Art. 92.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di revisione (Tabella n. 14).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, in conformita' dell'annesso stato di revisione (Tabella n. 14).