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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4988/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Ferdinando Frasca e Nicoletta Pescatore,
elettivamente domiciliata in Via Partenio n. 12, Avellino, presso lo studio dei difensori avv. ti
Ferdinando Frasca e Nicoletta Pescatore, nonché presso l'indirizzo telematico pec:
Email_1
- opponente-
CONTRO
C.F ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv.ti Egidio Ferri e Davide Maggiore, elettivamente domiciliata presso la
Cancelleria del Tribunale di Milano, nonché presso l'indirizzo telematico pec:
Email_2 Email_3
- opposta-
Conclusioni: come da fogli allegati al verbale di udienza del 10.12.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a la società Controparte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19034/2023 Parte_1
pubblicato dal Tribunale di Milano in data 19.12.2023 e notificato in data 19.12.2023, con il quale veniva ingiunto a parte opponente il pagamento della somma di euro 81.410,75, oltre interessi commerciali come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, in relazione a fatture emesse da per il servizio di vigilanza non armata presso Zust Controparte_1
Ambrosetti SPA in forza di contratto sottoscritto tra le parti in data 1.03.2022.
A fondamento dell'opposizione proposta ha eccepito, Parte_1
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere la controversia devoluta alla competenza del Tribunale di Avellino sia in applicazione del criterio di collegamento del foro generale del convenuto ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., avendo la sede ad Avellino, sia ai sensi del criterio di collegamento del Parte_1
luogo ove è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., dal momento che il contratto di servizi da cui discenderebbe l'asserito inadempimento dell'obbligazione si sarebbe perfezionato ad
Avellino; competente per territorio sarebbe il Tribunale di Avellino anche ai sensi dell'art. 20
c.p.c. e 1182 c.c. in quanto Avellino (luogo della sede del debitore) sarebbe il luogo ove deve essere eseguita l'obbligazione. A nulla rileva la scelta del foro esclusivo di Milano ex art. 13
del Contratto, in quanto tale statuizione, essendo eccessivamente gravosa e sproporzionata rispetto all'economia del rapporto, avrebbe dovuto essere specificamente e autonomamente approvata per iscritto. Tale clausola è nulla, in quanto vessatoria e non specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Nel merito, l'opponente ha contestato la sussistenza del credito della controparte e l'idoneità
della documentazione depositata da a fornire la prova del proprio Controparte_1
credito.
2 L'opponente, in particolare, ha dedotto, a fondamento dell'opposizione proposta, che - il decreto ingiuntivo si fonda esclusivamente su documenti predisposti unilateralmente dalla parte (fatture), inidonei a dimostrare, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato puntuale pagamento di quanto richiesto;
- che le fatture poste alla base del ricorso monitorio non erano scadute al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e la società
opponente era tenuta al pagamento solo allorquando avesse ricevuto, a sua volta, il pagamento da parte della Committente, circostanza quest'ultima indimostrata;
- che l'opposta non ha mai trasmesso DU e DURF attestanti la regolarità contributiva e fiscale, né l'elenco dei nominativi del personale occupato nella commessa, in violazione delle disposizioni di legge e di quanto stabilito nel contratto sottoscritto tra le parti in data 01.03.2022; - che all'art.
4.2. del contratto le parti hanno stabilito che: ”il pagamento del corrispettivo è subordinato al
rilascio da parte dell'impresa che svolge il servizio di vigilanza del DU ( documento unico
di regolarità contributiva) e dell'attestazione dell'intervenuto versamento in favore degli
operatori dei trattamenti retributivi, delle quote di TFR, dei contributi previdenziali ed
assicurativi anche a mezzo dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, ferma
restando la facoltà di quest'ultima di pretendere – a suo insindacabile giudizio – copia del
libro unico (busta paga) e degli altri documenti comprovanti l'effettivo adempimento delle
predette spettanze”; - che la ha più volte sollecitato l'invio della Parte_1
documentazione ma non ha ricevuto alcun riscontro da parte della - Controparte_1
che l'art.
7.4 del contratto del 01.03.22 stipulato tra le parti stabilisce che: “stante l'obbligo
dell'impresa di assolvere alle prescrizione previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro e
dagli accordi integrativi locali applicabili al proprio personale, nonché alle normative vigenti in
materia di contributi previdenziali assicurativi, in caso di inosservanza a tali adempimenti,
, potrà sospendere i pagamenti di cui all'art. 4 che verranno trattenuti fino a Parte_1
dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione ovvero, laddove fosse tenuta ad Parte_1
3 assolvere tali oneri invece dell'impresa o ritenesse anche solo opportuno surrogarsi ad essa
ai sensi dell'art. 1180 cc – e – senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno di rapporto
lavorativo con gli operatori, sarà ad addebitare tali somme all'impresa, anche Parte_1
a mezzo di compensazione con quanto ancora eventualmente dovutole a titolo di
corrispettivo.” - che l'impresa mandataria è solidalmente responsabile nei confronti del
Committente delle irregolarità fiscali e contributive relative a posizioni dei dipendenti dell'impresa mandante, impiegati nella commessa, - che, a fronte dell'inerzia dell'affidatario di un'opera o di un servizio nei predetti adempimenti, il committente/appaltatore ha il potere di
“sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati” ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 241/97; - che il pagamento richiesto non attiene a rapporto ed obbligazione ricompresi nelle previsioni del d. lgs. 231/2002; - che parte ricorrente non è
tenuta a versare IVA di rivalsa dovuta dalla parte vittoriosa al suo difensore, in quanto è
soggetto imprenditoriale operante in regime di IVA.
ha, quindi, proposto l'odierno giudizio, al fine di chiedere al Parte_1
Tribunale adito, preliminarmente, il rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano, per essere competente territorialmente il Tribunale di Avellino;
in subordine, previo accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo e condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze, oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, e comunque nei limiti di valore dell'opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita contestando Controparte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, avendo le parti pattuito all'art. 13
del contratto la competenza esclusiva del foro di Milano, con esclusione espressa di eventuali
4 altri fori, per qualsiasi controversia fosse derivata dall'interpretazione, applicazione e/o dall'esecuzione del contratto inter partes.
Secondo la tesi di parte opposta, l'eccezione di incompetenza territoriale è strumentale in quanto la sede legale della è stata sempre fissata a Milano in Parte_1
Corso Concordia n. 5 e il trasferimento della posizione REA da Milano ad Avellino risulta essere stato fatto in data 24.01.2024, ovvero successivamente rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 19.12.2023.
L'individuazione del foro di Milano era avvenuta proprio per agevolare la CP_2
nell'individuazione del foro competente in eventuali controversie in quanto il
[...]
contratto è stato sottoscritto a AN MB (LO), il luogo di esecuzione delle prestazioni da parte di era da individuarsi presso la sede della Zust Controparte_1
Ambrosetti in via G. Matteotti n. 99 in Nichelino (TO) e la prestazione della
[...]
avrebbe dovuto essere adempiuta presso la sede di Parte_1 CP_1
a Torino, in Corso Giulio Cesare.
[...]
Infine, la clausola di foro convenzionale non potrebbe essere considerata vessatoria, in quanto l'introduzione del processo civile telematico consente alle parti e i loro difensori di partecipare alle udienza da remoto, anche a distanza.
L'opposta ha poi contestato le difese svolte nel merito dall'opponente in ordine all'inesistenza del credito vantato, allegando che: - controparte non porta a supporto della propria opposizione alcuna documentazione scritta o alcuna prova che possa escludere l'inadempimento della o che possa escludere il diritto della Parte_1
al pagamento di quanto fornito alla e, Controparte_1 Parte_1
conseguentemente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- che controparte non contesta che abbia effettuato i servizi Controparte_1
per i quali ha emesso regolarmente fattura né che gli stessi siano stati resi a regola d'arte né
5 tanto meno il costo dei servizi resi;
- ha effettivamente svolto a regola Controparte_1
d'arte e al prezzo pattuito i servizi resi, tanto che vi è stato il pagamento di un acconto rispetto al maggior dare;
- la ammette di non aver effettuato il Parte_1
pagamento dovuto adducendo solo presunte e inconsistenti motivazioni;
- dall'analisi del contratto e dall'allegato B emerge che la fatturazione da parte di Controparte_1
sarebbe stata mensile posticipata, mentre il pagamento da parte della Parte_1
sarebbe dovuto avvenire entro 60 giorni dalla data della fattura. Diversamente da
[...]
quanto sostiene controparte, il pagamento delle fatture non era subordinato dunque al fatto che la a sua volta, ricevesse il suo corrispettivo dalla Parte_1
Committente (Zust Ambrosetti S.P.A.). Tale previsione, oltre a non essere prevista nel contratto, avrebbe comportato un pericolo e un rischio eccessivamente oneroso per
[...]
che avrebbe di fatto anticipato i costi dei propri servizi;
- non vi è prova dei CP_1
solleciti trasmessi dalla in merito alla trasmissione del DU e Parte_1
del DURF;
- l'art. 4 del contratto, diversamente da quanto sostenuto da controparte, prevede unicamente la necessità che alla venisse rilasciato un DU e DURF Controparte_1
regolare e non già che dovesse essere anche trasmesso;
- che la posizione contributiva e finanziaria della al momento della fornitura del servizio di vigilanza Controparte_1
come da documentazione allegata (doc. 4 parte opposta); - la Parte_1
non ha provato l'esistenza di alcun inadempimento della
[...] Controparte_1
neppure ai sensi dell'art.
7.4 del contratto, idoneo a giustificare la sospensione dei pagamenti,
in quanto non vi è stata alcuna violazione di legge da parte della Controparte_1
nell'espletamento dei propri servizi coma da documentazione DU e DURF allegata;
- il rapporto contrattuale tra la e la Parte_1 Controparte_1
rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2002 in quanto quest'ultimo riguarda tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di
6 contratti tra imprese o tra imprese e P.A., quindi alle obbligazioni pecuniarie che hanno fonte in qualunque contratto oneroso e a prestazioni corrispettive;
- è illegittima l'applicazione dell'IVA ai compensi legali, in quanto i difensori ricadono nel regime forfetario.
ha concluso chiedendo in prima istanza, di concedere la provvisoria Controparte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in assenza di qualsiasi prova scritta utile a giustificare l'opposizione ed in presenza di apposita ammissione dell'inadempimento da parte della in via preliminare, ritenere infondata, in fatto ed in diritto, Parte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
nel merito, accertare la legittimità della pretesa creditoria e, pertanto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto,
con concessione degli interessi commerciali moratori dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese ed onorari tanto del rito monitorio quanto della presente opposizione, con distrazione nei confronti dei sottoscritti procuratori che si dichiarano, sin d'ora, anticipatari.
Solo parte opposta ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva dell'udienza del 13.11.2024, rilevata prima facie l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la giudice ha ritenuto la causa sufficientemente istruita sulla scorta della documentazione versata in atti e delle allegazioni e difese svolte dalle parti.
All'udienza del 10.12.2024 la causa viene trattenuta in decisione, all'esito della discussione orale, con riserva di deposito della sentenza entro i successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
*****
Deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione, proposta dall'attrice alla prima udienza del 13.11.2024, di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione.
7 Tale eccezione è infondata e quindi va disattesa.
Dall'oggetto del contratto sottoscritto tra Parte_1 CP_1
(art. 2: “ nella sua qualità di cui in premesse e in esecuzione del
[...] Parte_1
Contratto Principale, stipula il presente Contratto con l'Impresa, la quale si obbliga nei
confronti di a prestare in favore della Mandante, ai sensi dell'art. 1655 e Parte_1
ss. del codice civile e dell'art. 29 D. Lgs. 276/03, o i Servizi elencati e dettagliatamente
descritti nel presente Contratto, nell'Allegato “A” (Capitolato tecnico) e nell'Allegato “C”
(Elenco dei Siti)”) si evince chiaramente che il contratto in essere tra le parti è sussumibile nel contratto di appalto di servizi.
Più precisamente, la prestazione posta a carico di consiste nello Controparte_1
svolgimento di servizi di sicurezza (servizi fiduciari – vigilanza non armata) così come indicati nella lett. c) del contratto e specificati nell'Allegato A (Il servizio prevede la presenza di un
operatore non armato, in divisa, adeguatamente formato e informato, con il compito di
controllo accessi persone e merci, secondo le modalità indicate dal Committente), verso il pagamento del corrispettivo.
Inoltre, il riferimento all'art. 29 citato rimanda agli obblighi retributivi e previdenziali del committente e dell'appaltatore, quindi al contratto di appalto.
Infine, come precisato dall'art. 7 del contratto, le prestazioni lavorative non sono meramente fornite all'appaltante dall'appaltatore, ma da questi gestite e organizzate con assunzione del rischio d'impresa e con apporto professionale specifico idoneo ad aggiungere un quid pluris al valore intrinseco di tali prestazioni.
Alla luce di queste ragioni, il contratto in questione non rientra tra le materie per cui è richiesta la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 co. 1 D. Lgs. 28/2010 così come modificato dall'art. 7 D. Lgs. 149/2022.
La domanda è pertanto procedibile.
8 Del pari anche l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata e va pertanto rigettata.
Nel contratto concluso inter partes, all'art. 13, rubricato “Foro competente esclusivo” le parti hanno convenuto che “Nel caso in cui dovessero insorgere controversie circa
l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto la controversia dovrà
essere deferita esclusivamente al FORO di Milano elettivamente dalle Parti designato quale
FORO competente esclusivo, con espressa esclusione di eventuali altri Fori”.
Emerge, dunque, la volontà inequivocabile e concorde delle parti di designare il Foro di
Milano quale foro esclusivamente competenze, così come richiesto dalla giurisprudenza: “In
tema di competenza per territorio, l'accordo delle parti di un foro territoriale, sebbene
coincidente con uno di quelli stabiliti dalla legge, assume carattere di esclusività soltanto
nell'ipotesi di accordo espresso che, quantunque non siano espresse con formule
sacramentali, non può essere desunto in via di argomentazione logica da elementi presuntivi,
bensì deve risultare da un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti
finalizzata ad escludere la competenza degli altri fori stabiliti dalla legge.” (Tribunale
Alessandria sez. I, 01/08/2024, n.661).
Quanto alla vessatorietà della clausola eccepita da si osserva che, Parte_1
trattandosi di contratto stipulato tra imprese, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dal Codice del Consumo, la disciplina generale delle clausole c.d. “vessatorie” è
prevista dall'art. 1341 c.c. dedicato alle “Condizioni generali di contratto”, il quale al secondo comma dispone che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate
per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di
responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o
9 rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria”.
Occorre, pertanto, verificare se nel caso di specie ricorra un contratto per adesione, tenendo presente che "Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341
c.c. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole vessatorie tra imprese, alla specifica
approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti
e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non
ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le
parti". (cfr. Cass. 16889/2016). In sostanza non sussiste alcun obbligo di approvazione espressa, con la seconda firma, per le clausole vessatorie inserite in contratti redatti, discussi e concordati da entrambe le parti;
la doppia firma è invece obbligatoria solo nelle condizioni generali di contratto prestabilite da una delle due parti, laddove l'altra non abbia potuto modificare il contenuto, l'abbia semplicemente "subìto" con la possibilità soltanto di scegliere se firmare o meno.
Osserva chi giudica che il contratto per cui è causa non può essere qualificato contratto per adesione, e ciò, anzitutto, poiché esso non è destinato a regolare una serie infinita di rapporti e non è redatto a mezzo di moduli e formulari, ma come emerge dalla semplice lettura del testo, le clausole contrattuali, pur in ipotesi elaborate da uno solo dei contraenti, fanno riferimento allo specifico incarico conferito alla società opposta, che poteva legittimamente concordare la modifica della previsione contrattuale relativa alla clausola avente ad oggetto il foro convenzionale, onde la clausola appare valida ed efficace, in quanto frutto della libera ed autonoma volontà dei contraenti (cfr. Cass. 17073/2013 nella quale si afferma che “La mera
predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto
insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela
apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento
10 risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la
conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta
senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere
se stipulare o meno).
Più precisamente, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella suindicata pronuncia “possono qualificarsi come contratti per adhaesionem (riguardo ai quali
sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie,
pena l'invalidità degli stessi) soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie
indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un
contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di
soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo
di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti
predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica
vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed
apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto)” (nello stesso senso cfr. Cass. civile sez. II, 24/09/2024, n.25491).
Nel caso in esame, occorre, evidenziare che il contratto concluso tra le parti, peraltro redatto su carta intestata alla stessa opponente che oggi si duole del foro convenzionale pattuito, è
stato sottoscritto e siglato da entrambe le parti, oltre che in calce alla scrittura privata, su ogni pagina della stessa (10 pagine in tutto), compresa la pagina in cui è contenuto il succitato art. 13, con ciò dovendosi ritenere che la contraente odierna opponente, se non ha provveduto essa stessa alla predisposizione del testo contrattuale, ha quantomeno con ogni probabilità
avuto modo – utilizzando l'ordinaria diligenza – di avere piena consapevolezza delle clausole,
onerose e non onerose, contenute nel contratto sottoscritto.
11 Applicando i suddetti principi, che si attagliano perfettamente alle pattuizioni concluse tra le parti dell'odierno giudizio e sopra descritte, l'eccezione di incompetenza territoriale merita pertanto di essere rigettata.
Venendo al merito, è versato in atti il contratto sottoscritto tra e Parte_1
per la prestazione di servizi fiduciari a favore di terzi (doc. 1 parte Controparte_1
opposta).
L'opponente non ha contestato l'avvenuta erogazione dei servizi da parte dell'opposta,
essendosi limitato a contestare la fondatezza e l'esigibilità del credito sotto due profili: 1) il preteso inadempimento da parte di agli obblighi di regolarità Controparte_1
contributiva e fiscale;
2) la pretesa concordata subordinazione del corrispettivo dovuto a all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte della sua Controparte_1
committente principale (Zust Ambrosetti S.P.A.).
Quanto alla prima eccezione, basti osservare che ha prodotto in atti Controparte_1
documentazione attestante la propria regolarità contributiva e fiscale nel periodo di riferimento delle fatture contestate, ovverosia nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2022 (Cfr. doc.
4 parte opposta allegati alla comparsa di risposta).
Tale produzione documentale supera le contestazioni sollevate dall'opponente a sostegno della non debenza (rectius della non esigibilità) del credito azionato.
Deve peraltro rilevarsi che non vi è prova in atti degli asseriti solleciti trasmessi dall'opponente all'opposta onde ottenere la documentazione comprovante la regolarità
contributiva e retributiva.
Del pari priva di fondatezza è l'eccezione volta a paralizzare la pretesa creditoria avversa e fondata sul preteso condizionamento del pagamento da parte di Parte_1
favore della al previo pagamento del corrispettivo dei servizi da Controparte_1
12 parte della committente principale (Zust Ambrosetti S.P.A), trattandosi di affermazione non è
assistita da alcuna previsione contrattuale.
In conclusione, sussistendo la prova del titolo e in assenza di contestazioni circa l'avvenuta erogazione dei servizi dedotti in contratto da parte di quest'ultima Controparte_1
ha diritto al pagamento del corrispettivo come da fatture oggetto di ingiunzione.
Per tutto quanto sopra rilevato, tenuto conto della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall'opposta e dell'infondatezza dell'opposizione, la stessa deve essere integralmente respinta.
Devono, infine, essere riconosciuti gli interessi per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi del D. Lgs. 231/2002, la cui disciplina normativa trova applicazione “ad
ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1),
chiarendo che per “transazioni commerciali” si intendono “i contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva
o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un
prezzo” (art. 2 co. 1 lett. a).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e modifiche di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio, dell'attività processuale espletata e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, contrariis reiectis, così
provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta di Parte_1
2) conferma il D.I. n. 19034/2023 del Tribunale di Milano pubblicato il 19.12.2023 e notificato il 19.12.2023, che acquista così efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
13 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 406,50 per esborsi e in euro € 3.350,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano il 09.01.2025
La Giudice
Paola Condorelli
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dalla M.O.T. dott.ssa Lina
Matarrese.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio degli Avv.ti Ferdinando Frasca e Nicoletta Pescatore,
elettivamente domiciliata in Via Partenio n. 12, Avellino, presso lo studio dei difensori avv. ti
Ferdinando Frasca e Nicoletta Pescatore, nonché presso l'indirizzo telematico pec:
Email_1
- opponente-
CONTRO
C.F ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avv.ti Egidio Ferri e Davide Maggiore, elettivamente domiciliata presso la
Cancelleria del Tribunale di Milano, nonché presso l'indirizzo telematico pec:
Email_2 Email_3
- opposta-
Conclusioni: come da fogli allegati al verbale di udienza del 10.12.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a la società Controparte_1 [...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19034/2023 Parte_1
pubblicato dal Tribunale di Milano in data 19.12.2023 e notificato in data 19.12.2023, con il quale veniva ingiunto a parte opponente il pagamento della somma di euro 81.410,75, oltre interessi commerciali come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, in relazione a fatture emesse da per il servizio di vigilanza non armata presso Zust Controparte_1
Ambrosetti SPA in forza di contratto sottoscritto tra le parti in data 1.03.2022.
A fondamento dell'opposizione proposta ha eccepito, Parte_1
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere la controversia devoluta alla competenza del Tribunale di Avellino sia in applicazione del criterio di collegamento del foro generale del convenuto ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., avendo la sede ad Avellino, sia ai sensi del criterio di collegamento del Parte_1
luogo ove è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., dal momento che il contratto di servizi da cui discenderebbe l'asserito inadempimento dell'obbligazione si sarebbe perfezionato ad
Avellino; competente per territorio sarebbe il Tribunale di Avellino anche ai sensi dell'art. 20
c.p.c. e 1182 c.c. in quanto Avellino (luogo della sede del debitore) sarebbe il luogo ove deve essere eseguita l'obbligazione. A nulla rileva la scelta del foro esclusivo di Milano ex art. 13
del Contratto, in quanto tale statuizione, essendo eccessivamente gravosa e sproporzionata rispetto all'economia del rapporto, avrebbe dovuto essere specificamente e autonomamente approvata per iscritto. Tale clausola è nulla, in quanto vessatoria e non specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Nel merito, l'opponente ha contestato la sussistenza del credito della controparte e l'idoneità
della documentazione depositata da a fornire la prova del proprio Controparte_1
credito.
2 L'opponente, in particolare, ha dedotto, a fondamento dell'opposizione proposta, che - il decreto ingiuntivo si fonda esclusivamente su documenti predisposti unilateralmente dalla parte (fatture), inidonei a dimostrare, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato puntuale pagamento di quanto richiesto;
- che le fatture poste alla base del ricorso monitorio non erano scadute al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e la società
opponente era tenuta al pagamento solo allorquando avesse ricevuto, a sua volta, il pagamento da parte della Committente, circostanza quest'ultima indimostrata;
- che l'opposta non ha mai trasmesso DU e DURF attestanti la regolarità contributiva e fiscale, né l'elenco dei nominativi del personale occupato nella commessa, in violazione delle disposizioni di legge e di quanto stabilito nel contratto sottoscritto tra le parti in data 01.03.2022; - che all'art.
4.2. del contratto le parti hanno stabilito che: ”il pagamento del corrispettivo è subordinato al
rilascio da parte dell'impresa che svolge il servizio di vigilanza del DU ( documento unico
di regolarità contributiva) e dell'attestazione dell'intervenuto versamento in favore degli
operatori dei trattamenti retributivi, delle quote di TFR, dei contributi previdenziali ed
assicurativi anche a mezzo dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, ferma
restando la facoltà di quest'ultima di pretendere – a suo insindacabile giudizio – copia del
libro unico (busta paga) e degli altri documenti comprovanti l'effettivo adempimento delle
predette spettanze”; - che la ha più volte sollecitato l'invio della Parte_1
documentazione ma non ha ricevuto alcun riscontro da parte della - Controparte_1
che l'art.
7.4 del contratto del 01.03.22 stipulato tra le parti stabilisce che: “stante l'obbligo
dell'impresa di assolvere alle prescrizione previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro e
dagli accordi integrativi locali applicabili al proprio personale, nonché alle normative vigenti in
materia di contributi previdenziali assicurativi, in caso di inosservanza a tali adempimenti,
, potrà sospendere i pagamenti di cui all'art. 4 che verranno trattenuti fino a Parte_1
dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione ovvero, laddove fosse tenuta ad Parte_1
3 assolvere tali oneri invece dell'impresa o ritenesse anche solo opportuno surrogarsi ad essa
ai sensi dell'art. 1180 cc – e – senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno di rapporto
lavorativo con gli operatori, sarà ad addebitare tali somme all'impresa, anche Parte_1
a mezzo di compensazione con quanto ancora eventualmente dovutole a titolo di
corrispettivo.” - che l'impresa mandataria è solidalmente responsabile nei confronti del
Committente delle irregolarità fiscali e contributive relative a posizioni dei dipendenti dell'impresa mandante, impiegati nella commessa, - che, a fronte dell'inerzia dell'affidatario di un'opera o di un servizio nei predetti adempimenti, il committente/appaltatore ha il potere di
“sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati” ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 241/97; - che il pagamento richiesto non attiene a rapporto ed obbligazione ricompresi nelle previsioni del d. lgs. 231/2002; - che parte ricorrente non è
tenuta a versare IVA di rivalsa dovuta dalla parte vittoriosa al suo difensore, in quanto è
soggetto imprenditoriale operante in regime di IVA.
ha, quindi, proposto l'odierno giudizio, al fine di chiedere al Parte_1
Tribunale adito, preliminarmente, il rigetto dell'eventuale istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Milano, per essere competente territorialmente il Tribunale di Avellino;
in subordine, previo accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo e condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze, oltre al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, e comunque nei limiti di valore dell'opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita contestando Controparte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, avendo le parti pattuito all'art. 13
del contratto la competenza esclusiva del foro di Milano, con esclusione espressa di eventuali
4 altri fori, per qualsiasi controversia fosse derivata dall'interpretazione, applicazione e/o dall'esecuzione del contratto inter partes.
Secondo la tesi di parte opposta, l'eccezione di incompetenza territoriale è strumentale in quanto la sede legale della è stata sempre fissata a Milano in Parte_1
Corso Concordia n. 5 e il trasferimento della posizione REA da Milano ad Avellino risulta essere stato fatto in data 24.01.2024, ovvero successivamente rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 19.12.2023.
L'individuazione del foro di Milano era avvenuta proprio per agevolare la CP_2
nell'individuazione del foro competente in eventuali controversie in quanto il
[...]
contratto è stato sottoscritto a AN MB (LO), il luogo di esecuzione delle prestazioni da parte di era da individuarsi presso la sede della Zust Controparte_1
Ambrosetti in via G. Matteotti n. 99 in Nichelino (TO) e la prestazione della
[...]
avrebbe dovuto essere adempiuta presso la sede di Parte_1 CP_1
a Torino, in Corso Giulio Cesare.
[...]
Infine, la clausola di foro convenzionale non potrebbe essere considerata vessatoria, in quanto l'introduzione del processo civile telematico consente alle parti e i loro difensori di partecipare alle udienza da remoto, anche a distanza.
L'opposta ha poi contestato le difese svolte nel merito dall'opponente in ordine all'inesistenza del credito vantato, allegando che: - controparte non porta a supporto della propria opposizione alcuna documentazione scritta o alcuna prova che possa escludere l'inadempimento della o che possa escludere il diritto della Parte_1
al pagamento di quanto fornito alla e, Controparte_1 Parte_1
conseguentemente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- che controparte non contesta che abbia effettuato i servizi Controparte_1
per i quali ha emesso regolarmente fattura né che gli stessi siano stati resi a regola d'arte né
5 tanto meno il costo dei servizi resi;
- ha effettivamente svolto a regola Controparte_1
d'arte e al prezzo pattuito i servizi resi, tanto che vi è stato il pagamento di un acconto rispetto al maggior dare;
- la ammette di non aver effettuato il Parte_1
pagamento dovuto adducendo solo presunte e inconsistenti motivazioni;
- dall'analisi del contratto e dall'allegato B emerge che la fatturazione da parte di Controparte_1
sarebbe stata mensile posticipata, mentre il pagamento da parte della Parte_1
sarebbe dovuto avvenire entro 60 giorni dalla data della fattura. Diversamente da
[...]
quanto sostiene controparte, il pagamento delle fatture non era subordinato dunque al fatto che la a sua volta, ricevesse il suo corrispettivo dalla Parte_1
Committente (Zust Ambrosetti S.P.A.). Tale previsione, oltre a non essere prevista nel contratto, avrebbe comportato un pericolo e un rischio eccessivamente oneroso per
[...]
che avrebbe di fatto anticipato i costi dei propri servizi;
- non vi è prova dei CP_1
solleciti trasmessi dalla in merito alla trasmissione del DU e Parte_1
del DURF;
- l'art. 4 del contratto, diversamente da quanto sostenuto da controparte, prevede unicamente la necessità che alla venisse rilasciato un DU e DURF Controparte_1
regolare e non già che dovesse essere anche trasmesso;
- che la posizione contributiva e finanziaria della al momento della fornitura del servizio di vigilanza Controparte_1
come da documentazione allegata (doc. 4 parte opposta); - la Parte_1
non ha provato l'esistenza di alcun inadempimento della
[...] Controparte_1
neppure ai sensi dell'art.
7.4 del contratto, idoneo a giustificare la sospensione dei pagamenti,
in quanto non vi è stata alcuna violazione di legge da parte della Controparte_1
nell'espletamento dei propri servizi coma da documentazione DU e DURF allegata;
- il rapporto contrattuale tra la e la Parte_1 Controparte_1
rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2002 in quanto quest'ultimo riguarda tutti i pagamenti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ovvero nell'ambito di
6 contratti tra imprese o tra imprese e P.A., quindi alle obbligazioni pecuniarie che hanno fonte in qualunque contratto oneroso e a prestazioni corrispettive;
- è illegittima l'applicazione dell'IVA ai compensi legali, in quanto i difensori ricadono nel regime forfetario.
ha concluso chiedendo in prima istanza, di concedere la provvisoria Controparte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in assenza di qualsiasi prova scritta utile a giustificare l'opposizione ed in presenza di apposita ammissione dell'inadempimento da parte della in via preliminare, ritenere infondata, in fatto ed in diritto, Parte_1
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano;
nel merito, accertare la legittimità della pretesa creditoria e, pertanto, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto,
con concessione degli interessi commerciali moratori dalla domanda al saldo;
con vittoria di spese ed onorari tanto del rito monitorio quanto della presente opposizione, con distrazione nei confronti dei sottoscritti procuratori che si dichiarano, sin d'ora, anticipatari.
Solo parte opposta ha depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva dell'udienza del 13.11.2024, rilevata prima facie l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la giudice ha ritenuto la causa sufficientemente istruita sulla scorta della documentazione versata in atti e delle allegazioni e difese svolte dalle parti.
All'udienza del 10.12.2024 la causa viene trattenuta in decisione, all'esito della discussione orale, con riserva di deposito della sentenza entro i successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
*****
Deve, preliminarmente, essere esaminata l'eccezione, proposta dall'attrice alla prima udienza del 13.11.2024, di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione.
7 Tale eccezione è infondata e quindi va disattesa.
Dall'oggetto del contratto sottoscritto tra Parte_1 CP_1
(art. 2: “ nella sua qualità di cui in premesse e in esecuzione del
[...] Parte_1
Contratto Principale, stipula il presente Contratto con l'Impresa, la quale si obbliga nei
confronti di a prestare in favore della Mandante, ai sensi dell'art. 1655 e Parte_1
ss. del codice civile e dell'art. 29 D. Lgs. 276/03, o i Servizi elencati e dettagliatamente
descritti nel presente Contratto, nell'Allegato “A” (Capitolato tecnico) e nell'Allegato “C”
(Elenco dei Siti)”) si evince chiaramente che il contratto in essere tra le parti è sussumibile nel contratto di appalto di servizi.
Più precisamente, la prestazione posta a carico di consiste nello Controparte_1
svolgimento di servizi di sicurezza (servizi fiduciari – vigilanza non armata) così come indicati nella lett. c) del contratto e specificati nell'Allegato A (Il servizio prevede la presenza di un
operatore non armato, in divisa, adeguatamente formato e informato, con il compito di
controllo accessi persone e merci, secondo le modalità indicate dal Committente), verso il pagamento del corrispettivo.
Inoltre, il riferimento all'art. 29 citato rimanda agli obblighi retributivi e previdenziali del committente e dell'appaltatore, quindi al contratto di appalto.
Infine, come precisato dall'art. 7 del contratto, le prestazioni lavorative non sono meramente fornite all'appaltante dall'appaltatore, ma da questi gestite e organizzate con assunzione del rischio d'impresa e con apporto professionale specifico idoneo ad aggiungere un quid pluris al valore intrinseco di tali prestazioni.
Alla luce di queste ragioni, il contratto in questione non rientra tra le materie per cui è richiesta la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 co. 1 D. Lgs. 28/2010 così come modificato dall'art. 7 D. Lgs. 149/2022.
La domanda è pertanto procedibile.
8 Del pari anche l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata e va pertanto rigettata.
Nel contratto concluso inter partes, all'art. 13, rubricato “Foro competente esclusivo” le parti hanno convenuto che “Nel caso in cui dovessero insorgere controversie circa
l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto la controversia dovrà
essere deferita esclusivamente al FORO di Milano elettivamente dalle Parti designato quale
FORO competente esclusivo, con espressa esclusione di eventuali altri Fori”.
Emerge, dunque, la volontà inequivocabile e concorde delle parti di designare il Foro di
Milano quale foro esclusivamente competenze, così come richiesto dalla giurisprudenza: “In
tema di competenza per territorio, l'accordo delle parti di un foro territoriale, sebbene
coincidente con uno di quelli stabiliti dalla legge, assume carattere di esclusività soltanto
nell'ipotesi di accordo espresso che, quantunque non siano espresse con formule
sacramentali, non può essere desunto in via di argomentazione logica da elementi presuntivi,
bensì deve risultare da un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti
finalizzata ad escludere la competenza degli altri fori stabiliti dalla legge.” (Tribunale
Alessandria sez. I, 01/08/2024, n.661).
Quanto alla vessatorietà della clausola eccepita da si osserva che, Parte_1
trattandosi di contratto stipulato tra imprese, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dal Codice del Consumo, la disciplina generale delle clausole c.d. “vessatorie” è
prevista dall'art. 1341 c.c. dedicato alle “Condizioni generali di contratto”, il quale al secondo comma dispone che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate
per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di
responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o
9 rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria”.
Occorre, pertanto, verificare se nel caso di specie ricorra un contratto per adesione, tenendo presente che "Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341
c.c. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole vessatorie tra imprese, alla specifica
approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti
e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non
ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le
parti". (cfr. Cass. 16889/2016). In sostanza non sussiste alcun obbligo di approvazione espressa, con la seconda firma, per le clausole vessatorie inserite in contratti redatti, discussi e concordati da entrambe le parti;
la doppia firma è invece obbligatoria solo nelle condizioni generali di contratto prestabilite da una delle due parti, laddove l'altra non abbia potuto modificare il contenuto, l'abbia semplicemente "subìto" con la possibilità soltanto di scegliere se firmare o meno.
Osserva chi giudica che il contratto per cui è causa non può essere qualificato contratto per adesione, e ciò, anzitutto, poiché esso non è destinato a regolare una serie infinita di rapporti e non è redatto a mezzo di moduli e formulari, ma come emerge dalla semplice lettura del testo, le clausole contrattuali, pur in ipotesi elaborate da uno solo dei contraenti, fanno riferimento allo specifico incarico conferito alla società opposta, che poteva legittimamente concordare la modifica della previsione contrattuale relativa alla clausola avente ad oggetto il foro convenzionale, onde la clausola appare valida ed efficace, in quanto frutto della libera ed autonoma volontà dei contraenti (cfr. Cass. 17073/2013 nella quale si afferma che “La mera
predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto
insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela
apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento
10 risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la
conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta
senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere
se stipulare o meno).
Più precisamente, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella suindicata pronuncia “possono qualificarsi come contratti per adhaesionem (riguardo ai quali
sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie,
pena l'invalidità degli stessi) soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie
indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un
contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di
soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo
di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti
predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica
vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed
apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto)” (nello stesso senso cfr. Cass. civile sez. II, 24/09/2024, n.25491).
Nel caso in esame, occorre, evidenziare che il contratto concluso tra le parti, peraltro redatto su carta intestata alla stessa opponente che oggi si duole del foro convenzionale pattuito, è
stato sottoscritto e siglato da entrambe le parti, oltre che in calce alla scrittura privata, su ogni pagina della stessa (10 pagine in tutto), compresa la pagina in cui è contenuto il succitato art. 13, con ciò dovendosi ritenere che la contraente odierna opponente, se non ha provveduto essa stessa alla predisposizione del testo contrattuale, ha quantomeno con ogni probabilità
avuto modo – utilizzando l'ordinaria diligenza – di avere piena consapevolezza delle clausole,
onerose e non onerose, contenute nel contratto sottoscritto.
11 Applicando i suddetti principi, che si attagliano perfettamente alle pattuizioni concluse tra le parti dell'odierno giudizio e sopra descritte, l'eccezione di incompetenza territoriale merita pertanto di essere rigettata.
Venendo al merito, è versato in atti il contratto sottoscritto tra e Parte_1
per la prestazione di servizi fiduciari a favore di terzi (doc. 1 parte Controparte_1
opposta).
L'opponente non ha contestato l'avvenuta erogazione dei servizi da parte dell'opposta,
essendosi limitato a contestare la fondatezza e l'esigibilità del credito sotto due profili: 1) il preteso inadempimento da parte di agli obblighi di regolarità Controparte_1
contributiva e fiscale;
2) la pretesa concordata subordinazione del corrispettivo dovuto a all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte della sua Controparte_1
committente principale (Zust Ambrosetti S.P.A.).
Quanto alla prima eccezione, basti osservare che ha prodotto in atti Controparte_1
documentazione attestante la propria regolarità contributiva e fiscale nel periodo di riferimento delle fatture contestate, ovverosia nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2022 (Cfr. doc.
4 parte opposta allegati alla comparsa di risposta).
Tale produzione documentale supera le contestazioni sollevate dall'opponente a sostegno della non debenza (rectius della non esigibilità) del credito azionato.
Deve peraltro rilevarsi che non vi è prova in atti degli asseriti solleciti trasmessi dall'opponente all'opposta onde ottenere la documentazione comprovante la regolarità
contributiva e retributiva.
Del pari priva di fondatezza è l'eccezione volta a paralizzare la pretesa creditoria avversa e fondata sul preteso condizionamento del pagamento da parte di Parte_1
favore della al previo pagamento del corrispettivo dei servizi da Controparte_1
12 parte della committente principale (Zust Ambrosetti S.P.A), trattandosi di affermazione non è
assistita da alcuna previsione contrattuale.
In conclusione, sussistendo la prova del titolo e in assenza di contestazioni circa l'avvenuta erogazione dei servizi dedotti in contratto da parte di quest'ultima Controparte_1
ha diritto al pagamento del corrispettivo come da fatture oggetto di ingiunzione.
Per tutto quanto sopra rilevato, tenuto conto della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dall'opposta e dell'infondatezza dell'opposizione, la stessa deve essere integralmente respinta.
Devono, infine, essere riconosciuti gli interessi per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ai sensi del D. Lgs. 231/2002, la cui disciplina normativa trova applicazione “ad
ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1),
chiarendo che per “transazioni commerciali” si intendono “i contratti, comunque denominati,
tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva
o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un
prezzo” (art. 2 co. 1 lett. a).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e modifiche di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio, dell'attività processuale espletata e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, contrariis reiectis, così
provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta di Parte_1
2) conferma il D.I. n. 19034/2023 del Tribunale di Milano pubblicato il 19.12.2023 e notificato il 19.12.2023, che acquista così efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
13 3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 406,50 per esborsi e in euro € 3.350,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano il 09.01.2025
La Giudice
Paola Condorelli
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le mie cure, dalla M.O.T. dott.ssa Lina
Matarrese.
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