Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il codice europeo di sicurezza sociale ed il relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il codice europeo di sicurezza sociale ed il relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964.