Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 860/2023 R.G. avente ad oggetto “risarcimento danni da sinistro stradale” e vertente:
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Manera, giusta mandato in Parte_1 atti.
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Termini e Alessandra Termini, Controparte_1 giusta mandato in atti.
APPELLATA
E on costituito in giudizio. Controparte_2
APPELLATO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 22.1.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Secondo, con atto di citazione notificato il 9.12.2020, conveniva in giudizio, CP_1 davanti al Giudice di Pace di Lecce, e , per Controparte_3 Controparte_2 sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni che aveva subito in conseguenza dell'incidente verificatosi il 30.6.2019, verso le ore 9,00 circa, quando, percorrendo alla guida dell'autovettura Peugeot tg. DV440GM (assicurata presso e di proprietà della figlia Parte_1
), in Soleto Via delle Ginestre in direzione dello svincolo per Lecce, si era scontrato Parte_2 con l'auto Fiat Tipo targ. FB982EY, guidata dal proprietario , che, Controparte_2 proveniente dalla direzione opposta, aveva invaso la corsia di pertinenza della Peugeot.
L'attore precisava: che l'impatto era avvenuto tra la parte anteriore sinistra dell'auto guidata dal e la parte ante-frontale laterale sinistra di quella del che a causa della CP_1 CP_2 violenta collisione, il era stato ricoverato presso l'ospedale di Copertino, ove all'atto del CP_1 ricovero era stato rilevato che trattavasi di “paziente coinvolto in incidente stradale;
lamenta trauma sternale e trauma colonna dorsale;
nega trauma cranico, addominale, bacino o altri distretti corporei”; che era stato dimesso dal nosocomio l'1.7.2019 con diagnosi di “altra tipologia di traumatismo del torace e trauma toracico con frattura sterno, infrazione 6 costa sin.
giorni di prognosi 25”; che erano seguite visite specialistiche e varie terapie domiciliari;
che anche l'autovettura aveva riportato gravi danni e per la sua riparazione era stata preventivata presso l'autocarrozzeria una spesa di euro 3.003,31 oltre iva e presso l'autofficina meccanica una spesa di euro 3.218,00 oltre iva;
che sul luogo del sinistro erano intervenuti i vigili urbani di Soleto, i quali avevano redatto rapporto e planimetria;
che erano seguite numerose comunicazioni fra i soggetti danneggiati e la compagnia di assicurazione, la quale aveva infine provveduto a corrispondere ai sigg.ri la somma di euro 4.000,00, di cui euro CP_1
1.500,00 quale acconto sulla maggior somma dovuta a ed euro 2.500,00 quale Parte_2 acconto sulla maggior somma dovuta a;
che la responsabilità del sinistro era CP_1 imputabile esclusivamente alla imprudente condotta di guida del che i danni subiti CP_2 da – tenuto conto dei postumi permanenti valutabili nella misura del 5%, dei CP_1
102 giorni di inabilità temporanea (totale e parziale), del danno morale e delle spese mediche sostenute – ammontavano a euro 9.661,82; che, pertanto, il Giudice adito avrebbe dovuto condannare i convenuti al pagamento della predetta somma o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese legali.
, costituitasi in giudizio, replicava: che l'incidente si era verificato Parte_1 per colpa del , che aveva percorso la strada che curvava verso destra a velocità CP_1 sostenuta, sì da invadere la corsia di marcia opposta, di pertinenza della Fiat Tipo del Calabretti, il quale nulla aveva potuto fare per evitare l'incidente; che la colpa del CP_1 emergeva sia dalla documentazione Alfa Evolution relativa alla scatola nera installata nell'autovettura sia dal rapporto dei vigili urbani;
che comunque la compagnia di assicurazione, ritenuta la responsabilità paritaria di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro, aveva risarcito il danno subito dall'attore corrispondendogli la somma di euro 2.500,00, sulla base dell'accertamento medico-legale eseguito dal perito di parte della stessa compagnia;
che, pertanto, la domanda doveva essere rigettata, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
rimaneva contumace. Controparte_2
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale del due conducenti, prova testimoniale e consulenza tecnico d'ufficio medico legale.
Il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza n. 9426 del 23.11.2022, dichiarava che la responsabilità del sinistro era da attribuire in misura concorsuale paritetica anche alla condotta del convenuto contumace e condannava la compagnia di assicurazione a pagare la somma di euro 4.547,69, oltre interessi e rivalutazione e la metà delle spese di lite.
In motivazione il giudicante osservava: che il rapporto dei verbalizzanti non poteva essere posto a fondamento di alcun addebito di responsabilità, poiché gli stessi avevano proceduto alla ricostruzione postuma dell'incidente; che analogamente irrilevanti erano le deposizioni testimoniali, essendo i testi sopraggiunti sul posto dopo che l'incidente si era verificato;
che, in presenza di tali risultanze processuali, non restava che fare applicazione della regola di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.; che, tenuto conto della consulenza medico-legale, il danno poteva essere liquidato nella somma complessiva di euro 9.095,38, di cui euro 2.219,93 per danno morale ed euro 215,00 per esborsi;
che, stante il concorso di colpa del danneggiato, al medesimo competeva la somma di euro 4.547,69.
, con atto di citazione notificato il 25.1.2023, impugnava la predetta Parte_1 sentenza, deducendo: che il primo giudice aveva erroneamente accolto, sia pure soltanto in parte, la domanda del , senza considerare che l'istruttoria espletata non aveva in alcun CP_1 modo confermato la ricostruzione dell'incidente fatta dall'attore e che l'unica prova era costituita dalla documentazione Alfa Evolution della scatola nera installata a bordo dell'autoveicolo guidato dal , la quale evidenziava la colpa dello stesso , stante la CP_1 CP_1 eccessiva velocità dal medesimo tenuta approssimandosi ad una curva pericolosa. Inoltre, il Giudice di Pace non aveva considerato che il aveva già ricevuto dalla compagnia di CP_1 assicurazione la somma di euro 2.500,00, come risultava dallo stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
, costituitosi in giudizio, resisteva al gravame. CP_1
All'udienza del 22.1.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva introitata per la decisione, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La giurisprudenza ha chiarito la prova liberatoria che deve fornire la parte per superare tale presunzione di eguale concorso di colpa, precisando che soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro è idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 co. 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ebbene, dalle risultanze processuali non è certamente emersa la colpa esclusiva del e CP_1 la regolare condotta di guida del CP_2
Come ha giustamente osservato il primo giudice, dal rapporto dei vigili urbani non è possibile risalire all'esatta dinamica del sinistro, in quanto i verbalizzanti si erano limitati a descrivere lo stato dei luoghi, i danni riportati dai veicoli ed a rappresentare graficamente la posizione di quiete delle autovetture coinvolte nel sinistro, senza neppure localizzare il punto preciso in cui era avvenuto lo scontro.
Analogamente di scarso rilievo probatorio erano state le deposizioni testimoniali, in quanto tutti i testi sentiti non avevano assistito all'incidente, ma erano sopraggiunti sul posto, dopo che lo scontro era già avvenuto. Quanto alla documentazione Alfa Evolution relativa alla scatola nera installata sull'autovettura guidata dal , risulta dalla medesima che l'ultima velocità rilevata era pari a 63,3 Km/h: un CP_1 dato, quest'ultimo, che in assenza di altri significativi elementi di prova, non è certamente idoneo a supportare l'ipotesi (sostenuta dalla compagnia di assicurazione) che l'incidente si fosse verificato per colpa esclusiva del e che per contro il avesse tenuto una CP_1 CP_2 condotta di guida perfettamente regolare ed avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In conclusione, le risultanze processuali erano estremante lacunose, per cui la causa non poteva che essere decisa facendo applicazione della presunzione di eguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Ciò posto, resta da stabilire se dalla somma liquidata dal primo giudice a titolo di risarcimento in favore di debba o meno detrarsi la somma di euro 2.500,00 che la CP_1 compagnia di assicurazione sostiene di aver corrisposto all'appellato prima dell'inizio del giudizio.
Al riguardo, deve innanzitutto rilevarsi che la compagnia di assicurazione non ha prodotto copia del bonifico effettuato in favore del o della quietanza dal medesimo rilasciata (in atti non CP_1 vi è infatti il fascicolo di parte della compagnia di assicurazione relativo al giudizio di primo grado).
E, tuttavia, la difesa del nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado CP_1 scriveva: ”La compagnia provvedeva a corrispondere ai sigg.ri , tramite n. 2 CP_4 CP_1 bonifici bancari, la sola somma di euro 4.000,00 (oltre euro 800 a titolo di spese legali), in tal maniera imputate: euro 1.500,00 quale acconto sulla maggior somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla sig.ra ed euro 2.500,00 quale Parte_2 acconto sulla maggiore somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla sig.ra e dal sig. ”. Parte_2 CP_1
Stando alla lettera di tale dichiarazione, la compagnia di assicurazione avrebbe versato euro 1.500,00 alla sola (evidentemente a titolo di parziale risarcimento del danno Parte_2 patrimoniale dalla stessa subito per i danni all'autovettura) ed euro 2.500,00 a e Pt_2
, sempre a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e quindi a copertura CP_1 dei danni riportati dall'autovettura di e del modestissimo danno patrimoniale per Parte_2 spese mediche (pari ad euro 215,00) sopportato da . CP_1
Dal tenore della medesima dichiarazione non è dato desumere se tale imputazione del pagamento sia stata fatta dalla debitrice compagnia di assicurazione o dai creditori e Pt_2
. CP_1
Certo è che, per giurisprudenza consolidata, le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem" non hanno valore confessorio, ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo convincimento (v. Cassazione civile sez. II, 05/05/2003, n.6750). Peraltro, in sede di interrogatorio formale ha rettificato la parziale ammissione CP_1 del suo procuratore, dichiarando che la somma di euro 2.500,00 era stata tutta imputata a copertura dei danni subiti dall'autovettura (rispondendo a una domanda, CP_1 aveva dichiarato: “E' vero che ho ricevuto da parte della Unipol Ass.ni la somma di euro 2.500,00, ma tale somma è da riferirsi al risarcimento dei danni all'auto di mia figlia quale proprietaria”); e lo stesso procuratore avv. Termini, nel corso dell'udienza del 30.9.2022, ha confermato quanto affermato dal suo cliente, precisando “che l'importo di euro 2.500,00 è stato pagato da er i danni patrimoniali subiti dalla sig.ra , figlia dell'attore, CP_3 Parte_2 all'autovettura ed in detto procedimento non sono stati richiesti”.
Alla luce di tali risultanze processuali, reputa il giudicante che non si possa dare alcun rilievo all'ammissione fatta dall'avv. Termini nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendo stata la medesima rettificata dalla parte (in sede d'interrogatorio formale) e dallo stesso avv. Termini, per cui, mancando la prova del pagamento che la compagnia di assicurazione asserisce di aver effettuato in favore del solo , non può accogliersi la richiesta CP_1 della medesima compagnia di detrarre dalla somma liquidata in favore di CP_1
l'importo di euro 2.500,00.
Con ciò il giudicante non intende in alcun modo prendere posizione in ordine alle somme versate a (che non è parte nel presente giudizio), ma vuole soltanto precisare che Parte_2 in atti non vi è la prova di un pagamento effettuato dalla compagnia di assicurazione a
, essendo la mera ammissione fatta dall'avv. Termini nell'atto introduttivo del CP_1 giudizio di primo grado priva di rilievo probatorio, perché rettificata dalla parte e dallo stesso procuratore;
e comunque, anche prendendo per buona (per mera ipotesi) tale ammissione, la stessa consentirebbe di detrarre dal risarcimento liquidato dal primo giudice non l'intera somma di euro 2.500,00, ma soltanto quella di euro 215,00 sborsata dal per spese CP_1 mediche.
L'appello va quindi rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Il rigetto dell'appello comporta il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto, con atto di citazione notificato il 25.1.2023, da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 9426 del 23.11.2022 e Controparte_1 condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 100,00 per spese ed euro 5.100,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Francesco Termini;
raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Lecce il 15.4.2025.
Il Giudice Unico