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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 288/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 288/2023 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
Park, Australia, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bava ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Genova, Via XX Settembre 14/12 a, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in via Arsenale n. 21;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale di Verbania in Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione, previa disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza 16 1 23 allegato sub E previa eventualmente CTU volta a quantificare ex dpr 181/09 le conseguenze permanenti dei due eventi alla base della presente causa condannare l' al riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex Controparte_2 art. 1 comma 563 l. 266/05 in capo al ricorrente per le conseguenze permanenti Parte_1 dei due eventi 16.12.2000 e 26.08.2001, di cui al ricorso, ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , per tale evento, e Controparte_1 conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore del medesimo Controparte_1 dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente
1. il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 l. 244/07
2. il beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art. 4
3. Il diritto alla assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2 4. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, per intero, o in subordine da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU nel 34% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09 determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003;
5. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla data del 01.01.2006 (o da quella meglio vista) e da valere a vita;
6. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla data del 01.01.2008 (o da quella meglio vista) e da valere a vita;
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Bava.”
Parte convenuta:
“Dichiararsi prescritte le pretese di controparte e, conseguentemente, respingersi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate.
Spese vinte”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 30.8.2023, adiva il Tribunale di Verbania allo Parte_1
scopo di sentire accertare il suo diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere in connessione a due eventi infortunistici da lui subiti (rispettivamente il 16.12.2000 e il 26.8.2001) nell'espletamento delle sue funzioni in servizio presso la Polizia di Stato e, conseguentemente, per sentire condannare il a inserirlo nella lista ex art. 3 co. 3 d.P.R. 243/2006, Controparte_1
nonché a elargirgli i benefici assistenziali spettanti ex lege in ragione del grado di invalidità complessivo risultante dai due eventi.
Il si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione del Controparte_1 diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere o, comunque, la prescrizione del diritto alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto o in diritto.
È stata disposta CTU medico-legale ai fini dell'accertamento del grado di invalidità del ricorrente in connessione con gli eventi lamentati.
Quindi, a seguito della discussione svoltasi all'udienza del 5.3.2025, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo. Il termine per il deposito della motivazione veniva indicato in giorni 60.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito precisati. Occorre premettere che il ricorrente ha allegato di avere subito due eventi infortunistici che, a suo avviso, gli darebbero diritto al riconoscimento dei benefici previsti per le c.d. “vittime del dovere”:
- in data 16 dicembre 2000 il ricorrente rimaneva ferito durante l'arresto di ladro, sorpreso a rubare nelle borse dei ricoverati del Policlinico “Gemelli”; il ladro, dopo essere stato scoperto in flagranza aveva usato violenza su più persone e, proprio stante il suo atteggiamento violento, era sopraggiunta anche l'autopattuglia del ricorrente, aggredito anch'egli violentemente durante il movimentato arresto;
in particolare, veniva colpito da un pugno al lato sinistro della testa, Parte_1 all'altezza dell'orecchio, e da numerosi calci scagliati dall'energumeno che cercava di sottrarsi all'arresto. In conseguenza il ricorrente riportava lesioni consistite in ipoacusia improvvisa sinistra associata ad acufene e vertigine oggettivo-rotatoria post traumatica;
- in data 26.8.2001, in servizio presso il posto di Polizia del Policlinico Parte_1
Gemelli, all'ingresso in ospedale notava un gruppo di persone facinorose che stavano provocando tumulti per protesta rispetto ai ritardi con cui, a loro dire, un congiunto sarebbe stato curato;
qualificatosi per cercare di calmarli, veniva affrontato, e percosso violentemente da alcuni di essi, che sarebbero stati poi segnalati per il reato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni.
Per le conseguenze delle due aggressioni subite, il ricorrente veniva dichiarato totalmente inidoneo e congedato dal 5 giugno 2006, con diritto a pensione privilegiata.
Il convenuto nulla ha osservato in merito alla ricostruzione degli eventi infortunistici CP_1 occorsi al ricorrente durante l'espletamento del servizio;
la dinamica dei suddetti episodi deve pertanto ritenersi ammessa e quindi pacifica tra le parti oltre ad essere comunque documentalmente provata (cfr. docc. b.1, b.2 e c.1 parte ricorrente).
L'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha, quindi, accertato che in conseguenza degli eventi per cui è causa si siano prodotte in capo al ricorrente una ipoacusia neurosensoriale sinistra associata ad acufeni e un disturbo post-traumatico da stress, patologia peraltro riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina
Legale di Roma quale causa di inabilità fisica che ha portato poi al congedo del ricorrente.
Trattasi di invalidità permanente subita in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto alla criminalità.
Il caso in esame rientra nella previsione tipizzata di cui all'art. 1 comma 563 l. 266/2005 che così dispone:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
La norma tipizza una serie di ipotesi in cui le lesioni ed invalidità subite dal soggetto rientrano nella definizione di “vittima del dovere”, e fra queste al punto a) l'ipotesi dell'attività di servizio svolta
“nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”.
Nel comma 563 non vi è alcuna previsione di aumentato rischio dell'attività di contrasto alla criminalità rispetto al rischio fisiologico insito nell'attività di Polizia, restando sufficiente ai fini dello status di vittima del dovere l'aver subito le lesioni e la conseguente invalidità nello svolgimento di attività di servizio nel contrasto ad ogni tipo di criminalità.
Inoltre l'utilizzo della locuzione “ad ogni tipo” comporta che non vi è ragione di distinguere a tale riguardo la tipologia di reato e/o di crimine, volendo certamente la norma tutelare i soggetti che nell'espletamento dei doveri di ufficio ed in occasione proprio delle attività normativamente identificate, subiscano conseguenze invalidanti, come anche statuito nella sentenza n. 10791 del
4.5.2017 della Corte di Cassazione SS.UU: “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”.
A tale ipotesi normativamente tipizzata deve essere, pertanto, ricondotta la domanda in oggetto.
Ne discende che al ricorrente va riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, con conseguente diritto ad essere inserito nell'elenco all'inserimento nella graduatoria ex art. 3 comma 3 DPR n. 243 del 2006 tenuta dal per le conseguenze permanenti Controparte_1
degli eventi del 16.12.2000 e 26.08.2001. Come detto, il convenuto ha, in realtà, eccepito la prescrizione del diritto CP_1 all'accertamento dello status.
In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n.17440).
In linea con la giurisprudenza di legittimità, si deve, pertanto, ribadire che l'azione di accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 comma 2 c.c., mentre sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale i benefici economici che derivano dal riconoscimento di tale status.
Da questo ultimo punto di vista, invero, deve rilevarsi la prescrizione del diritto alla speciale elargizione, estesa dalla legge n. 266 del 2005 ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con effetto dal 1.1.2006. Si tratta di un emolumento erogato una tantum, che il ricorrente poteva richiedere a decorrere dal 23.8.2006, data di entrata in vigore degli artt. 3 e 4 D.P.R. 243 del 2006, contenenti termini e modalità delle procedure di riconoscimento delle provvidenze dovute a seguito della citata estensione di cui all'art. 1, comma 565, l. 266/2005.
Nella specie il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 4.10.2022, oltre dieci anni dopo il momento in cui era possibile esercitare il diritto alla speciale elargizione, con conseguente prescrizione del credito.
E' vero che la Corte di Cassazione talora (vd. Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n.17440 e
Cassazione civile sez. VI, 10/11/2022, n.33105) nell'affermare la prescrittibilità dei benefici derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere si è riferita esemplificativamente ai soli ratei degli assegni vitalizi, ma non vi è ragione per non estendere tale principio anche alla speciale elargizione (cfr. Corte di Appello di Lecce n. 349/2023 e Corte di Appello di Genova n.
184/2024).
Si deve pertanto ribadire che, alla data della domanda amministrativa, si era già compiuta la prescrizione del diritto al predetto beneficio.
Il ricorrente ha richiesto anche il riconoscimento dei presupposti dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, l. 407/1998 e dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3, l.
206/2004: si tratta di provvidenze il cui diritto sorge solo in presenza di un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Ebbene la CTU espletata in corso di causa ha individuato un grado di invalidità complessiva pari al
61%, ampiamente superiore al 25%. Il consulente del ha in realtà contestato il valore riconosciuto dal CTU quanto al danno CP_1 morale (“in quanto calcolato in maniera presuntiva e senza allegazioni probatorie che giustifichino
l'attribuzione in misura massima”), nonché per quanto riguarda l'invalidità permanente (ritenendo il medesimo CTP congrua una valutazione che si attesti sul valore minimo della fascia percentuale corrispondente alla quinta categoria tab. A del DPR 834/1981 ossia 51%),
Le obiezioni sollevate dal consulente tecnico di parte resistente, devono ritenersi superate alla luce delle esaustive repliche del consulente tecnico di ufficio;
in ogni caso è decisiva l'osservazione anche qualora la CTU avesse integralmente accolto le osservazioni del convenuto “la CP_1
valutazione non avrebbe portato ad una diversa risposta ai quesiti, rimanendo il computo totale di gran lunga superiore alla soglia del 25%”.
Il convenuto deve, pertanto, essere condannato a corrispondere al ricorrente Controparte_1
l'assegno ex art. 2 l. n. 407 del 1998, nell'importo mensile di € 500,00 oltre perequazioni ex lege, nonché lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206 del 2004, per entrambe le misure, nei limiti della prescrizione e quindi a partire dal decennio antecedente alla domanda amministrativa (presentata il 4.10.2022), ossia dal 4 ottobre 2012, come indicato dalla stessa parte ricorrente.
Sugli arretrati delle provvidenze dovute spetta, altresì, la maggior somma tra la rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, come per legge.
Al ricorrente spettano, inoltre, gli ulteriori benefici previsti dalla l. n. 206 del 2004, ossia il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (l. n. 206 del 2004, art. 6, comma 2 esteso ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) n. 2 DPR 243/2006), il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 4 comma 1 lett. a) n. 2 DPR
243/2006) e il diritto all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente (l. n. 206 del 2004 art. 9 e l. n. 203 del 2000, art. 1).
Tenuto conto dell'esito della lite, il convenuto deve essere condannato a pagare le spese CP_1
di lite a favore del ricorrente, secondo il principio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo e con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Anche le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte resistente.
Vista la richiesta di parte ricorrente, tenuto conto che la vicenda involge questioni delicate e dati sensibili inerenti la salute della parte, ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. 196/2003 si dispone che sia apposto a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- condanna il a riconoscere a lo status di vittima del Controparte_1 Parte_1
dovere ex art. 1 comma 563 l. 266/05 per le conseguenze permanenti degli eventi del 16.12.2000 e
26.08.2001, con percentuale di invalidità complessiva del 61%;
- dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del DPR
243/06;
- condanna il a corrispondere a lo speciale assegno Controparte_1 Parte_1 vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, della legge 206/04 con decorrenza dal 4.10.2012, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna il a corrispondere a l'assegno vitalizio ex art. Controparte_1 Parte_1
2 l. 407/1998 nella misura di legge di € 500 oltre perequazione, con decorrenza dal 4.10.2012, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), ex art. 1 della legge 203/2000;
- dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria ex art. 4 comma 1 lett. a) n. 2 del D.P.R. 243/06;
- dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge 206/04;
- rigetta la domanda con riferimento alla richiesta di riconoscimento della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, l. 206/2004, per intervenuta prescrizione del diritto a ricevere la predetta prestazione.
Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 6.090 Controparte_1 per competenze ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Pone definitivamente a carico del , le spese di CTU, come liquidate Controparte_1
separatamente.
Dispone l'oscuramento dei dati sensibili del ricorrente ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 196/2003, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 5.3.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 288/2023 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
Park, Australia, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Bava ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Genova, Via XX Settembre 14/12 a, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in via Arsenale n. 21;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale di Verbania in Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione, previa disapplicazione del provvedimento del Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza 16 1 23 allegato sub E previa eventualmente CTU volta a quantificare ex dpr 181/09 le conseguenze permanenti dei due eventi alla base della presente causa condannare l' al riconoscimento dello status di vittima del Dovere ex Controparte_2 art. 1 comma 563 l. 266/05 in capo al ricorrente per le conseguenze permanenti Parte_1 dei due eventi 16.12.2000 e 26.08.2001, di cui al ricorso, ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3 Dpr 243/06 tenuto dal , per tale evento, e Controparte_1 conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore del medesimo Controparte_1 dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente
1. il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 l. 244/07
2. il beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art. 4
3. Il diritto alla assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2 4. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, per intero, o in subordine da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU nel 34% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09 determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003;
5. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l. 244/07) dalla data del 01.01.2006 (o da quella meglio vista) e da valere a vita;
6. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dalla data del 01.01.2008 (o da quella meglio vista) e da valere a vita;
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Bava.”
Parte convenuta:
“Dichiararsi prescritte le pretese di controparte e, conseguentemente, respingersi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate.
Spese vinte”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 30.8.2023, adiva il Tribunale di Verbania allo Parte_1
scopo di sentire accertare il suo diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere in connessione a due eventi infortunistici da lui subiti (rispettivamente il 16.12.2000 e il 26.8.2001) nell'espletamento delle sue funzioni in servizio presso la Polizia di Stato e, conseguentemente, per sentire condannare il a inserirlo nella lista ex art. 3 co. 3 d.P.R. 243/2006, Controparte_1
nonché a elargirgli i benefici assistenziali spettanti ex lege in ragione del grado di invalidità complessivo risultante dai due eventi.
Il si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la prescrizione del Controparte_1 diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere o, comunque, la prescrizione del diritto alla corresponsione delle prestazioni assistenziali e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto o in diritto.
È stata disposta CTU medico-legale ai fini dell'accertamento del grado di invalidità del ricorrente in connessione con gli eventi lamentati.
Quindi, a seguito della discussione svoltasi all'udienza del 5.3.2025, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo. Il termine per il deposito della motivazione veniva indicato in giorni 60.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti di seguito precisati. Occorre premettere che il ricorrente ha allegato di avere subito due eventi infortunistici che, a suo avviso, gli darebbero diritto al riconoscimento dei benefici previsti per le c.d. “vittime del dovere”:
- in data 16 dicembre 2000 il ricorrente rimaneva ferito durante l'arresto di ladro, sorpreso a rubare nelle borse dei ricoverati del Policlinico “Gemelli”; il ladro, dopo essere stato scoperto in flagranza aveva usato violenza su più persone e, proprio stante il suo atteggiamento violento, era sopraggiunta anche l'autopattuglia del ricorrente, aggredito anch'egli violentemente durante il movimentato arresto;
in particolare, veniva colpito da un pugno al lato sinistro della testa, Parte_1 all'altezza dell'orecchio, e da numerosi calci scagliati dall'energumeno che cercava di sottrarsi all'arresto. In conseguenza il ricorrente riportava lesioni consistite in ipoacusia improvvisa sinistra associata ad acufene e vertigine oggettivo-rotatoria post traumatica;
- in data 26.8.2001, in servizio presso il posto di Polizia del Policlinico Parte_1
Gemelli, all'ingresso in ospedale notava un gruppo di persone facinorose che stavano provocando tumulti per protesta rispetto ai ritardi con cui, a loro dire, un congiunto sarebbe stato curato;
qualificatosi per cercare di calmarli, veniva affrontato, e percosso violentemente da alcuni di essi, che sarebbero stati poi segnalati per il reato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni.
Per le conseguenze delle due aggressioni subite, il ricorrente veniva dichiarato totalmente inidoneo e congedato dal 5 giugno 2006, con diritto a pensione privilegiata.
Il convenuto nulla ha osservato in merito alla ricostruzione degli eventi infortunistici CP_1 occorsi al ricorrente durante l'espletamento del servizio;
la dinamica dei suddetti episodi deve pertanto ritenersi ammessa e quindi pacifica tra le parti oltre ad essere comunque documentalmente provata (cfr. docc. b.1, b.2 e c.1 parte ricorrente).
L'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha, quindi, accertato che in conseguenza degli eventi per cui è causa si siano prodotte in capo al ricorrente una ipoacusia neurosensoriale sinistra associata ad acufeni e un disturbo post-traumatico da stress, patologia peraltro riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina
Legale di Roma quale causa di inabilità fisica che ha portato poi al congedo del ricorrente.
Trattasi di invalidità permanente subita in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto alla criminalità.
Il caso in esame rientra nella previsione tipizzata di cui all'art. 1 comma 563 l. 266/2005 che così dispone:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
La norma tipizza una serie di ipotesi in cui le lesioni ed invalidità subite dal soggetto rientrano nella definizione di “vittima del dovere”, e fra queste al punto a) l'ipotesi dell'attività di servizio svolta
“nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”.
Nel comma 563 non vi è alcuna previsione di aumentato rischio dell'attività di contrasto alla criminalità rispetto al rischio fisiologico insito nell'attività di Polizia, restando sufficiente ai fini dello status di vittima del dovere l'aver subito le lesioni e la conseguente invalidità nello svolgimento di attività di servizio nel contrasto ad ogni tipo di criminalità.
Inoltre l'utilizzo della locuzione “ad ogni tipo” comporta che non vi è ragione di distinguere a tale riguardo la tipologia di reato e/o di crimine, volendo certamente la norma tutelare i soggetti che nell'espletamento dei doveri di ufficio ed in occasione proprio delle attività normativamente identificate, subiscano conseguenze invalidanti, come anche statuito nella sentenza n. 10791 del
4.5.2017 della Corte di Cassazione SS.UU: “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”.
A tale ipotesi normativamente tipizzata deve essere, pertanto, ricondotta la domanda in oggetto.
Ne discende che al ricorrente va riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, con conseguente diritto ad essere inserito nell'elenco all'inserimento nella graduatoria ex art. 3 comma 3 DPR n. 243 del 2006 tenuta dal per le conseguenze permanenti Controparte_1
degli eventi del 16.12.2000 e 26.08.2001. Come detto, il convenuto ha, in realtà, eccepito la prescrizione del diritto CP_1 all'accertamento dello status.
In proposito è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n.17440).
In linea con la giurisprudenza di legittimità, si deve, pertanto, ribadire che l'azione di accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 comma 2 c.c., mentre sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale i benefici economici che derivano dal riconoscimento di tale status.
Da questo ultimo punto di vista, invero, deve rilevarsi la prescrizione del diritto alla speciale elargizione, estesa dalla legge n. 266 del 2005 ai soggetti equiparati alle vittime del dovere con effetto dal 1.1.2006. Si tratta di un emolumento erogato una tantum, che il ricorrente poteva richiedere a decorrere dal 23.8.2006, data di entrata in vigore degli artt. 3 e 4 D.P.R. 243 del 2006, contenenti termini e modalità delle procedure di riconoscimento delle provvidenze dovute a seguito della citata estensione di cui all'art. 1, comma 565, l. 266/2005.
Nella specie il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 4.10.2022, oltre dieci anni dopo il momento in cui era possibile esercitare il diritto alla speciale elargizione, con conseguente prescrizione del credito.
E' vero che la Corte di Cassazione talora (vd. Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n.17440 e
Cassazione civile sez. VI, 10/11/2022, n.33105) nell'affermare la prescrittibilità dei benefici derivanti dal riconoscimento dello status di vittima del dovere si è riferita esemplificativamente ai soli ratei degli assegni vitalizi, ma non vi è ragione per non estendere tale principio anche alla speciale elargizione (cfr. Corte di Appello di Lecce n. 349/2023 e Corte di Appello di Genova n.
184/2024).
Si deve pertanto ribadire che, alla data della domanda amministrativa, si era già compiuta la prescrizione del diritto al predetto beneficio.
Il ricorrente ha richiesto anche il riconoscimento dei presupposti dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, l. 407/1998 e dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3, l.
206/2004: si tratta di provvidenze il cui diritto sorge solo in presenza di un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Ebbene la CTU espletata in corso di causa ha individuato un grado di invalidità complessiva pari al
61%, ampiamente superiore al 25%. Il consulente del ha in realtà contestato il valore riconosciuto dal CTU quanto al danno CP_1 morale (“in quanto calcolato in maniera presuntiva e senza allegazioni probatorie che giustifichino
l'attribuzione in misura massima”), nonché per quanto riguarda l'invalidità permanente (ritenendo il medesimo CTP congrua una valutazione che si attesti sul valore minimo della fascia percentuale corrispondente alla quinta categoria tab. A del DPR 834/1981 ossia 51%),
Le obiezioni sollevate dal consulente tecnico di parte resistente, devono ritenersi superate alla luce delle esaustive repliche del consulente tecnico di ufficio;
in ogni caso è decisiva l'osservazione anche qualora la CTU avesse integralmente accolto le osservazioni del convenuto “la CP_1
valutazione non avrebbe portato ad una diversa risposta ai quesiti, rimanendo il computo totale di gran lunga superiore alla soglia del 25%”.
Il convenuto deve, pertanto, essere condannato a corrispondere al ricorrente Controparte_1
l'assegno ex art. 2 l. n. 407 del 1998, nell'importo mensile di € 500,00 oltre perequazioni ex lege, nonché lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206 del 2004, per entrambe le misure, nei limiti della prescrizione e quindi a partire dal decennio antecedente alla domanda amministrativa (presentata il 4.10.2022), ossia dal 4 ottobre 2012, come indicato dalla stessa parte ricorrente.
Sugli arretrati delle provvidenze dovute spetta, altresì, la maggior somma tra la rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, come per legge.
Al ricorrente spettano, inoltre, gli ulteriori benefici previsti dalla l. n. 206 del 2004, ossia il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (l. n. 206 del 2004, art. 6, comma 2 esteso ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. c) n. 2 DPR 243/2006), il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 4 comma 1 lett. a) n. 2 DPR
243/2006) e il diritto all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente (l. n. 206 del 2004 art. 9 e l. n. 203 del 2000, art. 1).
Tenuto conto dell'esito della lite, il convenuto deve essere condannato a pagare le spese CP_1
di lite a favore del ricorrente, secondo il principio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo e con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Anche le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte resistente.
Vista la richiesta di parte ricorrente, tenuto conto che la vicenda involge questioni delicate e dati sensibili inerenti la salute della parte, ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. 196/2003 si dispone che sia apposto a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- condanna il a riconoscere a lo status di vittima del Controparte_1 Parte_1
dovere ex art. 1 comma 563 l. 266/05 per le conseguenze permanenti degli eventi del 16.12.2000 e
26.08.2001, con percentuale di invalidità complessiva del 61%;
- dichiara il diritto del ricorrente ad essere inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, del DPR
243/06;
- condanna il a corrispondere a lo speciale assegno Controparte_1 Parte_1 vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, della legge 206/04 con decorrenza dal 4.10.2012, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna il a corrispondere a l'assegno vitalizio ex art. Controparte_1 Parte_1
2 l. 407/1998 nella misura di legge di € 500 oltre perequazione, con decorrenza dal 4.10.2012, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati nella classe C), ex art. 1 della legge 203/2000;
- dichiara il diritto del ricorrente all'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria ex art. 4 comma 1 lett. a) n. 2 del D.P.R. 243/06;
- dichiara il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica di cui all'art. 6 della legge 206/04;
- rigetta la domanda con riferimento alla richiesta di riconoscimento della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, l. 206/2004, per intervenuta prescrizione del diritto a ricevere la predetta prestazione.
Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 6.090 Controparte_1 per competenze ed € 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Pone definitivamente a carico del , le spese di CTU, come liquidate Controparte_1
separatamente.
Dispone l'oscuramento dei dati sensibili del ricorrente ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 196/2003, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 5.3.2025
Il Giudice Claudio Michelucci