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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/07/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 993/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
PARZIALE DI SEPARAZIONE CONIUGI Art. 473 bis. 22 u.c. Cpc IN GIUDIZIO CUMULATO Separativo/Divorzile ART. 473 bis. 49 Cpc nella causa civile iscritta al n. 993/2024 R.G./F avente per oggetto cumulato di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio promossa da: Parte_1 (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...] Circo resentata e difesa per delega in atti, dall'Avv. Natascia Taormina (C.F.
), del Foro di Torino, con ivi studio al C.so Vittorio Emanuele II, n. 158, presso il C.F._2 quale elegge domicilio. PARTE RICORRENTE contro
CP_1 (C.F. ) nato a [...], il [...]. residente in [...] n. 34 PARTE RESISTENTE Non costituito e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 11.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Per parte ricorrente all'udienza del 11.6.2025 come da ricorso introduttivo con richiesta di pronuncia della separazione con rinuncia ai termini, e successiva rimessione sul ruolo per la fase divorzile.
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 12/06/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e hanno contratto matrimonio civile in Volpiano (TO), in data Parte_1 CP_1 05.10.2019 in regime di separazione dei beni, annotato nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al numero 23, parte I, anno 2019. Dall'unione non è nata prole. Con ricorso introduttivo parte ricorrente ha richiesto cumulativamente la sola pronuncia di separazione e divorzio, attesa la cessazione dell'unione familiare e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Il convenuto non si è costituito in giudizio e all'udienza del 11.6.2025 parte ricorrente ha concluso come sopra visto. Il Pubblico Ministero ha depositato in PCT le proprie conclusioni, e la causa viene ora a decisione.
* * *
pagina 1 di 2 La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e si è verificata la cessazione dell'affectio coniugalis. I coniugi vivono ormai separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile. Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M
. Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando ex art 473 bis.22 ultimo comma cpc, in contraddittorio delle Parti:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 c.c. Parte_1 CP_1
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile di Volpiano esegua le formalità di legge
- Spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per le incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
PARZIALE DI SEPARAZIONE CONIUGI Art. 473 bis. 22 u.c. Cpc IN GIUDIZIO CUMULATO Separativo/Divorzile ART. 473 bis. 49 Cpc nella causa civile iscritta al n. 993/2024 R.G./F avente per oggetto cumulato di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio promossa da: Parte_1 (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...] Circo resentata e difesa per delega in atti, dall'Avv. Natascia Taormina (C.F.
), del Foro di Torino, con ivi studio al C.so Vittorio Emanuele II, n. 158, presso il C.F._2 quale elegge domicilio. PARTE RICORRENTE contro
CP_1 (C.F. ) nato a [...], il [...]. residente in [...] n. 34 PARTE RESISTENTE Non costituito e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 11.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Per parte ricorrente all'udienza del 11.6.2025 come da ricorso introduttivo con richiesta di pronuncia della separazione con rinuncia ai termini, e successiva rimessione sul ruolo per la fase divorzile.
- Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso 12/06/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e hanno contratto matrimonio civile in Volpiano (TO), in data Parte_1 CP_1 05.10.2019 in regime di separazione dei beni, annotato nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al numero 23, parte I, anno 2019. Dall'unione non è nata prole. Con ricorso introduttivo parte ricorrente ha richiesto cumulativamente la sola pronuncia di separazione e divorzio, attesa la cessazione dell'unione familiare e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Il convenuto non si è costituito in giudizio e all'udienza del 11.6.2025 parte ricorrente ha concluso come sopra visto. Il Pubblico Ministero ha depositato in PCT le proprie conclusioni, e la causa viene ora a decisione.
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pagina 1 di 2 La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e si è verificata la cessazione dell'affectio coniugalis. I coniugi vivono ormai separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile. Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M
. Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando ex art 473 bis.22 ultimo comma cpc, in contraddittorio delle Parti:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 c.c. Parte_1 CP_1
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile di Volpiano esegua le formalità di legge
- Spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per le incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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