Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELL'OCEANO ATLANTICO 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA LEUCI, difeso dall'avvocato ISMAELE DE CIAMPIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NU GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6/99 del Giudice conciliatore di BENEVENTO, emessa il 25/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9.9.1991 TE GI conveniva Di NG CE avanti al Conciliatore di Benevento per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 465.650, oltre rivalutazione e interessi, assumendo di avere fornito al Di NG in data 9.5.1989 una bombola di anidride carbonica, che lo stesso non aveva provveduto a restituire ne' a pagare la relativa mora.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, oltre a contestare la domanda, eccepiva la prescrizione del credito ex art. 2955 c.c.. Con sentenza del 25.5.1999 il detto giudice, in accoglimento della domanda, condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di L. 300.000, oltre interessi dal deposito della sentenza, nonché alle spese di giudizio.
Per la cassazione della sentenza lo TE ha proposto ricorso con due mezzi di censura. Il Di NG non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo si denuncia omessa motivazione, sub specie di omesso esame di un documento, circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., anche in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.. Il ricorrente assume che il Giudice conciliatore ha posto a fondamento della decisione un documento del tutto superato, attinente a rapporti pregressi tra le parti, ovvero la ricevuta di prelievo della bombola e di deposito cauzionale del 10.5.1982 (depositata all'udienza del 29.9.1998), laddove l'attore TE ha sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio che la prestazione sarebbe avvenuta il 9.5.1989, con conseguente omissione dell'esame del documento circa un punto decisivo della controversia. Nel secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., anche in relazione agli artt. 115, 116, 214, 215, 228 c.p.c., 2702 e 2697 c.c., in quanto si sarebbe verificata una evidente difformità tra la pretesa dell'attore e le prove dallo stesso fornite a sostegno della domanda, il ricorrente deduce che il detto giudice ha omesso di rilevare il mancato rispetto dell'onus probandi da parte del medesimo attore su un aspetto decisivo della controversia.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la connessione delle censure, vanno disattesi.
Posto che si è a fronte di una sentenza emessa dal giudice conciliatore secondo equità (come del resto lo stesso giudice a quo premette di motivazione), va osservato che l'ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso le sentenze del giudice conciliatore per vizi attinenti alla motivazione è limitata alle ipotesi di motivazione inesistente o apparente (Cass. n. 4011/1996; Cass. n. 1470/1998) o per contrasto irriducibile tra le affermazioni che la sostengono, escludendosi che attraverso il ricorso per Cassazione possa essere messa in discussione la correttezza e la sufficienza della motivazione della sentenza pronunziata secondo equità (v. Cass. n. 9904/1996). Nella specie, dunque, il Conciliatore di Benevento ha argomentato che "il convenuto ovvero Di NG, attuale ricorrente ha negato le circostanze di cui al deferito interrogatorio, ma non ha contestato, neanche in comparsa conclusionale, la firma da lui apposta sulla ricevuta di consegna", "ritenendo pertanto provata la consegna della bombola da parte dello TE al Di NG".
Egli ha in tal modo fornito coerente e sufficiente motivazione del proprio convincimento e ritenuto con regola di equità - nel rispetto, nella specie, del principio regolatore della materia in tema di prova - sussistente il credito dedotto in giudizio dallo TE.
Le censure di parte ricorrente sono volte, pertanto, ad un riesame dei fatti di causa, inammissibile in questa sede, atteso che anche le censure prospettate come violazione di norme processuali si risolvono in una critica al convincimento espresso dal detto giudice. Il ricorso va quindi rigettato, senza regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004