Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 761/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP NO, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 761 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
24.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Lanzano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via Alcide De Gasperi n.72, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Filomena Lanzano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via Alcide De Gasperi n.72, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 24.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il 29.03.2001, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale, e precisando che dalla loro unione era nata una figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 24.04.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 01.04.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di AP NO
(avvenuta il 22.07.2021) nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 2563/2022) pubblicata il 05.07.2022; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di confermare quelle di cui alla sentenza di separazione che di seguito si riportano: Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della figlia;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Deve rilevarsi d'ufficio che va disposto lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili, in quanto trattasi di matrimonio celebrato con rito civile, come si evince dall'estratto di matrimonio allegato agli atti, registrato nella parte I.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP NO, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 contratto in Afragola (NA) il 29.03.2001 (atto n.23, Parte I, anno 2001);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 23.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro