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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15689 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 44301/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice RA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da nato il [...] a [...]/SP Brasile Parte_1 con il patrocinio dell'avv.to Claudio Antonino Laganà.
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della sua discendenza da , cittadino italiano, nato a [...] il [...], successivamente Persona_1 emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
Il si è costituito in giudizio senza contestare la domanda e chiedendo la Controparte_1 compensazione delle spese di lite.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro.
Il ricorrente dà contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di dieci anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, che ha pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano.
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- spese compensate
Così deciso in Roma, in data 21 ottobre 2025
il Giudice
RA IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice RA IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da nato il [...] a [...]/SP Brasile Parte_1 con il patrocinio dell'avv.to Claudio Antonino Laganà.
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1 CP_2
Stato; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della sua discendenza da , cittadino italiano, nato a [...] il [...], successivamente Persona_1 emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
Il si è costituito in giudizio senza contestare la domanda e chiedendo la Controparte_1 compensazione delle spese di lite.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente per la rispettiva residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro.
Il ricorrente dà contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di dieci anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, che ha pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che il ricorrente è cittadino italiano.
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti
- spese compensate
Così deciso in Roma, in data 21 ottobre 2025
il Giudice
RA IL