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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 218 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, assunta in decisione all'udienza del 30.10.2024 con la concessione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti per il deposito delle repliche, avente ad oggetto: "risarcimento danni " e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Ventimiglia (IM) via
Matteotti n. 1 presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Panetta, C.F.: , PEC: C.F._2
che lo rappresenta e difende per delega in calce alla Email_1
citazione;
- attore -
E in persona del procuratore ad negotia Dott. Controparte_1 CP_2
corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45, C.F. e partita I.V.A. ,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Sanremo, C.so Giacomo Matteotti 34 presso lo studio e nella persona dell'Avv. Adriano Battistotti ( , cod.fisc. Email_2 [...]
, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale ex art. 83 c.p.c. su C.F._3
documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta mediante strumenti informatici
-convenuto-
(C.F. ) residente in C.so Vittorio Emanuele n. 236/C - CP_3 C.F._4
Interno: 07 – 18033 CAMPOROSSO (IM)
- convenuta contumace -
1
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23/26 gennaio 2023, il IG. ha Parte_1
convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la IG.ra e la CP_3 [...]
, quale compagnia assicuratrice della convenuta, per ottenere il risarcimento dei Controparte_1
danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
12.10.2019 in IA.
L'attore, a sostegno della domanda, ha dedotto che: - il giorno 12.10.2019 verso le ore 12.20, mentre era alla guida dello scooter PIAGGIO Beverly tg. CG36867, stando fermo all'interno della rampa di accesso alla propria abitazione in via Roma n. 191, in attesa di entrare attraverso il cancello elettrico, veniva urtato, sul lato destro del ciclomotore, dall'autovettura SMART tg.
FP865KL, condotta dalla proprietaria che percorreva la corsia di via Roma con CP_3
direzione nord-sud e che invadeva parte della rampa, collidendo con lo scooter e facendolo rovinare a terra;
in particolare, l'autovettura della convenuta urtava la parte laterale destra del motociclo, provocando la caduta dell'attore che andava ad urtare contro il muro sulla sinistra per poi rovesciarsi sopra il manubrio, perdendo conoscenza;
in dipendenza dell'urto e della conseguente caduta, , veniva trasportato in elisoccorso presso l'Ospedale Santa Parte_1
Corona di Pietra Ligure e subiva lesioni personali, descritte nella perizia di parte allegata, oltre che la perdita del mezzo, che avendo riportato danni la cui riparazione sarebbe stata antieconomica, veniva demolito, danni di cui imputava la responsabilità esclusiva alla;
deduceva di aver CP_3
ricevuto offerta di risarcimento da parte di di € 550,00 per il danno a cose, che era stata CP_1
trattenuta a titolo di acconto, e di € 3.050,00 oltre ad € 500,00 per competenze professionali, per le lesioni e di aver introdotto la presente lite, stante la mancata adesione della compagnia convenuta all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, domandando la condanna dei convenuti al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di € 24.929,36 per il danno non patrimoniale e di € 1.297,50 per il danno a cose.
Si è costituita in giudizio la , producendo il rapporto di incidente Controparte_1
stradale redatto dalla Polizia Locale di IA (doc.1 fasc. di parte convenuta), aderendo alla descrizione della dinamica del sinistro contenuta nel rapporto ed invocando, sulla base dell'accertamento dei fatti operato dagli agenti, il concorso di responsabilità dell'attore in relazione all'incidente per cui è causa. Contestava la domanda attorea in punto quantum e stimava il danno materiale al motociclo in euro 1.000,00.
2 è rimasta contumace. CP_3
La causa è stata istruita mediante licenziamento di CTU medico legale sulla persona dell'attore ed
è stata rimessa in decisione all'udienza del 30.10.2024 con la concessione dei termini (rito ante riforma Cartabia).
La dinamica dell'incidente è stata ricostruita, in considerazione delle dichiarazioni delle parti e dei rilievi effettuati sullo stato dei luoghi e sui veicoli, dalla Polizia Locale di IA come da rapporto di incidente stradale versato in atti. Gli agenti hanno accertato, sulla base della rottura dei tubi del circuito di raffreddamento posti sul fianco destro del motociclo, delle macchie del liquido sull'asfalto rinvenute a 30/40 cm dalla linea di demarcazione della carreggiata, dei segni di compressione sulla targa anteriore dell'autovettura e sul parafango anteriore della stessa, che l'impatto si è concretizzato tra il paraurti anteriore dell'autovettura ed il fianco destro (parte da centro a posteriore) del motociclo e che l'urto, si ha ragione di credere sulla base degli anzidetti elementi, sia avvenuto sulla corsia, nella parte laterale destra, percorsa dall'autovettura.
Ciò premesso, va ricordato in diritto che l'art. 2054 c.c. al primo comma dispone che il conducente sia obbligato a risarcire il danno prodotto, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Si tratta di una forma di responsabilità aggravata che esonera il danneggiato dall'offrire la prova della colpa del danneggiante, in quanto essa si presume. Al contrario, grava sul danneggiante l'onere di fornire la c.d. “prova liberatoria”. Il secondo comma si applica in caso di scontro tra veicoli e prevede una presunzione di pari responsabilità. Si tratta di una presunzione iuris tantum che può essere vinta dalla prova contraria. Tale presunzione viene meno allorchè sia accertato che la condotta di uno dei conducenti abbia avuto un'efficacia causale assorbente nella produzione dell'incidente (Cass. 11143/2003). La prova che uno dei conducenti abbia osservato le norme sulla circolazione dei veicoli e le regole di comune prudenza può avvenire anche tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 9550/2009; Cass. Ord. 13672/2019; Cass. Ord. 2644/2022).
Nella specie, la compagnia convenuta non ha contestato la sussistenza in capo al conducente della autovettura assicurata della condotta di guida colposa (c.f.r. comparsa di costituzione pg. 2: “I fatti vanno così correttamente ricostruiti. (…) In quel mentre sopraggiungeva l'autovettura la CP_4 cui conducente non si avvedeva dell'ostacolo e andava a urtare con il paraurti anteriore il fianco destro della moto”) di modo che la presunzione della colpa del danneggiante di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. non è stata superata da alcuna prova liberatoria. Peraltro la colpa del conducente della Smart trova conferma nel verbale della Polizia Locale, ove si legge che “nel contempo, il veicolo “B” (autovettura) percorreva la via Roma da “Nord” a “Sud” e pur accorgendosi della presenza del motociclo (dichiarazioni del conducente dell'autovettura agli atti) andava ad urtarlo”
3 e dalla intervenuta elevazione di sanzione amministrativa a carico della convenuta per violazione dell'art. 141, co. 2 e 11 C.d.S, il cui disposto recita che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Nella specie le circostanze, di cui al verbale, concernenti il tratto di strada rettilineo, la visibilità buona, il traffico scarso, la presenza sul lato di ponente di Via Roma di muretti a delimitazione delle proprietà private con relativi passi carrabili non sono contestate.
Il fatto, poi, che non abbia offerto prova liberatoria della responsabilità del conducente CP_1 dell'autovettura danneggiante è del resto coerente con le dichiarazioni rese dalla propria assicurata,
IG.ra , che non ha riferito agli agenti di Polizia di alcuna svolta improvvisa del CP_3
motociclo.
Ciò detto, è viceversa in contestazione che nel caso concreto, in cui si è in presenza di scontro tra veicoli, sia stata superata la presunzione di pari responsabilità del conducente del motociclo.
E' onere dell'attore fornire la prova contraria atta a vincere la presunzione di egual concorso di ciascuno dei conducenti.
Nel caso in esame dalla rappresentazione fotografica in atti (nr. due fotografie sub produzione 1 allegata alla citazione) emergono le macchie del liquido fuoriuscito dai due tubi del radiatore del ciclomotore, che si sono rotti nello scontro, rinvenibili sull'asfalto a circa 30/40 cm dalla linea di delimitazione della carreggiata, proprio in corrispondenza dei segni di compressione della targa anteriore dell'autovettura e dei graffi sul paraurti anteriore.
La fotografia n. 1 (della prod. 1 allegata all'atto di citazione) sembra dare atto della situazione immediatamente susseguente al sinistro, con il conducente del ciclomotore ancora riverso sul manubrio in prossimità del muretto e di tale stato dei luoghi riferisce anche il rapporto di incidente
(“dai rilievi effettuati durante gli accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi (..) relativamente alla posizione dei veicoli in stato di quiete”), tanto più che la fotografia n. 1 documenta la presenza di una agente della polizia locale.
L'asserito spostamento del motociclo dell'attore, per distanziarlo dal muretto, prima che sopraggiungessero le FF.OO., sulla base del quale parte attrice contesta il rapporto di incidente stradale agli atti, è indimostrato e comunque confutato dalle predette fotografie e dal ritrovamento del paziente “incosciente, prono sul manubrio” da parte del personale del 118 intervenuto alle
12:00 (vd. verbale di P.S. – pg. 14, prod. 2 “Cartella clinica”). Generica e priva di dati tecnici di supporto è la contestazione della rilevanza probatoria delle macchie rinvenute sull'asfalto ed evidenziate nella foto 1.
4 Alla luce delle risultanze probatorie di cui sopra, devono essere esaminate le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti.
In relazione al comportamento di guida del conducente dello scooter Piaggio, prima dell'urto, lo scooter si fermava, per azionare il telecomando del cancello, con la parte posteriore ancora sporgente sulla carreggiata.
Tale comportamento di guida si pone in violazione dell'art. 157 C.d.S. commi 1 b) e 8 che prescrive che “durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia”. Se non vi fosse stato l'ingombro sulla corsia, parte laterale destra, e il motociclo si fosse posizionato completamente all'interno dell'accesso trasversale carrabile (vd. foto 2 dell'allegato 2 della comparsa di costituzione) il sinistro certamente non si sarebbe verificato.
In relazione al comportamento di guida del conducente dell'autoveicolo Smart, il giudicante rileva che questi, in condizioni di buona visibilità, sia per le buone condizioni metereologiche, sia per la strada rettilinea, non ha prestato una esigibile attenzione o perizia alla guida, moderando ulteriormente la velocità in presenza di un ostacolo visibile e prevedibile, al fine di evitarlo arrestando la corsa o scostandosi, ove possibile, dal margine destro della carreggiata.
L'accertamento dei fatti induce a ritenere che l'evento dannoso poteva essere evitato dal conducente dell'autovettura con una normale condotta di guida.
Dall'esame dei suddetti comportamenti di guida il Tribunale ritiene superata la presunzione di colpa ex art. 2054 II comma cc e sussistere un concorso di colpa, nella causazione del sinistro di cui è causa, del 30% di responsabilità a carico del conducente dello scooter Piaggio, IG. Parte_1
, mentre del 70% a carico del conducente della autovettura Smart, IG.ra
[...] CP_3
In caso di sinistro – qual è quello che ci occupa - conseguente alla circolazione di veicoli a motore con invalidità permanente accertata in misura non superiore al 9%, trovano applicazione i valori monetari indicati nella tabella delle menomazioni di cui al decreto ministeriale del 3.07.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.9.2003 (Cass., sent. n. 12408/2011), aggiornata secondo gli indici
ISTAT costo vita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del comma 5 del citato art. 139 Codice delle Assicurazioni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
Solo nel caso in cui siano state tempestivamente allegate e provate dalla parte circostanze che integrino conseguenze dannose peculiari e specifiche del danneggiato (diverse cioè da quelle standard presumibilmente patite da qualunque danneggiato con la stessa lesione dell'integrità psicofisica), sarà invocabile la personalizzazione del danno riconducibile alla c.d. “sofferenza menomazione-correlata” in conseguenza del danno biologico accertato ovvero in conseguenza dell'incidenza “in maniera rilevante” della menomazione accertata “su specifici aspetti dinamico- relazionali personali” della vittima.
In tal senso è il comma 3 dell'art. 139 cit., il quale prevede che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e
5 obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza 11 novembre 2019 n. 28988 della Sezione
3 Civile “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”.
Quanto al danno morale, occorre evidenziare che esso comprende pregiudizi, ove sussistenti effettivamente, che, sebbene componenti della sofferenza interiore, non hanno base organica e che consistono nella tristezza, nel “dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione” in conformità all'orientamento espresso da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del
27/03/2018. Si reputa utile richiamare il principio enunciato dalla Corte nomofilattica in tale pronuncia, secondo cui: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico- relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata
l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.
Dalla espletata consulenza medico-legale è risultato quanto segue:
a) le lesioni causalmente collegate al sinistro del 12.10.19 sono le seguenti: “trauma cranico commotivo, un trauma (da schiacciamento) alla gamba e caviglia dx con frattura scomposta metaepifisaria prossimale perone e frattura con distacco malleolo tibiale posteriore e una distrazione cervicale”.
b) l'inabilità temporanea è stata di gg. 30 al 75%, di 45 giorni al 50% e di 45 giorni al 25%;
c) residuano postumi permanenti valutabili nella misura del 5% (cinque per cento) come danno biologico.
Le conclusioni medico-legali del dott. , discusse nel regolare contraddittorio con i Persona_1
C.t.p. delle parti, sono condivise dal Giudicante in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medico prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi logici.
6 Quanto alla inabilità temporanea, si determina, in base ai criteri di liquidazione previsti dalla sopracitata tabella, nella somma di € 1.242,90 per invalidità temporanea parziale al 75%; € 1.242,90 per invalidità temporanea parziale al 50%; € 621,45 per invalidità temporanea parziale al 25%, e così per un totale di € 3.107,25.
Va considerato che, nel rispondere al quesito affidatogli, il Ctu ha concluso che durante tale periodo gli atti quotidiani della vita e le mansioni lavorative sono stati espletati dal ricorrente con difficoltà
e sofferenza fisica di media entità nella prima metà del periodo di inabilità temporanea e di entità lieve nella seconda metà.
Tale pregiudizio non eccede il danno sofferenziale medio presumibile e risulta già assorbito nel danno biologico liquidato.
Le risultanze della Ctu portano a ritenere che l'evento lesivo non abbia inciso “in maniera rilevante” sugli aspetti dinamico-relazionali personali della vittima, inclusa la capacità lavorativa generica relativa allo svolgimento della attività di perito industriale. Non sussistono pertanto condizioni soggettive peculiari che possano giustificare alcuna personalizzazione del danno in relazione alla sofferenza menomazione-correlata.
Viceversa si reputa debba essere risarcito nella specie il danno morale puro costituito dal patema d'animo sofferto in conseguenza del trasporto in elisoccorso dal P.S. di Bordighera a quello dell'Ospedale Santa Corona di Finale Ligure e della necessità di approfondimenti diagnostici e medici a causa della amnesia circostanziale e del politrauma subito, anche al fine di escludere
(come poi effettivamente avvenuto) lesioni emorragiche interne.
L'ammontare complessivo del risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità temporanea conseguente a lesioni fisiche e del danno morale va riconosciuto in misura pari ad un totale di €
3.728,70 (di cui € 3.107,25 per invalidità temporanea + € 621,45 per danno morale).
Quanto ai postumi permanenti, il c.t.u. ha evidenziato come le lesioni accertate giustificate dalla dinamica dell'evento lesivo hanno dato luogo fra l'altro all'insorgenza di calcificazioni e artrosi post-traumatiche al piede dx che comportano carico doloroso senza apprezzabile incidenza sull'attività espletata, con disagio di “lieve” entità che giustifica un danno biologico nell'ordine del
5% (cinque per cento).
Il Ctu ha precisato che le disestesie “a scossa” segnalate alla gamba dx nel 2020, hanno perso nel tempo, come emerge dall'ultimo certificato neurologico del 24.6.22, le caratteristiche prima descritte per diventare “ipoestesie a calza bilaterali”, compatibili con la polineuropatia che la neurologa (c.f.r. prod. 4 fasc. attore, pg. 14 – Asl 1 visita neurologica del 24.6.2022 dott.ssa
[...]
) ha posto in relazione alla chemioterapia e radioterapia post-intervento di K prostatico Persona_2
(e non al trauma).
Il Ctu ha inoltre valutato che i disturbi lombari trovano giustificazione nella patologia artrosica preesistente all'evento lesivo che non ha interessato tale distretto.
Questo giudice ritiene di dover condividere e fare proprio il giudizio conclusivo espresso dal
C.T.U., in quanto esso trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici, nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico- legali.
7 La percentualizzazione dei menzionati postumi nella misura del 5% così come operata dal C.T.U., è adeguata a ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico, ossia incidente sulle utilità della vita, sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane.
L'adeguamento del danno da invalidità permanente, va invece, operato in ragione del carico doloroso patito, il che porta a ritenere equa la liquidazione di un danno complessivo pari ad €
5.626,96 (= € 5.115,42 per danno biologico oltre ad € 511,54 per dolore nocicettivo).
Il danno non patrimoniale va liquidato pertanto nella complessiva somma di € 9.355,66.
Vanno, inoltre, rimborsate le spese mediche sostenute da parte attrice in conseguenza del sinistro, documentate e ritenute pertinenti per € 814,00.
Infine, quanto ai danni al mezzo, l'attore ha riferito di aver rottamato il mezzo, documentando esborsi sostenuti pari a € 252,00 (prod.
6 - fatture del soccorso stradale per 122,00 e demolizione mezzo per € 130,00) e ha chiesto il risarcimento del danno emergente da perdita del valore commerciale del mezzo, producendo perizia dell'assicuratore di € 959,80 (prod. 17- perizia di Per_3
), conseguentemente anche tale importo deve essere riconosciuto.
[...]
In conclusione, a parte attrice spetta la complessiva somma di € 11.381,46 (= € 3.107,25 + € 621,45
+ € 5.115,42 + € 511,54 + € 814 + € 252,00 + € 959,80).
Su tale importo, già calcolato all'attualità, debbono ritenersi dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e di anno in anno rivalutata (criterio equitativo che viene preso in considerazione in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n.
1712. del 17\2\1995, che ha posto fine al contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità di calcolo degli accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito). La somma finale spettante
è di € 12.407,53, già comprensiva di rivalutazione e interessi, calcolati sulla somma devalutata, dal dì del sinistro alla sentenza.
Spetta all'attore un risarcimento pari al 70% del danno, in ragione del concorso di responsabilità, vale a dire un importo di € 8.685,27.
Da tale importo vanno detratti gli importi già corrisposti da per complessivi € 3.600,00 CP_1
(oltre a competenze professionali per € 500,00) che hanno prodotto dal 24.11.2020 ad oggi per rivalutazione e interessi € 1.041,93, di modo che residuano dovuti € 4.043,34 (= € 8.685,27 -
4.641,93), che si arrotondano a € 4.050,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 4.050,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
8 2. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 2.500,00 per compensi, € 300,00 per onorari di negoziazione assistita, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Imperia, il 24/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
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