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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11616 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 18047/2022 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via A. Caccavello n. 4 Cod. Fisc. Parte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla via F. P. Michetti n. 1 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
OM RR dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- ATTRICE -
E
, in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1 suo legale rapp.te, Cod. Fisc. , elett.te dom.to in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 26 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta - CONVENUTO –
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via dell'Epomeo Controparte_3
n. 180, P. IVA , elett.te dom.ta in Napoli alla via dell'Epomeo n. 219 presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Roberto De Michino dal quale è rapp.ta e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta – CHIAMATA IN CAUSA –
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Cod. Fisc. elett.te Controparte_4 P.IVA_3 dom.ta in Napoli alla via Dattero a Mergellina n. 11 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Maria Mazzone per procura generale alle liti per notaio di Torino del 27.04.2027 Rep. 81957/38077 Persona_1
– CHIAMATA IN CAUSA -
Conclusioni: come da verbale del 11.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
in Napoli per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, dei danni alla persona
[...] da essa subiti il giorno 21.07.2021 alle ore 21:00 circa a causa, a suo dire, di un malfunzionamento dell'impianto di ascensore condominiale che, in fase di discesa, si fermava bruscamente al primo piano procurandole lesioni come da referto di P.S. prodotto agli atti.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto che contestava CP_1 genericamente ogni responsabilità instando per il rigetto della domanda.
In ogni caso, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la alla quale aveva Controparte_3 affidato la manutenzione dell'impianto per essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza.
Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti della , questa si costituiva in giudizio CP_3 eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione nonché quello di chiamata in causa, mentre nel merito deduceva l'assoluta infondatezza di ogni pretesa avversa rilevando l'assenza di omissioni contrattuali nei confronti del ed evidenziando come appena solo un mese CP_1 prima dell'evento in contestazione, aveva autorizzato il mantenimento dell'impianto condominiale in esercizio non avendo riscontrato ostacoli manutentivi tecnici, negando ogni responsabilità in ordine all'accaduto; come analoga autorizzazione era stata concessa, dall' ente Eurocert,, ad una verifica straordinaria dopo l'evento.
Sottolineava, tuttavia, essa di avere evidenziato al Condominio, alla citata ispezione, ed CP_3 altrettanto aveva fatto la Eurocert, il mancato livellamento a piano dell'impianto formulando offerta per la sostituzione del quadro di manovra che avrebbe così risolto il problema.
In ogni caso, anch'essa, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni – la – per essere dalla medesima garantita in virtù della Controparte_4 polizza RCT tra essi intercorrente.
Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti di quest'ultima, si costituiva in giudizio la prefata Compagnia Assicuratrice che contestava genericamente la domanda.
Veniva ammessa ed espletata prova per testi all'esito della quale questo giudice formulava proposta transattiva ex art. 185 bis alla quale, tuttavia, non tutte le parti aderivano.
All'udienza del 07.10.2025 le parti venivano invitate a precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, riportandosi ognuna di esse a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. All'esito, veniva fissata l'udienza del 11.11.2025, per la discussione orale a seguito della quale, riportandosi le parti ai propri atti e difese tutte svolte nonché alla documentazione prodotta, questo giudice riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della domanda, come dimostrato dalla lettera di messa in mora a mezzo racc.ta a/r del convenuto . CP_1
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità sia dell'atto di citazione che di chiamata in causa, sollevata dalla Infatti, in entrambi gli atti risultano, senza dubbio, Controparte_3 individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc ed, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda nonché chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non può dirsi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, tuttavia, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione.
Come, ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione/negoziazione assistita nei suoi confronti, sollevata dalla terza chiamata sia per la considerazione che nella specie trattasi di materia Controparte_3 non soggetta al D. Lgs. 28/2010, ed è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto da alcune controversie a pena di improcedibilità, non si estende a soggetti diversi dai litiganti originari, limitandosi a riguardare la sola domanda introduttiva del giudizio ma non si estende alle domande proposte dal convenuto nei confronti dei terzi, ciò in quanto: a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo;
b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione e non possono, quindi, divenire oggetto di interpretazione estensiva e analogica;
c) la legge menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione non anche soggetti terzi. Per convenuto deve intendersi solo colui che riceve la chiamata in causa dell'attore e non anche il terzo chiamato (Tribunale di Napoli Sentenza 81/2023; Cass. Civ. 16092/2012; Cass. Civ. 967/2004). Come analoghe considerazioni posso essere svolte anche in ordine al procedimento di negoziazione assistita.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
I fatti lamentati dall'attrice, ovvero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, nel mentre ella era nell'ascensore del convenuto e scendeva dal quinto CP_1 piano, dall'impianto si avvertivano dei scricchiolii ed un boato, per poi fermarsi la cabina tra il primo ed il piano terra, dovendo essere estratta a braccia (cfr testimonianze e Testimone_1 [...]
) ed in conseguenza dei quali riportava le lesioni personali refertate presso il P.S. Tes_2 dell'Ospedale Pellegrini di Napoli ove le veniva diagnosticato “contrattura muscoli rachide cervicale, contusione lombare”.
Il fermo dell'ascensore nella prefata posizione veniva, inoltre, confermato dal custode del Condominio, , il quale ha riferito che alla ripresa il giorno 22.07.2021 verso le ore 8:00 Testimone_3 del “… servizio, ho potuto constatare che l'ascensore era fermo tra piano primo e secondo.” provvedendo a metterlo in sicurezza.
Risulta documentalmente agli atti e non è specificamente contestato che: 1) alla verifica periodica dell'impianto elevatore de quo del 24.06.2021 (cfr verbale prodotto dalla e, Controparte_3 quindi, circa un mese prima dell'evento per cui è causa, la pur attestando che l'elevatore CP_3 poteva essere tenuto in esercizio, tuttavia, rilevava che “il contatto del limitatore di velocità non risulta efficiente”; 2) alla verifica straordinaria del 29.07.2021 (cfr verbale prodotto dalla ) CP_3 eseguita dalla società Eurocert, pur certificandosi, nuovamente, che l'elevatore poteva rimanere in esercizio, tuttavia, si rilevava che “il limitatore di velocità pur funzionando presenta segni di vetustà” con la conseguenza che “la tipologia d'impianto non dà presunzione di garantire nel tempo la precisione di frenata della cabina al piano”; 3) ben prima dell'evento per cui causa – 21.07.2021 -, la consigliava la sostituzione del quadro di manovra dell'ascensore condominiale onde CP_3 evitare “sbalzi di frenata.” formulando al convenuto i preventivi di spesa di cui all' CP_1 offerta n. 4510/2020 del 16.09.2020 e del 06.05.2021. Non può revocarsi in dubbio, quindi, che nel caso di specie, dalla svolta istruttoria e dalla prodotta documentazione, la responsabilità per l'evento debba essere ricondotta ad esclusiva colpa del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode dei beni e servizi comuni CP_1
– rientrando l'ascensore nell'elencazione di cui all'art. 1117 c.c. -, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionate, sia ai condomini che a terzi.
L'art. 2051 c.c. è norma applicabile anche al condominio la cui responsabilità sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e manutenere la cosa comune per impedire il verificarsi di danni a terzi in genere.
Infatti, non viene meno il dovere di custodia e di vigilanza del per il solo fatto di avere CP_1 stipulato un contratto di manutenzione con ditta specializzata, non potendosi ritenere interrotto il rapporto tra il responsabile e la cosa comune.
Alla luce, quindi, della citata disposizione normativa ed in applicazione di essa, sotto il profilo probatorio, sul soggetto danneggiato incomberà l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ossia la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa (Cass. Civ. 22784/2014).
Resta a carico del custode, invece, la prova contraria del caso fortuito avente impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e che potrà escludere la responsabilità del (Trib. Teramo sent. 678/2025). CP_1
Pertanto, il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad una ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente e immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito (Cass. Civ. 20427/2008).
Il caso fortuito, quindi, può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile ovvero non segnalabile nemmeno con la normale diligenza, sia nella condotta del danneggiato, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe sicchè, potrà escludersi che il danno sia cagionato dalla cosa, ridotta a mera occasione dell'evento, e ritenersi il caso fortuito, quando anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di pericolo comunque venutasi a creare si sarebbe potuta evitare attraverso un comportamento ordinariamente cauto (Cass. Civ. 22882/2007).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è solita ritenere che ove la cosa in custodia possa sprigionare una qualche energia o dinamica interna alla sua struttura tale da poter provocare il danno (es. caldaia) la responsabilità per la produzione degli eventi lesivi è oggettiva ritenendo implicito e già dimostrato il nesso causale. Quando, invece, il bene è in sé statico ed inerte che richiede l'agire umano per la produzione dell'evento lesivo (es. caduta dalle scale) spetta al danneggiato provare che lo stato dei luoghi presenti particolari peculiarità tali da renderne dannosa la normale utilizzazione con la conseguenza che in mancanza di prova del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non è configurabile (Cass. Civ. ordinanza n. 18319/2019).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che, nello scendere l'ascensore condominiale de quo dal quinto al piano terra (cfr dichiarazioni testimoniali in atti), si avvertivano degli scricchiolii ed un boato per poi fermarsi la cabina tra il primo ed il piano terra e l'attrice veniva estratta a braccia in stato di agitazione e lamentando diffusi dolori al corpo.
Di fronte alla prova, quindi, fornita dall'attrice ed, in proposito, esaustiva del verificarsi dell'evento dannoso e del nesso causale tra evento e res – pur ritenendo questo giudice che il mal funzionamento dell'ascensore, da ricondursi a dinamica interna alla struttura dello stesso per omessa manutenzione, rende implicito e dimostrato il nesso causale –, alcuna prova, invece, ha fornito il convenuto che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre a diverso fattore CP_1 causale, quale la condotta esclusiva/concorrente dell'attrice medesima o il caso fortuito.
Nel caso di specie, infatti, è risultato accertato che la ditta manutentrice dell'ascensore aveva più volte segnalato la non efficienza del limitatore di velocità, consigliando la sostituzione del quadro di manovra al fine di evitare sblazi di frenata. Mentre alla verifica straordinaria del 29.07.2021, veniva segnalata la presenza di “segni di vetustà” del limitatore di velocità.
Il convenuto , allora, non ha fornito prova idonea a dimostrare la riconducibilità CP_1 dell'evento a fattori attinenti al profilo causale dell'evento e dotati dei caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità tali da non consentire la prevedibilità e l'inevitabilità dell'evento e, quindi, un intervento tempestivo ed idoneo ad eliminare la fonte del pericolo, non potendosi far discendere dalla mera presenza dello stesso l'automatica esenzione da responsabilità ex art. 2051 c.c. la quale, invece, richiede la prova a carico del custode dell'impossibilità dell'intervento (Cass. Civ.
7361/2019).
Come alcuna responsabilità è emersa a carico della ditta di manutenzione.
Ne consegue, allora, che l'evento de quo deve ascriversi a responsabilità esclusiva del convenuto che, in accoglimento della domanda, deve essere condannato al risarcimento in favore CP_1 dell'attrice dei danni da essa subiti.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno patito da , ritiene Parte_1 questo giudice di poter accogliere e condivise le conclusioni di cui alla relazione di parte ed a firma del Dott. , specialista in medicina legale il quale, accertati il nesso di causalità e la Persona_2 compatibilità tra le lesioni da questa subite – Trauma contusivo-distorsivo del rachiede cervicale da colpo di frusta. Trauma contusivo-disttorsivo del collo del piede - e la dinamica dell'incidente così come risultata in istruttoria, ha riconosciuto alla danneggiata, alla luce della documentazione in atti e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato, un periodo di ITT di 7 giorni, un periodo in ITP di 10 giorni al 75%, un periodo di ITP di 15 giorni al 50% e un periodo di ITP di 15 giorni al 25%.
Riguardo ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, il CTP li ha valutati nella misura del 4-5% inteso come danno biologico senza alcuna limitazione sulla capacità lavorativa generica e specifica.
Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attrice, quale danno alla integrità psicofisica della persona e quale lesione della salute, tenendo conto delle voci di danno riportate dal consulente.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età della danneggiata, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno biologico applicabili anche alla lesioni c.d. micropermanenti, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ. 12408/2021; Cass. Civ. 1020472021), cui questo giudice si conforma, possono essere liquidate in favore di le seguenti voci di Parte_1 danno: € 686,00 per ITT di 7 giorno, € 735,00 per 10 giorni di ITP al 75%, € 735,00 per 15 giorni di ITP al 50% ed € 367,50 per 15 giorni di ITP al 25%.
I postumi di carattere permanente vengono valutati da questo giudice nella misura del 4%, quale danno biologico alla integrità psico-fisica del danneggiato, per i quali va liquidata la somma di € 6.080,00 non procedendosi a personalizzazione in considerazione della esiguità dei postumi.
Il danno patrimoniale, le spese mediche ed assistenziali sostenute, documentabili e presumibili, per far fronte alle cure ed alle terapie necessarie alla completa riabilitazione fisica del soggetto leso, possono liquidarsi equitativamente in € 100,00.
In definitiva, a favore di va riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni alla persona, Parte_1 riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 21.07.2021, la complessiva somma di € 8.703,50 a cui il convenuto va condannato al pagamento. CP_1
Ritiene questo giudice, pertanto, che considerati tutti gli aspetti del caso concreto, quali la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime e l'età del danneggiato, le somme determinate e liquidate nella indicata misura, costituiscono un equo risarcimento di tutti i danni alla persona patiti.
Riguardo ai capi accessori della domanda, relativi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, essendo stata la somma liquidata in favore dell'attrice espressa in valore già attuali, in ordine alla loro modalità di calcolo va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito (Cass. Civ. 1712/95).
Cosicchè, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tali interessi ben possono essere fissati nella misura del tasso legale annuo, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione.
Ne consegue, sulla base di tale considerazioni, che il convenuto dovrà corrispondere CP_1 all'attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sulla somma sopra liquidata in suo favore, devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire da quest'ultimo e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità in capo al dell'evento per cui è causa, CP_1 comporta l'assorbimento di tutte le altre domande.
In ordine al governo delle spese, va osservato che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento.
Vanno, invece, compensate quelle tra il Condominio e la e quelle tra Controparte_3 quest'ultima e la Controparte_4
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico, reietta ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del in Napoli, nella produzione del sinistro per cui è causa, Controparte_1 lo condanna al pagamento in favore di della somma di € 8.703,50, a titolo di risarcimento Parte_1 per i danni alla persona, subiti a seguito del sinistro avvenuto il 21.07.2021, secondo le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati – a partire dal 21.07.2021 – sull'importo liquidato devalutato a tale data e, quindi, anno per anno, a partire da tale data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'intera somma così risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna il convenuto in persona Controparte_5 dell'Amministratore p.t., al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in € 250,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute con attribuzione in favore dell'Avv. OM RR per dichiarata anticipazione.
4) Compensa interamente le spese tra il Condominio e la tra quest'ultima e Controparte_3 la . Controparte_4
Così deciso in Napoli il 11.12.2025 Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 18047/2022 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via A. Caccavello n. 4 Cod. Fisc. Parte_1
elett.te dom.ta in Napoli alla via F. P. Michetti n. 1 presso lo studio dell'Avv. C.F._1
OM RR dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio
- ATTRICE -
E
, in persona dell'Amministratore p.t. Controparte_1 suo legale rapp.te, Cod. Fisc. , elett.te dom.to in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 26 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. dal quale è rapp.to e difeso per procura in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta - CONVENUTO –
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via dell'Epomeo Controparte_3
n. 180, P. IVA , elett.te dom.ta in Napoli alla via dell'Epomeo n. 219 presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Roberto De Michino dal quale è rapp.ta e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta – CHIAMATA IN CAUSA –
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., Cod. Fisc. elett.te Controparte_4 P.IVA_3 dom.ta in Napoli alla via Dattero a Mergellina n. 11 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Maria Mazzone per procura generale alle liti per notaio di Torino del 27.04.2027 Rep. 81957/38077 Persona_1
– CHIAMATA IN CAUSA -
Conclusioni: come da verbale del 11.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
in Napoli per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, dei danni alla persona
[...] da essa subiti il giorno 21.07.2021 alle ore 21:00 circa a causa, a suo dire, di un malfunzionamento dell'impianto di ascensore condominiale che, in fase di discesa, si fermava bruscamente al primo piano procurandole lesioni come da referto di P.S. prodotto agli atti.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto che contestava CP_1 genericamente ogni responsabilità instando per il rigetto della domanda.
In ogni caso, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la alla quale aveva Controparte_3 affidato la manutenzione dell'impianto per essere dalla stessa manlevata in caso di soccombenza.
Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti della , questa si costituiva in giudizio CP_3 eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione nonché quello di chiamata in causa, mentre nel merito deduceva l'assoluta infondatezza di ogni pretesa avversa rilevando l'assenza di omissioni contrattuali nei confronti del ed evidenziando come appena solo un mese CP_1 prima dell'evento in contestazione, aveva autorizzato il mantenimento dell'impianto condominiale in esercizio non avendo riscontrato ostacoli manutentivi tecnici, negando ogni responsabilità in ordine all'accaduto; come analoga autorizzazione era stata concessa, dall' ente Eurocert,, ad una verifica straordinaria dopo l'evento.
Sottolineava, tuttavia, essa di avere evidenziato al Condominio, alla citata ispezione, ed CP_3 altrettanto aveva fatto la Eurocert, il mancato livellamento a piano dell'impianto formulando offerta per la sostituzione del quadro di manovra che avrebbe così risolto il problema.
In ogni caso, anch'essa, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni – la – per essere dalla medesima garantita in virtù della Controparte_4 polizza RCT tra essi intercorrente.
Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti di quest'ultima, si costituiva in giudizio la prefata Compagnia Assicuratrice che contestava genericamente la domanda.
Veniva ammessa ed espletata prova per testi all'esito della quale questo giudice formulava proposta transattiva ex art. 185 bis alla quale, tuttavia, non tutte le parti aderivano.
All'udienza del 07.10.2025 le parti venivano invitate a precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, riportandosi ognuna di esse a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. All'esito, veniva fissata l'udienza del 11.11.2025, per la discussione orale a seguito della quale, riportandosi le parti ai propri atti e difese tutte svolte nonché alla documentazione prodotta, questo giudice riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della domanda, come dimostrato dalla lettera di messa in mora a mezzo racc.ta a/r del convenuto . CP_1
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità sia dell'atto di citazione che di chiamata in causa, sollevata dalla Infatti, in entrambi gli atti risultano, senza dubbio, Controparte_3 individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc ed, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda nonché chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non può dirsi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, tuttavia, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione.
Come, ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione/negoziazione assistita nei suoi confronti, sollevata dalla terza chiamata sia per la considerazione che nella specie trattasi di materia Controparte_3 non soggetta al D. Lgs. 28/2010, ed è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto da alcune controversie a pena di improcedibilità, non si estende a soggetti diversi dai litiganti originari, limitandosi a riguardare la sola domanda introduttiva del giudizio ma non si estende alle domande proposte dal convenuto nei confronti dei terzi, ciò in quanto: a) una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo;
b) le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga al diritto di azione, sono di stretta interpretazione e non possono, quindi, divenire oggetto di interpretazione estensiva e analogica;
c) la legge menziona solo il convenuto quale soggetto legittimato a dedurre il difetto del previo esperimento del tentativo di conciliazione non anche soggetti terzi. Per convenuto deve intendersi solo colui che riceve la chiamata in causa dell'attore e non anche il terzo chiamato (Tribunale di Napoli Sentenza 81/2023; Cass. Civ. 16092/2012; Cass. Civ. 967/2004). Come analoghe considerazioni posso essere svolte anche in ordine al procedimento di negoziazione assistita.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
I fatti lamentati dall'attrice, ovvero che nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, nel mentre ella era nell'ascensore del convenuto e scendeva dal quinto CP_1 piano, dall'impianto si avvertivano dei scricchiolii ed un boato, per poi fermarsi la cabina tra il primo ed il piano terra, dovendo essere estratta a braccia (cfr testimonianze e Testimone_1 [...]
) ed in conseguenza dei quali riportava le lesioni personali refertate presso il P.S. Tes_2 dell'Ospedale Pellegrini di Napoli ove le veniva diagnosticato “contrattura muscoli rachide cervicale, contusione lombare”.
Il fermo dell'ascensore nella prefata posizione veniva, inoltre, confermato dal custode del Condominio, , il quale ha riferito che alla ripresa il giorno 22.07.2021 verso le ore 8:00 Testimone_3 del “… servizio, ho potuto constatare che l'ascensore era fermo tra piano primo e secondo.” provvedendo a metterlo in sicurezza.
Risulta documentalmente agli atti e non è specificamente contestato che: 1) alla verifica periodica dell'impianto elevatore de quo del 24.06.2021 (cfr verbale prodotto dalla e, Controparte_3 quindi, circa un mese prima dell'evento per cui è causa, la pur attestando che l'elevatore CP_3 poteva essere tenuto in esercizio, tuttavia, rilevava che “il contatto del limitatore di velocità non risulta efficiente”; 2) alla verifica straordinaria del 29.07.2021 (cfr verbale prodotto dalla ) CP_3 eseguita dalla società Eurocert, pur certificandosi, nuovamente, che l'elevatore poteva rimanere in esercizio, tuttavia, si rilevava che “il limitatore di velocità pur funzionando presenta segni di vetustà” con la conseguenza che “la tipologia d'impianto non dà presunzione di garantire nel tempo la precisione di frenata della cabina al piano”; 3) ben prima dell'evento per cui causa – 21.07.2021 -, la consigliava la sostituzione del quadro di manovra dell'ascensore condominiale onde CP_3 evitare “sbalzi di frenata.” formulando al convenuto i preventivi di spesa di cui all' CP_1 offerta n. 4510/2020 del 16.09.2020 e del 06.05.2021. Non può revocarsi in dubbio, quindi, che nel caso di specie, dalla svolta istruttoria e dalla prodotta documentazione, la responsabilità per l'evento debba essere ricondotta ad esclusiva colpa del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode dei beni e servizi comuni CP_1
– rientrando l'ascensore nell'elencazione di cui all'art. 1117 c.c. -, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionate, sia ai condomini che a terzi.
L'art. 2051 c.c. è norma applicabile anche al condominio la cui responsabilità sorge per effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e manutenere la cosa comune per impedire il verificarsi di danni a terzi in genere.
Infatti, non viene meno il dovere di custodia e di vigilanza del per il solo fatto di avere CP_1 stipulato un contratto di manutenzione con ditta specializzata, non potendosi ritenere interrotto il rapporto tra il responsabile e la cosa comune.
Alla luce, quindi, della citata disposizione normativa ed in applicazione di essa, sotto il profilo probatorio, sul soggetto danneggiato incomberà l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ossia la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa (Cass. Civ. 22784/2014).
Resta a carico del custode, invece, la prova contraria del caso fortuito avente impulso causale autonomo, imprevedibile ed eccezionale tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e che potrà escludere la responsabilità del (Trib. Teramo sent. 678/2025). CP_1
Pertanto, il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad una ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente e immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito (Cass. Civ. 20427/2008).
Il caso fortuito, quindi, può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile ovvero non segnalabile nemmeno con la normale diligenza, sia nella condotta del danneggiato, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe sicchè, potrà escludersi che il danno sia cagionato dalla cosa, ridotta a mera occasione dell'evento, e ritenersi il caso fortuito, quando anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di pericolo comunque venutasi a creare si sarebbe potuta evitare attraverso un comportamento ordinariamente cauto (Cass. Civ. 22882/2007).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è solita ritenere che ove la cosa in custodia possa sprigionare una qualche energia o dinamica interna alla sua struttura tale da poter provocare il danno (es. caldaia) la responsabilità per la produzione degli eventi lesivi è oggettiva ritenendo implicito e già dimostrato il nesso causale. Quando, invece, il bene è in sé statico ed inerte che richiede l'agire umano per la produzione dell'evento lesivo (es. caduta dalle scale) spetta al danneggiato provare che lo stato dei luoghi presenti particolari peculiarità tali da renderne dannosa la normale utilizzazione con la conseguenza che in mancanza di prova del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non è configurabile (Cass. Civ. ordinanza n. 18319/2019).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che, nello scendere l'ascensore condominiale de quo dal quinto al piano terra (cfr dichiarazioni testimoniali in atti), si avvertivano degli scricchiolii ed un boato per poi fermarsi la cabina tra il primo ed il piano terra e l'attrice veniva estratta a braccia in stato di agitazione e lamentando diffusi dolori al corpo.
Di fronte alla prova, quindi, fornita dall'attrice ed, in proposito, esaustiva del verificarsi dell'evento dannoso e del nesso causale tra evento e res – pur ritenendo questo giudice che il mal funzionamento dell'ascensore, da ricondursi a dinamica interna alla struttura dello stesso per omessa manutenzione, rende implicito e dimostrato il nesso causale –, alcuna prova, invece, ha fornito il convenuto che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre a diverso fattore CP_1 causale, quale la condotta esclusiva/concorrente dell'attrice medesima o il caso fortuito.
Nel caso di specie, infatti, è risultato accertato che la ditta manutentrice dell'ascensore aveva più volte segnalato la non efficienza del limitatore di velocità, consigliando la sostituzione del quadro di manovra al fine di evitare sblazi di frenata. Mentre alla verifica straordinaria del 29.07.2021, veniva segnalata la presenza di “segni di vetustà” del limitatore di velocità.
Il convenuto , allora, non ha fornito prova idonea a dimostrare la riconducibilità CP_1 dell'evento a fattori attinenti al profilo causale dell'evento e dotati dei caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità tali da non consentire la prevedibilità e l'inevitabilità dell'evento e, quindi, un intervento tempestivo ed idoneo ad eliminare la fonte del pericolo, non potendosi far discendere dalla mera presenza dello stesso l'automatica esenzione da responsabilità ex art. 2051 c.c. la quale, invece, richiede la prova a carico del custode dell'impossibilità dell'intervento (Cass. Civ.
7361/2019).
Come alcuna responsabilità è emersa a carico della ditta di manutenzione.
Ne consegue, allora, che l'evento de quo deve ascriversi a responsabilità esclusiva del convenuto che, in accoglimento della domanda, deve essere condannato al risarcimento in favore CP_1 dell'attrice dei danni da essa subiti.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno patito da , ritiene Parte_1 questo giudice di poter accogliere e condivise le conclusioni di cui alla relazione di parte ed a firma del Dott. , specialista in medicina legale il quale, accertati il nesso di causalità e la Persona_2 compatibilità tra le lesioni da questa subite – Trauma contusivo-distorsivo del rachiede cervicale da colpo di frusta. Trauma contusivo-disttorsivo del collo del piede - e la dinamica dell'incidente così come risultata in istruttoria, ha riconosciuto alla danneggiata, alla luce della documentazione in atti e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato, un periodo di ITT di 7 giorni, un periodo in ITP di 10 giorni al 75%, un periodo di ITP di 15 giorni al 50% e un periodo di ITP di 15 giorni al 25%.
Riguardo ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, il CTP li ha valutati nella misura del 4-5% inteso come danno biologico senza alcuna limitazione sulla capacità lavorativa generica e specifica.
Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attrice, quale danno alla integrità psicofisica della persona e quale lesione della salute, tenendo conto delle voci di danno riportate dal consulente.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età della danneggiata, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno biologico applicabili anche alla lesioni c.d. micropermanenti, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ. 12408/2021; Cass. Civ. 1020472021), cui questo giudice si conforma, possono essere liquidate in favore di le seguenti voci di Parte_1 danno: € 686,00 per ITT di 7 giorno, € 735,00 per 10 giorni di ITP al 75%, € 735,00 per 15 giorni di ITP al 50% ed € 367,50 per 15 giorni di ITP al 25%.
I postumi di carattere permanente vengono valutati da questo giudice nella misura del 4%, quale danno biologico alla integrità psico-fisica del danneggiato, per i quali va liquidata la somma di € 6.080,00 non procedendosi a personalizzazione in considerazione della esiguità dei postumi.
Il danno patrimoniale, le spese mediche ed assistenziali sostenute, documentabili e presumibili, per far fronte alle cure ed alle terapie necessarie alla completa riabilitazione fisica del soggetto leso, possono liquidarsi equitativamente in € 100,00.
In definitiva, a favore di va riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni alla persona, Parte_1 riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 21.07.2021, la complessiva somma di € 8.703,50 a cui il convenuto va condannato al pagamento. CP_1
Ritiene questo giudice, pertanto, che considerati tutti gli aspetti del caso concreto, quali la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime e l'età del danneggiato, le somme determinate e liquidate nella indicata misura, costituiscono un equo risarcimento di tutti i danni alla persona patiti.
Riguardo ai capi accessori della domanda, relativi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, essendo stata la somma liquidata in favore dell'attrice espressa in valore già attuali, in ordine alla loro modalità di calcolo va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito (Cass. Civ. 1712/95).
Cosicchè, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tali interessi ben possono essere fissati nella misura del tasso legale annuo, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione.
Ne consegue, sulla base di tale considerazioni, che il convenuto dovrà corrispondere CP_1 all'attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sulla somma sopra liquidata in suo favore, devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire da quest'ultimo e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità in capo al dell'evento per cui è causa, CP_1 comporta l'assorbimento di tutte le altre domande.
In ordine al governo delle spese, va osservato che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento.
Vanno, invece, compensate quelle tra il Condominio e la e quelle tra Controparte_3 quest'ultima e la Controparte_4
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico, reietta ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del in Napoli, nella produzione del sinistro per cui è causa, Controparte_1 lo condanna al pagamento in favore di della somma di € 8.703,50, a titolo di risarcimento Parte_1 per i danni alla persona, subiti a seguito del sinistro avvenuto il 21.07.2021, secondo le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati – a partire dal 21.07.2021 – sull'importo liquidato devalutato a tale data e, quindi, anno per anno, a partire da tale data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'intera somma così risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna il convenuto in persona Controparte_5 dell'Amministratore p.t., al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in € 250,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute con attribuzione in favore dell'Avv. OM RR per dichiarata anticipazione.
4) Compensa interamente le spese tra il Condominio e la tra quest'ultima e Controparte_3 la . Controparte_4
Così deciso in Napoli il 11.12.2025 Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano