Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22508 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22508/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03660/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3660 del 2024, proposto da
BA IA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Sosta e Accessibilità rep. n. QG/66 prot. n. QG/2521 del 19 gennaio 2024, comunicata alla ricorrente con nota prot. 2760 del 22 gennaio 2024 - avente ad oggetto “ Determinazione di chiusura con esito positivo della Conferenza di Servizi 1 decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art 14 comma 8 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023: “Parcheggio interrato di LL BO - Intervento di adeguamento antincendio parcheggio esistente per l’ottenimento del C.P.I. finalizzati alla salvaguardia delle fondamentali esigenze di sicurezza” limitatamente alla parte in cui dispone, nei considerata e nel dispositivo, che “ le opere sono da intendersi a totale carico della società concessionaria ”;
- di ogni ulteriore atto a questo connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa: (i) la nota del Comune di Roma - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Sosta e Accessibilità prot. QG/40882 del 10.10.2023 di convocazione della suddetta Conferenza dei Servizi nella parte in cui afferma che “ Le opere sono da intendersi a totale carico della società concessionaria ”; (ii) la nota del Comune di Roma - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti – Direzione Sosta e Accessibilità prot. 9866 del 7.03.2024 nella parte in cui dispone che “ resta inteso che codesto concessionario è tenuto alla accettazione integrale dei contenuti della Determina Dirigenziale rep. n. QG/66 prot. n. QG/2521 del 19.01.2024 e degli atti alla stessa presupposti e consequenziali ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ON NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, BA IA s.p.a. (nel prosieguo anche semplicemente “BA” o “Società”) – concessionaria, a seguito di relativa procedura ad evidenza pubblica svoltasi ai sensi dell’art. 155 del d.lgs. n. 163/2006, della progettazione e esecuzione degli interventi di ampliamento e adeguamento del parcheggio sito in Roma al di sotto del parco di LL BO (di seguito “Parcheggio”) nonché la gestione dello stesso Parcheggio per 54 anni, giusta relativa convenzione sottoscritta con Roma Capitale in data 24 settembre 2007 (di seguito “Convenzione”) e relativo atto aggiuntivo del 22 febbraio 2012 - impugna l’atto in epigrafe, nella parte in cui l’amministrazione comunale, “ PREMESSO CHE …
- gli interventi inerenti all’ampliamento e alla modifica funzionale del parcheggio esistente previsti in convenzione e nel successivo atto aggiuntivo non sono stati mai avviati e la SABA IA S.p.A. ha continuato a gestire il parcheggio in questione, nella sua originaria configurazione, senza soluzione di continuità dal 1998. …
- l’autorimessa tuttora in attività non risulta dotata di CPI e pertanto si rende necessario conformarsi alle disposizioni in materia di prevenzione incendi;
sussiste l’obbligo per il concessionario, nella sua qualità di titolare dell’attività, di effettuare gli interventi obbligatori finalizzati al mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza antincendio e di attenersi alle prescrizioni dettate dalla normativa al fine di non pregiudicare la salvaguardia delle fondamentali esigenze di sicurezza ”,
nel “ determinare la chiusa con esito positivo … (della) Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art 14 comma 8 del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 ” da costei avviata in relazione all’“ Intervento di adeguamento antincendio parcheggio esistente per l’ottenimento del C.P.I. finalizzato alla salvaguardia delle fondamentali esigenze di sicurezza ”, ha chiarito che “ che le opere sono da intendersi a totale carico della società concessionaria ”, nella considerazione che “gli interventi di adeguamento antincendio sono parte essenziale dell’attività di manutenzione posta a carico di BA IA S.r.l. in qualità di concessionaria ai sensi dell’art. 18 della Convenzione 2007 – Atto Integrativo 2012”.
La Società - nel riconoscere che “ gli interventi di adeguamento antincendio del Parcheggio di cui al progetto predisposto da BA rientrano tra le opere oggetto di Concessione previste dalla Convenzione” e che “Si tratta, dunque, di interventi che la Concessionaria è tenuta a progettare e realizzare in adempimento dei propri obblighi convenzionali, anche ai sensi dell’art. 18 della Convenzione” - contesta “ la (sola) decisione del Comune di porre a carico di BA i costi di realizzazione dell’Intervento ”, sostenendo che “ le opere da realizzare costituirebbero una modifica dell’investimento e – come tali – dovrebbero comunque necessariamente essere ricomprese in un aggiornamento del PEF per assicurarne la remunerazione in condizioni di equilibrio economico – finanziario della Concessione ”.
Roma Capitale si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, venendo in rilievo - anche nella ricostruzione di BA - la pretesa violazione di diritti inerenti all’esecuzione del rapporto convenzionale, nonché la sua irricevibilità, in ragione della tardiva impugnazione della nota QG/40882 del 10 ottobre 23 di Roma Capitale già “ reca (nte) l’attribuzione degli oneri a carico della ricorrente ”.
Parte ricorrente con successiva memoria, controdeduceva alle eccezioni formulate, insistendo per l’accoglimento del gravame.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il gravame, come formalmente eccepito da Roma Capitale, è inammissibile per difetto di giurisdizione, avendo la presente controversia ad oggetto la debenza o meno di somme poste dall’amministrazione a carico della ricorrente in adempimento alle obbligazioni assunte dalla Società in sede di Convenzione per gli interventi di adeguamento antincendio del Parcheggio per cui è causa, con la conseguenza che, vertendosi in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi, la materia, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., non rientra tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva di questo giudice amministrativo.
Né viene in considerazione, nella fattispecie, l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione formalmente avversata, essendosi Roma Capitale con essa limitata, nella veste di semplice contraente paritetico, a chiarire alla ricorrente come tali spese gravino sulla concessionaria in ossequio alle clausole convenzionali ivi richiamate (Cassazione civile sez. un., 9 agosto 2018, n. 20682 nonché Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4857).
La più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha posto, inoltre, in rilievo come, (anche) “ nelle concessioni, lo “spartiacque” delle giurisdizioni, quella amministrativa esclusiva e quella ordinaria, debba rinvenirsi nella stipulazione del contratto, trovando ciò fondamento nella stessa norma costituzionale di riparto (art. 103 Cost.), che consente di affidare la materia dei pubblici servizi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ””, che, in linea di principio (salvo, dunque, tipizzati interventi autoritativi del concedente anche nella fase successiva alla stipula), “ è da escludere allorquando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario e sorto il “vincolo” contrattuale, venga in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti ” (in tal senso, Cassazione civile sez. un., 26 ottobre 2020, n. 23418 ).
Ne discende che, ove si controverta sull'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento delle parti alle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto concessorio, non trova rilievo alcun controllo sull’esercizio del potere pubblico, in relazione ai parametri di legittimità dell'azione amministrativa provvedimentale, essendo al giudice di merito richiesto di valutare la sussistenza, o meno, dei fatti di inadempimento dedotti a fondamento delle pretese e di qualificarli giuridicamente, per trarne le conseguenze sul piano privatistico, vertendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione di parità dal privato nei confronti dell'ente pubblico o parificato.
Per radicare la giurisdizione esclusiva, infatti, non è sufficiente la mera attinenza della controversia con una determinata materia, occorrendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri.
Ciò posto, ben si comprende come la presente controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo la ricorrente l’annullamento di una nota dell’amministrazione di richiesta di pagamento di alcuni crediti afferenti al rapporto concessorio.
La posizione conflittuale delle parti è, dunque, tale da collocarsi, complessivamente, nell'alveo dello schema qualificatorio del binomio “obbligo-pretesa ” e non già di quello “potere-interesse ” , così da attivare direttamente, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., la riserva di giurisdizione del giudice ordinario, attesa la sussumibilità del presente giudizio tra quelli concernenti “ indennità, canoni e altri corrispettivi ”.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, esulando la controversia dalla giurisdizione del giudice amministrativo, indicando il Collegio il giudice ordinario quale giudice nazionale (invece munitone) innanzi al quale il processo potrà, dunque, essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm..
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione indicando quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TR IT, Presidente
ON NI, Consigliere, Estensore
AN LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON NI | TR IT |
IL SEGRETARIO