Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 354/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.
Susanna Bonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 354/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10.06.2024
DA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.08.1965 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Davide Fent, con studio in Feltre (BL), via Roma n. 30, giusta procura alle liti in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in Agordo (BL), Loc. Grave n. 16, rappresentata e difesa dall'avv.
Massimiliano Xaiz, con domicilio eletto in Belluno, via San Biagio n. 13, giusta procura alle liti in atti CONVENUTA
Oggetto: mutuo.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'attore : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE I) accertato e dichiarato il grave inadempimento della sig.ra
, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'attore della CP_1
complessiva somma di euro =12.624,00= o della diversa maggiore e/o minor somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
IN VIA SUBORDINATA I) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda in via principale, accertato e dichiarato l'arricchimento ingiustificato della convenuta con pari danno in capo al sig. , condannare quest'ultima al Pt_1
1
IN OGNI CASO: Spese e compensi di lite interamente rifuse, oltre spese generali
(15%) ed accessori di legge.
Il patrocinio del sig deposita la propria nota spese”; Pt_1
per la convenuta CP_1
“Nel merito, in via principale: reietta ogni contraria istanza, rigettare ogni domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e in tutti gli atti e verbali di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, maggiorati degli accessori come per legge.
In via istruttoria: si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e si insiste per l'ammissione dell'interpello dell'attore, Sig. come richiesto e Parte_1
capitolato nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. datata 22.11.2024 di parte convenuta.
Si deposita nota spese”.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.06.2024 l'attore citava in giudizio Parte_1
la convenuta affermando di avere effettuato a favore della medesima CP_1
- stante il rapporto amicale tra loro esistente e tenuto conto del momento di difficoltà economica della convenuta - versamenti di denaro a titolo di mutuo gratuito, con l'impegno della sig.ra a restituire l'intera somma ricevuta, per l'importo CP_1
capitale di € 12.624,00.
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di condannare la medesima, accertato il grave inadempimento, al pagamento a proprio favore dell'importo sopra indicato in restituzione del credito concesso a titolo di mutuo.
Con comparsa di costituzione e risposta, datata 03.10.2024, si costituiva in giudizio la convenuta la quale, contestando la ricostruzione dei fatti ed il CP_1
fondamento della domanda attorea, sosteneva che le somme versate a suo favore - di cui riconosceva espressamente la dazione per l'importo complessivo di €
12.624,00 - erano state eseguite spontaneamente dal , nell'ambito della loro Pt_1
2 relazione sentimentale, come espressione di quei doveri morali e solidaristici che caratterizzano le dazioni di denaro in una coppia e che rientrano nell'alveo di quanto disposto dall'art. 2034 c.c. e senza che ne fosse mai stata pattuita alcuna restituzione.
Venivano quindi depositate da entrambe le parti le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., in cui parte attrice, all'esito delle difese della convenuta CP_1
modificava la propria domanda, sostenendo che nell'ipotesi in cui non venisse ritenuta sussistente la fattispecie del mutuo gratuito, doveva in ogni caso ravvisarsi quella dell'arricchimento senza giusta causa, con conseguente ripetibilità delle somme versate dal a favore della sig.ra Pt_1 CP_1
La causa, quindi, rigettate le istanze istruttorie formulate in atti e ritenuta matura per la decisione, veniva rinviava all'udienza del 26.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., ove veniva trattenuta in decisione con deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
***
La questione da valutare attiene alla qualificazione della causa sottesa alle erogazioni di denaro intercorse ad opera dell'attore in favore della convenuta, imponendo quindi di accertare a quale titolo il sig. abbia corrisposto alla sig. Pt_1
la somma complessiva di € 12.624,00. CP_1
L'art. 1813 c.c. detta la definizione di mutuo: “Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”; dunque, le parti si accordano senza alcun obbligo di forma, anche semplicemente con comportamenti concludenti, per la consegna del denaro da restituirsi entro un determinato arco temporale.
Vale sul punto il consolidato principio della Suprema Corte secondo cui “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessane la ricezione – non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l'attore
3 tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (ex plurimis Cass. civ.,
24/02/2004, n. 3642; Cass. civ., 16/10/2017 n. 24328).
In forza di tale principio l'attore ha quindi due incombenze da provare in giudizio: la traditio delle somme versate e il titolo che ne comporti la restituzione.
Nel caso di specie si deve quindi verificare se l'attore abbia assolto all'onere Pt_1
probatorio sul medesimo gravante circa la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto di mutuo, ossia l'avvenuta consegna delle somme di danaro da parte sua in favore della ed il titolo da cui derivava l'obbligo di restituzione in capo a CP_1
quest'ultima di dette elargizioni.
La traditio, dunque, non potrà essere l'unico elemento alla base dell'esistenza del contratto di mutuo e non potrà, essa sola, fondare la richiesta di restituzione della somma ove il mutuatario contesti il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria.
Quanto al primo elemento, ossia l'avvenuta consegna delle somme di danaro da parte dell'attore in favore della convenuta, l'onere probatorio deve ritenersi Pt_1
assolto, essendo fatto pacifico e incontestato in causa: risulta, invero, che l'attore abbia provato la consegna delle somme di denaro, effettuata attraverso ricariche della carta PayPal intestata alla sig. mediante la produzione delle ricevute di CP_1
ricarica ove sono riportati i dati del mutuante e della mutuataria (docc.
1-13 fascicolo parte attrice), circostanza oltretutto che non risulta in alcun modo contestata, anzi la consegna del denaro risulta essere stata espressamente riconosciuta nell'atto costitutivo di parte convenuta.
Relativamente al secondo elemento costitutivo del contratto di mutuo, ossia il titolo da cui derivava l'obbligo restitutorio, deve ora verificarsi se sia stata fornita la prova diretta, gravante in capo all'attore-mutuante, attestante la causa specifica sottesa alle medesime dazioni di danaro, tenendo tuttavia conto che sul punto, la Cassazione civile, con ordinanza n. 8829 del 29.3.2023 ha “mitigato” tale onere delineando chiaramente che, laddove non sia fornita tale prova “si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non adduca
4 alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto”.
Occorre pertanto a questo punto verificare se le attribuzioni patrimoniali in contestazione possano giustificarsi - come sostenuto da parte convenuta - quale adempimento dei doveri morali e sociali derivanti dal rapporto sentimentale esistente tra le parti.
Ed invero, a tal riguardo, la convenuta invoca l'obbligazione naturale sancita dall'art. 2034 c.c. che consiste nell'adempimento di un dovere morale o sociale, tale per cui il debitore, pur non avendo il dovere giuridico di adempiere, una volta eseguita la prestazione, non può più ottenere la ripetizione di quanto prestato. Infatti, le obbligazioni naturali costituiscono una valida causa solvendi: diversamente da quanto avviene nei casi di obbligazioni civili, il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione, ma, laddove dovesse eseguirla, non può più chiederne la restituzione.
Gli elementi costitutivi delle obbligazioni naturali includono: l'esistenza di un dovere morale, quindi l'obbligo di carattere etico che vincola il soggetto a livello personale,
o sociale, che si identifica nel dovere sentito come tale dalla collettività, e un adempimento di contenuto patrimoniale.
Sul punto, è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per integrare la fattispecie dell'obbligazione naturale, occorre la sussistenza del dovere sociale e morale. Difatti, secondo l'orientamento della Corte di legittimità: “Le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia.” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 02/09/2024, n. 23471).
Orbene, con riferimento ai fatti dedotti in causa mai è stato dedotto ed affermato che la relazione sentimentale che intercorreva tra l'attore e la convenuta avesse portato ad una convivenza more uxorio da cui poteva scaturire la sussistenza di quel dovere sociale e morale integrante la fattispecie dell'obbligazione naturale.
Ne consegue, evidentemente, che le attribuzioni patrimoniali oggetto di causa
5 esulano dall'adempimento di obbligazioni naturali nascenti da un rapporto sentimentale e pertanto, già sotto questo profilo, il comportamento dell'accipiens, che allega ma non prova un diverso titolo per trattenere le somme, impone di procedere con particolare cautela valutativa prima di rigettare la domanda attorea per mancanza di prova, posto che non possono essere ammessi nel nostro ordinamento trasferimenti di ricchezza ingiustificati, privi di una causa legittima.
In aggiunta a ciò, nel caso di specie si ritiene che la prova diretta dell'esistenza del mutuo sia stata raggiunta e sia ricavabile dal riconoscimento del debito e della restituzione resi da parte della convenuta stessa, laddove ha confermato che avrebbe restituito la somma di denaro all'attore, come si evince dalle conversazioni
Whatsapp intercorse tra le due parti (es. il 20.06.2019 il sig. scriveva: Parte_1
“Chiedo se ci sono delle novità e/o quando sarà il momento di avere indietro i soldi”
e la sig.ra sempre il 20.06.2019 rispondeva: “no… Appena riesco lo farò”, doc. CP_1
15 – fascicolo parte attrice) e dal messaggio Whatsapp audio del 17.11.2023 (doc.
14 – fascicolo parte attrice) ove espressamente riferiva “Io ti ho detto che te li do se hai pazienza”.
Sulla conformità di tali messaggi la convenuta nulla ha allegato o contestato in sede di memoria costitutiva e atti difensivi, pertanto la circostanza può ritenersi provata in causa in virtù del principio di non contestazione: del resto, la Suprema Corte con ordinanza n. 1254/2025 ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati. La
Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.
Quanto all'esigibilità del credito vantato dall'attrice, non è emersa dall'istruttoria la prova del termine pattuito tra le parti per la restituzione delle somme mutuate alla convenuta. Nondimeno nel caso di specie va applicato l'art. 1817 c.c., secondo cui se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze: ebbene, nella fattispecie, considerato che la convenuta ha ricevuto la somma di denaro più di 5 anni (la data delle singole erogazioni di denaro da parte dell'attore in favore della convenuta sono collocate in un periodo temporale che va dal 20/07/2018 al 7/01/2019) porta a considerare l'inadempimento orami
6 intollerabile, discendendone che il credito dell'attore è immediatamente esigibile.
Tutto quanto premesso, ritenuto di qualificare la causa sottesa alle erogazioni di denaro intercorse ad opera dell'attore in favore della convenuta quale mutuo a titolo gratuito, e accertato l'inadempimento della convenuta alla restituzione, va accolta integralmente la domanda attorea con condanna della convenuta sig.ra CP_1
al pagamento a favore del sig. dell'importo di euro 12.624,00,
[...] Parte_1
oltre interessi in misura legale a far data dalla domanda giudiziale del 10/06/2024.
Tutte le altre questioni si ritengono assorbite.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, ad eccezione della fase istruttoria e decisionale che vengono quantificate in misura inferiore ai valori medi del predetto decreto in ragione dell'assenza della fase di assunzione delle prove e della conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c
P.Q.M.
il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 354/24 R.G., proposta con atto di citazione notificato in data
10/06/2024 da (C.F. ) nei confronti di Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. , ogni diversa contraria domanda ed eccezione
[...] C.F._2
disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda proposta da e conseguentemente dichiara Parte_1
tenuta, e per l'effetto la condanna, al pagamento in favore dell'attore CP_1
della somma capitale di euro 12.624,00, oltre agli interessi in misura legale a far data dalla domanda giudiziale del 10/06/2024 fino al saldo effettivo;
2. condanna la convenuta sig.ra a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1
lite che liquida in € 4.003,38, di cui € 3.724,00 per compensi ed € 279,38 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovute per legge, e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
Belluno, lì 24 aprile 2025
Il giudice onorario (dott. Susanna Bonello)
La presente sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., III comma, c.p.c.
Belluno, lì 24 aprile 2025
Il giudice onorario (dott. Susanna Bonello)
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