Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2528/2013
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2528/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con assegnazione alle parti di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Capuano, giusta procura in atti, C.F._2
elettivamente domiciliati in Potenza alla Via Amerigo Vespucci n. 5 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-ATTORI IN RIASSUNZIONE-
E
(C.F.: – P. IVA: ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Addesio, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla Contrada Costa della Gaveta n. 1 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-
OGGETTO: immissioni ex art. 844 c.c.;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I e con atto di citazione in riassunzione, Parte_1 Parte_2
regolarmente notificato in data 19.9.2013 (in considerazione della sospensione feriale dei termini
1
processuali), convenivano in giudizio il convenuto per sentirlo condannare alla rimozione delle cause di immissioni di rumori, esalazioni e calori causati alla di loro abitazione.
Invero nei fatti, gli attori -quali comproprietari dell'immobile ad uso abitativo posto al piano superiore all'immobile di proprietà del convenuto adibito a macelleria- hanno dedotto che la detta attività commerciale provocava «giornalmente forti rumori e vibrazioni superiori alla soglia di tollerabilità che avevano (loro) impedito di vivere tranquillamente e di godere appieno del loro immobile».
Gli attori hanno specificato che nei locali adibiti a macelleria era stato installato un binario per lo spostamento dei pezzi di carne posto -precisamente- tra l'ingresso fornitori, le celle frigorifere e il punto vendita, e che lo spostamento delle carni, effettuato quotidianamente e in diversi momenti della giornata, cagionava forti rumori, scossoni e vibrazioni in tutta la di loro abitazione;
addirittura aveva provocato la lesione di diverse piastrelle del pavimento del soggiorno, in corrispondenza del percorso dei binari di spostamento delle carni.
In via ulteriore, gli attori hanno dedotto che, oltre allo spostamento dei pezzi di carne, anche «le quattro saracinesche installate alle entrate dell'immobile del in occasione del loro azionamento CP_2
provocavano rumori e vibrazioni superiori al limite di legge e alla normale tollerabilità». E che il convenuto aveva anche installato su di una parte esterna del fabbricato, quindi su porzione comune dell'edificio, i motori delle celle frigo, che -costantemente e con maggiore intensità duranti i mesi dell'anno più caldo- nell'arco delle ventiquattro ore producevano un continuo e forte ronzio che li
“torturava” e disturbava il riposo (motori -da ultimo- sostituiti con altri più potenti e che producevano più rumore, ronzio e vibrazioni). Inoltre, il convenuto aveva installato una canna fumaria sul lato del fabbricato, che cagionava «infiltrazioni di olezzo ed effluvi poco gradevoli nell'apportamento degli attori, costringendoli a vivere serrati in casa».
Segnatamente in diritto, gli attori hanno sostenuto la violazione dell'art. 844 c.c. da parte del convenuto atteso che «la Giurisprudenza e la Dottrina dominante, con riferimento alla nozione di immissione eccedente la normale tollerabilità agli effetti dell'azione di cui all'art. 844 c.c. per rumore intende qualunque stimolo sonoro non gradito all'orecchio umano che, per le sue caratteristiche di intensità e durata può divenire patogeno per l'individuo. Stesso discorso per le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dalla proprietà del vicino, se queste superano la normale tollerabilità. [...] Appariva quindi evidente come gli atti ed i comportamenti posti in essere dal violassero il disposo del codice civile così come integrato dalla rilevante legislazione CP_1
speciale, la c.d. Legge Antismog del 3.7.1966 n. 615, la c.d. Legge Merli del 10.5.1976 n. 319, il D.P.R.
28.5.2988 n. 203, D.P.C.M.
1.3.1991 in tema di inquinamento acustico, ecc…».
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In ragione di ciò, gli attori nell'atto di citazione in riassunzione (attesa l'incompetenza per materia dichiarata dal Giudice di Pace di Potenza all'udienza del 6.5.2013 nel giudizio recante R.G. N. 687/2013) hanno formulato la seguente domanda:
«-preliminarmente, ordinare alla competente Cancelleria Civile del Giudice di Pace di Potenza di trasmettere all'adito Giudice il fascicolo di ufficio del giudizio recante il n. 687/2013 R.G.;
-nel merito, accertare, dichiarare e dare atto che, a causa della istallazione del binario per lo spostamento dei pezzi di carne all'interno della macelleria;
per la tipologia delle serrande e le modalità di chiusura;
per la installazione di motori dei frigo sulla parete comune anche oltre la soglia del solaio;
per gli effluvi che fuoriescono dalla sala di essiccazione dei salumi, il Convenuto Controparte_1
cagiona immissioni moleste di odori, rumori e vibrazioni che superano la normale tollerabilità in danno degli Attori;
-ciò accertato, ordinare al la rimozione delle sorgenti cagionanti i rumori, le vibrazioni e la CP_1
fuoriuscita degli effluvi di essiccazione, impedendogli di porre rimedio alla immissione di rumori, vibrazioni, scuotimenti ed odori molesti, in quanto violano i diritti degli attori cagionando altresì danni patrimoniali e non patrimoniali;
-per l'effetto, condannare il a risarcire, anche ex art. 2043 e ss., i danni esistenziali e non CP_1
patrimoniali cagionati dalle immissioni moleste accertate, da liquidarsi da parte del Giudice adito in via di equità circostanziata e comunque determinati in una cifra pari ad almeno Euro 15.000.00 o l'altra maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia;
-con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge».
II Il 30.12.2013 si è costituito in giudizio il convenuto , il quale ha contestato le Controparte_1
avverse deduzioni e ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
In ordine alle doglianze degli attori e a confutazione della avversa prospettazione normativa, il convenuto ha sostenuto che «l'art. 844 c.c., ai fini della valutazione della liceità delle immissioni, impone di tener conto obbligatoriamente di due criteri, cioè non solo del criterio della normale tollerabilità bensì anche dell'altrettanto valido ed importante criterio del contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze di produzione. In particolare, qualora un fabbricato, composto da diverse unità immobiliari, abbia destinazioni differenti (segnatamente, ad esempio, civile abitazione ed esercizio commerciale), si impone di graduare le rispettive esigenze». Di contro, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio appariva che gli attori non avevano assolutamente tenuto conto dell'elemento
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normativamente affermato del contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, atteso il pretestuosamente lamentato rumore derivante dall'azionamento delle saracinesche.
Il convenuto ha -poi- evidenziato, circa la valutazione delle condizioni ambientali in cui è sito l'immobile di proprietà degli attori, che «l'area ha una vocazione trasversale;
ospita, difatti, la caserma dei vigili del fuoco, il terminal degli autobus della Sita, diversi uffici pubblici (ambulatori ed uffici
Cont dell' e dell'Agenzia delle Entrate), rappresenta, inoltre, la principale strada di accesso alla città
(uscita autostradale Potenza Est) con conseguente elevato transito veicolare in ogni momento della giornata;
anche questi elementi sono certamente incidenti sulla valutazione che l'On.le giudicante sarà chiamato a compiere in ordine alla presunta attività molesta posta in essere dal sig. non CP_2
potendosi assolutamente trascurare, per le ragioni supposte, lo stato dei luoghi».
Il convenuto -poi- ha ritenuto che nel caso di specie non si ravvisasse alcuna compromissione al diritto al riposo né alcuna concreta lesione al diritto alla salute, chiedendo -come già detto- il rigetto della avversa domanda, anche di quella risarcitoria (danno esistenziale e non patrimoniale).
III Differita l'udienza di prima comparizione delle parti al dì 21.2.2014 ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio, alla detta udienza sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 27.6.2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Alla detta udienza, esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti, è stato ammesso l'interrogatorio formale deferito dagli attori al convenuto. Dopo l'assunzione dell'interrogatorio formale, sono state ammesse le prove testimoniali così come articolate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
All'esito delle escussioni testimoniali, è stata disposta C.T.U. per l'accertamento e la quantificazione delle immissioni lamentate, nominando quale ausiliario l'arch. Persona_1
Conferito l'incarico peritale, la causa è stata rinviata all'udienza del 22.11.2017 per esaminare la relazione di consulenza tecnica.
All'udienza da ultimo indicata, alla luce delle contestazioni formulate da parte attrice, è stata disposta la convocazione del C.T.U. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo, la causa è stata rimessa alla fase decisoria.
Con ordinanza del 7.8.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di far condurre rilievi al
C.T.U. anche applicando il criterio comparativo di matrice giurisprudenziale, ossia dell'aumento di 3
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decibel rispetto al rumore di fondo anche nelle ore diurne, essendo stato osservato, circa il criterio che deve essere utilizzato al fine di stabilire se le immissioni sonore (rumori) superino la soglia della normale tollerabilità, che per consolidato orientamento di legittimità l'eccedenza delle immissioni rispetto alla normale tollerabilità non va rilevata con riferimento ai limiti massimi dettati dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e dalle annesse disposizioni del D.P.C.M. del 1991 e del
D.P.C.M. del 1997, in quanto tali provvedimenti normativi, fissando i limiti oltre i quali la fonte rumorosa
è da considerarsi di per sé illecita, contengono norme volte a tutelare l'interesse pubblico ambientale e non già a regolamentare i rapporti tra i privati.
Successivamente, comunicata l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo al C.T.U., questi ha depositato nel fascicolo telematico relazione integrativa, alla luce della quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e poi rimessa la causa alla fase decisoria, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IV Orbene, per pronunciare sulla domanda avanzata dagli attori necessita esporre circa il criterio che deve essere utilizzato al fine di stabilire se le immissioni sonore (rumori) superino la soglia della normale tollerabilità, secondo i criteri elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione.
Per consolidato orientamento di legittimità, l'eccedenza delle immissioni rispetto alla normale tollerabilità non va rilevata con riferimento ai limiti massimi dettati dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 e dalle annesse disposizioni del D.P.C.M. del 1991 e del
D.P.C.M. del 1997, in quanto tali provvedimenti normativi, fissando i limiti oltre i quali la fonte rumorosa
è da considerarsi di per sé illecita, contengono norme volte a tutelare l'interesse pubblico ambientale e non già a regolamentare i rapporti tra i privati.
L'indagine per l'individuazione della soglia di normale tollerabilità va -dunque- effettuata alla stregua dei principi ricavabili dall'art. 844 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 25.1.2006, n. 1418: «In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi a stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ.»; in senso conforme Cass. civ., sez. III, sent.,
27.4.2015, n. 8474; Cass. civ., sez. II, sent., 17.1.2011, n. 939).
Dunque, meglio esplicitando il concetto, alla materia delle immissioni sonore atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la Legge
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26.10.1995 n. 447 sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa -come quella contenuta nei regolamenti locali- persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta e solo nei rapporti c.d. verticali fra privati e la P.A., i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. La disciplina delle immissioni moleste nei rapporti fra privati va rinvenuta nell'art. 844 c.c., alla cui stregua, anche laddove dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità deve esser compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 31.7.2024, n. 21479).
Il D.P.C.M. datato 1.3.1991, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno, quale misura da non superare per le zone non industriali.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. nei rapporti tra privati e, pertanto, ritenersi illecite, anche sotto il profilo civilistico.
Di converso, l'eventuale rispetto dei limiti previsti dalla Legge non può fare ritenere senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere formulato in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia da quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali vengono a sovrapporsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo). Ergo, la valutazione ex art. 844
c.c., diretta a stabilire se i rumori restano compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita - da un lato- alla sensibilità dell'uomo medio e -dall'altro lato- alla situazione locale.
La Suprema Corte di Cassazione, basandosi anche su nozioni di comune esperienza, ha ritenuto che nei rapporti tra privati la soglia di tollerabilità sia superata allorché il rumore stesso sia di intensità doppia rispetto al rumore di fondo. In termini di misure scientifiche, ha specificato che l'uomo è già in grado di percepire variazioni di un solo decibel e che, tenuto conto che la misurazione in decibel si basa su una scala logoritmica, un aumento di 3 decibel corrisponde già a un raddoppio dell'intensità del suono.
Ne deriva che il limite di tollerabilità cui far riferimento è dato da un aumento di 3 decibel rispetto al
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rumore di fondo anche nelle ore diurne (criterio di matrice giurisprudenziale, costantemente seguito a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 4848 del 2013).
Con particolare riferimento alla disciplina delle immissioni connesse all'espletamento di attività produttive, la giurisprudenza ha ritenuto: «La norma sulla disciplina delle immissioni di cui all'art. 844 cod. civ., nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tenendo eventualmente conto della priorità di un determinato uso, deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da considerarsi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, sicché è legittima la statuizione del giudice di merito preclusiva del prolungamento di un'attività sostanzialmente nociva alla salute dei vicini del fondo, da considerarsi valore prevalente, in funzione del soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita, rispetto alle esigenze dell'attività commerciale esercitata nel fondo confinante, nel quale la produzione, ancorché iniziata anteriormente all'edificazione dell'immobile limitrofo, si sia svolta e, poi, protratta senza la predisposizione di apposite misure di cautela idonee ad evitare o limitare l'inquinamento atmosferico»
(cfr. Cass. civ, sez. III, sent., 11.4.2006, n. 8420; negli stessi termini successivamente cfr. Cass. civ., sez.
II, sent., 8.3.2010, n. 5564; Cass. civ., sez. II, sent., 17.1.2011, n. 939; Cass. civ., sez. III, sent.,
16.10.2015, n. 20927; Cass. civ., sez. II, sent., 20.1.2017, n. 1606).
Ciò premesso, nel caso concreto il C.T.U., nella relazione tecnica integrativa depositata il
23.9.2024, ha osservato che «il limite di normale tollerabilità di giurisprudenza dell'art. 844 c.c. prevede la verifica del differenziale massimo di 3 dB(A) tra il livello sonoro istantaneo intrusivo ed il rumore di fondo. Il rumore di fondo è il livello sonoro statistico L95, cioè il livello che viene superato nel 95% della durata della misurazione. Quando la sorgente di rumore è spenta, il rumore di fondo è il valore medio dei minimi, cioè il valore misurato durante le pause di silenzio relativo, nel momento compreso tra un qualsiasi rumore del vicinato o del traffico stradale e il rumore successivo. Il rumore di fondo rappresenta la condizione dei luoghi richiesta dall'art. 844 c.c. per il confronto con l'immissione del rumore intrusivo. Per la valutazione del rumore intrusivo si fa riferimento al valore statistico L10 se di tipo impulsivo, invece, si fa riferimento sempre al livello L95 se di tipo continuo. Quindi per rumore impulsivi (chiusura serranda e spostamento carne) si porrà a confronto il livello L10 con L95 + 3dB(A).
Per rumori intrusivi continui (motori celle frigo) si porrà a confronto i valori L95 misurati con la sorgente attiva con il rumore di fondo».
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Il C.T.U. ha poi riportato nelle seguenti tabelle le misurazioni (diurne e notturne) effettuate, indicando in verde i valori accettabili e in rosso quelli che superano la tollerabilità.
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Infine, ha così concluso: «Sulla base delle valutazioni effettuate con riferimento all'art.844 del c.c. sono stati riportati in verde i valori accettabili ed in rosso quelli che superano la tollerabilità. Rimangono valide i suggerimenti riportati nella perizia originaria dell'agosto 2017 per ridurre le immissioni. Esse si riportano integralmente:
1. motorizzazione delle serrande;
2. relativamente alla movimentazione delle carni: eliminazione degli ancoraggi a soffitto del percorso carrellato e sostituzione con supporti a pavimento
o, in alternativa, montaggio di ammortizzatori, giunti elastici o altri accorgimenti per ridurre la trasmissione al solaio dello scorrimento dei carrelli;
3. con riguardo ai motori delle celle frigo: schermature laterali e superiori in pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti correttamente proporzionati per consentire comunque il passaggio dell'aria per non ostacolare il corretto funzionamento dell'impianto;
4. smorzatori sulle basi di appoggio dei motori.
Ovviamente tali interventi necessitano nel tempo di opportuna manutenzione con pulizia, lubrificazione nonché́ con la sostituzione di quelle parti deteriorate che sicuramente riproporrebbero fastidiose immissioni».
Alla luce dell'accertamento tecnico effettuato dall'ausiliario applicando il criterio comparativo, è stato accertato un valore differenziale superiore ai 3 decibel, ovvero è stato evidenziato il superamento del limite di tollerabilità delle immissioni sonore.
Le risultanze della C.T.U. confortano e sono coerenti con gli altri elementi istruttori acquisiti. Ci si riferisce alla documentazione prodotta da parte attrice consistente della C.T.P., le cui evidenze sono state confermate in sede di escussione testimoniale dell'arch. (cfr. verbale di udienza Persona_2
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del 23.10.2015). In merito, se è vero che la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, avendo valore di semplice indizio;
è altresì vero che alla parte che ha prodotto la perizia è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, le quali, se confermate dal medesimo in veste di testimone (come nella specie), possono acquisire dignità e valore di prova (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 1.2.2023, n. 2980; Cass. civ, sez. III, sent., 25.2.2002, n. 2737;
Cass. civ., sez. II, sent., 19.5.1997, n. 4437).
Inoltre, la testimone nata ad [...] il [...] e residente in [...]di Montagna Tes_1
(PZ) alla via C. Battisti n. 20, escussa all'udienza del 5.2.2026, ha dichiarato: “Sulla circostanza sub 22 ripeto che so che furono effettuati dei lavori, anche se non posso essere precisa sui particolari dell'intervento. […] Sulla circostanza sub 23 preciso che, dopo aver effettuati i lavori, si percepiva un po' di rumore, meno di quello di prima dei lavori”. Da tali dichiarazioni può desumersi la conferma dell'esistenza di rumori anche dopo gli interventi di cui dice il convenuto per far fronte alle doglianze degli attori.
Ancora, il testimone indifferente, escusso all'udienza del 5.2.20216, ha Testimone_2
confermato la percezione di rumori e vibrazioni stando nell'immobile degli attori per averli sentiti personalmente avendo vissuto per del tempo, come ospite, a casa degli attori.
Il testimone , indifferente, escusso all'udienza del 7.10.2016, ha confermato Testimone_3
la percezione di rumori e vibrazioni stando nell'immobile degli attori, nonché della presenza di una lesione sulle piastrelle dell'immobile degli attori che va dalla porta di ingresso sino al balcone.
Va poi esclusa la rilevanza degli accertamenti condotti -ai fini penali- dalla Polizia Locale della
Città di Potenza, presenti nel fascicolo di parte convenuta, poiché effettuati avendo esclusivo riguardo alla soglia di cui all'art. 4, comma 1, D.P.C.M. 14.11.1997, dunque senza (attesa l'autonomia dei giudizi civile e penale) tener conto dei parametri enucleati dalla giurisprudenza civile circa l'art. 844 c.c. e di cui si è detto sopra.
Alla luce del rappresentato quadro istruttorio devono ritenersi provate le doglianze attoree circa le immissioni sonore e di vibrazioni provenienti dall'immobile di proprietà e in uso al convenuto. Tali immissioni devono essere considerate, secondo i criteri previsti dall'art. 844 c.c., eccedenti la normale tollerabilità per gli occupanti degli immobili attigui.
A tal fine si deve considerare che i locali da cui provengono i rumori e le vibrazioni si trovano al piano terra di un edificio occupato dagli attori ai piani superiori (che vi hanno stabilito la loro residenza), come si desume dalle allegazioni attoree, per tale aspetto non contestate dal convenuto. Sicché,
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considerato lo stato dei luoghi e l'uso a cui le parti hanno destinato gli immobili da loro occupati, deve ritenersi che, quanto ai criteri previsti dall'art. 844 c.c., e in particolare quanto alla necessità di contemperare le esigenze dell'esercizio dell'attività esercitata con le ragioni dei proprietari attori, seguendo i principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata, le immissioni acustiche devono ritenersi illecite, avuto riguardo ai valori raggiunti e ai possibili effetti dannosi per la salute (in applicazione dell'art. 32 Cost.); bene, quest'ultimo, da considerarsi valore prevalente rispetto alle esigenze delle attività produttive.
Il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni si desume, in particolare, non solo e non tanto dagli accertamenti tecnici condotti (che comunque hanno accertato il superamento del limite di tollerabilità come sopra individuato, rilevante ai sensi dell'art. 844 c.c.), ma anche dal resto delle risultanze istruttorie, comprovanti il perdurare di una situazione in cui gli attori sono stati costretti a subire rumori molesti e vibrazioni causati proprio dall'attività di macelleria esercitata nell'immobile del convenuto.
Pertanto, può trovare accoglimento la domanda volta all'adozione di misure necessarie a ridurre le immissioni e a ricondurle sotto la soglia di tollerabilità; misure che consentano di contemperare l'esigenza di prosecuzione delle attività svolte nei locali adibiti a macelleria e le esigenze degli attori di godere pienamente della propria abitazione senza subire immissioni moleste e a una libera esplicazione delle proprie abitudini di vita.
Sul punto, nel rispondere al quesito in ordine alle misure più idonee da adottare per ricondurre le immissioni entro i livelli di normale tollerabilità, il C.T.U. (pag. 44 e 45 della relazione tecnica depositata nel 2017 e ultima pagina della relazione integrativa depositata nel 2024) ha evidenziato come sia possibile la riduzione delle immissioni mediante i seguenti interventi: a) la motorizzazione delle serrande;
b) relativamente alla movimentazione delle carni, l'eliminazione degli ancoraggi a soffitto del percorso carrellato e sostituzione con supporti a pavimento o, in alternativa, montaggio di ammortizzatori, giunti elastici o altri accorgimenti per ridurre la trasmissione al solaio dello scorrimento dei carrelli;
c) con riguardo ai motori delle celle frigo, la schermatura laterale e superiore con pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti correttamente proporzionati per consentire comunque il passaggio dell'aria e non ostacolare il corretto funzionamento dell'impianto; d) smorzatori sulle basi di appoggio dei motori.
Il tutto con manutenzione costante nel tempo e pulizia, lubrificazione e sostituzione di quelle parti deteriorate (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 30.8.2017, n. 20553).
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V Avuto riguardo al risarcimento dei danni esistenziali e non patrimoniali richiesto dagli attori si osserva quanto segue.
È vero che la Suprema Corte di Cassazione, proprio in riferimento alle immissioni di rumore, ha affermato: «Il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu» (cfr. Cass. civ., sez. III, 16.10.2015, n. 20927). È altresì vero che il danno non patrimoniale (con la precisazione che nel caso concreto non è stato lamentato un danno biologico), anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato. La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr. Tribunale Napoli, sez. X, sent., 21.5.2024, n. 5244; Tribunale
Roma, sez. XVII, sent., 27.6.2022, n. 10296).
Nella specie, gli attori hanno dedotto che:
-«l'attività di macelleria cagiona giornalmente forti rumori e vibrazioni superiori alla soglia di tollerabilità che impediscono agli attori di vivere tranquillamente e di godere appieno del loro immobile» (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in riassunzione);
-«Nei passati giorni delle festività natalizie la situazione è stata drammatica, un continuo spostamento di manzi che ha sconvolto il vivere degli attori» (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in riassunzione);
-«i motori delle celle frigo […] nell'arco delle ventiquattro ore producono un continuo ronzio che tortura gli attori, disturbandone anche il riposo» (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in riassunzione).
Orbene, già sul piano delle allegazioni le deduzioni effettuate dagli attori in ordine al lamentato danno esistenziale sono generiche, mancano specifiche allegazioni circa il turbamento delle consuete condizioni di vita, l'indicazione precisa del disagio al riposo, con individuazione di circostanziati elementi temporali tali da consentire all'organo giudicante di condurre il ragionamento circa l'esistenza
13 R.G. N. 2528/2013
effettiva di un pregiudizio e poi di operare una quantificazione del danno in via equitativa che non risulti arbitraria.
In merito è stato chiarito che la liquidazione equitativa del danno ex artt. 844 e 2059 c.c. non esige l'adozione di criteri predeterminati, quali il ricorso a una percentuale dell'invalidità temporanea o al valore reddituale dell'immobile, giacché la liquidazione del danno ex art. 2056 c.c. è essenzialmente da parametrare alle circostanze del singolo caso;
che, piuttosto, va assicurato -in caso di immissioni intollerabili- "un consistente risarcimento" (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. VI-2, ord., 28.7.2021, n.
21649, nonché già Cass. civ., sez. III, sent., 16.10.2015, n. 20927), e ciò anche in conformità alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo; che, d'altra parte, è stato pure sottolineato che il principio della tendenziale insindacabilità della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimità conosce eccezione solo quando i criteri adottati «siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto» (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 25.5.2017, n.
13153); che affinché la quantificazione del danno in via equitativa abbia a "non risultare arbitraria" è sufficiente «l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata» (Cass. civ, sez. VI-3, ord., 17.11.2020, n. 26051), sicché la corretta applicazione degli artt. 1226
e 2056 c.c. mira, in definitiva, a scongiurare solo la c.d. "equità cerebrina", ovvero ad assicurare un
"modello di valutazione equitativa" a mente del quale «il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio», avendo, invece, «il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente, comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso» (così, in motivazione, Cass. civ., sez. VI-3, ord.,
2.7.2021, n. 18795).
Nella specie, la carenza allegatoria di cui si è detto, anche in ordine alla concreta incidenza temporale delle immissioni (tutte) nell'arco di una giornata, comporta il rigetto della domanda risarcitoria a meno di non voler far coincidere in un unico fatto (il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni) la prova dell'esistenza del danno evento, o meglio dell'avvenuta lesione del diritto, e quella delle sue conseguenze pregiudizievoli.
VI Le spese di lite secondo soccombenza, e giudicata prevalente la soccombenza del convenuto rispetto ai capi autonomi di domanda formulati dagli attori, devono esser poste in capo al convenuto e liquidate come segue.
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In applicazione del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore indeterminato della causa (scaglione di valore sino a euro 52.000,00), per tutte e quattro le fasi di giudizio e secondo i parametri medi, le spese di lite si liquidano in complessivi euro 7.616,00
(settemilaseicentosedici,00) per compenso professionale, oltre accessori di Legge, oltre a euro 458,00
(quattrocentocinquantotto,00) per esborsi.
Parimenti devono essere poste a carico del convenuto le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 2528 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno2013, vertente tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) condanna il convenuto ad attuare le misure idonee a ricondurre le immissioni Controparte_1
sonore e vibranti nei limiti di tollerabilità, come individuate in sede di C.T.U., indicate in parte motiva e che si riportano di seguito in parentesi [a) motorizzazione delle serrande;
b) relativamente alla movimentazione delle carni, eliminazione degli ancoraggi a soffitto del percorso carrellato e sostituzione con supporti a pavimento o, in alternativa, montaggio di ammortizzatori, giunti elastici o altri accorgimenti per ridurre la trasmissione al solaio dello scorrimento dei carrelli;
c) con riguardo ai motori delle celle frigo, schermatura laterale e superiore con pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti correttamente proporzionati per consentire comunque il passaggio dell'aria e non ostacolare il corretto funzionamento dell'impianto; d) smorzatori sulle basi di appoggio dei motori. Il tutto con manutenzione costante nel tempo e pulizia, lubrificazione e sostituzione delle parti deteriorate];
2) rigetta la domanda risarcitoria;
3) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite nei confronti degli Controparte_1
attori e , le quali si liquidano in complessivi euro Parte_1 Parte_2
7.616,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per Legge, oltre a euro 458,00 per esborsi;
4) pone definitivamente a carico del convenuto le spese di C.T.U., come Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, il 30.5.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
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