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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8224 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa HI RI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 31002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa alla pubblica udienza del 3.6.2025,
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Roma, Viale delle Milizie 106, presso lo studio dell'Avv. Prof.
DO LO e dell'Avv. Fabrizia Ginnetti, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORI -
e
C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
ON BE n. 1/e presso lo studio dell'Avv. Claudio Rizzo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva con domanda riconvenzionale.
- CONVENUTA - CONCLUSIONI:
- per gli attori,
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che, giusto contratto del 29.07.2014, l'immobile locato sito in Roma,
Via della Camilluccia n. 725 piano T-1-S1, è stato riconsegnato ai locatori al termine della locazione in data 30.06.2022, gravato di danni e ingenti difformità come dettagliatamente descritto in narrativa;
- accertare e dichiarare che i danni e le difformità riscontrate sono imputabili, in via esclusiva, alla condotta tenuta dalla società convenuta, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, che ha operato sostituzioni/modifiche/smantellamenti e demolizioni in assenza del necessario consenso dei locatori;
- accertare e dichiarare, giusta perizia a firma dell'Arch. che la quantificazione Persona_1 delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante, ammontano all'importo di euro
30.610,00 cui va detratto l'importo di euro 12.000,00 quale deposito cauzionale legittimamente ritenuto dai locatori;
- accertare e dichiarare che il Dott. e la Sig.ra quali Parte_1 Parte_2 locatori, hanno diritto al risarcimento dell'ulteriore danno causato dalla impossibilità di locare
l'immobile per tutto il tempo necessario ai lavori di riparazione e ripristino che si quantifica in mesi 2 per un corrispondente importo di euro 8.000,00 (due mensilità del canone di locazione);
- di conseguenza accertare e dichiarare che la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere al Dott. ed Parte_1 alla Sig.ra l'importo di euro 30.610,00 cui va detratto l'importo di euro Parte_2
12.000,00 ritenuto dai locatori, cui va aggiunto l'importo di euro 8.000,00 per una somma complessiva di euro 26.610,00, o la diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare che nessuna indennità è dovuta dal Dott. e dalla Parte_1
Sig.ra alla società conduttrice, in persona Parte_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, in quanto le modifiche sono state operate in carenza del necessario consenso dei locatori;
- di conseguenza, rigettata ogni avversa difesa, eccezione e deduzione, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore del Dott. e della Sig.ra della somma di Parte_1 Parte_2 euro 26.610,00 come dimostrato dalla documentazione allegata nonché dalle conclusioni della perizia giurata, o la diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia a titolo di risarcimento del danno cagionato all'immobile locato la cui entità il giudicante vorrà determinare, all'esito della valutazione della documentazione allegata, dell'esame della perizia giurata e/o della consulenza tecnica d'ufficio che riterrà opportuno disporre”;
- per la convenuta,
“L'Ill.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento del presente atto e delle ragioni tutte ivi esposte, nonché ogni avversaria domanda od eccezione disattesa voglia accogliere le seguenti conclusioni
- dichiarare inammissibili, improcedibili, o comunque rigettare integralmente nel merito, perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di supporto probatorio le domande tutte formulate dai signori ed nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...] nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per le ragioni sopra Controparte_1 indicate, o per quelle diverse ritenute di giustizia;
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la ha diritto Controparte_1 ad essere indennizzata per i miglioramenti e/o le addizioni apportate all'immobile oggetto di locazione, in misura pari alla minor somma tra l'importo delle spese affrontate e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna dell'immobile locato;
e ha comunque diritto di ottenere il rimborso delle spese come sopra sostenute per effettuare i lavori e gli interventi tutti sopra elencati;
per l'effetto condannare i signori ed in via Parte_1 Parte_2 solidale o – in subordine – singolarmente per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore della Società convenuta della somma di Euro 21.688,00 come sopra quantificata, ovvero della diversa somma – maggiore o minore – che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge;
accertare e dichiarare che la Controparte_1 ha diritto alla restituzione da parte degli odierni attori del deposito cauzionale di euro
[...]
12.000,00 ai medesimi versato il 25/7/2014 all'inizio del rapporto di locazione oggetto di causa;
per l'effetto condannare i signori e in via Parte_1 Parte_2 solidale o – in subordine – singolarmente per quanto di rispettiva competenza, al pagamento della della suddetta somma di euro 12.000,00 a titolo di Controparte_1 restituzione del suddetto deposito cauzionale, maggiorata dei relativi interessi legali e degli interessi sugli interessi nel frattempo annualmente scaduti con decorrenza dal 24/7/2014 fino all'effettivo pagamento;
- in via di massimo subordine: accertare e dichiarare che la ha Controparte_1 diritto alla compensazione del valore dei miglioramenti e/o delle addizioni come sopra apportati all'immobile oggetto di locazione con l'importo dei deterioramenti e/o dei danni in denegata ipotesi arrecati dalla medesima società conduttrice alla cosa locata;
per l'effetto accertare e disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1592, II comma, codice civile, l'estinzione per compensazione dei crediti risarcitori degli odierni attori in ipotesi derivanti dai deterioramenti e/o dai danni eventualmente arrecati dalla società conduttrice alla cosa locata, con il credito da essa Società vantato nei confronti degli odierni attori per i suddetti miglioramenti e/o addizioni apportati all'immobile locato;
accertare e dichiarare che la ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato agli Controparte_1 odierni attori all'inizio del rapporto di locazione e che ha parimenti diritto alla compensazione del relativo credito, pari ed euro 12.000,00, maggiorato dei relativi interessi legali e degli interessi sugli interessi nel frattempo annualmente scaduti con decorrenza del 24/7/2014 fino alla data dell'effettivo pagamento, con il credito degli odierni attori derivanti dai danni in denegata ipotesi arrecati dalla Società conduttrice alla cosa locata;
per l'effetto accertare e dichiarare l'estinzione per compensazione dei crediti risarcitori prospettati dagli odierni attori nell'atto di citazione e in ipotesi derivanti dai deterioramenti e/o dai danni eventualmente arrecati dalla Società conduttrice alla cosa locata, con il credito da essa Società vantato nei confronti degli odierni attori per la mancata restituzione del suddetto deposito cauzionale di euro 12.000,00, maggiorato dei relativi interessi legali e degli interessi sugli interessi nel frattempo annualmente scaduti con decorrenza del 24/7/2014 fino alla data dell'effettivo pagamento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2023, ed Parte_1
– premesso di avere stipulato con la Parte_2 Controparte_1 un contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile di loro proprietà,
[...] sito in Roma, Via della Camilluccia n. 725, piano T-1-S1, per il corrispettivo annuale di € 48.000,00 – convenivano in giudizio la conduttrice, deducendo che al momento della riconsegna dell'immobile, avvenuta per finita locazione in data
30.6.2022, era emersa l'esistenza di plurimi interventi di modifica operati dalla conduttrice stessa senza darne informazione o ottenere alcuna autorizzazione dai locatori, in violazione di quanto previsto all'art. 10 del contratto di locazione
(in particolare, secondo quanto riportato dal tecnico incaricato dagli attori, risultavano effettuate: la rimozione dell'intero arredamento della cucina, la rimozione della balaustra in ferro con elementi verticali di colore bianco della scala di collegamento tra i piani avente valore storico-architettonico nonché la sostituzione della stessa con una balaustra in ferro di colore nero, la rimozione di quattro lampade a parete di , la rimozione di un Controparte_2 muretto prossimo alla scala a chiocciola al piano terra e la sostituzione dello stesso con un piano di legno, lo smontaggio di due motori dei condizionatori d'aria al primo piano, il danneggiamento di piastrelle, muratura e battiscopa conseguente alla rimozione dell'impianto sauna e al prolungamento delle tubazioni del locale caldaia, la rimozione di alcuni pannelli di protezione delle tubazioni, lo smontaggio della porta in legno e la sostituzione della stessa con una porta blindata di accesso alla camera da letto, l'aumento della potenza dell'impianto elettrico e il successivo montaggio di una colonnina di ricarica elettrica, il tutto per costi di ripristino stimati in complessivi € 30.610,00). Per
l'effetto, gli attori lamentavano l'avvenuta violazione, da parte della convenuta, dell'art. 1590 c.c. e per tale ragione – argomentava sul punto la difesa – essi legittimamente trattenevano il deposito cauzionale, stante la sua precipua funzione di tutelare il proprietario dell'immobile locato dai possibili danni causati dal conduttore e dagli eventuali inadempimenti contrattuali a lui imputabili. In ultima analisi, nell'atto introduttivo del presente giudizio gli attori si dolevano della violazione, da parte della convenuta, degli artt. 1587, 1592,
1593 c.c. – escludendo per l'effetto la debenza di qualsiasi indennità per addizioni e/o migliorie asseritamente apportate – e della specifica clausola contrattuale prevista all'art. 10 del contratto di locazione.
Per tutto quanto suesposto, ed Parte_1 Parte_2 chiedevano alla convenuta sia il risarcimento dei danni arrecati all'immobile locato per un valore complessivo di € 30.610,00 così come quantificato nella perizia di parte, sia il risarcimento dell'ulteriore danno causato dall'impossibilità di locare lo stesso immobile per tutto il tempo necessario ai lavori di messa in pristino per un importo di € 8.000,00. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, la conduttrice contestava la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, affermando di avere effettuato sull'immobile locato lavori necessari al fine di adeguare gli obsoleti impianti dello stesso alle comuni esigenze di vita di qualsiasi normale conduttore, oltre a talune migliorie e addizioni apportate con l'assenso dei proprietari;
quanto, poi, ai singoli danni così come riportati dalla perizia allegata all'atto di citazione, ne sindacava tanto l'esistenza, quanto il valore sovrabbondante attribuito agli stessi.
Con la stessa comparsa, inoltre, la società convenuta proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di un'indennità per le migliorie e le addizioni apportate all'immobile, nonché per il rimborso del deposito cauzionale versato, eccependo, per l'ipotesi che si ritenesse fondata la pretesa risarcitoria degli attori, la compensazione degli ora menzionati crediti con il proprio debito.
Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. con ordinanza del
2.9.2023 e fatta esperire la procedura di mediazione (alla quale gli attori non comparivano), la causa – previo rigetto delle richieste di prova orale articolate dalle parti – era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; all'esito, era rinviata per la discussione all'odierna udienza, previa assegnazione di termine per note conclusive.
* * * * *
1. Sulla domanda di risarcimento dei danni.
La domanda risarcitoria spiegata dagli attori è fondata, nei termini di seguito precisati.
Come noto, ai sensi dell'art. 1590 c.c., il conduttore è tenuto a restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto;
egli non risponde, per converso, del perimento o del deterioramento della cosa, dovuti a vetustà.
Laddove manchi l'ora detta descrizione si presume che il locatore abbia consegnato al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, essendo quest'ultima una delle obbligazioni principali del locatore a norma dell'art. 1575 c.c.
Nel caso di specie, peraltro, è lo stesso art. 9 del contratto, sottoscritto dalle parti e allegato all'atto introduttivo del giudizio, che attesta che l'unità immobiliare locata è stata trovata adatta all'uso convenuto e in buono stato, con impegno della conduttrice a riconsegnare la stessa nello stato in cui è stata ricevuta, salvo il deperimento d'uso, a pena del risarcimento del danno.
Gli elementi di prova acquisiti al giudizio impongono di ritenere, in effetti, che la locataria sia venuta meno all'obbligo di restituire il bene nelle medesime condizioni in cui lo stesso era stato ricevuto.
Nel corso del giudizio, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio onde acclarare la sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti e indicare le opere necessarie per la definitiva eliminazione degli inconvenienti e il ripristino dei luoghi. Il consulente incaricato, effettuati i sopralluoghi peritali, ha attestato l'esistenza dei seguenti interventi: sostituzione degli elementi di colore bianco della scala interna con elementi di colore nero e rimozione del muretto ad essa antistante e conseguente sostituzione dello stesso con un piano in legno;
smontaggio e rimozione della precedente cucina fornita dai ricorrenti;
rimozione di quattro lampade a parete modello Velo, di due climatizzatori e dei relativi split;
sostituzione della porta da interni con una porta blindata di accesso alla camera da letto;
esecuzione di lavorazioni per l'installazione di un impianto con prolungamento delle tubazioni con conseguente demolizione di parte delle superfici murarie e di alcune piastrelle. Alla luce delle modifiche ora elencate, il consulente ha redatto una prima bozza di relazione con la quale ha indicato in
€ 21.920,00 il totale complessivo dei costi per la messa in pristino stato dell'immobile.
I consulenti tecnici nominati dalle parti hanno tempestivamente depositato osservazioni alla relazione del c.t.u., il quale ha accolto il rilievo del consulente di parte attrice in merito alla mancata indicazione della voce dei lavori e stima di spesa relativa alla porta blindata di accesso alla camera da letto, ritenendo non decisive le ulteriori osservazioni e ribadendo sul punto quanto già affermato nelle proprie conclusioni. Analogamente, quanto ai rilievi mossi dal consulente tecnico di parte convenuta, il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto la fondatezza del rilievo relativo al prezzo delle lampade a parete CP_2 svalutandolo del 50%, mantenendo ferme le ulteriori conclusioni.
All'esito delle osservazioni dei consulenti di parte, il c.t.u. ha definitivamente quantificato l'importo complessivo indicante il costo dei lavori in € 22.060,00.
Dalle conclusioni raggiunte dal consulente – che appaiono pienamente condivisibili, perché raggiunte all'esito di un'analisi accurata dello stato dei luoghi e frutto di un percorso logico lineare e conforme ai dettami della migliore scienza ed esperienza, in grado di resistere in maniera convincente alle argomentazioni dei c.t.p., puntualmente ribattute nella risposta alle osservazioni
– il Tribunale non ritiene di doversi discostare.
Giova precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla conduttrice, i suddetti interventi non trovano giustificazione nell'esigenza di mantenere l'immobile in buono stato locativo così come previsto dall'art. 1576 c.c. Né, a ben vedere, esse rivestono quel carattere di necessarietà – da valutarsi con riferimento alla servibilità della cosa locata all'uso convenuto – che, ai sensi dell'art. 1577 c.c., avrebbe giustificato un intervento diretto senza previo avviso al locatore.
Ai sensi dell'art. 10 del contratto di locazione, è bene rilevare, “il conduttore non può apportare alcuna innovazione, miglioria o addizione sostanziale ai locali locati ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore: la violazione di questa disposizione è causa di risoluzione di diritto del contratto di locazione ed obbliga al risarcimento del danno”. Pertanto, a nulla vale il rilievo della convenuta circa l'inerzia dei locatori, che asseritamente mai avrebbero manifestato segni di opposizione all'esecuzione dei lavori da parte della Controparte_1
richiedendo la previsione contrattuale ora citata la specifica necessità di un
[...] consenso scritto del locatore. Sul punto, infondato è il rilievo della società convenuta, secondo cui il consenso del locatore nei casi di cui all'art. 1592 c.c. possa essere in qualunque forma espresso: di fatti, in virtù del principio di autonomia negoziale come cristallizzato nell'art. 1372 c.c., tra le parti contrattuali prevale quanto previsto dal testo contrattuale avente, per quest'ultime, forza di legge. Tra le poste di danno, i locatori hanno richiesto non solo le spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (danno emergente), ma anche l'ammontare del mancato guadagno per il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori (lucro cessante): anche tale voce di danno è senz'altro dovuta, essendo pacifico che
“qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna, l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore
l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione non soddisfatte a causa dei lavori” (cfr. Cass. 7.3.2019, n. 6596, si veda anche Cass.
31.05.2010, n. 13222 e Cass.
1.07.1998 n. 6417). Ciò premesso, risulta dovuta anche la somma di € 8.000,00 – pari al valore di due mensilità del canone locatizio – a titolo di ristoro dell'impossibilità di mettere a reddito l'immobile nei due mesi utili ad effettuare i lavori di messa in pristino.
2. Sulla pretesa indennitaria di parte resistente.
La conduttrice argomenta di avere realizzato sulla cosa locata interventi migliorativi tali da avere incrementato il valore dell'immobile; per tale ragione ritiene di avere diritto al ristoro economico a titolo indennitario previsto dall'art. 1592 c.c. nei casi di miglioramenti apportati con il consenso del locatore che, nel caso di specie, la ritiene validamente Controparte_1 manifestato in forma tacita.
A tale riguardo, in primo luogo, si sottolinea che il contratto di locazione stipulato tra le parti, all'art. 10, comma secondo, prevede che tutte le opere eseguite dal conduttore restino a vantaggio del locatore, anche laddove sino state da quest'ultimo autorizzate. La società convenuta lamenta la vessatorietà di tale clausola ma tale eccezione è da ritenere infondata: da un lato, infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che “non costituisce clausola vessatoria a norma dell'art. 1341 c.c. la clausola del contratto di locazione che esclude la corresponsione di un'indennità per miglioramenti atteso che la clausola in questione non è da ricomprendere tra quelle che prevedono una limitazione di responsabilità a favore di chi la ha predisposta, poiché non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento né tra quelle che stabiliscono limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni o di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dell'altra parte, ma agisce sul diritto sostanziale escludendo l'indennità per i miglioramenti, previsti dall'art. 1592 c.c. con norma derogabile”(cfr. Cass. 18.07.2002, n. 10425; si veda anche Cass. 3.03.2020, n. 5698). Dall'altro lato, il carattere vessatorio che si volesse eventualmente attribuire a tale clausola sarebbe in ogni caso da escludersi stante l'avvenuta specifica approvazione per iscritto della stessa a norma dell'art. 1341, comma secondo, c.c., circostanza che rende, peraltro, inconferente la questione relativa all'applicabilità della disciplina dei contratti per adesione di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. al contratto in oggetto.
Ciò detto – pur volendo prescindere dalla previsione contrattuale di cui all'art. 10, comma secondo – la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente per ottenere tale indennità è ad ogni modo infondata. Difatti, nella disciplina codicistica del contratto di locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti non soltanto presuppone il consenso del locatore ma tale consenso, “importando cognizione dell'entità anche economica e della convenienza delle opere, non può essere implicito né può desumersi da atti di tolleranza ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni così che la mera consapevolezza o la mancata opposizione del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo” (cfr. Cass.
6.6.2019 n. 15317; si veda anche Cass. 15.2.2019 n. 4532).
Orbene, nel caso di specie, la circostanza che i locatori abbiano manifestato tolleranza nei confronti dei lavori intrapresi dalla conduttrice – circostanza peraltro smentita dagli stessi che allegano, invece, di essere venuti a conoscenza delle modifiche in occasione della riconsegna dell'immobile – non rileva ai fini della pretesa indennitaria che, pertanto, merita di essere respinta.
Peraltro, la definizione in tal senso della domanda riconvenzionale relativa al pagamento dell'indennità per migliorie assorbe, implicandone un rigetto, la domanda, avanzata in via subordinata, relativa alla compensazione del credito risarcitorio degli attori con quello indennitario della convenuta.
3. Sul rimborso del deposito cauzionale.
La resistente, sempre in via riconvenzionale, chiede all'intestato Tribunale di condannare i locatori al rimborso del deposito cauzionale pari al valore di tre mensilità di canone per un totale di € 12.000,00 o, in via subordinata, di compensare quest'ultimo importo con il credito risarcitorio degli stessi.
Al riguardo giova ricordare che, per costante giurisprudenza, “l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica del deposito che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore” (cfr. Cass. 10.1.1997, n. 538). Pertanto, sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l'accipiens potrà invero soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare dello stesso, potendo il locatore sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, se proponga apposita domanda giudiziale
(così Cass. 5.1.2023, n. 194): ciò che, appunto, è avvenuto nel caso di specie.
Del resto, è anche lo stesso art. 3 del contratto di locazione, nella vicenda che ci occupa, a dare atto di tale funzione di garanzia dell'importo versato ai locatori al momento della firma del contratto.
Pertanto, essendo la pretesa risarcitoria dei ricorrenti fondata, il deposito cauzionale viene a buon diritto trattenuto dagli stessi e, perciò, scomputato dall'importo dovuto dalla Controparte_1
* * * * *
In virtù delle superiori considerazioni, la convenuta deve essere condannata a corrispondere agli attori l'importo complessivo di € 16.621,67 [importo così ottenuto: 22.060,00 + 8.000,00 (pari alla somma delle due voci di danno) –
13.438,33 (pari all'ammontare del deposito cauzionale al lordo degli interessi)].
L'importo indicato, riconosciuto a titolo risarcitorio, dovrà essere maggiorato degli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio indicato da Cass., sez.
Unite, 17.2.1995, n. 1712, quale ristoro da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno: in assenza di prova di un uso maggiormente remunerativo del denaro, possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sull'importo dovuto al momento dell'evento via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici I.S.T.A.T. fino alla data della decisione;
in applicazione di tale criterio, la somma come sopra determinata dovrà essere previamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi legali.
Sull'ammontare complessivamente ottenuto andranno poi computati gli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Per effetto della soccombenza, la convenuta va, altresì, condannata a rifondere all'attore le spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi suggeriti dal d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Da ultimo, ciascuno degli attori, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo di mediazione prodotto da parte conduttrice), va altresì condannato, giusto il disposto dell'art. 8, comma IV-bis, d. lgs. 28/2010, nella versione ratione temporis applicabile al giudizio, al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
1. condanna la a risarcire Controparte_1 [...]
ed nella misura di € € 16.621,67, oltre interessi Parte_1 Parte_2 al tasso legale sino al saldo;
2. condanna la a rifondere a Controparte_1 [...]
ed le spese processuali, che si liquidano in € Parte_1 Parte_2
5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. pone a carico della le spese di Controparte_1 consulenza, separatamente liquidate;
4. condanna ciascuno degli attori al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche in relazione all'esecuzione delle condanne di cui ai punti precedenti.
Così deciso in Roma, 3.6.2025.
Il Giudice
HI RI
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Costanza Coli.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa HI RI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 31002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa alla pubblica udienza del 3.6.2025,
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Roma, Viale delle Milizie 106, presso lo studio dell'Avv. Prof.
DO LO e dell'Avv. Fabrizia Ginnetti, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione.
- ATTORI -
e
C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
ON BE n. 1/e presso lo studio dell'Avv. Claudio Rizzo, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva con domanda riconvenzionale.
- CONVENUTA - CONCLUSIONI:
- per gli attori,
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che, giusto contratto del 29.07.2014, l'immobile locato sito in Roma,
Via della Camilluccia n. 725 piano T-1-S1, è stato riconsegnato ai locatori al termine della locazione in data 30.06.2022, gravato di danni e ingenti difformità come dettagliatamente descritto in narrativa;
- accertare e dichiarare che i danni e le difformità riscontrate sono imputabili, in via esclusiva, alla condotta tenuta dalla società convenuta, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, che ha operato sostituzioni/modifiche/smantellamenti e demolizioni in assenza del necessario consenso dei locatori;
- accertare e dichiarare, giusta perizia a firma dell'Arch. che la quantificazione Persona_1 delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante, ammontano all'importo di euro
30.610,00 cui va detratto l'importo di euro 12.000,00 quale deposito cauzionale legittimamente ritenuto dai locatori;
- accertare e dichiarare che il Dott. e la Sig.ra quali Parte_1 Parte_2 locatori, hanno diritto al risarcimento dell'ulteriore danno causato dalla impossibilità di locare
l'immobile per tutto il tempo necessario ai lavori di riparazione e ripristino che si quantifica in mesi 2 per un corrispondente importo di euro 8.000,00 (due mensilità del canone di locazione);
- di conseguenza accertare e dichiarare che la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere al Dott. ed Parte_1 alla Sig.ra l'importo di euro 30.610,00 cui va detratto l'importo di euro Parte_2
12.000,00 ritenuto dai locatori, cui va aggiunto l'importo di euro 8.000,00 per una somma complessiva di euro 26.610,00, o la diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare che nessuna indennità è dovuta dal Dott. e dalla Parte_1
Sig.ra alla società conduttrice, in persona Parte_2 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, in quanto le modifiche sono state operate in carenza del necessario consenso dei locatori;
- di conseguenza, rigettata ogni avversa difesa, eccezione e deduzione, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1 in favore del Dott. e della Sig.ra della somma di Parte_1 Parte_2 euro 26.610,00 come dimostrato dalla documentazione allegata nonché dalle conclusioni della perizia giurata, o la diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia a titolo di risarcimento del danno cagionato all'immobile locato la cui entità il giudicante vorrà determinare, all'esito della valutazione della documentazione allegata, dell'esame della perizia giurata e/o della consulenza tecnica d'ufficio che riterrà opportuno disporre”;
- per la convenuta,
“L'Ill.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento del presente atto e delle ragioni tutte ivi esposte, nonché ogni avversaria domanda od eccezione disattesa voglia accogliere le seguenti conclusioni
- dichiarare inammissibili, improcedibili, o comunque rigettare integralmente nel merito, perché infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di supporto probatorio le domande tutte formulate dai signori ed nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...] nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per le ragioni sopra Controparte_1 indicate, o per quelle diverse ritenute di giustizia;
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la ha diritto Controparte_1 ad essere indennizzata per i miglioramenti e/o le addizioni apportate all'immobile oggetto di locazione, in misura pari alla minor somma tra l'importo delle spese affrontate e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna dell'immobile locato;
e ha comunque diritto di ottenere il rimborso delle spese come sopra sostenute per effettuare i lavori e gli interventi tutti sopra elencati;
per l'effetto condannare i signori ed in via Parte_1 Parte_2 solidale o – in subordine – singolarmente per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore della Società convenuta della somma di Euro 21.688,00 come sopra quantificata, ovvero della diversa somma – maggiore o minore – che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria come per legge;
accertare e dichiarare che la Controparte_1 ha diritto alla restituzione da parte degli odierni attori del deposito cauzionale di euro
[...]
12.000,00 ai medesimi versato il 25/7/2014 all'inizio del rapporto di locazione oggetto di causa;
per l'effetto condannare i signori e in via Parte_1 Parte_2 solidale o – in subordine – singolarmente per quanto di rispettiva competenza, al pagamento della della suddetta somma di euro 12.000,00 a titolo di Controparte_1 restituzione del suddetto deposito cauzionale, maggiorata dei relativi interessi legali e degli interessi sugli interessi nel frattempo annualmente scaduti con decorrenza dal 24/7/2014 fino all'effettivo pagamento;
- in via di massimo subordine: accertare e dichiarare che la ha Controparte_1 diritto alla compensazione del valore dei miglioramenti e/o delle addizioni come sopra apportati all'immobile oggetto di locazione con l'importo dei deterioramenti e/o dei danni in denegata ipotesi arrecati dalla medesima società conduttrice alla cosa locata;
per l'effetto accertare e disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1592, II comma, codice civile, l'estinzione per compensazione dei crediti risarcitori degli odierni attori in ipotesi derivanti dai deterioramenti e/o dai danni eventualmente arrecati dalla società conduttrice alla cosa locata, con il credito da essa Società vantato nei confronti degli odierni attori per i suddetti miglioramenti e/o addizioni apportati all'immobile locato;
accertare e dichiarare che la ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato agli Controparte_1 odierni attori all'inizio del rapporto di locazione e che ha parimenti diritto alla compensazione del relativo credito, pari ed euro 12.000,00, maggiorato dei relativi interessi legali e degli interessi sugli interessi nel frattempo annualmente scaduti con decorrenza del 24/7/2014 fino alla data dell'effettivo pagamento, con il credito degli odierni attori derivanti dai danni in denegata ipotesi arrecati dalla Società conduttrice alla cosa locata;
per l'effetto accertare e dichiarare l'estinzione per compensazione dei crediti risarcitori prospettati dagli odierni attori nell'atto di citazione e in ipotesi derivanti dai deterioramenti e/o dai danni eventualmente arrecati dalla Società conduttrice alla cosa locata, con il credito da essa Società vantato nei confronti degli odierni attori per la mancata restituzione del suddetto deposito cauzionale di euro 12.000,00, maggiorato dei relativi interessi legali e degli interessi sugli interessi nel frattempo annualmente scaduti con decorrenza del 24/7/2014 fino alla data dell'effettivo pagamento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.6.2023, ed Parte_1
– premesso di avere stipulato con la Parte_2 Controparte_1 un contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile di loro proprietà,
[...] sito in Roma, Via della Camilluccia n. 725, piano T-1-S1, per il corrispettivo annuale di € 48.000,00 – convenivano in giudizio la conduttrice, deducendo che al momento della riconsegna dell'immobile, avvenuta per finita locazione in data
30.6.2022, era emersa l'esistenza di plurimi interventi di modifica operati dalla conduttrice stessa senza darne informazione o ottenere alcuna autorizzazione dai locatori, in violazione di quanto previsto all'art. 10 del contratto di locazione
(in particolare, secondo quanto riportato dal tecnico incaricato dagli attori, risultavano effettuate: la rimozione dell'intero arredamento della cucina, la rimozione della balaustra in ferro con elementi verticali di colore bianco della scala di collegamento tra i piani avente valore storico-architettonico nonché la sostituzione della stessa con una balaustra in ferro di colore nero, la rimozione di quattro lampade a parete di , la rimozione di un Controparte_2 muretto prossimo alla scala a chiocciola al piano terra e la sostituzione dello stesso con un piano di legno, lo smontaggio di due motori dei condizionatori d'aria al primo piano, il danneggiamento di piastrelle, muratura e battiscopa conseguente alla rimozione dell'impianto sauna e al prolungamento delle tubazioni del locale caldaia, la rimozione di alcuni pannelli di protezione delle tubazioni, lo smontaggio della porta in legno e la sostituzione della stessa con una porta blindata di accesso alla camera da letto, l'aumento della potenza dell'impianto elettrico e il successivo montaggio di una colonnina di ricarica elettrica, il tutto per costi di ripristino stimati in complessivi € 30.610,00). Per
l'effetto, gli attori lamentavano l'avvenuta violazione, da parte della convenuta, dell'art. 1590 c.c. e per tale ragione – argomentava sul punto la difesa – essi legittimamente trattenevano il deposito cauzionale, stante la sua precipua funzione di tutelare il proprietario dell'immobile locato dai possibili danni causati dal conduttore e dagli eventuali inadempimenti contrattuali a lui imputabili. In ultima analisi, nell'atto introduttivo del presente giudizio gli attori si dolevano della violazione, da parte della convenuta, degli artt. 1587, 1592,
1593 c.c. – escludendo per l'effetto la debenza di qualsiasi indennità per addizioni e/o migliorie asseritamente apportate – e della specifica clausola contrattuale prevista all'art. 10 del contratto di locazione.
Per tutto quanto suesposto, ed Parte_1 Parte_2 chiedevano alla convenuta sia il risarcimento dei danni arrecati all'immobile locato per un valore complessivo di € 30.610,00 così come quantificato nella perizia di parte, sia il risarcimento dell'ulteriore danno causato dall'impossibilità di locare lo stesso immobile per tutto il tempo necessario ai lavori di messa in pristino per un importo di € 8.000,00. Con la propria comparsa di costituzione e risposta, la conduttrice contestava la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, affermando di avere effettuato sull'immobile locato lavori necessari al fine di adeguare gli obsoleti impianti dello stesso alle comuni esigenze di vita di qualsiasi normale conduttore, oltre a talune migliorie e addizioni apportate con l'assenso dei proprietari;
quanto, poi, ai singoli danni così come riportati dalla perizia allegata all'atto di citazione, ne sindacava tanto l'esistenza, quanto il valore sovrabbondante attribuito agli stessi.
Con la stessa comparsa, inoltre, la società convenuta proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di un'indennità per le migliorie e le addizioni apportate all'immobile, nonché per il rimborso del deposito cauzionale versato, eccependo, per l'ipotesi che si ritenesse fondata la pretesa risarcitoria degli attori, la compensazione degli ora menzionati crediti con il proprio debito.
Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. con ordinanza del
2.9.2023 e fatta esperire la procedura di mediazione (alla quale gli attori non comparivano), la causa – previo rigetto delle richieste di prova orale articolate dalle parti – era istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; all'esito, era rinviata per la discussione all'odierna udienza, previa assegnazione di termine per note conclusive.
* * * * *
1. Sulla domanda di risarcimento dei danni.
La domanda risarcitoria spiegata dagli attori è fondata, nei termini di seguito precisati.
Come noto, ai sensi dell'art. 1590 c.c., il conduttore è tenuto a restituire la cosa al locatore nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto;
egli non risponde, per converso, del perimento o del deterioramento della cosa, dovuti a vetustà.
Laddove manchi l'ora detta descrizione si presume che il locatore abbia consegnato al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione, essendo quest'ultima una delle obbligazioni principali del locatore a norma dell'art. 1575 c.c.
Nel caso di specie, peraltro, è lo stesso art. 9 del contratto, sottoscritto dalle parti e allegato all'atto introduttivo del giudizio, che attesta che l'unità immobiliare locata è stata trovata adatta all'uso convenuto e in buono stato, con impegno della conduttrice a riconsegnare la stessa nello stato in cui è stata ricevuta, salvo il deperimento d'uso, a pena del risarcimento del danno.
Gli elementi di prova acquisiti al giudizio impongono di ritenere, in effetti, che la locataria sia venuta meno all'obbligo di restituire il bene nelle medesime condizioni in cui lo stesso era stato ricevuto.
Nel corso del giudizio, è stata disposta consulenza tecnica di ufficio onde acclarare la sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti e indicare le opere necessarie per la definitiva eliminazione degli inconvenienti e il ripristino dei luoghi. Il consulente incaricato, effettuati i sopralluoghi peritali, ha attestato l'esistenza dei seguenti interventi: sostituzione degli elementi di colore bianco della scala interna con elementi di colore nero e rimozione del muretto ad essa antistante e conseguente sostituzione dello stesso con un piano in legno;
smontaggio e rimozione della precedente cucina fornita dai ricorrenti;
rimozione di quattro lampade a parete modello Velo, di due climatizzatori e dei relativi split;
sostituzione della porta da interni con una porta blindata di accesso alla camera da letto;
esecuzione di lavorazioni per l'installazione di un impianto con prolungamento delle tubazioni con conseguente demolizione di parte delle superfici murarie e di alcune piastrelle. Alla luce delle modifiche ora elencate, il consulente ha redatto una prima bozza di relazione con la quale ha indicato in
€ 21.920,00 il totale complessivo dei costi per la messa in pristino stato dell'immobile.
I consulenti tecnici nominati dalle parti hanno tempestivamente depositato osservazioni alla relazione del c.t.u., il quale ha accolto il rilievo del consulente di parte attrice in merito alla mancata indicazione della voce dei lavori e stima di spesa relativa alla porta blindata di accesso alla camera da letto, ritenendo non decisive le ulteriori osservazioni e ribadendo sul punto quanto già affermato nelle proprie conclusioni. Analogamente, quanto ai rilievi mossi dal consulente tecnico di parte convenuta, il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto la fondatezza del rilievo relativo al prezzo delle lampade a parete CP_2 svalutandolo del 50%, mantenendo ferme le ulteriori conclusioni.
All'esito delle osservazioni dei consulenti di parte, il c.t.u. ha definitivamente quantificato l'importo complessivo indicante il costo dei lavori in € 22.060,00.
Dalle conclusioni raggiunte dal consulente – che appaiono pienamente condivisibili, perché raggiunte all'esito di un'analisi accurata dello stato dei luoghi e frutto di un percorso logico lineare e conforme ai dettami della migliore scienza ed esperienza, in grado di resistere in maniera convincente alle argomentazioni dei c.t.p., puntualmente ribattute nella risposta alle osservazioni
– il Tribunale non ritiene di doversi discostare.
Giova precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla conduttrice, i suddetti interventi non trovano giustificazione nell'esigenza di mantenere l'immobile in buono stato locativo così come previsto dall'art. 1576 c.c. Né, a ben vedere, esse rivestono quel carattere di necessarietà – da valutarsi con riferimento alla servibilità della cosa locata all'uso convenuto – che, ai sensi dell'art. 1577 c.c., avrebbe giustificato un intervento diretto senza previo avviso al locatore.
Ai sensi dell'art. 10 del contratto di locazione, è bene rilevare, “il conduttore non può apportare alcuna innovazione, miglioria o addizione sostanziale ai locali locati ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore: la violazione di questa disposizione è causa di risoluzione di diritto del contratto di locazione ed obbliga al risarcimento del danno”. Pertanto, a nulla vale il rilievo della convenuta circa l'inerzia dei locatori, che asseritamente mai avrebbero manifestato segni di opposizione all'esecuzione dei lavori da parte della Controparte_1
richiedendo la previsione contrattuale ora citata la specifica necessità di un
[...] consenso scritto del locatore. Sul punto, infondato è il rilievo della società convenuta, secondo cui il consenso del locatore nei casi di cui all'art. 1592 c.c. possa essere in qualunque forma espresso: di fatti, in virtù del principio di autonomia negoziale come cristallizzato nell'art. 1372 c.c., tra le parti contrattuali prevale quanto previsto dal testo contrattuale avente, per quest'ultime, forza di legge. Tra le poste di danno, i locatori hanno richiesto non solo le spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (danno emergente), ma anche l'ammontare del mancato guadagno per il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori (lucro cessante): anche tale voce di danno è senz'altro dovuta, essendo pacifico che
“qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna, l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe al conduttore
l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione non soddisfatte a causa dei lavori” (cfr. Cass. 7.3.2019, n. 6596, si veda anche Cass.
31.05.2010, n. 13222 e Cass.
1.07.1998 n. 6417). Ciò premesso, risulta dovuta anche la somma di € 8.000,00 – pari al valore di due mensilità del canone locatizio – a titolo di ristoro dell'impossibilità di mettere a reddito l'immobile nei due mesi utili ad effettuare i lavori di messa in pristino.
2. Sulla pretesa indennitaria di parte resistente.
La conduttrice argomenta di avere realizzato sulla cosa locata interventi migliorativi tali da avere incrementato il valore dell'immobile; per tale ragione ritiene di avere diritto al ristoro economico a titolo indennitario previsto dall'art. 1592 c.c. nei casi di miglioramenti apportati con il consenso del locatore che, nel caso di specie, la ritiene validamente Controparte_1 manifestato in forma tacita.
A tale riguardo, in primo luogo, si sottolinea che il contratto di locazione stipulato tra le parti, all'art. 10, comma secondo, prevede che tutte le opere eseguite dal conduttore restino a vantaggio del locatore, anche laddove sino state da quest'ultimo autorizzate. La società convenuta lamenta la vessatorietà di tale clausola ma tale eccezione è da ritenere infondata: da un lato, infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che “non costituisce clausola vessatoria a norma dell'art. 1341 c.c. la clausola del contratto di locazione che esclude la corresponsione di un'indennità per miglioramenti atteso che la clausola in questione non è da ricomprendere tra quelle che prevedono una limitazione di responsabilità a favore di chi la ha predisposta, poiché non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento né tra quelle che stabiliscono limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni o di agire in giudizio per ottenere l'adempimento dell'altra parte, ma agisce sul diritto sostanziale escludendo l'indennità per i miglioramenti, previsti dall'art. 1592 c.c. con norma derogabile”(cfr. Cass. 18.07.2002, n. 10425; si veda anche Cass. 3.03.2020, n. 5698). Dall'altro lato, il carattere vessatorio che si volesse eventualmente attribuire a tale clausola sarebbe in ogni caso da escludersi stante l'avvenuta specifica approvazione per iscritto della stessa a norma dell'art. 1341, comma secondo, c.c., circostanza che rende, peraltro, inconferente la questione relativa all'applicabilità della disciplina dei contratti per adesione di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. al contratto in oggetto.
Ciò detto – pur volendo prescindere dalla previsione contrattuale di cui all'art. 10, comma secondo – la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente per ottenere tale indennità è ad ogni modo infondata. Difatti, nella disciplina codicistica del contratto di locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti non soltanto presuppone il consenso del locatore ma tale consenso, “importando cognizione dell'entità anche economica e della convenienza delle opere, non può essere implicito né può desumersi da atti di tolleranza ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni così che la mera consapevolezza o la mancata opposizione del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo” (cfr. Cass.
6.6.2019 n. 15317; si veda anche Cass. 15.2.2019 n. 4532).
Orbene, nel caso di specie, la circostanza che i locatori abbiano manifestato tolleranza nei confronti dei lavori intrapresi dalla conduttrice – circostanza peraltro smentita dagli stessi che allegano, invece, di essere venuti a conoscenza delle modifiche in occasione della riconsegna dell'immobile – non rileva ai fini della pretesa indennitaria che, pertanto, merita di essere respinta.
Peraltro, la definizione in tal senso della domanda riconvenzionale relativa al pagamento dell'indennità per migliorie assorbe, implicandone un rigetto, la domanda, avanzata in via subordinata, relativa alla compensazione del credito risarcitorio degli attori con quello indennitario della convenuta.
3. Sul rimborso del deposito cauzionale.
La resistente, sempre in via riconvenzionale, chiede all'intestato Tribunale di condannare i locatori al rimborso del deposito cauzionale pari al valore di tre mensilità di canone per un totale di € 12.000,00 o, in via subordinata, di compensare quest'ultimo importo con il credito risarcitorio degli stessi.
Al riguardo giova ricordare che, per costante giurisprudenza, “l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica del deposito che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore” (cfr. Cass. 10.1.1997, n. 538). Pertanto, sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l'accipiens potrà invero soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare dello stesso, potendo il locatore sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, se proponga apposita domanda giudiziale
(così Cass. 5.1.2023, n. 194): ciò che, appunto, è avvenuto nel caso di specie.
Del resto, è anche lo stesso art. 3 del contratto di locazione, nella vicenda che ci occupa, a dare atto di tale funzione di garanzia dell'importo versato ai locatori al momento della firma del contratto.
Pertanto, essendo la pretesa risarcitoria dei ricorrenti fondata, il deposito cauzionale viene a buon diritto trattenuto dagli stessi e, perciò, scomputato dall'importo dovuto dalla Controparte_1
* * * * *
In virtù delle superiori considerazioni, la convenuta deve essere condannata a corrispondere agli attori l'importo complessivo di € 16.621,67 [importo così ottenuto: 22.060,00 + 8.000,00 (pari alla somma delle due voci di danno) –
13.438,33 (pari all'ammontare del deposito cauzionale al lordo degli interessi)].
L'importo indicato, riconosciuto a titolo risarcitorio, dovrà essere maggiorato degli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio indicato da Cass., sez.
Unite, 17.2.1995, n. 1712, quale ristoro da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno: in assenza di prova di un uso maggiormente remunerativo del denaro, possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sull'importo dovuto al momento dell'evento via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici I.S.T.A.T. fino alla data della decisione;
in applicazione di tale criterio, la somma come sopra determinata dovrà essere previamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi legali.
Sull'ammontare complessivamente ottenuto andranno poi computati gli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Per effetto della soccombenza, la convenuta va, altresì, condannata a rifondere all'attore le spese processuali, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi suggeriti dal d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Da ultimo, ciascuno degli attori, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (come risulta dal verbale negativo di mediazione prodotto da parte conduttrice), va altresì condannato, giusto il disposto dell'art. 8, comma IV-bis, d. lgs. 28/2010, nella versione ratione temporis applicabile al giudizio, al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, contrariis rejectis, così provvede:
1. condanna la a risarcire Controparte_1 [...]
ed nella misura di € € 16.621,67, oltre interessi Parte_1 Parte_2 al tasso legale sino al saldo;
2. condanna la a rifondere a Controparte_1 [...]
ed le spese processuali, che si liquidano in € Parte_1 Parte_2
5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. pone a carico della le spese di Controparte_1 consulenza, separatamente liquidate;
4. condanna ciascuno degli attori al pagamento in favore dell'Erario di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
5. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, anche in relazione all'esecuzione delle condanne di cui ai punti precedenti.
Così deciso in Roma, 3.6.2025.
Il Giudice
HI RI
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Costanza Coli.