.
Le suddette conclusioni, vanno, come già detto, condivise al pari delle sottese valutazioni sui criteri parametrici da applicarsi.
Per quanto concerne l'elargizione speciale, richiesta in sede di petitum e non assistita da particolari allegazioni, va cionondimeno evidenziato che tale provvidenza viene riconosciuta nei casi previsti dalla legge, ed in particolare dalla Legge del 20/10/1990 -
N. 302.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e dichiara Parte_1
vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1 comma 563 lettera a) e b) e, per l'effetto, dichiara
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che lo stesso ha diritto all'inserimento nel relativo elenco tenuto dal
[...]
al fine della concessione dei benefici assistenziali connessi;
CP_1
CONDANNA, per l'effetto, il ad erogare in favore del ricorrente Controparte_1
i benefici previsti, con decorrenza dal 22.12.2012, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
DICHIARA che il ricorrente è portatore di un'invalidità complessiva pari al 45% quale vittima del dovere, con conseguente riconoscimento degli ulteriori benefici spettanti,
ove applicabili, come per legge;
CONDANNA il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 3.290 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente;
PONE le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti e il
C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094),
mentre nei rapporti interni tra le medesime a carico del soccombente, ex art. 91 C.p.c.
Così deciso e depositato, in Catania, 9 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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