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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2024, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13096/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13096/2023 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), C.So Peschiera 83, presso lo studio dell'avv.
SGANDURRA GRADANTE DEBORAH che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da condizioni congiunte depositate il 15/02/2024.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 I signori contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2
in TORINO il 28/06/1997.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 21/09/2000 e , il 23/05/2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 10/07/2023, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative al figlio minore rispondono al prevalente interesse dello stesso, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà l'attuale Per_2
residenza anagrafica presso la casa coniugale in Torino, Via Caraglio n. 133 che, in forza del successivo punto 7, viene assegnata alla madre, in quanto con lui convivente.
2. DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse quali quelle relative alla salute,
l'istruzione, l'educazione, le attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale del figlio e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni afferenti pagina 2 di 6 l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la potestà ai sensi dell'art. 155, 3° comma c.p.c..
3. DÀ ATTO che i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore Per_2
nella crisi della relazione familiare, ad ispirare le scelte di vita al suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali.
I genitori si impegnano a mantenere, particolarmente di fronte a , un atteggiamento civile, Per_2
collaborativo ed assolutamente educato, non aggressivo e prevaricatorio. La madre, in quanto convivente con si impegna a tenere costantemente informato il padre in ogni ambito attinente il medesimo. Per_2
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé ogni qualvolta il genitore e il figlio Per_2
lo desidereranno, pernottamenti compresi, secondo modalità da concordare preventivamente ogni volta con la madre signora Parte_2
5. DISPONE che, in difetto di accordo tra i genitori direttamente intercorso, il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo:
- un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato dalle ore 9.00 andando a prendere il figlio al domicilio materno sino alla domenica alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà il figlio al domicilio materno;
- ogni settimana due pomeriggi infrasettimanali, che si indicano, salvo diverso accordo tra i genitori, nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 16.30 andando a prendere il figlio al domicilio materno sino alle ore 21.00 quando il padre riaccompagnerà il figlio al domicilio materno;
- durante le festività natalizie, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 11.00 del 1 gennaio;
oppure il 24 dicembre dalle ore 11.00 sino al 25 dicembre alle ore
11.00 e dal 1 gennaio alle ore 11.00 al 6 gennaio alle ore 21.00;
- durante le festività pasquali, il padre terrà con sé il figlio per tre giorni consecutivi che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio per due settimane, con corrispondente sospensione degli incontri con la madre e comunque con l'altro genitore, settimane da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno avendo cura di segnalare alla madre il luogo di villeggiatura in pagina 3 di 6 cui trascorrerà le proprie vacanze con il minore. Anche la signora informerà il signor in Pt_2 Pt_1
relazione al luogo di villeggiatura in cui trascorrerà le proprie vacanze con il minore;
- festività scolastiche ed eventuali “ponti”: il padre terrà con sé il figlio alternandosi con la madre;
- i genitori trascorreranno insieme le feste per le ricorrenze importanti del figlio, quali a titolo esemplificativo, il giorno del compleanno, il giorno del conseguimento del diploma di maturità, del diploma di laurea, della laurea e del matrimonio;
- trascorrerà la festa della mamma, quella del papà ed i compleanni dei genitori con i Per_2
rispettivi interessati senza che ciò comporti la necessità di recuperare per il genitore non collocatario la visita eventualmente perduta;
- in caso di malattia del minore, il padre potrà frequentare il figlio presso il domicilio materno previo congruo avviso.
6. DÀ ATTO che avendo la figlia ormai raggiunto la maggiore età e continuando la stessa Per_1
a vivere presso l'abitazione coniugale, la stessa potrà certamente incontrare il padre signor Pt_1
come desidererà.
[...]
7. DISPONE che l'alloggio coniugale sito in Torino, Via Caraglio n. 133, di proprietà esclusiva del signor viene assegnato alla signora con tutto l'arredo esistente. Il signor Parte_1 Pt_2 Pt_1 se ne è già allontanato, asportando i propri effetti personali e quant'altro di sua proprietà, anche dalla cantina e dal box pertinenziale che rimarranno anch'essi nella esclusiva disponibilità della signora
[...]
il box potrà venire utilizzato per parcheggiare l'auto di cui al punto 16) ovvero altro mezzo in uso Pt_2
al figlio . Per_2
8. DÀ ATTO che la signora rimarrà nella casa coniugale fintanto che Parte_2 Per_2 avrà raggiunto l'autosufficienza economica ed intraprenderà un proprio percorso di vita personale lontano dall'abitazione familiare, allorquando la stessa signora dovrà abbandonare Parte_2
la casa coniugale.
9. DÀ ATTO che al momento in cui la signora dovrà lasciare la casa coniugale per traferirsi Pt_2 altrove, il signor potrà decidere di far dell'immobile l'uso che desidera ed anche, quindi, di Pt_1
venderlo così come pure per quanto concerne il box auto pertinenziale oltre che la cantina. La signora nulla potrà pretendere al momento della vendita e sin da ora, in ogni caso, dichiara Parte_2
di rinunciare ad ogni pretesa economica in relazione al suddetto immobile ed ai pertinenti box auto e cantina.
pagina 4 di 6 10. DÀ ATTO che la signora si impegna a provvedere personalmente e Parte_2 integralmente al versamento delle spese ordinarie per servizi dell'immobile, spese condominiali ordinarie e/o accessorie dal momento dell'allontanamento del marito. Il signor in quanto proprietario Pt_1 dell'immobile provvederà al pagamento degli oneri condominiali straordinari e delle spese gravanti sulla proprietà.
11. DÀ ATTO che le somme di denaro depositate a titolo di buoni fruttiferi postali della tipologia
“BFP A 3 ANNI PLUS” con annesso conto corrente cointestato tra i signori e Parte_1 [...]
presso e i buoni fruttiferi esistenti sul relativo deposito che, ad oggi, Parte_2 CP_1 ammontano ad un valore nominale di €. 31.000,00 circa verranno ripartiti tra i figli e in Per_1 Per_2
eguale misura alla data di scadenza contrattuale fissata al 15 settembre 2025 a mezzo bonifici bancari l'uno a favore di (per €. 15.500,00) e l'altro a favore di (per €. 15.500,00) sui rispettivi Per_1 Per_2
conti correnti intestati a ciascuno dei figli avendo alla suddetta data di scadenza contrattuale dei Per_2
buoni fruttiferi raggiunto la maggiore età (doc. 6 lista buoni fruttiferi postali).
12. DISPONE che il padre signor contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2
versando a mani della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €. 150,00 (adeguabile secondo indici Istat come per legge), ciò fino alla data di scadenza contrattuale del 15 settembre 2025 dei buoni fruttiferi postali di cui al punto precedente, allorquando al figlio Per_2 verranno destinati €. 15.500,00 ovvero la metà del valore nominale dei buoni fruttiferi. Dalla data in cui al figlio verrà ripartita la suddetta quota, il padre signor contribuirà al Per_2 Parte_1
mantenimento del figlio versando, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €. 100,00, adeguabile secondo indici Istat come per legge. Al compimento della maggiore età del figlio , la somma, come sopra dettagliata, a titolo di assegno di mantenimento potrà essere Per_2
versata direttamente a mani di mediante bonifico su conto corrente allo stesso intestato. Per_2
13. DISPONE che i genitori sosterranno, per il figlio minore , in misura pari al 50% i ticket Per_2
sanitari, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive (per una attività, da individuarsi a seconda delle inclinazioni del figlio e previamente concordate con la madre), ludiche e/o ricreative e spese extrascolastiche tutte previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, il tutto secondo il Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati adottato dall'Intestato Tribunale.
14. DÀ ATTO che la signora potrà chiedere e percepire al 100% l'assegno Parte_2 unico per il figlio ammontante a circa €. 194,00 mensili. Per_2
pagina 5 di 6 15. DÀ ATTO che la figlia esercitando al momento l'attività di commessa di ipermercato, Per_1 attività che le consente di percepire a titolo di retribuzione mensile la somma di €. 800,00, pare, allo stato, economicamente autosufficiente vieppiù continuando la stessa a vivere presso la casa coniugale ove non sostiene spese abitative. Pertanto, al momento, i coniugi convengono di non prevedere alcun assegno mensile di mantenimento a suo favore. Alla data di scadenza contrattuale del 15 settembre 2025 dei buoni fruttiferi postali di cui al punto 11, a verranno destinati €. 15.500,00 ovvero la metà Per_1
del valore nominale dei buoni fruttiferi, come previsto al suddetto punto.
16. DÀ ATTO che l'autovettura modello Fiat Panda, in comproprietà tra il signor e Parte_1
la signora (doc. 7 carta di circolazione) ed in uso alla signora e ai figli Parte_2 Pt_2
e , verrà volturata a favore della signora che diverrà quindi unica Per_2 Per_1 Parte_2
intestataria, con spese di trasferimento a carico della medesima con atto da stipularsi contestualmente al deposito del ricorso o comunque entro i tempi tecnici necessari per la voltura. La signora Parte_2
si accollerà, dunque, ogni costo di gestione (assicurazione bollo contravvenzioni benzina ecc..)
[...]
senza nulla pretendere dal signor il quale a sua volta nulla potrà reciprocamente pretendere dalla Pt_1 signora nel caso in cui la stessa, divenuta unica intestataria, decidesse di vendere l'auto. Pt_2
17. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione di Per_2
quando lo avrà con sè.
18. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
19. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e viceversa, ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 01/03/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13096/2023 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), C.So Peschiera 83, presso lo studio dell'avv.
SGANDURRA GRADANTE DEBORAH che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da condizioni congiunte depositate il 15/02/2024.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 I signori contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2
in TORINO il 28/06/1997.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 21/09/2000 e , il 23/05/2006. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 10/07/2023, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative al figlio minore rispondono al prevalente interesse dello stesso, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà l'attuale Per_2
residenza anagrafica presso la casa coniugale in Torino, Via Caraglio n. 133 che, in forza del successivo punto 7, viene assegnata alla madre, in quanto con lui convivente.
2. DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse quali quelle relative alla salute,
l'istruzione, l'educazione, le attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale del figlio e delle sue aspirazioni. Limitatamente alle questioni afferenti pagina 2 di 6 l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la potestà ai sensi dell'art. 155, 3° comma c.p.c..
3. DÀ ATTO che i genitori si impegnano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore Per_2
nella crisi della relazione familiare, ad ispirare le scelte di vita al suo preminente interesse ed a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali.
I genitori si impegnano a mantenere, particolarmente di fronte a , un atteggiamento civile, Per_2
collaborativo ed assolutamente educato, non aggressivo e prevaricatorio. La madre, in quanto convivente con si impegna a tenere costantemente informato il padre in ogni ambito attinente il medesimo. Per_2
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé ogni qualvolta il genitore e il figlio Per_2
lo desidereranno, pernottamenti compresi, secondo modalità da concordare preventivamente ogni volta con la madre signora Parte_2
5. DISPONE che, in difetto di accordo tra i genitori direttamente intercorso, il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo:
- un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato dalle ore 9.00 andando a prendere il figlio al domicilio materno sino alla domenica alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà il figlio al domicilio materno;
- ogni settimana due pomeriggi infrasettimanali, che si indicano, salvo diverso accordo tra i genitori, nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 16.30 andando a prendere il figlio al domicilio materno sino alle ore 21.00 quando il padre riaccompagnerà il figlio al domicilio materno;
- durante le festività natalizie, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 11.00 del 1 gennaio;
oppure il 24 dicembre dalle ore 11.00 sino al 25 dicembre alle ore
11.00 e dal 1 gennaio alle ore 11.00 al 6 gennaio alle ore 21.00;
- durante le festività pasquali, il padre terrà con sé il figlio per tre giorni consecutivi che comprendano, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, il padre terrà con sé il figlio per due settimane, con corrispondente sospensione degli incontri con la madre e comunque con l'altro genitore, settimane da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno avendo cura di segnalare alla madre il luogo di villeggiatura in pagina 3 di 6 cui trascorrerà le proprie vacanze con il minore. Anche la signora informerà il signor in Pt_2 Pt_1
relazione al luogo di villeggiatura in cui trascorrerà le proprie vacanze con il minore;
- festività scolastiche ed eventuali “ponti”: il padre terrà con sé il figlio alternandosi con la madre;
- i genitori trascorreranno insieme le feste per le ricorrenze importanti del figlio, quali a titolo esemplificativo, il giorno del compleanno, il giorno del conseguimento del diploma di maturità, del diploma di laurea, della laurea e del matrimonio;
- trascorrerà la festa della mamma, quella del papà ed i compleanni dei genitori con i Per_2
rispettivi interessati senza che ciò comporti la necessità di recuperare per il genitore non collocatario la visita eventualmente perduta;
- in caso di malattia del minore, il padre potrà frequentare il figlio presso il domicilio materno previo congruo avviso.
6. DÀ ATTO che avendo la figlia ormai raggiunto la maggiore età e continuando la stessa Per_1
a vivere presso l'abitazione coniugale, la stessa potrà certamente incontrare il padre signor Pt_1
come desidererà.
[...]
7. DISPONE che l'alloggio coniugale sito in Torino, Via Caraglio n. 133, di proprietà esclusiva del signor viene assegnato alla signora con tutto l'arredo esistente. Il signor Parte_1 Pt_2 Pt_1 se ne è già allontanato, asportando i propri effetti personali e quant'altro di sua proprietà, anche dalla cantina e dal box pertinenziale che rimarranno anch'essi nella esclusiva disponibilità della signora
[...]
il box potrà venire utilizzato per parcheggiare l'auto di cui al punto 16) ovvero altro mezzo in uso Pt_2
al figlio . Per_2
8. DÀ ATTO che la signora rimarrà nella casa coniugale fintanto che Parte_2 Per_2 avrà raggiunto l'autosufficienza economica ed intraprenderà un proprio percorso di vita personale lontano dall'abitazione familiare, allorquando la stessa signora dovrà abbandonare Parte_2
la casa coniugale.
9. DÀ ATTO che al momento in cui la signora dovrà lasciare la casa coniugale per traferirsi Pt_2 altrove, il signor potrà decidere di far dell'immobile l'uso che desidera ed anche, quindi, di Pt_1
venderlo così come pure per quanto concerne il box auto pertinenziale oltre che la cantina. La signora nulla potrà pretendere al momento della vendita e sin da ora, in ogni caso, dichiara Parte_2
di rinunciare ad ogni pretesa economica in relazione al suddetto immobile ed ai pertinenti box auto e cantina.
pagina 4 di 6 10. DÀ ATTO che la signora si impegna a provvedere personalmente e Parte_2 integralmente al versamento delle spese ordinarie per servizi dell'immobile, spese condominiali ordinarie e/o accessorie dal momento dell'allontanamento del marito. Il signor in quanto proprietario Pt_1 dell'immobile provvederà al pagamento degli oneri condominiali straordinari e delle spese gravanti sulla proprietà.
11. DÀ ATTO che le somme di denaro depositate a titolo di buoni fruttiferi postali della tipologia
“BFP A 3 ANNI PLUS” con annesso conto corrente cointestato tra i signori e Parte_1 [...]
presso e i buoni fruttiferi esistenti sul relativo deposito che, ad oggi, Parte_2 CP_1 ammontano ad un valore nominale di €. 31.000,00 circa verranno ripartiti tra i figli e in Per_1 Per_2
eguale misura alla data di scadenza contrattuale fissata al 15 settembre 2025 a mezzo bonifici bancari l'uno a favore di (per €. 15.500,00) e l'altro a favore di (per €. 15.500,00) sui rispettivi Per_1 Per_2
conti correnti intestati a ciascuno dei figli avendo alla suddetta data di scadenza contrattuale dei Per_2
buoni fruttiferi raggiunto la maggiore età (doc. 6 lista buoni fruttiferi postali).
12. DISPONE che il padre signor contribuirà al mantenimento del figlio Parte_1 Per_2
versando a mani della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €. 150,00 (adeguabile secondo indici Istat come per legge), ciò fino alla data di scadenza contrattuale del 15 settembre 2025 dei buoni fruttiferi postali di cui al punto precedente, allorquando al figlio Per_2 verranno destinati €. 15.500,00 ovvero la metà del valore nominale dei buoni fruttiferi. Dalla data in cui al figlio verrà ripartita la suddetta quota, il padre signor contribuirà al Per_2 Parte_1
mantenimento del figlio versando, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €. 100,00, adeguabile secondo indici Istat come per legge. Al compimento della maggiore età del figlio , la somma, come sopra dettagliata, a titolo di assegno di mantenimento potrà essere Per_2
versata direttamente a mani di mediante bonifico su conto corrente allo stesso intestato. Per_2
13. DISPONE che i genitori sosterranno, per il figlio minore , in misura pari al 50% i ticket Per_2
sanitari, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive (per una attività, da individuarsi a seconda delle inclinazioni del figlio e previamente concordate con la madre), ludiche e/o ricreative e spese extrascolastiche tutte previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, il tutto secondo il Protocollo d'Intesa tra magistrati ed avvocati adottato dall'Intestato Tribunale.
14. DÀ ATTO che la signora potrà chiedere e percepire al 100% l'assegno Parte_2 unico per il figlio ammontante a circa €. 194,00 mensili. Per_2
pagina 5 di 6 15. DÀ ATTO che la figlia esercitando al momento l'attività di commessa di ipermercato, Per_1 attività che le consente di percepire a titolo di retribuzione mensile la somma di €. 800,00, pare, allo stato, economicamente autosufficiente vieppiù continuando la stessa a vivere presso la casa coniugale ove non sostiene spese abitative. Pertanto, al momento, i coniugi convengono di non prevedere alcun assegno mensile di mantenimento a suo favore. Alla data di scadenza contrattuale del 15 settembre 2025 dei buoni fruttiferi postali di cui al punto 11, a verranno destinati €. 15.500,00 ovvero la metà Per_1
del valore nominale dei buoni fruttiferi, come previsto al suddetto punto.
16. DÀ ATTO che l'autovettura modello Fiat Panda, in comproprietà tra il signor e Parte_1
la signora (doc. 7 carta di circolazione) ed in uso alla signora e ai figli Parte_2 Pt_2
e , verrà volturata a favore della signora che diverrà quindi unica Per_2 Per_1 Parte_2
intestataria, con spese di trasferimento a carico della medesima con atto da stipularsi contestualmente al deposito del ricorso o comunque entro i tempi tecnici necessari per la voltura. La signora Parte_2
si accollerà, dunque, ogni costo di gestione (assicurazione bollo contravvenzioni benzina ecc..)
[...]
senza nulla pretendere dal signor il quale a sua volta nulla potrà reciprocamente pretendere dalla Pt_1 signora nel caso in cui la stessa, divenuta unica intestataria, decidesse di vendere l'auto. Pt_2
17. DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione di Per_2
quando lo avrà con sè.
18. DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere entrambi autosufficienti economicamente e, pertanto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
19. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e viceversa, ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 01/03/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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