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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE
prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 551 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Blanco e Mario Stefanizzi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Cutrofiano (Le) alla Via Massimo D'Azeglio n. 2, in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
1 (P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Zappone, presso il cui studio, in Lecce alla via Cicolella n. 8/b, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 19.6.2024, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è così brevemente ricostruito dal Tribunale di Lecce con la impugnata sentenza n. 60/2022 del 10 gennaio 2022, pubblicata il 13.1.2022: “Con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
si opponevano all'atto di precetto di Euro 66.247,47 notificato loro ad istanza della società e convenivano Controparte_1
in giudizio la società onde sentire accogliere le conclusioni che di seguito si riportano: “Piaccia al Tribunale di Lecce adito, in accoglimento della domanda, dichiarare: - La inammissibilità dell'intimazione di pagamento per insussistenza del titolo esecutivo;
In subordine, dichiarare la prescrizione dell'azione cambiaria;
Condannare la ditta al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze del presente giudizio.”
A sostegno della predetta opposizione gli opponenti eccepivano l'inammissibilità dell'azione esecutiva per insussistenza del titolo esecutivo e, comunque, l'avvenuta prescrizione dell'azione cambiaria.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposta la quale, contestando integralmente le eccezioni e circostanze ex adverso sollevate e dedotte, insisteva sulla legittimità della pretesa creditoria e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale, rigettare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi espressi in narrativa. 2) In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della spiegata opposizione, comunque dichiarare la creditrice nei confronti dei Sig.ri e della somma di Euro Controparte_1 Parte_1 Parte_2
66.247,47 (sessantaseimiladuecentoquarantasette/47), per i motivi espressi in narrativa. 3) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
In data 15/07/2020 il giudice, su istanza delle parti, rinviava la causa ex art. 184 c.p.c. all'udienza del 04/11/2020 – poi differita al 16/12/2020, concedendo i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. All'udienza del 06/10/2021 le parti precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa venisse introitata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
2 Con la suddetta sentenza n. 60/2022, il Tribunale di Lecce, ha rigettato l'opposizione a precetto.
Avverso detta sentenza, i sigg.ri hanno proposto appello, cui ha resistito la Pt_1 Controparte_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 15 dicembre 2021, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la “Nullità della sentenza per omessa indicazione nell'epigrafe del nome di una delle parti- violazione dell' art. 132 cpc.”.
Il motivo è infondato.
Sul punto si richiama la sentenza della Suprema Corte n. 14106/2023 che recita “L'omessa indicazione del nome di una delle parti, nell'intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell'intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell'intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, "legge del caso concreto", secondo quella che è l'essenziale funzione della decisione giurisdizionale).”
Alla luce di questo arresto giurisprudenziale è evidente che nella fattispecie si evincano con certezza le parti del giudizio: negli atti del giudizio di primo grado e nella sentenza appellata la sig.ra è espressamente Parte_2
indicata, in particolare nella prima pagina della sentenza e, inoltre, il primo giudice in sentenza usa i termini
“opponenti”, riferendosi, pertanto, a più di una persona.
B. Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce “Sul rigetto della eccezione di prescrizione dell'azione cambiaria”, assume l'appellante che nella fattispecie si è prescritta l'azione cambiaria in quanto i precetti notificati sono tutti in rinnovazione e “il precetto in rinnovazione è atto che non ha alcuna utilità procedimentale (Cass. 9966/2006
e Cass. n. 11578/2005) e pertanto non può essere considerato un atto interruttivo della prescrizione del titolo esecutivo”.
Il motivo è infondato.
La corte condivide la decisione del primo giudice, correttamente motivata.
Il precetto è indubbiamente un'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante da titolo esecutivo, e, quindi, ha natura sostanziale e non anche processuale in quanto non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale.
3 In ogni caso, il precetto produce un effetto interruttivo a carattere istantaneo della prescrizione del relativo diritto di credito, sicchè, dalla data della sua notificazione, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Sul punto la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Il precetto, non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio né del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione, atteso che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. più che atto di impugnazione del precetto è atto con il quale il debitore, minacciato di esecuzione, chiede l'accertamento negativo del credito“.( fra le tante cass. n.7737/2007).
La prescrizione, tuttavia, può essere interrotta da un qualsiasi atto che dimostri la volontà del creditore di far valere il proprio diritto: e il precetto in rinnovazione rappresenta uno strumento tipico funzionale all'interruzione della prescrizione.
Gli atti di precetto notificati dalla interrompono correttamente la prescrizione, come rilevato Controparte_1
dal primo giudice: “Anche l'eccezione di prescrizione è infondata. L'azione cambiaria diretta del girante che sia anche primo prenditore nei confronti dell'accettante o, in virtù del richiamo all'art. 94, operato dall'art. 102 del r.d. n. 1669 del 1933, dell'emittente del vaglia cambiario, si prescrive in tre anni dalla scadenza del titolo ai sensi del citato art. 94 comma 1, con la conseguenza che con la perenzione del termine prescrizionale triennale si determina la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo e l'eccezione di prescrizione si configura come reale ed opponibile a qualsiasi possessore. (Cass. sez. I,
19/07/2010, n.16816).
Nel caso di specie i titoli hanno scadenze comprese fra il 30.1.2015 e il 30.3.2016, il creditore ha notificato plurimi atti di precetto
(in data 6.7.2015, in data 16.12.2015 e in data 4.4.2016), successivamente il termine di prescrizione è stato nuovamente interrotto con il precetto notificato in data 2.4.2019, entro i tre anni dall'ultimo precetto in rinnovazione notificato, per cui, alla data di notifica del precetto opposto (15-18.10.2019), il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione cambiaria non era ancora maturato”.
C. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta la “Illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata per la parte in cui ha liquidato le spese di lite.”
Il motivo è infondato.
Le spese sono state liquidate correttamente in base al valore della controversia, e in applicazione del principio della soccombenza.
Alla luce di quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
4 In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma
1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P Q M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 60/2022 del 10 gennaio 2022, pubblicata il 13.1.2022, rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza. Condanna gli appellanti al pagamento in favore di parte appellata delle spese processuali di questo grado di giudizio liquidate in € 6.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 7.11.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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