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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 308/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall' avv. Matteo Scuderi;
Appellata
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 31 marzo 2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto dall'avv. Parte_1
nei confronti della , con il quale il Controparte_1
1 ricorrente aveva chiesto - in attuazione della sentenza dichiarativa di primo grado n.
1370/2022 dell'11/4/2022, che aveva dichiarato il suo diritto a vedere riconosciute, ai soli fini del computo del numero di anni di anzianità di iscrizione e di contribuzione alla , le annualità 1995 e 2003, e Controparte_1
pendendo tra le medesime parti il giudizio di appello iscritto al n. 402/2022 R.G. introdotto dalla avverso la suddetta pronuncia - la condanna della CP_1 [...]
a computare gli anni 1995 e 2003 ai fini della ricostruzione della propria CP_1
posizione pensionistica e i relativi importi, pari ad € 9633,00 per l'annualità 1995 ed €
13.755,00 per l'annualità 2003, ai fini del calcolo dell'assegno pensionistico.
In particolare il Tribunale, ricostruito il precedente iter processuale, osservava che la materia era coperta dal principio del ne bis in idem, non potendo il ricorrente introdurre un nuovo giudizio al fine di ottenere un pronunciamento su materia già coperta da altra pronuncia.
Rilevava altresì che era stato impropriamente utilizzato lo strumento di un altro procedimento al fine di ottenere la condanna della al pagamento di CP_1
importi, non ricompresa nella statuizione della citata sentenza di primo grado.
Osservava ancora che, ove il ricorrente lamentasse la mancata esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ma non ancora res iudicata in ragione della pendenza dell'appello proposto dalla lo stesso non poteva in ogni CP_1
caso utilizzare lo strumento di un altro pronunciamento al fine di ottenere la condanna all'esecuzione di altra sentenza di identico contenuto, dovendo piuttosto ricorrere, sussistendone i relativi presupposti, ad altri strumenti di esecuzione previsti normativamente, non essendo configurabile nel processo civile una forma di ottemperanza volta ad ottenere una sentenza di condanna all'adempimento di una diversa sentenza, oltre tutto di natura dichiarativa.
Compensava infine le spese del giudizio, tenuto conto della complessità della questione.
Avverso la citata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. proponeva appello Parte_1
con ricorso depositato il 27 aprile 2023.
2 Resisteva al gravame la . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente trascritti, si dà atto che l'avv. con le note conclusive depositate in data 3.6.2025 e con le Parte_1
successive note scritte del 2.7.2025, ha rilevato che il giudizio di appello promosso dalla avverso la sentenza dichiarativa n. 1370/2022 dell'11.4.2022 del CP_1
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, è stato deciso con sentenza di questa Corte di appello n. 397/2025, emessa in data 10.5.2025, che ha accolto l'appello condannando l'appellato al pagamento delle spese processuali. Ha altresì osservato che, con detta pronuncia, è venuto a mancare il titolo che dà origine al giudizio condannatorio separatamente intrapreso. Con note scritte del 2.7.2025 ha, quindi, dichiarato di
“rinunciare all'azione proposta con l'appello introduttivo del presente procedimento” per le ragioni in precedenza esposte, ed ha chiesto pertanto che ne sia dichiarata l'estinzione, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
La nelle note conclusive Controparte_1
depositate in data 23.5.2025 e nelle note scritte del 3.7.2025, ha concluso insistendo in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in memoria di costituzione in giudizio ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria di costituzione in giudizio.
2. Orbene, in merito alla rinuncia all'impugnazione va richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con ordinanza della Sez.
6-2 n. 5250 del 6.3.2018, che per la parte d'interesse di seguito si riporta integralmente:
«Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
3 l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass.
n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione di pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n.
5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).» In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338
c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dall'appellante, ritiene il Collegio che la dichiarazione di rinuncia “all'azione proposta con l'appello introduttivo del presente procedimento” integri una rinuncia all'impugnazione, efficace anche senza l'accettazione della controparte.
3. Agli effetti delle spese, come osservato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, trova applicazione la regola di cui all'art. 306 c.p.c., secondo la quale il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, quale applicazione diretta del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, con esclusione del potere di disporre la totale o parziale compensazione delle spese tra le parti.
Per questi motivi
, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa.
P.Q.M.
4 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere sull'interposto gravame.
Pone a carico dell'appellante le spese del procedimento, liquidate in complessivi €
2906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 308/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall' avv. Matteo Scuderi;
Appellata
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 31 marzo 2023, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto dall'avv. Parte_1
nei confronti della , con il quale il Controparte_1
1 ricorrente aveva chiesto - in attuazione della sentenza dichiarativa di primo grado n.
1370/2022 dell'11/4/2022, che aveva dichiarato il suo diritto a vedere riconosciute, ai soli fini del computo del numero di anni di anzianità di iscrizione e di contribuzione alla , le annualità 1995 e 2003, e Controparte_1
pendendo tra le medesime parti il giudizio di appello iscritto al n. 402/2022 R.G. introdotto dalla avverso la suddetta pronuncia - la condanna della CP_1 [...]
a computare gli anni 1995 e 2003 ai fini della ricostruzione della propria CP_1
posizione pensionistica e i relativi importi, pari ad € 9633,00 per l'annualità 1995 ed €
13.755,00 per l'annualità 2003, ai fini del calcolo dell'assegno pensionistico.
In particolare il Tribunale, ricostruito il precedente iter processuale, osservava che la materia era coperta dal principio del ne bis in idem, non potendo il ricorrente introdurre un nuovo giudizio al fine di ottenere un pronunciamento su materia già coperta da altra pronuncia.
Rilevava altresì che era stato impropriamente utilizzato lo strumento di un altro procedimento al fine di ottenere la condanna della al pagamento di CP_1
importi, non ricompresa nella statuizione della citata sentenza di primo grado.
Osservava ancora che, ove il ricorrente lamentasse la mancata esecuzione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ma non ancora res iudicata in ragione della pendenza dell'appello proposto dalla lo stesso non poteva in ogni CP_1
caso utilizzare lo strumento di un altro pronunciamento al fine di ottenere la condanna all'esecuzione di altra sentenza di identico contenuto, dovendo piuttosto ricorrere, sussistendone i relativi presupposti, ad altri strumenti di esecuzione previsti normativamente, non essendo configurabile nel processo civile una forma di ottemperanza volta ad ottenere una sentenza di condanna all'adempimento di una diversa sentenza, oltre tutto di natura dichiarativa.
Compensava infine le spese del giudizio, tenuto conto della complessità della questione.
Avverso la citata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. proponeva appello Parte_1
con ricorso depositato il 27 aprile 2023.
2 Resisteva al gravame la . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente trascritti, si dà atto che l'avv. con le note conclusive depositate in data 3.6.2025 e con le Parte_1
successive note scritte del 2.7.2025, ha rilevato che il giudizio di appello promosso dalla avverso la sentenza dichiarativa n. 1370/2022 dell'11.4.2022 del CP_1
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, è stato deciso con sentenza di questa Corte di appello n. 397/2025, emessa in data 10.5.2025, che ha accolto l'appello condannando l'appellato al pagamento delle spese processuali. Ha altresì osservato che, con detta pronuncia, è venuto a mancare il titolo che dà origine al giudizio condannatorio separatamente intrapreso. Con note scritte del 2.7.2025 ha, quindi, dichiarato di
“rinunciare all'azione proposta con l'appello introduttivo del presente procedimento” per le ragioni in precedenza esposte, ed ha chiesto pertanto che ne sia dichiarata l'estinzione, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
La nelle note conclusive Controparte_1
depositate in data 23.5.2025 e nelle note scritte del 3.7.2025, ha concluso insistendo in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in memoria di costituzione in giudizio ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria di costituzione in giudizio.
2. Orbene, in merito alla rinuncia all'impugnazione va richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con ordinanza della Sez.
6-2 n. 5250 del 6.3.2018, che per la parte d'interesse di seguito si riporta integralmente:
«Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
3 l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass.
n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione di pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n.
5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).» In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338
c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dall'appellante, ritiene il Collegio che la dichiarazione di rinuncia “all'azione proposta con l'appello introduttivo del presente procedimento” integri una rinuncia all'impugnazione, efficace anche senza l'accettazione della controparte.
3. Agli effetti delle spese, come osservato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, trova applicazione la regola di cui all'art. 306 c.p.c., secondo la quale il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, quale applicazione diretta del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, con esclusione del potere di disporre la totale o parziale compensazione delle spese tra le parti.
Per questi motivi
, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa.
P.Q.M.
4 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: dichiara cessata la materia del contendere sull'interposto gravame.
Pone a carico dell'appellante le spese del procedimento, liquidate in complessivi €
2906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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