Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 17 marzo 2025 ed iscritta al n. 417
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Valgreghentino alla Via Don Stucchi n. 64, rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Bonanomi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Merate, Via Turati n. 4,
giusta procura agli atti telematici,
- (c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Magenta n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Barra del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecco, Piazza degli Affari n.7, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale e contestuale divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 28.4.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 6
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. I figli minori vengono affidati con modalità condivise ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni relative ad ogni questione di rilevante interesse per i minori saranno assunte di comune accordo dai genitori.
3. I genitori si impegnano a crescere ed educare e con equilibrio affinché provino analogo sentimento di Per_1 Per_2
affetto e di stima nei confronti di entrambi e delle rispettive famiglie d'origine.
4. Fino a quando il SI. non avrà esibito documentazione attestante l'agibilità dell'immobile nel quale vive, il Parte_1
padre potrà tenere con sé i figli prelevandoli dall'abitazione materna ed ivi riportandoli con le seguenti tempistiche: a settimane alternate, il sabato dalle ore 17,30 alle ore 21,00 o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 15,00. Una volta esibita la documentazione indicata ferma la gradualità necessaria a rispettare le eSIenze dei figli che, ad oggi, non sono abituati a pernottare col padre, e quindi indicativamente per i primi due mesi dall'esibizione della documentazione attestante l'agibilità, il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle ore 16,30 sino alla domenica alle ore
18,00. Durante la settimana il lunedì, il padre si impegna ad accompagnare all'allenamento di calcio nonché a Per_1
riaccompagnarlo presso la residenza della madre una volta terminato l'allenamento. Decorso il periodo sopra indicato e verificate da entrambi i genitori le condizioni di tranquillità e serenità dei figli, verranno ampliate le visite con il padre e pertanto questi terrà con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 18,00, fermo il giorno infrasettimanale sopra indicato.
5. I figli trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro, Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro e viceversa l'anno successivo;
identico criterio verrà seguito per il giorno di Pasqua e Lunedì'
dell'Angelo suddividendo equamente tra i genitori i periodi di vacanze scolastiche, secondo il criterio dell'alternanza e salve le eSIenze lavorative dei genitori.
6. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore: tali periodi dovranno essere concordati per iscritto, anche a mezzo WhatsApp o sms, reciprocamente fra le parti entro il 31/5 di ogni anno con impegno delle parti stesse a comunicarsi con congruo anticipo (20 giorni prima) località e recapiti di villeggiature ove si recheranno con i figli: durante tali periodi le modalità di visita ordinarie rimarranno sospese. Le
ulteriori festività religiose e non nel corso dell'anno verranno trascorse dai figli in via alternata con ciascun genitore. La
Festa del PA verrà trascorsa con quest'ultimo e quella della Mamma con la stessa. Il compleanno della Mamma verrà
pagina 2 di 6 trascorso con quest'ultima e quella della PA con lo stesso. I figli festeggeranno i loro compleanni sia col papà che con la mamma alternandosi di anno in anno con relativi pranzi e cene. Laddove a causa degli impegni scolastici e/o extrascolastici non fosse possibile far trascorrere ai minori le citate feste (Festa Mamma e PA;
Compleanno genitori e figli) con il relativo genitore, le parti si accordano nel garantire una giornata di visita ulteriore rispetto a quelle ordinarie che dovrà essere concordata con almeno 7 giorni di anticipo. In ogni caso, le parti stabiliscono che il genitore non collocatario potrà recarsi presso la residenza dei figli per gli auguri e per la consegna del proprio regalo di compleanno.
7. Le parti stabiliscono che le visite sopra indicate ai punti 5 e 6 verranno attuate solo una volta che sarà esibito il certificato di agibilità dell'abitazione di residenza del SI. e trascorso il periodo di adattamento dei minori Parte_1
indicato al punto 4 e comunque ritenuto necessario in relazione alla miglior tutela del benessere psicofisico dei minori. In
ogni caso, le parti stabiliscono che per le vacanze estive 2025 i bambini trascorreranno con il papà una sola settimana di vacanza nel mese di agosto. Dal 2026, i minori trascorreranno con il padre nel mese di agosto due settimane di vacanza anche non consecutive.
8. Le parti si danno la più ampia disponibilità a far trascorrere tempi ulteriori ai figli con il padre previo accordo con la madre che deve intercorrere con un preavviso di almeno 72 ore.
9. Le parti, onde garantire un contatto telefonico tra padre e minori, stabiliscono che il SI. potrà contattare Parte_1
telefonicamente i figli all'utenza della SI.ra tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 20,30; Pt_2
parimenti quando i minori saranno presso il padre, sarà egli a garantire il contatto telefonico tra madre e figli, con le medesime modalità.
10. Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente fra i coniugi svolgendo entrambi attività
lavorativa;
11. Il SI. corrisponderà alla moglie a titolo di contributo di mantenimento per i figli la somma mensile di euro Parte_1
700,00 (350,00 euro per ciascun figlio), da corrispondere per 12 mensilità all'anno entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già comunicate dalla GN . Tale importo verrà corrisposto fin tanto che Pt_2
ciascun figlio non sarà economicamente autosufficiente e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
12. Le spese straordinarie - ad eccezione delle spese di natura sanitaria - relative ai figli verranno sostenute nella misura del 100% dalla SI.ra . Le spese straordinarie di natura sanitaria, invece, verranno ripartite nella misura del 50% Pt_2
a carico di ciascun genitore secondo il criterio e le tempistiche di cui al Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di
Lecco, da considerarsi quivi integralmente ritrascritto e ribadito.
pagina 3 di 6 13. L'assegno unico relativo ai figli, in considerazione di quanto indicato al punto precedente, verrà percepito al 100 %
dalla SI.ra . Pt_2
14. I figli resteranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% e le detrazioni inerenti alle spese straordinarie resteranno in capo a quello dei genitori che avrà sostenuto la spesa.
15. Il SInor si impegna a rimborsare la sua quota di spese straordinarie arretrate sostenute dalla GN Parte_1
nell'interesse dei figli, pari a residui € 4.000,00 complessivi, versando la somma di € 1.000,00 entro il 30.03.2025 Pt_2
e successive 6 rate da € 500,00 ciascuna, scadenti l'ultimo giorno del mese da aprile 2025 a settembre 2025., a mezzo bonifico bancario alle coordinate note.
16. Le parti concordano che le presenti condizioni hanno efficacia immediata. 17. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti di identità ed espatrio anche relativamente ai figli minori. 18. Spese e competenze legali si intendono compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 17.3.2025 ricorso congiunto di Parte_2 Parte_1
separazione e contestuale divorzio, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 27.9.2008 in Valmadrera, con scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione sono nati due figli, (a Lecco il 31.5.2013) e (a Lecco il 5.6.2019); Per_1 Per_2
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.
pagina 4 di 6 Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Come detto, contestualmente alla domanda di separazione i coniugi hanno domandato sin d'ora la pronuncia del divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.. Il Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande anche nelle ipotesi di procedimenti consensuali, pur in difetto di un'espressa previsione all'interno dell'art. 473 bis.51 c.p.c.. Resta fermo, però, che il consenso oggi espresso non è idoneo ad impegnare i coniugi anche con riferimento alle condizioni del divorzio, pena la violazione del principio consolidato per cui sono nulli gli accordi di divorzio stipulati in sede di separazione;
perciò viene disposta la rimessione della causa sul ruolo e viene fissato un termine successivo alla scadenza del periodo di sei mesi previsto dall'art. 2 L. 898/1970, al fine di consentire ai coniugi di confermare la propria volontà in merito al divorzio (così Cass. 16.10.2023 n. 28727).
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.3.1979, e (c.f. , nata a [...] il [...], sposati con Parte_2 C.F._2
matrimonio concordatario a Valmadrera il 27.9.2008 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio anno 2008, parte II, serie A numero 21), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Valmadrera per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
RIMETTE
la causa in istruttoria, con separata ordinanza.
pagina 5 di 6 Così deciso in Lecco nella Camera di conSIlio di martedì 29 aprile 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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